REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Sez. Seconda Bis
composto dai Magistrati
Raffaello SESTINI - Presidente f.f.
Solveig COGLIANI - Consigliere
Mariangela CAMINITI - 1° Referendario - relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso RG. n. 1868/2003, proposto dalla
sig.ra PUGLISI ALIBRANDI Maria Adelaide, rappresentata e difesa dall’avv. Gianni Pane ed elettivamente domiciliata con lo stesso in Roma, via Crescenzio, n.2, presso l’avv. Ludovico D’Amico,
contro
- il COMUNE di SANTA MARINELLA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Maria Izzo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n.103,
per l'annullamento, previa sospensiva,
- dell’ordinanza n.28/2002, prot. n. 2483 del 18.11.2002, notificata il 28.1.2002, con la quale il Responsabile dell’Uffcio Urbanistica del Comune di Santa Marinella ha disposto nei confronti della ricorrente la sospensione dei lavori sull’immobile sito in via dei Mari, n.2, consistenti nella realizzazione di alcuni vani all’interno di una tettoia ad uso agricolo esistente,…. ingiungendo la demolizione dell’unità abitativa….le cui opere sono state eseguite in muratura ordinaria, con solaio latero cementizio in piano; e ingiungendo, altresì, la demolizione del ripostiglio …..le cui opere sono state eseguite in muratura ordinaria, con solaio latero cementizio in piano;
- di ogni altro provvedimento e/o atto connesso, prodromico, collegato, presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Marinella, la memoria difensiva e la documentazione prodotta;
Vista l’ordinanza n.1520/2003, pronunciata nella Camera di consiglio del 20 marzo 2003, che ha accolto limitatamente la suindicata domanda di sospensione del provvedimento impugnato;
Vista l’ordinanza collegiale n. 4118/2008 del 14 maggio 2008 che ha disposto incombenti istruttori eseguiti dall’Amministrazione comunale con documentazione depositata in data 9 luglio 2008, prot. n. 42618.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 10 luglio 2008 il 1^ Referendario Mariangela Caminiti, e uditi, altresì, per le parti gli avvocati presenti, come da verbale di udienza allegato agli atti del giudizio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora Puglisi Alibrandi Maria Adelaide, proprietaria dell’appezzamento di terreno agricolo con annesso casale (consistente in due appartamenti) sito in Santa Marinella, località Fosso Cupo e Chiaruccia, Via Aurelia Km 65.400, con accesso dalla via Aurelia, riferisce di aver presentato, in data 28.2.1995, domanda di condono edilizio, relativamente al fabbricato destinato ad uso abitativo; l’opera condonata consiste nella realizzazione di un appartamento della superficie di mq. 63,25, adibito ad uso residenziale comprensivo di soggiorno sala da pranzo, angolo cottura, due camere da letto e bagno.
In data 18.11.2002, l’Ufficio Urbanistica del Comune di Santa Marinella ha adottato l’ordinanza n.28/2002 con la quale si ingiunge alla sig.ra Puglisi Alibrandi di sospendere i lavori e di demolire e rimuovere le opere edificate in muratura ordinaria eseguite nell’immobile sito in via dei Mari n.2 (ivi compresa l’unità immobiliare in relazione alla quale è stata presentata istanza di condono).
Successivamente, la sig.ra Puglisi ha inoltrato all’Ufficio Urbanistica del Comune, in data 18.12.2002, Denuncia tardiva di inizio di attività, comunicando che all’interno del magazzino per uso agricolo sito in Santa Marinella, con accesso a via dei Mari n.2 erano in corso di esecuzione opere interne non comportanti modifiche della originaria destinazione d’uso, della sagoma e dei prospetti e non arrecanti pregiudizio alla statica dell’immobile.
Pertanto, la ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale amministrativo avverso la predetta ordinanza n.28/2002, prot. n. 2483, affidando il gravame ai seguenti motivi:
1) Violazione di legge. Eccesso di potere, ingiustizia manifesta. Intervenuta abrogazione degli art.4 e 7 della legge n.47 del 1985 per effetto del DPR n.380 del 2001: il provvedimento impugnato considererebbe presupposti dell’ingiunzione di demolizione gli artt. 4 e 7 della legge n.47 del 1985, i quali invece sono stati abrogati per effetto dell’art.136, comma 2, lett. f) del DPR n.380 del 2001; né lo slittamento dell’efficacia del T.U potrebbe sostenersi produttivo della reviviscenza delle norme abrogate al momento della sua entrata in vigore.
2) Violazione di legge: art.3 legge n.241 del 1990, motivazione per relationem illegittima per omessa produzione della relazione urbanistica; art.97 Cost: violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A.: il fondamento della decisione dell’Amministrazione sarebbe rinvenibile in altro provvedimento richiamato (relazione dell’Uff. Urb. Com. 15.11.2002), ma non allegato, impedendo alla destinataria dell’atto le ragioni di fatto e di diritto del provvedimento, limitando così il diritto di partecipazione e di reazione al provvedimento.
