T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 24 luglio 2008 n. 9204
Pres. A. Guida, est. M. Buonauro
Ecoservizi S.r.l. (Avv. M. Guarino) c. Comune di San Giorgio a Cremano (L. Cicatiello) c. Cooperativa sociale polifunzionale Oasi Felice a.r.l. (Non Costituita) |
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Processo amministrativo – Procedimenti ex art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971 – Termine per il deposito del ricorso – È dimezzato
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La dizione utilizzata dall’art. 23 bis, comma 2°, l. 1034/1971 («i termini processuali sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso») non ricomprende, nella eccezione alla regola della riduzione per i giudizi indicati nel primo comma, anche il termine del deposito del ricorso, sia perché l'espressione “proposizione” si correla esclusivamente all’attività di composizione dell'atto introduttivo del giudizio e della sua notifica, sia alla luce di elementi di interpretazione evolutiva; invero, la norma in esame ha modificato un regime (ex art. 19 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla l. 23 maggio 1997, n. 135) che comprendeva “tutti” i termini processuali nella riduzione a metà con riguardo ai giudizi in materia di affidamento ed esecuzione di opere pubbliche, sicché la modifica del regime suddetto, apportata con l'art. 23-bis, secondo comma della legge 1034/1971 proprio sullo specifico punto, con la previsione di una speciale esclusione dalla regola di snellimento dei giudizi e di abbreviazione degli stessi, non può che essere letta in modo restrittivo, come norma di deroga. Pertanto, rientra tra i termini processuali ridotti alla metà quello relativo al deposito del ricorso, con la conseguenza che nei giudizi di cui al menzionato art. 23 bis tale termine è ridotto a 15 giorni.
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1. Consiglio di Stato, V, 21 giugno 2005, n. 3268; id, 14 settembre 2004, n. 5927 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli - Prima Sezione
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composto dai Signori: Antonio Guida Presidente; Fabio Donadono Componente; Michele Buonauro Componente est.
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ha pronunziato la seguente
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sentenza
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Visto il ricorso n. 607/2007 proposto da:
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ECOSERVIZI s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Manuele Guarino, con domicilio eletto in NAPOLI, piazza Garibaldi, n. 39;
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contro
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- Comune di S. Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Cicatiello, con domicilio ope legis presso la Segreteria del T.A.R.;
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e nei confronti di
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- Cooperativa sociale polifunzionale Oasi Felice a.r.l., n.c.;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del verbale del 6.11.2006 di aggiudicazione del servizio di sorveglianza notturna del complesso monumentale “Villa Bruno” e di apertura e chiusura del mercato Bechelet;
- di tutti gli atti della procedure di gara e di ogni altro atto connesso, ivi compreso il contratto di appalto.
Nonché per il risarcimento dei danni.
Visto il ricorso principale, le memorie difensive ed i relativi allegati;
letti tutti gli atti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 4 giugno 2008, il ref. Michele Buonauro;
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;
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F A T T O e M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
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La ricorrente ha partecipato alla gara per l’appalto del servizio di sorveglianza notturna del complesso monumentale “Villa Bruno” e di apertura e chiusura del mercato Bechelet indetta dal Comune di S. Giorgio a Cremano.
La valutazione delle offerte ha consentito alla cooperativa Oasi Felice l’attribuzione di un punteggio migliore, dovuto al ribasso contenuto nell’offerta economica (pari al 31%).
Parte ricorrente è insorta avverso gli atti di gara, poiché l’offerta della aggiudicataria è risultata sfornita di accettabili giustificazioni e per incongruità del ribasso offerto.
Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
È meritevole di accoglimento l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla controinteressata, tesa a denunziare la tardività del deposito del ricorso.
Premesso in punto di fatto che il ricorso risulta notificato (ad entrambi i contraddittori) in data 4 gennaio 2007, laddove esso risulta depositato il 2 febbraio 2007, non vi sono dubbi in ordine all’applicabilità, nel caso di specie, del termine dimidiato previsto dall’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, trattandosi di impugnazione di provvedimenti relativi a procedure di aggiudicazione di pubbliche forniture - lett. c) del citato art. 23 bis.
Secondo l’orientamento oramai pacifico del Consiglio di Stato, in tema di controversie rientranti nella procedura accelerata introdotta dall’art. 23 bis l. 1034/71, il dimezzamento dei termini processuali si applica anche al termine di deposito del ricorso (vedi per tutte C.d.S. V, 21.6.2005, n. 3268; IV, 14.9.2004, n. 5927), con la conseguenza che il mancato rispetto del termine (dimezzato) di 15 giorni per il deposito del ricorso rende lo stesso irricevibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, dichiara il ricorso epigrafato irricevibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2008.
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