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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 8 luglio 2008 n. 1742
G. Cicciò Pres. S. Romano Est.
A. Favilli (Avv. L. Bimbi) contro il Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali (Avvocatura dello Stato)


1. Edilizia ed urbanistica - Opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo ambientale - Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità - Lettera inviata dall’amministrazione oltre un anno dopo l’avvio del procedimento anche rispetto alla data di trasmissione della proposta di vincolo all’autorità ministeriale – Non è idonea a far ritenere raggiunto lo scopo della comunicazione di avvio

 

2. Edilizia ed urbanistica - Dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile ai sensi della legge n. 1089/1939 – Momento di inizio del procedimento – Coincide con la ricezione da parte dell’organo centrale della proposta formulata dalla Sovrintendenza

1. In tema di comunicazione di avvio del procedimento, l'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, deve essere applicato anche nel procedimento di cui all'art. 15 l. 29 giugno 1939 n. 1497, relativo alle opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo ambientale, tutte le volte in cui la partecipazione al relativo procedimento del destinatario della sanzione potrebbe inserire nella valutazione della p.a. elementi idonei a determinare un suo diverso contenuto, anche solo sotto il profilo della quantificazione della sanzione. Né lo scopo della partecipazione del privato può essere considerato raggiunto dalla lettera inviata dall’amministrazione all’interessato, nel corso del procedimento, essendo essa posteriore di un oltre un anno sia al momento di avvio del procedimento stesso sia rispetto alla data di trasmissione della proposta di vincolo all’autorità ministeriale, che costituisce il termine ultimo entro il quale la comunicazione di avvio deve essere effettuata. Ne consegue l’illegittimità dell’intera procedura di imposizione del vincolo.

 

2. Per quel che riguarda la dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile ai sensi della legge n. 1089/1939, essendo il provvedimento di competenza dell'organo centrale, il momento iniziale del relativo procedimento coincide, evidentemente, con la ricezione, da parte di tale organo, della proposta formulata dalla Sovrintendenza, che si atteggia, dunque, come atto propulsivo. Pertanto, la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante deve considerarsi ritualmente e tempestivamente effettuata contestualmente all'inoltro della relativa proposta da parte della sovrintendenza, che è il primo atto giuridicamente rilevante del procedimento stesso, da effettuarsi a cura del ministero per i beni e le attività culturali


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01742/2008 REG.SEN.
N. 03632/1995 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 3632 del 1995, proposto da:

 

Favilli Alfio, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;

 

contro

 

Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

 

per l'annullamento
del decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 19 giugno 1995, notificato in data 30 giugno 1995, avente ad oggetto l’imposizione di vincolo di interesse storico ed artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089 su di un immobile di proprietà del ricorrente denominato “Oratorio di San Martino”, posto nel Comune di Pisa in località Rete; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente ancorché incognito.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2008 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1 - Con atto notificato il 13 ottobre 1995 il sig. Favilli ha esposto quanto segue.
Nel 1988 ebbe ad acquistare, insieme con la sua attuale abitazione, un immobile consistente in un’ex cappella, di modeste dimensioni, posta alla periferia della città di Pisa, ridotta in pessime condizioni, da tempo in stato di abbandono. Nel dicembre 1992 presentava un progetto di ristrutturazione e cambiamento di destinazione d’uso, dopo aver accertato (da notizie ricevute dalla Curia Arcivescovile) che la cappella non fosse consacrata e (da quanto appreso dalla competente Soprintendenza) che non esistessero vincoli di natura storico-artistica.
Nelle more del rilascio della concessione edilizia, il sig. Favilli dava inizio ai lavori di ristrutturazione e nel 1995 presentava domanda di condono edilizio per le opere eseguite.
Inaspettatamente, in data 11 maggio 1995, riceveva una nota del Soprintendente che lo invitava a sospendere qualsiasi intervento sull’immobile, informandolo di avere avviato, nel gennaio 1994, il procedimento per l’apposizione del vincolo sulla ex cappella.
Il sig. Favilli, tramite il proprio legale, chiedeva di poter esercitare il diritto di partecipare al procedimento, ma riceveva risposta solo in data 2 agosto 1995, dopo la notifica del provvedimento di apposizione del vincolo, emesso il 19 giugno e notificato il 30 giugno 1995.