3) Violazione di legge: artt. 7 e segg. Legge n.241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria: la ricorrente lamenta che l’Amministrazione comunale non avrebbe inviato alcuna comunicazione di avvio del procedimento riguardo la misura da adottare impedendo la corretta partecipazione allo stesso, in violazione dell’obbligo imposto dalla norma rubricata.
4) Violazione di legge: artt. 7 e segg. della legge n.47 del 1985. Incompetenza: il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato da soggetto incompetente, in quanto ai sensi dell’art. 7 della legge n.47 del 1985 la competenza della valutazione del danno al tessuto urbanistico spetterebbe al sindaco.
5) Eccesso di potere per contraddittorietà endoprocedimentale: relazione ufficio urbanistico. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per omessa analitica valutazione dell’interesse primario. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta: la comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente partecipazione allo stesso avrebbero consentito alla ricorrente di comprovare con documentazione che l’unità abitativa di cui si ingiunge la demolizione sarebbe stata condonata e che le opere realizzate sarebbero mere opere interne.
6) Violazione di legge : art.26 L. n.47 del 1985: i lavori eseguiti consisterebbero in mere opere interne non comprovanti modifiche all’originaria destinazione d’uso, alla sagoma, ai prospetti e alla statica dell’immobile. Si tratterebbe di opere che non necessiterebbero di concessione edilizia.
Il Comune di Santa Marinella si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha controdedotto alle censure attoree, chiedendo il rigetto dello stesso.
Con ordinanza n.1520/2003, pronunciata nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2003, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, limitatamente alle opere oggetto della domanda di condono edilizio del 28.2.1995 (n.3994), presentata dall’odierna ricorrente.
Con ordinanza collegiale n. 4118/2008 del 14 maggio 2008, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori che sono stati eseguiti dall’Amministrazione comunale con documentazione depositata in data 9 luglio 2008, prot. n. 42618, da cui nella nota del Comune del 7.7.2008 è emerso che “a seguito dell’Ordinanza di demolizione n. 28/2002…..è stata presentata Denuncia di inizio Attività tardiva…al fine di regolarizzare le opere oggetto del provvedimento di demolizione.Per quanto attiene la parte di manufatto destinata ad uso residenziale ed oggetto anch’essa dell’ordinanza di demolizione, è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L.724/1994 (part. 454/1995 del 28.02.1995, prot. n. 3994), non ancora definita. Attualmente, all’interno della tettoia sono presenti oltre all’unità immobiliare di cui sopra, distinta in progetto con l’int. C, altre due unità immobiliari distinte con gli int. A e B, per le quali sono state presentate due istanze di condono ai sensi della L.326/2003, rispettivamente prat. n. 116/2004 del 24.06.2004, prot. n.11287 e prat. n. 115/2004 del 24.06.2004, prot. n. 11283, non ancora definite”.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2008, il ricorso è stato posto in decisione.
2. Nel merito, il ricorso presenta evidenti profili di improcedibilità per le ragioni di seguito riportate.
2.1. Al riguardo, il Collegio rileva che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, seguito anche da questa Sezione, la presentazione dell' istanza accertamento di conformità o della domanda di condono successivamente all’impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; idem, sez. II, 31 maggio 2006, n. 7884; T.A.R. Campania, sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340; idem, 21 novembre 2006, n.10122); e che, pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all'istanza di condono edilizio, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato, all'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto.
Nella specie, va preso atto di quanto rappresentato dalla ricorrente nonché di quanto confermato dalla difesa comunale con la documentazione depositata in ottemperanza all’ordinanza collegiale n. 4118/2008, e, sulla base dell’applicazione di siffatti principi alla controversia in esame - nella quale risulta che sono state presentate domande di regolarizzazione delle opere oggetto dell’ordinanza impugnata (prat. 454/1995 del 28.02.1995, prot. n. 3994; prat. n. 116/2004 del 24.06.2004, prot. n.11287 e prat. n. 115/2004 del 24.06.2004, prot. n. 11283), non ancora definite dall’Amministrazione – fa sì che deve dichiararsi l'improcedibilità del gravame, stante la sopravvenuta carenza di interesse, da parte della ricorrente, al conseguimento di una qualche decisione avverso il ricorso, destinato comunque ad essere sostituito dalle determinazioni adottate sulle proposte istanze dovendo l’Amministrazione, nell’ipotesi di rigetto, emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (cfr.T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230; idem, I quater, 2 dicembre 2005, n. 1379; idem, sez. II bis, n.6 del 2008 e n. 149 del 2008; Cons. Stato, sez. II, cit. n.7884 del 2006; idem, sez. V, 26 giugno 2007, n.3659).
In conclusione, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, in relazione alla natura della controversia, stima equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sez. Seconda Bis – pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 luglio 2008.