T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 23 luglio 2008 n. 7279
Pres. Riggio, Est. Fantini
Salini Costruttori Sp.a. (Avv.ti R. Izzo, G. Cerruti e A. Pezzana) c/
Italfer S.p.a. (n.c.), Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
(Avv. M. Molè) e Astaldi S.p.a. (Avv.ti M. Annoni e A. Segato). |
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1. Contratti della P.A. - Anomalia dell’offerta – Sindacato – Verifica tecnica e CTU – Ammissibilità
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2. Contratti della P.A. – Mancata aggiudicazione – Risarcimento per equivalente – Elemento soggettivo - Illegittimità del provvedimento - Sufficenza
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3. Contratti della P.A. – Mancata aggiudicazione – Risarcimento per equivalente – Danno emergente – Risarcibilità – Solo in caso di illegittima esclusione
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4. Contratti della P.A. – Mancata aggiudicazione – Risarcimento per equivalente – Mancato utile – Quantificazione – 10% dell’offerta – Criterio residuale – Motivi
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5. Contratti della P.A. – Mancata aggiudicazione – Risarcimento per equivalente – Lucro cessante – Quantificazione – Criteri
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1. Ai fini della valutazione, da parte del G.A., della verifica di anomalia dell’offerta operata dalla P.A., attesa la pienezza del sindacato giurisdizionale ad esso riconosciuta, lo stesso può avvalersi della verificazione tecnica, anche con conferimento dell’incarico ad una Amministrazione esterna, ovvero dello strumento processuale della C.T.U.
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2. Ai fini della determinazione dell’elemento soggettivo, nel caso di risarcimento danni per mancata aggiudicazione di una gara d’appalto, è sufficiente, per il privato, il rinvio all’illegittimità del provvedimento, quale presunzione semplice della colpa, ovvero l’allegazione di circostanze ulteriori idonee a dimostrare che non si è trattato di un errore scusabile.
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3. I costi di partecipazione ad una procedura concorsuale si connotano come danno emergente solo allorché l’impresa subisca un’illegittima esclusione, venendo, in tale evenienza, in considerazione la pretesa del contraente a non essere coinvolto in trattative inutili, diversamente, ove l’impresa ottenga il risarcimento per mancata aggiudicazione, non sussiste alcuno spazio per risarcire i costi di partecipazione alla gara, in quanto, altrimenti, l’impresa conseguirebbe un beneficio maggiore di quello che le deriverebbe dall’aggiudicazione.
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4. Il criterio di quantificazione del danno per mancato utile, conseguente alla mancata aggiudicazione di una gara d’appalto, pari al 10% dell’offerta presentata dall’impresa, ha carattere residuale e non può essere autonomamente riconosciuto al soggetto leso atteso che, un simile modus operrandi, comporterebbe il pericolo che all’imrpesa danneggiata possa essere riconosciuta una sorta di overcompensation, in violazione alla regola della risarcibilità del danno effettivamente sofferto inferibile dall’art. 1223 c.c.
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5. Ai fini della determinazione del lucro cessante, nel caso di risarcimento danni per mancata aggiudicazione di una gara d’appalto, il criterio primario da seguire è quello della misura di utile prevista dal concorrente nell’offerta o nella sua disgregazione analitica costitutita dalle giustificaioni degli elementi costitutivi della stessa..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Terza Ter -
Composto dai Magistrati:
Italo RIGGIO Presidente
Giulia FERRARI Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5272 del 2005 Reg. Gen. proposto dalla
Salini Costruttori S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Cerruti, Raffaele Izzo ed Aldo Pezzana, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Liegi n. 34;
contro
- Italferr S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona dell’institore dr. Domenico Maricchiolo, rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Molè, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via delle Quattro Fontane n. 15;
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e nei confronti
di Astaldi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Annoni ed Andrea Segato, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Udine n. 6;
per l’annullamento
- della determinazione, comunicata con nota Italferr, prot. n. DNC.AP.AL 174/05/U, del 25/3/2005, con la quale è stata aggiudicata provvisoriamente alla Astaldi S.p.a. la licitazione privata indetta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Parma - La Spezia nel tratto compreso tra la stazione di Solignano e il P.d.M. di Osteriazza (PA-833), nonché della predetta nota;
- del verbale della seduta pubblica della Commissione di gara del 24/3/2005, con il quale, preso atto delle risultanze istruttorie, si è dichiarata aggiudicataria provvisoria l’impresa Astaldi S.p.a.;
- della nota DNC.AP 42/05/U del 21/3/2005 con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alla Commissione di gara l’esito delle verifiche di congruità;
- della nota, prot. n. DNC.AP.VA 7/05/U, del 21/3/2005 e relativi allegati, con la quale la Struttura tecnica di Italferr comunica al Responsabile del procedimento le risultanze della verifica di congruità;
- della relazione di “sintesi dell’istruttoria Tecnico - Economica” condotta sull’offerta presentata dall’impresa Astaldi dalla predetta Struttura tecnica in data 21/3/2005;
- della nota, prot. n. DAL.AP 27/05/U, del 28/1/2005 con cui il Responsabile del procedimento per la procedura di verifica della congruità dei prezzi, trasmette alla Struttura tecnica le buste “C” “Giustificazioni voci di prezzo più significative” delle imprese sospette di anomalia per la verifica di congruità;
- dell’eventuale provvedimento, non conosciuto, di aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa Astaldi;
- in quanto di ragione, del bando di gara della licitazione privata di cui è causa, pubblicato su Foglio delle Inserzioni della G.U. n. 48 in data 27/2/2004, e della lettera di invito;
nonché
per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 80/1998, come novellato dall’art. 7 della legge n. 205/2000.
Visto il ricorso principale con i relativi allegati;
Visti i due ricorsi per motivi aggiunti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nonché della controinteressata Astaldi S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la sentenza interlocutoria parziale 20/12/2005, n. 14347;
Viste le ordinanze n. 506/06, n. 879/06, n. 125/07, nonché n. 551/07;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 10.7.2008, il Cons. Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Izzo per la ricorrente, l’Avv. Segato per la controinteressata, nonché l’Avv. Molè per Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con atto notificato nei giorni 23 - 24/5/05 e depositato il successivo 6/6 la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendo l’annullamento degli stessi, oltre che il risarcimento del danno.
