T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 28 luglio 2008 n. 7485
Pres. Riggio Est. Fantini
Silver Service S.r.l., (Avv. L. Lusi) c/
Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato). |
|
Giurisdizione e competenza – Finanziamenti o sovvenzioni pubblici –Erogazione - Revoca – Inadempimento del beneficiario - Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.
|
|
In tema di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo1. Infatti, il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione non solo di interesse legittimo rispetto al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela, ma anche di diritto soggettivo relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo riscossi.
|
| |
|
____________________________________
|
| |
|
1 Cfr. Cass., Sez. Un., 8/1/2007, n. 117; 12/2/1999, n. 57; Cons. Stato, Sez. VI, 22/11/2004, n. 7659; Cons. Stato, Sez. IV, 15/11/2004, n. 7384. |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Terza Ter-
Composto dai Magistrati:
Italo RIGGIO Presidente
Giulia FERRARI Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 44 del 2008 Reg. Gen. proposto dalla
Silver Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Lusi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giambattista Vico n. 22;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
|
| |
|
per l’annullamento
|
| |
|
del provvedimento, disponente la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse con d.m. n. 149224 del 28/11/05, portato a conoscenza con raccomandata ricevuta in data 24/10/07; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la richiesta di recupero del contributo già erogato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del M.S.E.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 17/7/2008, il Cons. Stefano Fantini;
Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato in data 21/12/07 e depositato il successivo 3/1/08 la società ricorrente, operante nel settore manifatturiero, premesso di avere ricevuto, con provvedimento di concessione provvisoria in data 23/6/03 dell’allora M.A.P., un contributo in conto impianti di euro 35.466,00 ai sensi della legge 19/12/1992, n. 488 a fronte di investimenti per euro 234.000,00, per la realizzazione di opere murarie ed assimilabili e l’acquisizione di un macchinario, espone di avere ultimato il programma di investimenti il 30/11/04.
Aggiunge che con decreto n. 149224 del 28/11/05 l’allora M.A.P. ha ricalcolato il contributo concesso in euro 29.268,00 (di cui euro 6.688,00 per spese dirette, ed euro 22.580,00 per beni da acquisire in locazione finanziaria).
Previa comunicazione dell’avvio del procedimento, è intervenuto il provvedimento di revoca del decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie, traente origine dalla proposta, in data 20/4/07, della banca concessionaria, fondata sulle seguenti considerazioni : “il capannone di proprietà della Silver Service S.r.l. sito in Capistrello (AQ) è stato ristrutturato con le spese relative al presente programma successivamente è stato demolito e ricostruito e dato in affitto ad altra società”; “l’apporto dei mezzi propri non sono ammissibili in quanto effettuati in data successiva all’ultimo titolo di spesa ammissibile evidenziando, così, che l’indicatore relativo a uno scostamento in diminuzione pari al 100% mentre quello relativo alla media degli indicatori ha registrato uno scostamento negativo pari al 25%”.
Deduce a sostegno del ricorso il seguente motivo di diritto : violazione della legge n. 488/1992; violazione degli artt. 6 e 8 del d.m. 20/10/1995, n. 527; violazione dell’art. 6.2 della circolare ministeriale 14/7/2000 n. 900315; eccesso di potere.
Con riferimento al primo dei motivi espressi dalla banca concessionaria e fatti propri dal provvedimento di revoca, occorre evidenziare come la ricostruzione dei fatti operata dalla stessa banca concessionaria non sia del tutto corretta.
Ed infatti la quota di finanziamento ottenuta per l’esecuzione di opere murarie è servita solo per lavori di sistemazione dell’area esterna al capannone; è ben difficile ipotizzare che con meno di 7.000,00 euro si fosse potuto ristrutturare un intero capannone.
La società ricorrente, lungi dal voler distogliere le agevolazioni ottenute dall’attività che svolge, ha avuto la necessità di trasferire la propria sede legale ed operativa per la esiguità degli spazi in Capistrello, e si è trasferita in una nuova sede, avuta in locazione dalla Fineco Leasing S.p.a.
In ogni caso, il non avere più utilizzato direttamente il capannone costituisce al massimo motivo di revoca parziale ai sensi dell’art. 8, II comma, del d.m. n. 527/1995, e non poteva dunque eccedere l’importo di euro 6.688,00.
Anche il secondo degli argomenti addotti a sostegno della revoca è infondato, come dimostra la documentazione inviata al Ministero, tramite la banca concessionaria, attestante che l’apporto del capitale proprio, per euro 65.000,00, è avvenuto prima della data di ultimazione del programma di investimenti e della relativa entrata in funzione, cioè prima del 30/11/2004.
Si è costituito in giudizio il M.S.E. chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 17/7/2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è l’impugnativa del provvedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie, concesse in via provvisoria alla Silver Service S.r.l., disposta dal M.S.E. essenzialmente ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, I comma, lett. f), del d.m. 20/10/1995, n. 527.
In materia di revoca di contributi concessi ex lege 19/12/1992, n. 488 risulta ormai prevalente l’orientamento giurisprudenziale, inaugurato da Cass., Sez. Un., 10/7/2006, n. 15618, e fatto proprio anche dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 22/3/2007, n. 1375; 5/11/2007, n. 5700; 5/12/2007, n. 6195; 16/1/2008, n. 210; 15/4/2008, n. 1741), secondo cui, ove tale revoca sia imputabile al beneficiario, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dal fatto che si verta alla presenza di una concessione definitiva, ovvero provvisoria.
Tale orientamento, recepito ormai anche dalla Sezione (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 29/1/2008, n. 645; 30/6/2008, n. 6327), muove sempre dal presupposto per cui il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo riscossi), con la conseguenza che il giudice ordinario ha la giurisdizione sulle controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (in termini, tra le tante, Cass., Sez. Un., 8/1/2007, n. 117; 12/2/1999, n. 57; Cons. Stato, Sez. VI, 22/11/2004, n. 7659; Sez. IV, 15/11/2004, n. 7384).
La sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15618/06 ha peraltro ritenuto non condivisibile il precedente indirizzo della giurisprudenza, specie amministrativa, che distingueva a seconda che il contributo revocato fosse stato concesso in via provvisoria (in questa evenienza configurando in capo al beneficiario una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione amministrativa), ovvero in via definitiva, nel quale caso il beneficiario risultava titolare di una vera e propria posizione di diritto soggettivo pieno.
Ciò nella considerazione che anche la mera erogazione provvisoria del contributo, conseguente alla graduatoria fra le imprese richiedenti, crea un credito dell’impresa alle agevolazioni, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, in ordine al quale ha cognizione il giudice ordinario, anche in caso di revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o di riduzione in rapporto alle spese non ammissibili.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile pr difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, con compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.
In particolare, l’erronea indicazione, nella nota di accompagnamento del provvedimento impugnato, dell’Autorità cui il ricorso deve essere indirizzato, induce a compensare tra le parti le spese di giudizio, non potendo, in ogni caso, trovare accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione a tale titolo, avanzata da parte ricorrente, da ultimo, nella memoria depositata in data 24/6/08, essendo, come noto, il regolamento delle spese fondato sul fatto oggettivo della soccombenza.
Proprio ad attenuare il rigore del principio della soccombenza, si invocano talora i giusti motivi su cui fondare la compensazione delle spese di giudizio, i quali si ricollegano a determinate circostanze risultanti dagli atti di causa, alla stregua delle quali, non esistendo un criterio unitario di valutazione, il giudice apprezza il comportamento delle parti in relazione all’instaurazione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.7.2008. Italo Riggio Presidente Stefano Fantini Componente, Est.
|
|