REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio
SEZIONE TERZA
composto dai Signori: STEFANO BACCARINI Presidente
GIUSEPPE SAPONE Cons.
CECILIA ALTAVISTA Primo Ref , relatore
ha pronunciato la
SENTENZA
Sul ricorso 4539/2006 proposto da:
SOC DITTA GIOVE SRL rappresentata e difesa da: DI GIOVANNI AVV. FRANCESCO BONOTTO AVV. GIOVANNI con domicilio eletto in ROMA VIA SARDEGNA, 38 presso DI GIOVANNI AVV. FRANCESCO
Contro
SOC CONSIP SPA - CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI rappresentato e difeso da: CLARIZIA AVV. ANGELO con domicilio eletto in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 presso la sua sede
e nei confronti di
SOC STI SPA + (RTI) rappresentato e difeso da: JARICCI AVV. PIETRANGELO con domicilio eletto in ROMA VIA COLA DI RIENZO, 52
presso la sua sede
e nei confronti di
SOC AIPA SPA rappresentato e difeso da: NAPOLI AVV MARCO
ZOPPOLATO AVV. MAURIZIO con domicilio eletto in ROMA VIA DEL MASCHERINO, 72 presso ZOPPOLATO AVV. MAURIZIO
per l’annullamento
di tutti gli atti indicati nell’epigrafe del ricorso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di
SOC AIPA SPA
SOC CONSIP SPA - CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI
SOC STI SPA + (RTI)
Visti gli atti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi nella pubblica udienza del 4 giugno 2008, Primo Referendario Cecilia ALTAVISTA, gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Consip s.p.a. con bando pubblicato il 28-4-2005 ha indetto una gara di appalto di servizi relativi alla formazione del catasto stradale per gli enti proprietari delle strade suddivisa in cinque lotti per aree geografiche.
Tra le prescrizioni del bando di gara era espressamente previsto il divieto di partecipazione per i raggruppamenti in cui le imprese partecipanti avessero già singolarmente i requisiti tecnici ed economici previsti dal capitolato.
Tra i requisiti era richiesta la pregressa esperienza nel campo delle attività di rilevo stradale, in particolare il possesso di incarichi e referenze, relativi all’ultimo triennio, aventi ad oggetto attività di rilievo stradale, finalizzate alla localizzazione, censimento e inventario della rete stradale per un valore di almeno 500.000 euro.
La gara è stata aggiudicata al raggruppamento formato da AIPA s.p.a., STI s.p.a., SITECO s.p.a., Sistemi Globali s.p.a., UPPR s.rl., Intini Angelo s.r.l.
Avverso l’aggiudicazione è stato proposto il presente ricorso sostenendo la violazione del punto III 1.3. del bando di gara in quanto sia l’AIPA che la Siteco sarebbero state in possesso singolarmente dei requisiti di partecipazione.
Si sono costituite l’AIPA, la STI e la CONSIP, eccependo la tardività del deposito del ricorso e comunque contestandone la fondatezza.
Alla camera di consiglio del 7 giugno 2006 è stata respinta la istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla udienza pubblica del 6 febbraio 2008 è stata disposta istruttoria al fine di verificare i requisiti in capo ai partecipanti al raggruppamento aggiudicatario.
Alla udienza pubblica del 4-6-2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve essere esaminata la questione relativa alla tardività del deposito del ricorso.
Tale eccezione non è suscettibile di accoglimento.
Il ricorso risulta, infatti, notificato alla Consip il 3-5-2006; alla STI il 2 e il 10-5-2006; il deposito e avvenuto presso la Segreteria del Tar il 19-5-2006;
Le notifiche effettuate alla STI sono relative a due diverse sedi, delle quali una, Corso Porporato 18, indicata anche dalla difesa nel presente giudizio come sede della società. Proprio presso tale sede risulta effettuata l’ultima notifica del 10 maggio.