Premette che con bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. in data 7/2/2004 Italferr S.p.a., in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana, indiceva una licitazione privata ai sensi dell’art. 19, I comma, lett. b), della legge n. 109/94 per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi al raddoppio della linea ferroviaria Parma - La Spezia nel tratto compreso tra la stazione di Solignano e il P.d.M di Osteriazza.
L’importo dell’appalto è pari ad euro 190.094.895,38, di cui euro 111.188.192,34 per lavori compensati a corpo, euro 74.034.609,97 per lavori compensati a misura, ed il residuo per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e spese di progettazione non soggetti a ribasso.
Precisa di avere presentato domanda di partecipazione alla gara e di essere stata invitata a partecipare con lettera del 14/6/04.
Detta lettera di invito prevedeva che l’offerta dovesse contenere tre buste : la busta “A” recante l’indicazione “documentazione”, la busta “B” recante la dicitura “offerta economica” e la busta “C” recante la dicitura “voci di prezzo più significative”, da aprirsi nell’ipotesi di offerta risultata superiore alla soglia di anomalia.
In merito alla procedura di verifica di quest’ultima, la lettera di invito precisava, al punto 9, che “la ricognizione delle offerte economiche (busta B) sarà svolta da una Commissione all’uopo nominata, in seduta aperta al pubblico, nel giorno, luogo ed ora che saranno comunicati mediante affissione di apposito avviso presso l’albo della Stazione appaltante… Ove sia necessario procedere a valutazione di anomalia, sospesa e rinviata a data da definire la seduta di gara, la Commissione comunicherà l’esito delle operazioni sino a quel punto svolte al Responsabile della fase dell’affidamento trasmettendogli le buste C abbinate alle offerte presunte anomale, ancora chiuse e sigillate, per il successivo inoltro alla struttura tecnica di Italferr preposta alla verifica di congruità dei prezzi”.
Specifica che la propria offerta risultava la migliore tra quelle non sospette, con un ribasso pari ad euro 8,5711%; al contrario, risultavano sospette di anomalia le offerte presentate dalla Astaldi S.p.a. e dall’A.T.I. Torno Internazionale S.p.a. - Locatelli Geom. Gabriele, nei confronti delle quali si apriva, dunque, il subprocedimento istruttorio di verifica dell’anomalia da parte della Struttura tecnica di Italferr, all’esito del quale veniva ritenuta incongrua l’offerta dell’A.T.I. Torno Internazionale S.p.a., ed, invece, non anomala l’offerta della Astaldi.
Nella seduta del 24/3/05 la Commissione di gara, preso atto dell’attività compiuta dall’organo tecnico di Italferr, proclamava quale aggiudicataria provvisoria la Astaldi S.p.a.; quindi, con nota del 25/3/05, Italferr comunicava alla ricorrente l’intervenuta aggiudicazione.
Deduce a fondamento del ricorso principale il seguente motivo di diritto : violazione e falsa applicazione dell’art. 30 n. 4 della direttiva 93/37 CE, dell’art. 21, comma 1 bis, della legge 11/2/1994, n. 109 e dell’art. 90 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554; violazione e falsa applicazione del bando di gara; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, ed, in particolare, per carenza di istruttoria, errore sui presupposti, manifesta illogicità, travisamento del fatto, perplessità dell’azione amministrativa, sviamento di potere, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 con riferimento al difetto di motivazione ed al principio di trasparenza; incompetenza.
Come si desume dall’art. 90, VI comma, del D.P.R. n. 554/99, mediante il rinvio che lo stesso opera all’art. 89, II e IV comma, la verifica della attendibilità e congruità delle offerte, sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti, è compito del responsabile del procedimento, e non già di un ufficio dell’Amministrazione appaltante.
Nella vicenda in esame, al contrario, il procedimento di verifica dell’anomalia è stato condotto unicamente dalla Struttura tecnica, limitandosi il responsabile del procedimento a dare atto dell’attività espletata dal predetto organo, senza pertanto compiere quell’attività valutativa che il procedimento in esame richiedeva.
Al contrario, secondo il sistema normativo, all’ufficio tecnico di Italferr poteva essere assegnato solamente il compito di rendere pareri di ordine tecnico, ma non di esprimere il giudizio definitivo sulla congruità delle offerte.
Ove poi il descritto metodo di verifica dell’anomalia dell’offerta discenda dall’interpretazione del punto 9 della lettera di invito, la stessa si impugna nella presente sede anche per la violazione delle prescrizioni contenute nel bando di gara, ove, al punto 13, si richiama la disciplina nazionale e comunitaria vigente in materia, ed espressamente il disposto dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/99.
Si sono costituite in giudizio la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., nonché la controinteressata Astaldi S.p.a. chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ricorso notificato nei giorni 10/6/05 e seguenti la Salini Costruttori S.p.a. ha impugnato l’intervenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione, di cui è venuta a formale conoscenza successivamente alla proposizione del ricorso principale, prospettando altresì, a seguito dell’accesso ai documenti di gara, il seguente motivo aggiunto : violazione e falsa applicazione dell’art. 30 n. 4 della direttiva 93/37/CE, dell’art. 21, comma 1 bis, della legge 11/2/1994, n. 109, e dell’art. 90 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554; violazione e falsa applicazione della normativa ambientale in materia di discariche; violazione e falsa applicazione del bando di gara; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, ed in particolare per carenza di istruttoria, errore sui presupposti, manifesta illogicità, travisamento del fatto, perplessità dell’azione amministrativa, sviamento di potere, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 con riferimento al difetto di motivazione ed al principio di trasparenza.
L’offerta della controinteressata Astaldi presenta significative incongruenze e distonie (specie con riferimento alla stima dell’incidenza della mano d’opera), che non sono peraltro state rilevate dalla Struttura tecnica di Italferr.
I - a) In particolare, in primo luogo, va rilevato che l’Astaldi ha elaborato la propria curva di distribuzione della mano d’opera indicando, oltre al totale delle ore, anche il relativo costo complessivo per un importo di euro 40.489.347,30. Poiché le lavorazioni riportate nell’All. 5 b), valorizzate con i prezzi offerti da Astaldi, danno un importo complessivo di uro 103.238.563,37, ne deriva che l’incidenza della suddetta mano d’opera indicata in euro 40.489.347,30 è pari al 39,22%.
Che l’indice di incidenza del costo della mano d’opera, desumibile dalla curva di distribuzione elaborata dalla controinteressata, sia assolutamente sovrastimato si deduce anche dai parametri enucleati nell’art. 7 del D.M. 11/12/1978, che stabiliscono un indice di incidenza pari al 24%.
La rilevata abnorme sovrastima della percentuale di mano d’opera cela l’effettiva anomalia dell’offerta Astaldi, costituita dalla sottostima della mano d’opera.
b) La discrasia si rileva da una semplice verifica delle ore di mano d’opera e relativo costo esposto dalla Astaldi nelle analisi di prezzo relative alle voci più significative riportate nell’All. 5 a) dei documenti a base di gara.
Moltiplicando i prezzi esposti nelle analisi per le relative quantità di lavoro si ha un importo totale di euro 128.255.655,16 ed il relativo importo della mano d’opera pari ad euro 26.883.424,98.
Ne deriva un’incidenza reale del costo della mano d’opera del 20,96%; è, questa, la percentuale effettivamente valutata dall’Astaldi per l’esecuzione dei lavori, e rappresenta circa l’80% del totale dei lavori da eseguire.
Da ciò l’assoluta incongruità del prezzo offerto in quanto la mano d’opera stimata nella percentuale prima indicata del 20,96% è inferiore del 3,04% rispetto a quella prevista dalla citata tabella n. 7 del D.M. 11/12/1978, ed enormemente inferiore al dato esposto nella curva della mano d’opera di cui all’All. 5 b), pari a ben il 39,22%.
Per tali opere, dunque, si è avuta una sottostima reale che complessivamente è pari a circa euro 4.882.422.73, tale da risultare incompatibile con il mantenimento di un utile di impresa.
II - a) Va inoltre rilevata, nell’offerta della Astaldi, l’ulteriore sottostima ed inadeguatezza degli oneri relativi alle cave di prestito.
La lettera di invito imponeva, unitamente ai giustificativi delle offerte dei fornitori dei materiali inerti, l’obbligatoria allegazione di copia delle autorizzazioni relative alla capacità di estrazione di cava.
Da una disamina della documentazione di gara risulta necessario un totale compattato di circa 332.000 mc di materiale, pari a 400.000 sciolti; per i calcestruzzi occorrono non meno di 364.000 mc di materiali inerti pregiati; il totale complessivo dei materiali necessari è pertanto pari a 696.000 mc.
La Astaldi in sede di gara ha dichiarato di avvalersi di due fornitori, allegando le relative offerte : si tratta dell’impresa “Scavi e Strade S.n.c.” e dell’impresa “Grenti S.r.l.”.
Per la Scavi e Strade S.r.l. viene allegata l’autorizzazione all’esercizio della cava, la cui capacità di estrazione risulta pari a 219.000 mc.; per la Grenti S.r.l. è allegata una generica disponibilità pari a 10.000 mc di materiali inerti.
Appare dunque evidente l’inadeguatezza a fronteggiare il quantitativo di materiali necessari per l’esatta esecuzione dei lavori in esame (696.000 mc), con conseguente ulteriore profilo di inadeguatezza delle giustificazioni rese in sede di gara.
Né la controinteressata ha prodotto la documentazione da cui è inferibile la disponibilità di approvvigionamenti da un suo cantiere della metropolitana di Brescia.
b) Anche con riferimento alle discariche la Struttura tecnica di Italferr non ha rilevato l’assoluta mancanza di indicazioni relative alla capacità di assorbimento dei materiali di risulta degli scavi da parte dei fornitori dell’impresa Astaldi.
Dalla lista delle categorie emerge la necessità di portare a discarica una quantità pari a mc 1.046.091,58 di materiale di risulta proveniente dagli scavi e mc. 15.000 dalle demolizioni civili.
Inoltre emerge la mancata considerazione da parte dell’impresa Astaldi dei costi per lo smaltimento dei materiali inquinanti, smaltimento che sarebbe dovuto obbligatoriamente avvenire in discariche controllate di tipo “B”.
Risultano infatti quanto meno presenti terreni inquinati da bentonite, proveniente dalla perforazione di pali con uso di fanghi bentonitici, e terreni inquinati da spritz - beton.
Al riguardo, la mancata allegazione di costi per lo smaltimento dei rifiuti viene giustificata dalla Astaldi nell’assunto che la “legge obiettivo” non prevede l’obbligo del conferimento a discarica dei materiali provenienti dagli scavi; in realtà, dall’art. 17 sembra evincersi piuttosto la facoltà di riutilizzo dei materiali provenienti da attività di scavo allorché le relative modalità siano previste nel progetto sottoposto a VIA, e non dunque sulla base di valutazioni provenienti dalla singola impresa.
III) Vanno ancora individuate una serie di voci di prezzo sottostimate che Italferr non ha contestato ad Astaldi, e che sono ricavate per confronto con analisi di altri enti (A.N.A.S., in particolare), ovvero per l’evidenziata non rispondenza alle prescrizioni del capitolato.
a) BA.CZ.A.309.B : Astaldi prevede di lavorare il ferro di armatura in cantiere con una resa di 909 kg/h per il taglio e la piegatura ed una resa di 357 kg/h per la posa; a fronte di lavorazioni simili l’A.N.A.S. prevede una resa complessiva pari a 191,2 kg/h per persona.
Se ne desume una sottostima di 0,08 euro/kg, pari ad euro 1.133.508,31, sottovalutata da Italferr.
b) AP.97.GC04.E : contrariamente a quanto affermato da Astaldi, la squadra di lavoro è sempre presente sia durante le operazioni di scavo, che durante le fasi di esecuzione dello spritz, di posa della rete e montaggio cantine.
La sottostima è pari a 3,02 euro/mc, per un totale di euro 942.854,97.
c) BA.PD.A.321.A : le specifiche prescrivono di eseguire le colonne con iniezione “semplice o multipla”; Astaldi, invece, usa una miscela di sabbia e cemento per l’esecuzione del tappo di fondo; tale modalità di lavorazione non è adeguata per diametri di cm. 150.
