REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione Seconda
con l'intervento dei signori magistrati:
- Nicolò Monteleone, Presidente;
- Giovanni Tulumello, Primo Referendario, estensore;
- Francesca Aprile, Referendario;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2444/2007, proposto da
SANTANGELO Provvidenza, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Bevilacqua e Giuseppe Nicastro (rispettivamente, per procura a margine del ricorso introduttivo, e per procura a margine della memoria depositata il 10 maggio 2008), ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Campolo n. 92, presso lo studio del primo
CONTRO
la Provincia di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Calandrino e Giuseppe Greco, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Maqueda n. 100, presso l’Ufficio Legale dell’ente
E NEI CONFRONTI DI
- CARDINALE Donatella, non costituita;
- FEDELE Barbara, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Raimondi, presso il cui studio, in Palermo, via Marche n. 45, è elettivamente domiciliata.
E CON L’INTERVENTO AD OPPONENDUM DI
AGLIERI RINELLA Domenica, GARGANO Rosaria, RICCOBONO Vincenza e VEGNA Giuseppa, tutte rappresentate e difese dall’avv. Salvatore Raimondi, presso il cui studio, in Palermo, via Marche n. 45, sono elettivamente domiciliate
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA
- dell’avviso di stabilizzazione del personale dell’Istituto Provinciale di Cultura e Lingue approvato con determinazione dirigenziale n. 532 del 27 luglio 2007, relativo alla selezione per la copertura di nove posti di docente di lingua e letteratura francese A246, nella parte in cui recita “purché non attualmente dipendente di ruolo di altri Enti Pubblici”, e “non può accedere alle procedure di stabilizzazione il personale che, alla data dell’avviso dell’amministrazione ha già instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione”;
- della determinazione dirigenziale prot. 0102378 del 31 agosto 2007, relativa alla selezione per la copertura di nove posti di docente di lingua e letteratura francese A246;
- della graduatoria relativa alla selezione suddetta, approvata con provvedimento n. 585 del 29 agosto 2007;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preordinato o conseguente.
Visti il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Palermo e della controinteressata Fedele Barbara;
Visti gli atti di intervento ad opponendum dei controinteressati non intimati Aglieri Rinella, Gargano, Riccobono e Vegna;
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti;
Vista l’ordinanza cautelare n. 2014/2007;
Relatore all’udienza pubblica del 22 maggio 2008 il Primo Referendario Giovanni Tulumello;
Uditi, alla predetta udienza, gli avvocati Bevilacqua, Calandrino e Raimondi per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 5 novembre 2007 e depositato il successivo 29 novembre, la sig.ra Provvidenza Santangelo ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento e deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 558 della L. 296/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima partecipazione dei concorrenti. Eccesso di potere per disparità di trattamento”.
2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 558 della L. 296/2006. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per contraddittorietà”.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la provincia di Palermo e la controinteressata Barbara Fedele.
Sono inoltre intervenuti ad opponendum i controinteressati non intimati Domenica Aglieri Rinella, Rosaria Gargano, Vincenza Riccobono e Giuseppa Vegna.
Con ordinanza n. 2014 del 19 dicembre 2007, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato, ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris.
Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discuissione, la ricorrente provvedeva alla nomina di un secondo difensore.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
2. Il ricorso in esame ha ad oggetto gli atti della procedura di stabilizzazione del personale dell’Istituto Provinciale di Cultura e Lingue, relativo alla selezione per la copertura di nove posti di docente di lingua e letteratura francese A246.
La ricorrente si duole, in particolare, dell’avviso di stabilizzazione, recante i requisiti per l’accesso alla (e per lo svolgimento della) procedura, nella parte in cui esclude dalla stabilizzazione il personale che, alla data dell’avviso dell’amministrazione, ha già instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione, e il personale dipendente di ruolo di altri Enti Pubblici.
La signora Santangelo non contesta il mancato possesso di tale requisito, essendo pacifico che la stessa all’epoca della domanda di stabilizzazione era dipendete di ruolo presso altra pubblica amministrazione (pur allegando di possedere i restanti requisiti); ma contesta la legittimità della previsione del requisito medesimo nell’avviso di stabilizzazione, sostenendo la contrarietà di tale previsione al paradigma normativo regolante la fattispecie.