 

2 - Con il ricorso in oggetto, proposto per l’annullamento del provvedimento di imposizione del vincolo storico-artistico ai sensi della legge n. 1089 del 1939, si deducono i seguenti motivi: a) violazione dell’artt. 4, 7, 8 e 19 legge n. 241/1990, violazione degli artt. 4 e 5 d.m. n. 495/1994, nonché omessa comunicazione di avvio del procedimento; 2) eccesso di potere per errore sui presupposti; 3) illogicità manifesta, violazione dell’art. 1 legge n. 1089/1939; difetto di istruttoria ed errore sui presupposti.
In particolare, con i primi due motivi si deduce che: il provvedimento è stato adottato senza previa nomina del responsabile del procedimento e senza avviso all’interessato, come richiesto dalle norme primarie e secondarie sopra citate; la lettera datata 11 maggio 1995, ricevuta successivamente, è stata emessa dopo un anno dall’avvio del procedimento, quando ogni possibilità di partecipazione al medesimo era venuta meno, come risulta dal fatto che il procedimento in questione, avviato nel gennaio 1994, è proseguito prima con la proposta di vincolo al Ministero in data 10 marzo 1994, poi con la richiesta di chiarimenti dell’organo centrale del marzo 1995, infine si è concluso in data 19 giugno 1995 con l’emissione del provvedimento; alcuna rilevanza può avere la lettera 11 maggio 1995 sia perché inviata dopo oltre un anno dall’avvio del procedimento e dalla proposta al Ministero competente, sia perché essa ha ad oggetto solo la sospensione dei lavori eseguiti non contenendo alcun invito alla partecipazione al procedimento già avviato.
I motivi sono fondati.
In tema d'imposizione del vincolo storico-artistico (diretto o indiretto), vige il principio secondo cui, qualora si inizi il procedimento di assoggettamento di un bene immobile o mobile al vincolo ex l. 1 giugno 1939 n. 1089, occorre previamente comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti interessati, in applicazione della l. 7 agosto 1990 n. 241, a pena di invalidità del provvedimento di vincolo (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 25 luglio 2003 , n. 523), al fine di consentire al privato una partecipazione che gli permetta di far constatare circostanze ed elementi idonei ad un'esatta valutazione sulla rilevanza del bene da sottoporre a vincolo ed eventualmente, ricorrendone i presupposti, a far recedere l'amministrazione da una sua erronea decisione (Consiglio Stato, sez. VI, 04 aprile 2003 , n. 1751).
Secondo giurisprudenza consolidata, il vincolo apposto in assenza della partecipazione del privato al relativo procedimento è illegittimo e passibile di annullamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 12 gennaio 2006 , n. 257).
Né potrebbe rilevare che, nella specie, il ricorrente aveva dato inizio alle opere sull’immobile, nelle more del procedimento di condono edilizio.
Infatti, in tema di comunicazione di avvio del procedimento, l'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, deve essere applicato anche nel procedimento di cui all'art. 15 l. 29 giugno 1939 n. 1497, relativo alle opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo ambientale, tutte le volte in cui la partecipazione al relativo procedimento del destinatario della sanzione potrebbe inserire nella valutazione della p.a. elementi idonei a determinare un suo diverso contenuto, anche solo sotto il profilo della quantificazione della sanzione (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 22 aprile 2005 , n. 595).
Vero è che il rispetto di tale obbligo deve essere tuttavia verificato in concreto, tenendo presente che la disposizione di cui all'art. 7 l. n. 241 del 1990, non può essere applicata meccanicamente e formalisticamente, dovendosi escludere il vizio nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o vi sia comunque un atto equipollente alla formale comunicazione (Consiglio Stato, sez. VI, 09 marzo 2005 , n. 968); nondimeno, nella fattispecie, la lettera inviata dall’amministrazione al ricorrente, nel corso del procedimento, è posteriore di un oltre un anno sia al momento di avvio del procedimento stesso sia rispetto alla data di trasmissione della proposta di vincolo all’autorità ministeriale, che costituisce il termine ultimo entro il quale la comunicazione di avvio deve essere effettuata.
Per quel che riguarda la dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile ai sensi della legge n. 1089/1939, essendo il provvedimento di competenza dell'organo centrale, il momento iniziale del relativo procedimento coincide, evidentemente, con la ricezione, da parte di tale organo, della proposta formulata dalla Sovrintendenza, che si atteggia, dunque, come atto propulsivo.
Pertanto, la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante deve considerarsi ritualmente e tempestivamente effettuata contestualmente all'inoltro della relativa proposta da parte della sovrintendenza, che è il primo atto giuridicamente rilevante del procedimento stesso, da effettuarsi a cura del ministero per i beni e le attività culturali (Consiglio Stato, sez. VI, 22 giugno 2006 , n. 3825).
Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone i motivi, possono essere compensati tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti, salvo l’onere di cui all’art. 21 del d.l. n. 223/06, come modificato dalla legge n. 248/06, a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Saverio Romano, Consigliere, Estensore
Carlo Testori, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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