Ne risulta una sottostima totale di euro 686.809,47, non adeguatamente considerata da Italferr.
d) AP.97.GC.04.D : contrariamente a quanto affermato da Astaldi, la squadra di lavoro è sempre presente sia durante le operazioni di scavo vero e proprio, che durante le fasi di esecuzione dello spritz, di posa della rete e montaggio centine.
La sottostima conseguente è di 2,83 euro/mc, per un totale di euro 667.809,47.
e) GC.RV.A.307.B : l’Astaldi nella sua analisi considera uno sfrido del 2%; poiché le fibre vanno aggiunte al calcestruzzo lanciato a pressione è necessario assumere lo stesso sfrido assunto nell’analisi del calcestruzzo che Astaldi stabilisce pari al 30%.
La sottostima, pari a 0,33 euro/kg (per un totale di euro 592.041,36), deriva dalla mancata considerazione di uno sfrido aggiuntivo del 28%.
f) GC.RV.A.306.D : Astaldi prevede di lavorare il ferro d’armatura in cantiere con una resa di 909 Kg/h per il taglio e la piegatura ed una resa di 256 Kg/h per la posa, con tre operai, con una resa complessiva di 192,3 Kg/h; a fronte di lavorazioni simili l’A.N.A.S. prevede una resa di posa in opera pari ad 81 kg/h e di 475 kg/h per il taglio e la piegatura.
Si evidenzia dunque una sottostima di 0,24 euro/kg, pari ad euro 518.123,73, non adeguatamente considerata da Italferr.
g)VA.OC.019 : la resa indicata da Astaldi, pari a 10 ml/h, è superiore a quella prevista per i micropali di diametro pari a 250 mm., pari a 7 ml/h.
La sottostima conseguente è pari a 8,99 euro/ml, per un totale di euro 487.657,57.
h) BA.PD.A.319.H : le specifiche prescrivono di eseguire le colonne di terreno consolidato con “trifluido” (aria, acqua, biacca di cemento); l’Astaldi, invece, usa una miscela di sabbia e cemento per l’esecuzione del tappo di fondo; tale modalità di lavorazione risulta inadeguata in caso di diametro di 150 cm.
La sottostima conseguente, derivante dall’aggiunta di 5,29 quintali di cemento per ml. e detraendo la sabbia per un costo unitario di 29,13 euro al litro, è di euro 340.055,84.
i) GC.RV.A.601.C : mancano gli oneri per la pompa di CLS, la sottostima è circa di euro 239.540,92.
l) GC.RV.A.601 : mancano gli oneri per la pompa del CLS, per un totale di euro 195.062,56.
m) AP.97.BA.01.A : nelle analisi A.N.A.S. è previsto uno sfrido del 20%, contro il 5% mostrato da Astaldi; ne deriva una sottostima di 232.567,26 euro.
n) BA.MT.A.325.B : il prezzo mostrato da Astaldi non copre neanche quello di fornitura del materiale; la sottostima presunta è di euro 210.088,26.
o) SS.CE.C.205.C : la resa dei mezzi è dieci volte quella degli operai; almeno un mezzo deve seguire gli operai; la sottostima totale è di euro 145.139,96 euro.
p) BA.MT.A.313.B : manca il costo relativo all’effettuazione dello scavo, per euro 101.998,28.
q) fornitura del cemento : nella sottoanalisi relativa alla produzione dei calcestruzzi e dello spritz beton, Astaldi ha usato un prezzo di fornitura del cemento di tipo 32,5 e 42,5 inferiore a quello rappresentato nell’offerta di Cementir.
La sottostima ammonta ad euro 188.822,67.
Il calcolo complessivo delle predette sottostime è pari ad euro 6.681.465,01, e dunque così rilevante da incidere sia sull’attendibilità dell’offerta Astaldi, sia sulla correttezza tecnica con la quale la procedura di verifica del prezzo anormalmente basso offerto è stata condotta.
Con ulteriore atto, notificato in data 15/7/05 e depositato il seguente 16/7, la Salini Costruttori ha dedotto il seguente motivo aggiunto : violazione e falsa applicazione dell’art. 30 n. 4 della direttiva 93/37/CE, dell’art. 21, comma 1 bis, della legge 11/2/1994, n. 109, dell’art. 90 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554; violazione e falsa applicazione del bando di gara; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, ed in particolare per carenza di istruttoria, errore sui presupposti, manifesta illogicità, travisamento del fatto, perplessità dell’azione amministrativa, sviamento di potere, violazione della legge n. 241/90 con riferimento al difetto di motivazione ed al principio di trasparenza; incompetenza.
L’Astaldi ha allegato alla propria offerta giustificazioni prive del requisito della plausibilità, e pertanto inidonee a giustificare l’attendibilità dell’offerta; il riferimento è alle autorizzazioni all’esercizio delle cave ed aree da bonificare relative alle seguenti società fornitrici : Grenti S.r.l., Scavi e Strade; Soave Costruzioni S.p.a., CCPL Inerti S.c.a r.l.
In particolare, la società controinteressata non dà prova, nella propria offerta economica, di una effettiva capacità estrattiva di 1.400.000 mc, e non fornisce neppure giustificativi idonei ad assicurare il più limitato fabbisogno di 696.000 mc.
Guardando alle autorizzazioni relative alla Grenti S.r.l., alla Scavi e Strade S.n.c., alla Sove Costruzioni S.p.a., alla CCPL Inerti S.c.a r.l., si raggiunge una capacità estrattiva pari a 428.200 mc., e quindi una quantità inferiore a quella riconosciuta come necessaria per l’esatta esecuzione dell’opera.
L’inadeguatezza dell’offerta si estende anche alla voce “cave di prestito”, i cui oneri presentano dei giustificativi del tutto inadeguati :
- Ciò dicasi anzitutto con riferimento all’offerta della Grenti S.r.l., avente ad oggetto materiali pregiati per calcestruzzi, la quale risulta priva dell’autorizzazione all’esercizio della cava “lago di Brodo”.
- Con riferimento all’offerta della Scavi e Strade S.n.c., la Astaldi allega l’autorizzazione alla coltivazione della cava rilasciata dal Comune di Borgo Val di Taro, ma non ne indica la capacità estrattiva, che risulta comunque compromessa dall’avanzato stato di coltivazione.
Quanto alla cava “le Predelle”, la capacità estrattiva indicata in mc. 34.000 non risulta avvalorata da alcun supporto documentale.
