REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II ter,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2531/2008 proposto dalla
società Il libraio s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Sciarretta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Roma, alla Via Giuseppe Giocchino Belli n. 39;
contro
- il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Roma, alla Via Tempio di Giove n. 15;
e nei confronti di
- Vito Altieri, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza del T.A.R. Lazio- Roma, sez. II ter, n. 2973 del 2.4.2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata;
Vista l’O.P.I./O.C.I. n. del ;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 14.4.2008 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;
FATTO
Con il ricorso rg. n. 7840-03 la società attuale ricorrente, titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica di libri, il cui dante causa aveva a suo tempo richiesto di partecipare all’assegnazione dei posteggi inseriti in uno dei due circuiti librari denominati “arcipelago delle parole”, ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 509 del 13.5.2003 del Direttore del Dipartimento VIII del Comune di Roma, di approvazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione di posteggi inseriti nei due circuiti suddetti; inoltre dei provvedimenti di recepimento delle determinazioni assunte dalla Commissione per l’esame delle domande e la formazione della graduatoria inerente all’assegnazione dei posteggi istituiti nell’ambito del circuito denominato “L’Arcipelago delle parole” e infine degli atti prodromici, coevi, successivi e connessi. