T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 24 luglio 2008 n. 9177
Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata
Michele Montefusco (Avv. A. Imposimato) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Questore di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato) |
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Misure di prevenzione e di sicurezza – Giudizio di pericolosità sociale - Prove - Esistenza di meri sospetti su elementi di fatto - Sufficienza - Prove compiute sulla commissione di reati - Non occorrono.
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Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto destinatario del divieto di ritorno non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione
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(1) Cons. Stato, VI, 30.12.2005, n.7581; TAR Campania - Napoli, Sez. V, 4 aprile 2008, n.1863 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI – V^ SEZIONE
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composto dai Signori Magistrati: - ANTONIO ONORATO Presidente; - PAOLO CARPENTIERI Consigliere; - GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.3610/2008 R.G. proposto dal
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Sig. Montefusco Michele, rappresentato e difeso dall’Avv. Agostino Imposimato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Angelo Della Rocca in Napoli, Corso Umberto I n. 259;
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CONTRO
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Ministero dell’Interno e Questura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici di Napoli, Via A. Diaz n.11;
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PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione, dell’ordinanza del Questore di Caserta del 28/2/2008 di inibizione al ricorrente di far ritorno nel Comune di Dragoni per anni tre.
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Visti il ricorso con i relativi allegati, in cui parte ricorrente espone che, con il provvedimento impugnato, gli è stato inibito di far ritorno nel Comune di Dragoni per anni tre, dal momento che avrebbe numerosi precedenti penali e sarebbe stato controllato, in zona recentemente colpita da vari tentativi di furto, in compagnia di persona con pregiudizi di polizia per furto, rapina e rimpatri;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 6/6/2008;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Primo referendario Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 17 luglio 2008, ed ivi udito l’Avv. dello Stato Arpaia;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente infondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
Considerato che Collegio ritiene di condividere quell’opinione giurisprudenziale (Cons. Stato, VI, 30.12.2005, n.7581), peraltro avallata dalla Sezione (ex multis, 4.4.2008, n.1863), secondo la quale il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto destinatario del divieto di ritorno non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione;
Atteso che il provvedimento impugnato è basato su fatti inequivoci e in alcun modo smentiti nella loro consistenza storico-materiale, i quali vengono chiaramente riportati dell'atto e rappresentano un'idonea giustificazione dei giudizi puntualmente espressi in ordine alla riconducibilità del comportamento di parte ricorrente alle categorie normative di cui all'art. 1 della Legge n.1423/1956 ed alla pericolosità di esso;
Considerato che, nell’interpretare la normativa ora richiamata, la giurisprudenza ha da tempo fissato alcuni punti di riferimento, il primo dei quali attiene al pacifico rilievo secondo cui la misura di prevenzione, in quanto comminabile ante delictum e diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, è legittimamente applicata indipendentemente dalla esistenza di pendenze penali a carico dell'interessato; in secondo luogo, se è vero che il provvedimento preventivo deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali del soggetto dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica, resta fermo che tali comportamenti non debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato;
Ritenuto infine che, quanto alle spese di causa, parte ricorrente ha presentato domanda di patrocinio a spese dello Stato, domanda che deve essere decisa dal Tribunale atteso che il ricorso viene deciso nel merito con la presente sentenza; la manifesta infondatezza della pretesa azionata rende immeritevole di positiva valutazione la citata istanza di ammissione al gratuito patrocinio, mentre le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti,
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P.Q.M.
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – rigetta il ricorso in epigrafe.
Non ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2008.
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