- In merito all’offerta dell’impresa S.O.V.E. Costruzioni S.p.a., viene allegata un’ autorizzazione di durata triennale, che, ad oggi, risulta ormai scaduta.
- Per quanto concerne la ditta CCPL Inerti - S.c.a r.l., viene poi prodotta non già l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva nel Comune di Medesano (Parma), ma solamente un atto integrativo a quello rilasciato in data 31/5/2002, nel quale il Comune di Medesano autorizza la ditta “esclusivamente al ripristino del comparto di escavazione”.
Dalla stessa offerta della CCPL risulta, invece, che le cave non sono state ancora autorizzate, ragion per cui la relativa offerta doveva essere ritenuta inattendibile.
- Per quanto concerne poi la possibilità di approvvigionamenti di materiali inerti nel Comune di Brescia, la Astaldi avrebbe dovuto computare i costi di trasporto, nonché gli ulteriori costi derivanti dal fatto che trattasi di materiale inquinato dalle schiume necessarie per lo scavo stesso, ed ancora i costi connessi allo stoccaggio ed alla ripresa del materiale.
Dinanzi a tutte le segnalate incongruenze dell’offerta Astaldi, la Struttura tecnica avrebbe quanto meno dovuto chiedere chiarimenti.
Resistono, con diffuse memorie, anche ai motivi aggiunti la Stazione appaltante e la società controinteressata.
E’ intervenuta la sentenza interlocutoria parziale n. 14347/05 della Sezione che ha respinto il ricorso principale, ed, al contempo, disposto, in relazione alle censure svolte nei primi e nei secondi motivi aggiunti, una verificazione tecnica sulla correttezza logica del giudizio di non anomalia dell’offerta Astaldi espresso dalla Stazione appaltante, officiando a tale scopo un funzionario della Direzione Generale per la Regolazione dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, designato dal dirigente, disponendo altresì lo svolgimento dell’incombente istruttorio in contraddittorio tra le parti.
Con successiva ordinanza n. 506/06 la Sezione, in ragione della dichiarata indisponibilità della predetta Amministrazione, ha affidato l’attività istruttoria al S.I.I.T. (Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti) del Lazio - Abruzzo - Sardegna, ufficio decentrato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assegnando per l’adempimento trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, termine poi prorogato con ordinanza n. 879/06.
Con ordinanza n. 125/07 la Sezione, rilevato, su eccezione delle parti resistenti, che la verificazione (impropriamente qualificata “consulenza tecnica d’ufficio”) espletata dall’ing. Raniero Fabrizi, dirigente dell’ufficio tecnico generale del S.I.I.T., designato dal proprio direttore generale, e depositata in data 27/10/06, non è stata realizzata nel pieno contraddittorio tra le parti, in difformità di quanto disposto con la sentenza n. 14347/05, e comunque di quanto previsto dalla disciplina processuale, ha ordinato la rinnovazione dell’incombente istruttorio, rimettendo alla responsabilità del S.I.I.T., e, per esso, del proprio direttore generale, di valutare se la rinnovazione della verificazione dovesse essere affidata ad altro tecnico, ovvero allo stesso che ha redatto il primo elaborato, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni.
Di poi, con ordinanza n. 551/07, è stata concessa ulteriore proroga per lo svolgimento della verificazione, su istanza dell’ing. Fabio De Santis, funzionario del Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, designato dal proprio dirigente, in sostituzione dell’ing. Fabrizi.
La verificazione tecnica espletata dall’ing. De Santis è stata prodotta in giudizio in data 19/6/07; lo stesso verificatore, con nota del 15/5/08, ha poi chiesto la liquidazione dell’onorario, quantificato in euro 400.000,00.
Le parti hanno svolto serrate deduzioni sulla verificazione tecnica, sviluppando i propri argomenti difensivi.
All’udienza del 10/7/08 la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. - Oggetto della presente sentenza, che fa seguito alla interlocutoria parziale 20/12/2005, n. 14347, di reiezione del ricorso principale, è dunque la disamina dei motivi aggiunti proposti dalla Salini Costruttori S.p.a. avverso l’aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi al raddoppio della linea ferroviaria Parma - La Spezia (nel tratto compreso tra la stazione di Solignano ed il P.d.M. di Osteriazza) in favore della controinteressata Astaldi S.p.a., ed incentrati sulla dedotta illegittimità del giudizio di non anomalia della relativa offerta, espresso dalla Stazione appaltante all’esito del (sub)procedimento di verifica.
In particolare, la ricorrente allega una pluralità di gravi incongruenze dell’offerta presentata dalla Astaldi e delle relative giustificazioni (concernenti, in special modo, sottostime dei costi connessi alla mano d’opera, alle cave di prestito, ed alla discarica dei materiali di risulta), lamentandone la mancata adeguata ponderazione da parte di R.F.I. S.p.a.
Proprio su tali profili tecnici la Sezione ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre una verificazione (ai sensi dell’art. 44 del r.d. 26/6/1924, n. 1054) finalizzata a valutare la correttezza logica del giudizio di non anomalia dell’offerta in questione.
Prima peraltro di esaminare le risultanze di tale mezzo di prova, occorre tenere conto della reiterata eccezione di inammissibilità svolta da R.F.I. nell’assunto della mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, già intervenuta al momento della proposizione del ricorso principale.
L’eccezione è infondata, e va pertanto disattesa.
Ed infatti, a parte il fatto che, come allega R.F.I., la notizia dell’aggiudicazione definitiva in data 9/5/05 era stata solo inviata alla G.U. per la pubblicazione, in ogni modo, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (ormai recepito dall’art. 79 del d.lgs. 12/4/2006, n. 163), la conoscenza di detto provvedimento non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti per mezzo di apposite comunicazioni (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 2/5/2006, n. 2445; Cons. Stato, Sez. VI, 25/1/2008, n. 213).
E va ricordato come nella vicenda in esame l’aggiudicazione definitiva, già cautelativamente gravata, seppure non conosciuta, con il ricorso principale, è stata poi espressamente impugnata con i primi motivi aggiunti.
