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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 16 luglio 2008 n. 1751
M. Nicolosi Pres. V. Fiorentino Est.
G. Terranova (Avv. M. Guerra) contro la Provincia di Prato (Avv. L. Masi)


Giurisdizione e competenza - Controversie relative alla stabilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei propri dipendenti in rapporto precario - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza

Le controversie relative alla stabilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei propri dipendenti in rapporto precario, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il fine delle procedure per la stabilizzazione del rapporto è rappresentato dall’assunzione presso Enti, previo espletamento di una procedura di selezione e non di una procedura concorsuale in senso proprio, secondo la distinzione operata dall’art. 35 del Dlg. N. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 del medesimo decreto


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01751/2008 REG.SEN.
N. 01960/2007 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 1960 del 2007, proposto da:

 

Terranova Graziella, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Guerra, con domicilio eletto presso Maria Guerra in Firenze, via delle Porte Nuove 18;

 

contro

 

Provincia di Prato, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Masi, con domicilio eletto presso Leonardo Masi in Firenze, lungarno Corsini N. 2; Dirigente Area Risorse Finanziarie - Comune di Prato;

 

per l'annullamento
- in parte qua
dell’avviso della Provincia di Prato per la stabilizzazione in ruolo di n. 4 unità di personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 558 della Legge Finanziaria 2007;
- della determinazione n. 2610, con cui il Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo Risorse Interne della suddetta Provincia ha approvato, il 12 settembre 2007 tale avviso;
- della determinazione n. 2797, del 1° ottobre 2007, di approvazione delle graduatorie finali, a firma del Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo Risorse Interne
del contratto individuale di lavoro sottoscritto da essa ricorrente il 1° ottobre 2007
- di ogni altro atto connesso e conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa della Deliberazione G.P. n. 81 dell’11 aprile 2007 e dell’allegato A alla delibera G.P. n. 139 del 2.7.2007;
e per la declaratoria
del diritto di essa ricorrente a consegnare l’inquadramento nella cat. D3 – Specialista Politiche Comunitarie e Fondi strutturali.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Prato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/06/2008 il dott. Vincenzo Fiorentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La dott.ssa Terranova Graziella, laureata in Scienze Politiche – Indirizzo Politico – Internazionale, con Master biennale in U.E. in progettazione Formativa e Reinserimento lavorativo, ha partecipato alla selezione pubblica indetta dalla Provincia di Prato, per la stabilizzazione in ruolo di quattro unità di personale non dirigenziale, risultando vincitrice del posto di specialista Politiche Comunitarie e Fondi strutturali – cat. D1, firmando, conseguentemente, in data 1° ottobre 2007, il relativo contratto di lavoro.
La suddetta, tuttavia, richiamandosi al fatto di aver ricoperto ininterrottamente a partire dal 2001, attraverso successivi contratti, a tempo determinato, in seguito al superamento di relative selezioni pubbliche indette dalla Provincia, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno, di unità per il profilo professionale riconducibile alla cat. D3, ha, con ricorso notificato il 13 novembre 2007 e depositato il 27 dello stesso mese, adito questo Tribunale chiedendo l’annullamento “in parte qua” dei provvedimenti in epigrafe indicati, nonché la declaratoria del proprio diritto a conseguire la stabilizzazione nella suindicata cat. D3, con ogni consequenziale pronuncia.
A fondamento della pretesa azionata la ricorrente ha dedotto il complesso motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 97 e 51 comma 1, Cost.; dell’art. 1, comma 558 L. 296/2006; degli artt. 3, comma 7, 13, comma 1 e dell’allegato A del CCNL 31 marzo 1999, relativo al Comparto Regione-Autonomie Locali, così come richiamato dal vigente CCNL di settore; violazione e falsa applicazione della Deliberazione G.P. n. 139 del 2 luglio 2007; violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 7/07 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni delle PP.AA.; eccesso di potere desumibile dai sintomi della motivazione contraddittoria e/o carente, della illogicità, dello sviamento e della contraddittorietà interna.
La Provincia di Prato, costituitasi in giudizio con atto depositato il 4 marzo 2008, ha, con memoria del 12 giugno successivo, eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questo giudice, sull’assunto che, attinendo la domanda formulata dalla ricorrente all’assunzione di un pubblico dipendente in seguito ad una procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 156 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, la cognizione spetterebbe al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La difesa della Provincia ha, nel merito, dedotto, comunque, l’infondatezza della pretesa.

 

DIRITTO

 

Va pregiudizialmente esaminato, in quanto attinente all’ “an” del processo l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice, dedotta dalla difesa della Provincia.
L’eccezione è fondata.
E’, difatti, da rilevare che le controversie relative alla stabilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei propri dipendenti in rapporto precario, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il fine delle procedure per la stabilizzazione del rapporto è rappresentato dall’assunzione presso Enti, previo espletamento di una procedura di selezione e non di una procedura concorsuale in senso proprio, secondo la distinzione operata dall’art. 35 del Dlg. N. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 del medesimo decreto (Cass. Civile sez. n.29 novembre 2006 n. 25276).
In tali termini si è orientata anche la giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr. per tutte TAR Lazio, sez. II, 9 maggio 2006 n. 3390), che ha ritenuto che la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equipollente ad una assunzione senza l’espletamento di un concorso pubblico, per cui rientra nella fattispecie di costituzione di rapporto di lavoro tra singolo lavoratore e l’Amministrazione pubblica, ricadente conseguentemente nella cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e successivamente dall’art. 63 del T.U. 30 marzo 2001 n. 165, che, appunto attribuisce a tale giudice il contenzioso avente ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ivi compreso quello attinente l’assunzione al lavoro, cui va ricondotto anche il procedimento di stabilizzazione di lavoratori già assunto con rapporto a tempo determinato
In base ai suindicati rilievi, va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice.
Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese ed onorari di causa compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Vincenzo Fiorentino, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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