La giurisprudenza si è già pronunciata nel senso che il termine per il deposito del ricorso decorra dall'ultima notifica (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 settembre 2007 , n. 7567). In tema di momento del perfezionamento della notifica a mezzo posta, quando non vengano in rilievo ipotesi di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività riferibili a soggetti diversi dal richiedente la notifica (quali l'ufficiale giudiziario o il di lui ausiliario agente postale) e viceversa la norma preveda che un termine debba decorrere o altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione (come nel caso del deposito del ricorso entro un termine decorrente dall'ultima delle notificazioni alle parti contro le quali il ricorso stesso è proposto), la suddetta distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica non trova applicazione, dovendo essa intendersi pertanto per entrambi compiuta al momento della sua effettuazione nei confronti del destinatario contro cui l'impugnazione è rivolta. Pertanto, nel rito abbreviato di cui all'art. 23 bis, l. Tar, in cui il termine per il deposito del ricorso è di quindici giorni, decorrenti da quando si perfeziona l'ultima notificazione, nel caso in cui la notificazione avvenga a mezzo del servizio postale, e dunque si perfezioni in momenti diversi per l'autore e per il destinatario della notificazione, al fine del decorso del termine per il deposito del ricorso occorre comunque avere riguardo al momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario (Consiglio Stato , sez. VI, 22 novembre 2006 , n. 6835).
Nel merito il ricorso è infondato.
Con l’unico motivo di ricorso si sostiene la violazione delle prescrizioni del bando di gara che impedivano la partecipazione ai raggruppamenti in cui i singoli partecipanti possedessero già i requisiti di partecipazione.
Il punto III 2.1.3 del bando prevedeva quale requisito di partecipazione il possesso, nel triennio 2002-2004, di incarichi aventi ad oggetto attività di rilievo stradale finalizzate alla localizzazione, al censimento, e inventario della sede stradale e eventi collegati per un importo di almeno 500.000 euro.
Tale requisito è stato dichiarato dall’Aipa, ma secondo la parte ricorrente, sarebbe stato posseduto anche da altro partecipante al raggruppamento, la Siteco.
E’ risultato dalla istruttoria, disposta da questo Tribunale, che la Aipa non era in possesso dei requisiti, non avendo pregressa esperienza nelle attività cd. di rilievo stradale. Infatti, dai documenti depositati dalla Guardia di Finanza a seguito della istruttoria è emerso che la Aipa ha svolto attività quale concessionario della riscossione e gestore dei servizi pubblicitari. I Comuni che hanno stipulato contratti con la Aipa, hanno, infatti, dichiarato che tali contratti sono relativi alla gestione del servizio di pubblicità o ad altre attività di riscossione di entrate comunali.
Tale genere di attività non può ritenersi rientrante nelle attività relative alla sede stradale come richiesto dal bando.
La gestione del servizio di pubblicità sulla rete stradale comprende la realizzazione di alcune attività lungo la sede stradale, come la posa di cartelloni, ma tale attività è finalizzata esclusivamente a rendere efficiente il servizio di pubblicità non la rete stradale. Il censimento, inventario e localizzazione della sede stradale, richiesti nel caso di specie sono invece destinati al buon funzionamento della rete stradale.
Ne deriva che in alcun modo l’Aipa si può ritenere in possesso del requisito richiesto dal bando di gara.
Non essendo dunque in possesso la Aipa del requisito, non ricorre la violazione del punto III, 2.1.3 del bando, in quanto secondo la prospettazione della società ricorrente, uno solo dei partecipanti avrebbe l’esperienza richiesta nel campo delle attività di rilevazione della sede stradale.
Poiché nel ricorso non sono formulate ulteriori e diverse censure, la impugnazione proposta dalla Ditta Giove s.r.l. è infondata deve essere respinta.
In considerazione della particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2008.
Il Presidente: Stefano Baccarini
L’Estensore: Cecilia Altavista