2. - Occorre a questo punto porre in evidenza come la verificazione tecnica si sia conclusa con l’affermazione della non “correttezza logica” della procedura di verifica di congruità dell’offerta Astaldi compiuta dalla Stazione appaltante, denotandosi carenze “con grande rilevanza sull’importo dell’appalto” (pag. 24 dell’elaborato).
Rispetto alle censure sviluppate dalla Salini Costruttori S.p.a. viene in particolare evidenziato che la verifica di congruità è stata limitata all’esame delle sole “analisi dei prezzi giustificativi”, senza considerare gli altri documenti inclusi nella busta “C” con riguardo alla “realizzazione delle opere di maggiore rilievo” ed alla “curva di manodopera”; in particolare non è stata considerata l’effettiva disponibilità delle cave dei fornitori locali, “se non per quantitativi assolutamente modesti e l’invocata disponibilità di materiale da altro cantiere di Astaldi a Brescia non è documentata”, al punto che il quantitativo effettivamente disponibile risulta pari al 4% del necessario; guardando ai materiali pregiati, “risulta dimostrata la disponibilità di circa l’8% di quanto complessivamente necessario”, con conseguente incongruità dei prezzi che fanno riferimento alla fornitura e posa in opera di calcestruzzi per un totale di oltre 23 milioni di euro.
Per quanto riguarda l’incidenza della manodopera, sono state rilevate notevoli incongruenze, in particolare nel rapporto tra le opere afferenti l’elenco 5a) e quelle afferenti l’elenco 5b); inoltre il ribasso percentuale previsto per le opere soggette a verifica è di oltre il 4,6% più basso di quello medio offerto per l’intero appalto, con la conseguenza che “per le rimanenti lavorazioni il ribasso risulta di quasi il 13,4% più alto di quello medio, mentre tra tali lavorazioni sono presenti in ampia misura elementi per i quali il ribasso non può superare pochi punti percentuali”; altro profilo evidenziato di incongruità è “la riduzione del già esiguo utile d’impresa (4%) conseguente alle correzioni operate da Italferr in sede di verifica”.
Dalla espletata verificazione tecnica si inferisce dunque che la disamina svolta dalla Stazione appaltante sull’offerta di Astaldi non è stata svolta con un utilizzo delle regole conforme a criteri di logica, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti.
Il Collegio ritiene di dovere condividere le conclusioni della verificazione sopra menzionata, la quala ha analizzato l’attendibilità della valutazione di anomalia compiuta dalla Commissione a ciò preposta, dovendosi pertanto disattendere la domanda di R.F.I. di un supplemento istruttorio.
Non può ritenersi, d’altro canto, condivisibile la critica di metodo che R.F.I. svolge nei confronti della verificazione, assumendo che la stessa avrebbe dovuto valutare la congruità logica del subprocedimento di verifica dell’anomalia compiuto da Italferr, senza però occuparsi del “modus operandi” utilizzato dalla Stazione appaltante.
E’ infatti evidente, sul piano logico, prima ancora che giuridico, come la verificazione non sarebbe stata possibile senza conoscere e tenere conto del metodo adottato.
Non si tratta, dunque, di impingere in valutazioni di merito, riservate all’Amministrazione, quanto piuttosto di poter apprezzare l’attendibilità delle operazioni di verifica dell’anomalia sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.
Ed è proprio questo l’ambito del sindacato giurisdizionale consentito sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi a partire dalla nota decisione del Cons. Stato, Sez. IV, 9/4/1999, n. 601.
La giurisprudenza successiva, proprio in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, espressione paradigmatica di esercizio di discrezionalità tecnica, ha sottolineato la pienezza del sindacato giurisdizionale (Cons. Stato, Sez. VI, 6/4/2006, n. 1862), aggiungendo che la verificazione tecnica, al pari della consulenza tecnica (pur nella loro differenza, formale e sostanziale), sono finalizzate proprio a saggiare l’attendibilità delle valutazioni tecniche compiute dall’Amministrazione (T.A.R. Lazio, Sez. III, 19/7/2007, n. 6775).
Ed a questo scopo, lo si ripete, è consentito al giudice amministrativo tanto il ricorso alla verificazione tecnica, anche con conferimento dell’incarico ad un’Amministrazione terza, quanto al più nuovo strumento processuale della C.T.U. (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 9/11/2006, n. 6607; 11/4/2006, n. 2001).
La verificazione tecnica, invero, ripercorrendo l’attività valutativa condotta dalla Stazione appaltante, ha riscontrato, facendo una valutazione potenziale delle c.d. leges artis (e cioè guardando alla capacità potenziale di eseguire le opere a regola d’arte dell’offerta presentata), significative incongruità nell’offerta della società aggiudicataria, ed odierna controinteressata.
Né può essere apprezzata l’affermazione, svolta dal difensore di R.F.I. nel corso della discussione orale, circa la non imparzialità (e le ragioni ad essa sottese) del verificatore, che risulta non documentata, e neppure mai argomentata negli scritti difensivi.
Allo stesso modo, non appare meritevole di positiva valutazione l’assunto difensivo, sviluppato da R.F.I. specialmente nell’ultima memoria depositata in data 4/7/08, circa la incongruità anche dell’offerta della ricorrente Salini, che si tradurrebbe poi in carenza di interesse a ricorrere.
In sintesi, la Stazione appaltante assume di avere provveduto a verificare i contenuti dell’offerta della Salini, esaminando la documentazione contenuta nella busta “C”, da cui risulterebbe l’incongruità di tale offerta, tanto più se posta in comparazione con l’offerta della Astaldi.
Ritiene il Collegio che, a prescindere da quale sia l’effettiva portata (anche in termini di delimitazione temporale) del punto 13.e) del bando di gara, prevedente che “la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dei prezzi anche con riferimento ad offerte non eccedenti la soglia di anomalia di cui all’art. 21, coma 1 bis, della legge n. 109/94 e s.m.i.”, e dunque a prescindere dalla configurabilità di un “permanente” potere della Stazione appaltante di sottoporre a verifica dell’anomalia l’offerta della Salini, questione non rientrante nel thema decidendum (e comunque ben differente rispetto alla questione della intangibilità del contratto, normativamente stabilita dall’art. 14 del d.lgs. n. 190/02), che implicherebbe una rinnovazione in via virtuale del procedimento (a partirte dalla fase incisa dal comportamento illegittimo), appare certo che la predetta prescrizione della lex specialis non consente alla Stazione appaltante di pervenire ad un’affermazione di anomalia negli scritti difensivi, e dunque al di fuori dell’ambito (sub)procedimentale in cui si colloca la verifica, presidiato dalla regola del contraddittorio, se non altro per l’avvertita necessità di garantire adeguata tutela alla ricorrente, che si vedrebbe altrimenti privata della possibilità di contestare efficacemente in sede giurisdizionale il giudizio di incongruità della propria offerta.
