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T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 22 luglio 2008 n. 932
A. Catoni – Presidente; M. Abruzzese – Estensore
Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano (avv.ti C. Tozzoli e A. Gentileschi) c/ il Comune di San Benedetto dei Marsi; Comune di Pescina; Regione Abruzzo; Provincia di L'Aquila (avv.ti D. A. Aniceti e P. De Nicola)


1. Giurisdizione e competenza – In tema di strade e autostrade – Accertamento e classificazione – In caso di silenzio sulle diffide/istanze per la “presa in consegna” di una strada – Sussiste – Ragioni - Fattispecie

 

2. Strade e autostrade – Strade vicinali – Classificazione – Competenza – Legislazione regionale molisana – L.R. Abruzzo 3 marzo 1999 n. 11 e s.m.i. – E’ della Provincia – Potere di proposta degli enti locali territoriali - Art. 2 comma 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – Sussiste - Conseguenza

1. Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere dell’impugnativa del silenzio serbato dalle Amministrazioni in tesi competenti sulle diffide/istanze di “presa in consegna” di una strada; la situazione soggettiva del ricorrente, infatti, non assume consistenza di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, dibattendosi di poteri amministrativi (di accertamento e successiva classificazione) di natura discrezionale (nella specie, il Consorzio di bonifica aveva ripetutamente invitato, senza successo, gli enti locali ad adottare gli atti necessari a predente formalmente in consegna, relativamente al tratto di propria competenza territoriale, le strade di bonifica fucense).

 

2. La L. R. Abruzzo 3 marzo 1999 n. 11, come modificata dalla L. R. 15.11.2006, n.39 (art. 67), nel devolvere alle Province la competenza alla classificazione delle strade, anche vicinali, non ha inteso escludere il potere degli enti locali di interloquire in tale materia, in ossequio all’art. 2 comma 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada); ne consegue che, in capo all’ente territoriale, permane un potere di formulazione di un parere-proposta nell’ambito di un procedimento di classificazione, rispetto al quale, e limitatamente al quale, è denunciabile in sede giurisdizionale l’inerzia.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 146 del 2008, proposto da:

 

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Tozzoli, con domicilio eletto presso avv. Alessandro Gentileschi in L'Aquila, Vico Picenze 25;

contro



Comune di San Benedetto dei Marsi
in Persona del Sindaco P.T.:

 

Comune di Pescina in Persona del Sindaco P.T.;

 

Regione Abruzzo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

 

Provincia di L'Aquila Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Dania Andreina Aniceti, Pierfranco De Nicola, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Provincia in L'Aquila, via S. Agostino Nr. 7;


per l'annullamento



DEL SILENZIO-RIFIUTO SERBATO DALLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE A SEGUITO DELLE DIFFIDE-ISTANZE NOTIFICATE IN DATA 12/01/2007 e rivolte all’adozione degli atti necessari a predente formalmente in consegna, relativamente al tratto di propria competenza territoriale, le strade di bonifica fucense.



Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di L'Aquila Presidente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/04/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Con il ricorso in epigrafe il Consorzio ricorrente denuncia il silenzio delle Amministrazioni intimate in ordine a reiterate diffide relative al preteso obbligo delle stesse, ciascuna per quanto di pertinenza, di prendere in carico strade realizzate dal Consorzio, in qualità di concessionario dello Stato, ai sensi del R.D. 13.2.1933, n.215, art.2, punto g ed art. 13.
Per tali strade non è stata effettuata alcuna classificazione; in ogni caso, il Consorzio ricorrente ha chiesto accertarsi l’obbligo degli enti intimati a provvedere alle istanze rispettivamente loro rivolte, sul rilievo che le strade sono state ultimate e che l’attribuzione alle singole Amministrazioni discende dalle caratteristiche oggettive delle strade, da qualificarsi vicinali ovvero comunali, ovvero, ancora, provinciali; in ogni caso ha dedotto che non rientra tra i suoi compiti effettuare la manutenzione e/o gestione delle strade da esso realizzate, ma che al contrario, esso consorzio è tenuto a consegnarle agli enti preposti allo loro gestione, individuati in base alla classificazione delle stesse ad opera della competente regione.
Si costituivano la Regione e la Provincia chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e/o infondato.
In particolare:
la regione Abruzzo rappresentava di aver già espresso il proprio intendimento con nota prot. n.4527/DEI del 23.8.2004;
l’Amministrazione provinciale dell’Aquila evidenziava che la diffida era stata inviata solo per conoscenza ad essa Amministrazione e nei sensi di richiedere chiarimenti e non provvedimenti definitivi, chiarimenti che peraltro la provincia già aveva fornito in passato.
Le parti depositavano memorie.
All’esito della udienza in camera di consiglio del 2 aprile 2008, il Collegio riservava la decisione.