3. Preliminarmente occorre rilevare come l’impugnazione dell’avviso di stabilizzazione (atto amministrativo generale assimilabile quanto a struttura e funzione, nonostante il diverso nomen iuris, a un bando di concorso per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione) sia stato impugnato dall’odierna ricorrente solo unitamente ai provvedimenti di segno negativo applicativi della censurata disposizione dell’avviso medesimo.
Quest’ultima, tuttavia, produce effetti direttamente ed automaticamente escludenti in capo alla posizione dell’odierna ricorrente, ab origine priva – per sua stessa ammissione – del contestato requisito (sì che i provvedimenti successivi sono, in argomento, espressione di una applicazione del bando meramente automtica).
Può tuttavia prescindersi dall’esame di eventuali profili di irricevibilità del ricorso in ragione dell’onere di immediata impugnazione dell’avviso di selezione, come pure da ogni altra questione in rito - come quella afferente l’eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento ad opponendum) – ininfluente ai fini della decisione, stante l’infondatezza nel merito del ricorso medesimo.
4. La questione devoluta alla cognizione di questo collegio è se la determinazione dell’amministrazione, di escludere dalla procedura di stabilizzazione del personale precario coloro che hanno già instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione, sia conforme o meno al paradigma normativo rappresentato dall’art. 1, comma 558, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, atteso che l’indicata disposizione non contempla il riferito requisito restrittivo.
Il punto centrale dell’argomentare posto a fondamento del gravame può sintetizzarsi nell’affermazione della difesa ricorrente (pag. 8 del ricorso introduttivo), secondo cui “Né può legittimamente affermarsi che la norma richieda il possesso contestuale dei due requisiti: lo status di precario e l’aver svolto un servizio per almeno un triennio”.
Ritiene invece il collegio che l’operato dell’amministrazione, che ha inserito tale previsione, sia non solo legittimo ma, come si dirà, imposto da una interpretazione adeguatrice della disposizione in parola al dettato costituzionale, e comunque risulti immune dalle censure rivolte contro di essa dall’odierna ricorrente.
Mette conto anzitutto rilevare come il procedimento di stabilizzazione in esame abbia la precisa funzione di regolarizzare i rapporti di lavoro precari intrattenuti presso pubbliche amministrazioni.
L’instaurazione, per tale via, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poggia sulla deroga “al principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni” (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare, 18 aprile 2008, n. 5).
Tale – non marginale – dato ha indotto la VI sezione del Consiglio di Stato a sollevare l’incidente di costituzionalità di una parte della disposizione invocata nel presente giudizio (art. 1, comma 519, della citata legge 296/2006), proprio per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione (che la ricorrente invoca nel caso in esame), sia pure in relazione a un peculiare profilo di rilevanza ritenuto in quella specifica fattispecie, (Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 13 maggio 2008 n. 2230).
Se pure la riferita questione di legittimità costituzionale non investe un profilo applicativo immediatamente sovrapponibile a quello dedotto nel presente giudizio, il dato inequivoco che se ne ricava è l’altissimo potenziale di contrasto della normativa sulla stabilizzazione con i precetti costituzionali in tema di organizzazione dei pubblici uffici, di buon andamento della pubblica amministrazione, di uguaglianza fra i cittadini.
Una simile considerazione non può che imporre un’applicazione della normativa in questione che sia strettamente limitata alla ratio della normativa medesima: che non è quella di consentire un accesso privilegiato all’impiego pubblico, magari consentendo una opzione (da parte di chi sia già pubblico dipendente a tempo indeterminato) in favore di un impiego ritenuto maggiormente gradito o conveniente, bensì quella di rendere stabili dei rapporti di lavoro precari, consentendo a chi non lo ha (perché lo avuto fino a quel momento in forma precaria) di accedere ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione con la quale ha in precedenza intrattenuto la relazione lavorativa priva della sicurezza e della stabilità garantite dalla stabilizzazione.