Consegue da quanto esposto che i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati, mediante i quali è stata disposta l’aggiudicazione dell’apalto in favore della Astaldi S.p.a.
3. - Può ora procedersi alla disamina della domanda risarcitoria, esperita dalla ricorrente nell’assunto che l’esclusione dell’impresa Astaldi per anomalia dell’offerta avrebbe determinato l’aggiudicazione dei lavori per cui è causa alla Salini, seconda graduata; viene in particolare invocato il risarcimento del danno emergente, costituito dai costi e dagli oneri sostenuti per la (inutile) partecipazione alla gara, riconducibili essenzialmente alle prestazioni professionali effettuate nell’ambito delle risorse aziendali ed alla fideiussione assicurativa posta a garanzia dell’offerta, per un importo pari ad euro 364.942,00, del lucro cessante da mancata aggiudicazione, parametrato al 10% dell’ammontare a base d’asta (euro 19.009.489,54), od in subordine della offerta presentata (pari ad euro 17.421.933,52), nonché del maggior danno, connesso al pregiudizio subito dall’impresa per essere stata privata del diritto ad eseguire un appalto di notevole consistenza economica, con conseguente “danno curriculare”, al “danno all’immagine”, ed al danno derivante dal non avere potuto partecipare ad altre procedure ad evidenza pubblica per lavori analoghi, bandite nello stesso periodo di svolgimento della gara de qua.
La domanda è solo in parte fondata, nei termini che di seguito si espongono.
Occorre anzitutto premettere che i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Parma - La Spezia risultano inseriti dalla deliberazione del C.I.P.E. n. 121/01 nel programma di cui alla c.d. legge obiettivo (legge 21/12/2001, n. 443), con la conseguenza che, essendo intervenuto, secondo quanto documentato da parte ricorrente, il contratto tra R.F.I. ed Astaldi in data 29/4/05 (con successivo verbale di consegna, in data 16/5/05, delle prestazioni di progettazione esecutiva), appare preclusa la reintegrazione in forma specifica.
Dispone infatti l’art. 14 del d.lgs. 20/8/2002, n. 190 (oggi sostituito dall’art. 246 del codice dei contratti pubblici) che nelle controversie relative ad infrastrutture ed insediamenti produttivi l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto già stipulato, ed il risarcimento del danno eventualmente dovuto può avvenire solamente per equivalente.
Ciò premesso, la pretesa risarcitoria deve essere commisurata al danno da mancata aggiudicazione della gara, il quale si pone in rapporto di diretta causalità con l’illegittima mancata esclusione della società aggiudicataria.
Trattandosi invero di una gara ove il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (mediante offerta a prezzi unitari), non appare ravvisabile una discrezionalità nella scelta da parte della Stazione appaltante, che schiuderebbe la strada al danno per perdita di chance.
Quanto all’elemento soggettivo, si deve ricordare come, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, al privato non è chiesto un particolare sforzo probatorio per dimostrare la colpa dell’Amministrazione; può invocare l’illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa, ed anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che non si è trattato di un errore non scusabile (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 25/1/2008, n. 213; 3/6/2006, n. 3981; 9/3/2007, n. 1114; 9/6/2008, n. 2751).
Nessuna di tali circostanze idonee ad integrare l’errore scusabile è stata addotta da R.F.I., desumendosi, nella vicenda controversa, la violazione, da parte della medesima Stazione appaltante, delle regole di imparzialità, correttezza e di buona amministrazione nell’avere aggiudicato l’appalto all’Astaldi nonostante la sussistenza di significativi indici di anomalia dell’offerta, che doveva dunque essere esclusa dalla procedura di valutazione comparativa concorrenziale.
Si ritiene di dover adottare, ai sensi dell’art. 35, II comma, del d.lgs. n. 80/1998 (nel testo novato dalla legge n. 205/00) una pronuncia determinativa dei criteri in base ai quali R.F.I. S.p.a. deve “proporre a favore dell’avente diritto il pagamento di una somma entro un congruo termine”.
A questo riguardo, ritiene il Collegio che non sia dovuto alla ricorrente il danno emergente, in quanto i costi sostenuti per la partecipazione alla gara non sono risarcibili all’impresa che lamenti la mancata aggiudicazione dell’appalto.
Ed invero la partecipazione alle gare di appalto comporta, inevitabilmente, per le imprese, dei costi, che, ordinariamente, restano a carico dell’impresa medesima, sia in caso di aggiudicazione, che di mancata aggiudicazione.
Detti costi di partecipazione si connotano come danno emergente solo allorché l’impresa subisca un’illegittima esclusione, venendo in tale evenienza in considerazione la pretesa del contraente a non essere coinvolto in trattative inutili.
Per converso, ove l’impresa ottenga il risarcimento per mancata aggiudicazione, non vi è spazio per risarcire i costi di partecipazione alla gara, in quanto, altrimenti, l’impresa conseguirebbe un beneficio maggiore di quello che le deriverebbe dall’aggiudicazione (esattamente in termini Cons. Stato, Sez. VI, 9/6/2008, n. 2751; 4/9/2002, n. 4435).
Per quanto concerne, poi, il lucro cessante da mancata aggiudicazione, che parte ricorrente quantifica presuntivamente nel 10% dell’importo a base d’asta, due considerazioni si impongono.
La prima è in realtà una precisazione, consistente nell’osservare che la percentuale di utile economico va parametrata sull’importo a base d’asta, come ribassato dall’offerta presentata dall’impresa (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 8/7/2002, n. 3796; Sez. IV, 6/7/2004, n. 5012; Sez. VI, 3/4/2007, n. 1514).
Più problematica è l’individuazione dell’esatto criterio di quantificazione del danno, che, come premesso, la ricorrente assume essere pari al 10% dell’offerta presentata, quale utile presunto che avrebbe tratto dall’aggiudicazione dell’appalto.
