per Aquila S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Corti, con domicilio eletto presso Fausto Avv. Corti in L'Aquila, via Garibaldi N. 79 (N.I.);
contro
Comune di L'Aquila, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico De Nardis, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Comune in L'Aquila, piazza Palazzo 19;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Dirigente del Settore territorio in data 8 febbraio 2007 (prot. 6303) con cui è stata dichiarata inammissibile l' istanza di agibilità presentata dalla ricorrente il 14 dicembre 2006;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di L'Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2008 il dott. Rolando Speca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 16.03.2007 la istante Società espone di aver concluso i lavori per la costruzione di un centro commerciale, della grande distribuzione, in località Pile, nel Comune di L’Aquila, denominato “L’Aquilone”.
Unicamente per tre locali (due al piano terra ed uno al primo piano e per una superficie di mq. 400 circa sui 24.000 che compongono l’intero edificio) veniva ritenuto che i lavori non potevano ritenersi conclusi.
Avendo l’istante presentato in data 14.11.2006 la dichiarazione di fine lavori provvedendo altresì alla presentazione di DIA in variante al permesso di costruire, nonché l’istanza per il rilascio per la certificazione di agibilità, limitatamente alla parte di fabbricato non ancora completata, si vedeva rigettare, in quanto inammissibile, la domanda finalizzata all’ottenimento di una agibilità parziale.
In data 17 novembre 2007 la domanda veniva reiterata e nuovamente respinta nonostante che nella richiesta di agibilità non fossero stati ricompresi i tre locali anzidetti..
Altra domanda la esponente avanzava in data 14.12.2006 che, tuttavia, veniva anche essa respinta con provvedimento in data 08.02.2007.
Avverso tale ultimo provvedimento la istante Società ha avanzato impugnativa deducendo quanto appresso.
1)Falsità dei presupposti e difetto di motivazione – Essendo il provvedimento fondato su un presupposto di fatto inesistente.
Espone parte ricorrente di avere presentato la propria istanza unicamente per la parte del centro commerciale per la quale erano stati conclusi i lavori (esclusi cioè i tre locali di che trattasi).
La presentazione di un tale tipo di domanda , viene precisato, è consentita dalla prassi del Comune di L’Aquila.
2) Violazione dell’articolo 10 bis della L. 241/90 – Per avere il Comune omesso di comunicare alla esponente i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza.
Il Comune non ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della istanza; tutto ciò in violazione dell’articolo 10 bis della L. 241/90.
La comunicazione di preavviso di diniego sarebbe peraltro stato di indubbia utilità in quanto avrebbe consentito al ricorrente di segnalare l’errore in cui era incorso il Dirigente.
3) Violazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa e di leale collaborazione tra cittadini e P.A.. – Violazione dell’articolo 2, L.241/90, e dell’articolo 25 della L. 380/2001.
Si assiste al sistematico rifiuto del Dirigente del Settore Territorio a prendere in considerazione la domanda della Società ricorrente la quale è giunta a presentare tre istanze di agibilità, tutte respinte.
L’atteggiamento del Comune di L’Aquila esorbita da ogni logica di normalità e viola il principio di fattiva collaborazione fra cittadino e P.A.
E’ mancato, peraltro, da parte della P.A. una minima attività istruttoria.
Chiede quindi la ricorrente Società l’annullamento dell’impugnato provvedimento, con vittoria di spese.
Con successiva memoria, depositata in data 27.03.2007 parte ricorrente rappresenta che, nelle more del ricorso, ha presentato domanda di agibilità per due dei tre locali non ricompresi nella domanda rigettata dall’Amministrazione comunale.
Quest’ultima non ha assunto alcun provvedimento nel termine di sessanta giorni per cui, a seguito della formazione del silenzio – assenso, deve ritenersi acquisita la autorizzazione richiesta.
Con ulteriore memoria depositata in data 07.03.2008 la ridetta Società istante, richiamate le argomentazioni di cui al proposto ricorso, ha insistito sulla illegittimità dell’impugnato provvedimento di rigetto in quanto pervenuto senza la previa comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento (art. 10 bis della L. 241/90.
Il Comune di L’Aquila, con memoria depositata in data 28.03.2007, ha insistito per la reiezione del ricorso con il favore delle spese.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2008 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Con istanza in data 14.12.2006, diretta al Sindaco del Comune di L’Aquila, la s.r.l. Iper L’Aquila in relazione all’edificio di cui in ricorso, posto in località Campo di Pile (L’Aquila) avanzava richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione ad abitatare detto edificio “limitatamente a tutte le parti dell ‘intervento ad esclusione di quelle porzioni espressamente indicate come non ultimate negli allegati elaborati grafici”.
In risposta all’anzidetta richiesta il Comune di L’Aquila, con nota prot. n. 6363 del 08.02.2007, comunicava che l’istanza era da considerarsi inammissibile in quanto i lavori relativamente ad alcuni locali non sono stati ultimati.
Dal testé richiamato atto la istante Società si è doluta avanti a questo T.A.R..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Con particolare riferimento al secondo motivo di gravame deve convenirsi che, nel caso di specie, il rigetto dell’istanza di agibilità è intervenuto da parte del Comune di L’Aquila senza preventiva comunicazione alla ricorrente dei motivi ostativi al suo accoglimento.
L’impugnato atto comunale si limita infatti a rilevare una inammissibilità della istanza di parte ricorrente in quanto” i lavori relativamente ad alcuni locali….. non sono stati ultimati.
È dunque evidente che in tal modo è stato violato l’articolo 10 bis della L. 241/90 (nel testo novellato della L. 15/2005) secondo il quale nei procedimenti ad istanze, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, la P.A. procedente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’istante le ragioni che ostano all’accoglimento della domanda, concedendogli un termine di giorni dieci per la presentazione di osservazioni e documenti.
Si tratta, dunque, di garantire da un lato la piena partecipazione del privato all’attività amministrativa, e, dall’altro che le scelte della P.A. vengano compiute sulla base di informazioni il più complete possibili, soprattutto laddove si debbano assumere provvedimenti negativi, direttamente incidenti nella sfera soggettiva dei cittadini.
Alle argomentazioni come dianzi riportate va peraltro aggiunto che anche a fronte di una successiva domanda di agibilità avanzata dall’istante (in pendenza di gravame) il Comune di L’Aquila (viene precisato nella memoria depositata il 27.03.2007 da parte ricorrente) non ha formulato alcun elemento, anzi ha mantenuto un comportamento assimilabile a silenzio rigetto.
Dunque il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e alle stesse si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il resistente Comune di L’Aquila al pagamento delle spese di lite nella misura di € 3.000,00 in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere, Estensore
Paolo Passoni, Consigliere