Alla luce di tale constatazione, non pare al collegio che l’inserimento, da parte dell’amministrazione intimata, della censurata previsione dell’avviso di stabilizzazione possa in alcun modo ritenersi contraria all’enunciato normativo in discorso (art. 1, comma 558, della legge 26 dicembre 2006, n. 296): la circostanza che la norma primaria non indichi un requisito quale quello oggi contestato, non impedisce che in attuazione della norma medesima l’amministrazione possa circoscrivere in tal senso l’ambito di legittimazione soggettiva dei partecipanti alla procedura.
Non solo non lo impedisce ma, tenuto conto della richiamata ratio della norma e del suo impatto sistematico (anche in relazione alla deroga ad un principio costituzionale, quale quello dell’accesso per concorso ai pubblici uffici), quasi lo impone.
5. Ne consegue, che nessuna delle censure proposte con il ricorso in esame appare cogliere nel segno.
Si è già detto della conformità del provvedimento impugnato al parametro normativo, avendo ben chiara la ratio dello stesso, la sua potenziale illegittimità costituzionale, e la conseguente necessità di fornirne in sede applicativa una interpretazione costituzionalmente orientata: se si accedesse alle tesi della difesa di parte ricorrente, la deroga al principio costituzionale del concorso per l’accesso ai pubblici uffici si legittimerebbe non per un’esigenza straordinaria di stabilizzazione di personale privo di rapporti a tempo indeterminato, ma per consentire a chi in passato era titolare di un rapporto precario, e nell’attualità non lo è più per essere dipendente di ruolo di altra pubblica amministrazione, di esercitare un’opzione in favore dell’uno piuttosto che dell’altro.
Essendo, in relazione a tale profilo, la posizione della odierna ricorrente nettamente differenziata rispetto a quella di chi è privo di una stabile occupazione presso una pubblica amministrazione, nessuna disparità di trattamento è dato rilevare nella condotta dell’amministrazione, posto che il principio di uguaglianza impone non solo di trattare in modo uguale posizioni uguali, ma anche di trattare in modo diseguale posizioni diseguali.
Quanto alla pretesa violazione del principio di massima partecipazione dei concorrenti, osserva il collegio che l’invocato principio è stato affermato dalla giurisprudenza in relazione a procedure concorsuali ordinarie, e non può essere riferito ad una procedura derogatoria rispetto al sistema del concorso, che invece impone – per le considerazioni già svolte – una applicazione che non vada oltre la stretta interpretazione.
Così operando, l’amministrazione ha inoltre correttamente valutato i presupposti di fatto e di diritto della fattispecie, e non è incorsa in alcuna contraddittorietà, dal momento che, come già osservato, ha proceduto ad una differenziazione delle posizioni dei precari, in relazione all’intervenuta assunzione o meno presso altre pubbliche amministrazioni, del tutto conforme alla (e in certo senso imposta dalla) norma attributiva.
Quanto alla censura di ingiustizia manifesta, anch’essa risulta infondata, non foss’altro per il risultato di sostanziale ingiustizia che si verificherebbe nel caso opposto: qualora, cioè, un dipendete di ruolo presso una pubblica amministrazione si giovasse - per accedere ad un pubblico impiego ritenuto preferibile - di una procedura derogatoria prevista ad altro fine.
Il vero è che il risultato “negativo”, rilevante comunque su un piano di mero fatto, ottenuto dall’odierna ricorrente (che se fosse rimasta precaria avrebbe potuto partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa), non consegue ad una condotta irrazionale od illegittima dell’amministrazione, ma agli effetti di una legislazione i cui profili di notevole criticità e di discutibile razionalità sono stati già segnalati (senza che, peraltro, in relazione alla specifica pretesa azionata, sussistano - per quanto argomentato - le condizioni per sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione invocata, essendo stato comunque raggiunto lo scopo voluto dalla norma, che è quello di assicurare l’accesso ad un lavoro pubblico a tempo indeterminato a chi ne è privo, ed ha maturato un’esperienza di precariato pubblico).
6. Il ricorso risulta pertanto infondato, e come tale dev’essere respinto.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla parziale novità di alcune delle questioni dedotte, per la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2008.
Depositata in Segreteria il 16.07.2008