Occorre a questo riguardo considerare che tale criterio del 10% (originariamente desunto in via paradigmatica dalla previsione dell’art. 345 della legge 20/3/1865, n. 2248, All. F) è meramente presuntivo, e deve dunque essere inteso come criterio generale di quantificazione del margine di profitto dell’appaltatore nei contratti con l’Amministrazione.
Una siffatta forma di forfetizzazione del danno assume una funzione residuale, e non può essere automaticamente riconosciuta al soggetto leso dal comportamento dell’Amministrazione, in quanto un simile modus operandi comporterebbe il pericolo che all’impresa danneggiata possa essere riconosciuta una sorta di overcompensation, in violazione della regola generale della risarcibilità del danno effettivamente sofferto, inferibile dall’art. 1223 del c.c. (in termini, da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. III, 2/7/2008, n. 6366).
Tale criterio non può, in particolare, essere utilizzato nel caso di specie, evincendosi dalla “Relazione generale di giustificazione dell’offerta - Busta C”, che la Salini Costruttori S.p.a. ha enucleato un utile d’impresa pari al 4%; né tale circostanza è stata fatta oggetto di contestazione da parte dell’interessata.
In tale misura deve dunque essere riconosciuto alla Salini l’utile d’impresa, atteso che, per la determinazione del lucro cessante, nel caso di risarcimento dei danni per mancata aggiudicazione di una gara di appalto, il criterio primario da seguire, ad avviso del Collegio, è proprio quello della misura prevista dal concorrente nell’offerta o nella sua disaggregazione analitica costituita dalle giustificazioni degli elementi costitutivi della stessa (così, sempre, T.A.R. Lazio, Sez. III, 2/7/2008, n. 6366).
Il lucro cessante deve dunque essere parametrato al 4% del prezzo a base d’asta, depurato del ribasso offerto; tale misura dell’utile non conseguito risulta idonea a coprire anche il pregiudizio consistente nel non avere potuto partecipare ad altre procedure ad evidenza pubblica; in linea di principio, infatti, ove l’impresa non documenti di non avere potuto utilizzare mezzi e maestranze per lo svolgimento di altri servizi, si procede ad una riduzione in via equitativa del danno risarcibile (Cons. Stato, Sez. V, 24/10/2002, n. 5860; Sez. VI, 9/11/2006, n. 6607).
Essendosi fatta un’applicazione elastica del criterio dell’aliunde perceptum (cioè dell’utile alternativo che l’impresa può avere acquisito svolgendo prestazioni incompatibili con quella che avrebbe dovuto eseguire, ove si fosse aggiudicata l’appalto), la cui prova, secondo quanto già esposto, grava sull’impresa, deve ritenersi incluso nel mancato utile d’impresa (come supra determinato) anche il c.d. “danno curriculare”, consistente nel pregiudizio subito dalla società a causa del mancato arricchimento del curriculum professionale per non potere indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto, sfumata a causa del comportamento illegittimo dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 9/6/2008, n. 2751).
La pretesa al maggiore danno deve essere, infine, disattesa anche con riguardo al c.d. “danno esistenziale”, in quanto nella vicenda controversa non risulta essere in alcun modo stato leso il diritto all’immagine della Salini S.p.a., concretizzantesi nella considerazione che un soggetto ha di sé e della reputazione di cui gode (Cons. Stato, Sez. V, 12/2/2008, n. 491).
Sull’importo riconosciuto a titolo di lucro cessante nei termini suesposti vanno cumulati gli interessi e la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valore (Cons. Stato, Ad. Plen., 14/2/2003, n. 2).
In particolare, spetta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Astaldi S.p.a. e fino alla data di deposito della presente sentenza (costituente il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta), mentre sulla somma totale sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino all’effettivo soddisfo (così Cons. Stato, Sez. IV, 28/4/2006, n. 2408; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 24/6/2008, n. 6129).
4. - Va dunque, in conclusione, ordinato a R.F.I. S.p.a. e ad Italferr S.p.a., in accoglimento dei motivi aggiunti, di proporre alla Salini S.p.a. il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per mancata aggiudicazione, da determinarsi secondo i criteri e con le modalità esposte in precedenza.
Tale proposta dovrà essere formulata dalle società resistenti entro il termine di giorni centoventi (120) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione ad istanza di parte, se antecedente, della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
5. - Per le stesse ragioni, le spese della verificazione tecnica debbono essere poste a carico di R.F.I. S.p.a. e di Italferr S.p.a., e vengono in via equitativa e forfetaria liquidate in euro quindicimila/00 (15.000,00) in favore dell’ing. Fabio De Santis, tenendo conto dell’attività dallo stesso espletata.
Ad avviso del Collegio, infatti, in caso di verificazione tecnica, con affidamento dell’incarico ad un’Amministrazione, al fine di completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali, non può trovare applicazione il d.P.R. 27/7/1988, n. 352 (ed in particolare l’art. 2 della Tabella allo stesso allegata), riguardante gli “ausiliari del magistrato” la cui definizione è oggi inferibile dall’art. 3, I comma, lett. n), del d.P.R. 30/5/2002, n. 115, quanto meno in assenza di una norma di equiparazione (quale è, ad esempio, l’art. 57 del predetto T.U. in materia di spese di giustizia, con riferimento al commissario ad acta).
Ed invero la verificazione non può essere assimilata alla perizia ed alla consulenza tecnica, in quanto è affidata ad un’Amministrazione pubblica, e non ad un soggetto in posizione di terzietà - alterità anche sotto il profilo organizzativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, accoglie i motivi aggiunti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina a Rete Ferroviaria S.p.a. e ad Italferr S.p.a. di provvedere ai conseguenti adempimenti nei termini e nei modi stabiliti in motivazione, ai sensi dell’art. 35, II comma, del d.lgs. n. 80/1998, nel testo novellato dalla legge n. 205/2000.
Condanna Rete Ferroviaria S.p.a. ed Italferr S.p.a. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro ottomila/00 (8.000,00).
Pone a carico di Rete Ferroviaria S.p.a. ed Italferr S.p.a. le spese della verificazione tecnica, liquidate come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 10 e del 17 luglio 2008. Italo Riggio Presidente Stefano Fantini Componente, Est.
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