DIRITTO



In relazione ad atto di diffida del 12.1.2007, il consorzio ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate.
Detta diffida veniva inviata alle Amministrazioni comunali e, per conoscenza, anche alla Provincia di L’Aquila ed alla regione Abruzzo ed era finalizzata a che le Amministrazioni comunali volessero “adottare gli atti necessari a prendere formalmente in consegna, ai fini della gestione e manutenzione relativamente al tratto di propria competenza territoriale le seguenti strade di bonifica comprese nel Circondario del Fucino: la strada di cinta bacinetto, al strada traversa 11.000, la strada 23, la strada 24, la strada 25, la strada 33, la strada 34, la strada 26”; tale presa in carico rappresentava, a detta del Consorzio, atto dovuto in quanto, secondo la vigente normativa, essendo terminati i lavori di bonifica, esse vanno riconsegnate alle Amministrazioni territoriali di competenza (Comuni e Province) a cui farebbe capo l’onere della loro gestione; quanto alla copia inviata alla Provincia ed alla Regione, si confidava “in un intervento di tali enti diretto ad un chiarimento definitivo sulla vicenda, in particolare sull’annoso problema dei finanziamenti. In particolare si ha ragione di credere che la regione vorrà confermare ulteriormente che i finanziamenti per la manutenzione e gestione delle strade non possono essere percepiti dal Consorzio di bonifica, ma solo dai Comuni”.
Dal testo e dal complessivo tenore della diffida è chiaro che essa è rivolta alle singole Amministrazioni comunali, tenute, secondo la prospettazione di parte ricorrente, a riconoscere la natura di strade “comunali” alle strade “vicinali” di ex-bonifica e, conseguenzialmente, a prenderle in carico.
Non può dunque farsi discendere alcun obbligo di pronuncia a carico della Regione Abruzzo né della Provincia dell’Aquila, evocate, ma giammai formalmente diffidate a provvedere su alcunché.
Giova, peraltro, al riguardo evidenziare che la generica richiesta di chiarimenti, rivolta a dette Amministrazioni, sulla complessa materia delle strade di ex bonifica, non vale a metterle in mora rispetto ad un obbligo a provvedere mai fatto constare.
In ordine alle richieste formalmente rivolte alle Amministrazioni comunali intimate, va invece considerata la situazione per ciascuna di esse.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice adito, rilevandosi che, nella specifica prospettazione del Consorzio ricorrente, in difetto di alcun previo atto di classificazione, non può riconoscersi la natura di diritto soggettivo alla situazione fatta valere in giudizio, ponendosi la “presa in carico” delle strade non già come una mera situazione possessoria bensì quale conseguenza di atti di natura amministrativa (di accertamento e successiva classificazione) rispetto ai quali si deduce l’inerzia e/o il silenzio delle Amministrazioni in tesi competenti.
Il potere dei Comuni in materia di classificazione ha peraltro natura discrezionale, con riguardo ai margini di apprezzamento che la legge ha lasciato all’Autorità comunale per accertare la sussistenza dei requisiti, così che la posizione di chi contesta i presupposti o le condizioni per l’esercizio di tale potere, ovvero di chi pretende, come nel caso, che tale potere sia appunto esercitato, è di interesse legittimo e come tale comporta la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. TAR Campania, Napoli, sez.VII, 14 febbraio 2007, n.1079; TAR Campania, Napoli, sez.VII, 2 novembre 2005, n.18232; Cons. di Stato, sez.VI, 8 marzo 2006, n.1270; Cons di stato, sez.V, 1 marzo 2005, n.776; TAR Lombardia, Milano, sez.II, 6 febbraio 2006, n.227).
Nel merito va osservato che nè il Comune di San Benedetto dei Marsi né il Comune di Piscina hanno in alcun modo riscontrato la richiesta del Consorzio, onde, sussistendo in capo al Consorzio un interesse giuridicamente qualificato, il ricorso va accolto nei limiti posti dalla pronuncia dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9.1.2002, n.1, secondo cui il giudizio accelerato avverso il silenzio della P.A., di cui all’art. 21 bis della L. n.1034/1971, aggiunto dall’art. 2 della L.n.205/2000, si limita al solo accertamento della illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione e non può estendersi alla disamina della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in ricorso, sulla quale, allo stato degli atti, non è possibile entrare.
Va aggiunto che, pur essendo allo stato competente alla classificazione delle strade, anche vicinali, la Provincia a termini della L.R. n.11/99, come modificata dalla L.R. 15.11.2006, n.39 (art. 67); inposto che la regione Abruzzo ha delegato le funzioni in materia ad essa attribuite dall’art. 2 del D.Lgs. n.285/1992 e succ. modif. ed int. alle province, non è stato escluso il potere degli enti locali di interloquire in materia (l’art. 2 comma VIII, del decreto legislativo n.285/1992 stabilisce, infatti, che “le regioni …procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade..”).
Ne consegue che permane, in capo all’ente territoriale, un potere di formulazione di un parere-proposta nell’ambito di un procedimento di classificazione, rispetto al quale e limitatamente al quale va qualificata l’inerzia denunciata.
Ne discende la consequenziale declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto da detti Comuni serbato, cui va assegnato il termine di sessanta giorni per rispondere alle richieste formulate dal ricorrente Consorzio.
Sussistono, tuttavia, eque ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: lo dichiara inammissibile nei confronti della Regione Abruzzo e della Provincia di L’Aquila; lo accoglie, per quanto di ragione, nei confronti del Comune di San Benedetto dei Marsi e del Comune di Pescina e per l’effetto dichiara l’obbligo di detti enti di pronunciarsi sull’istanza del Consorzio di cui al ricorso nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 02/04/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore


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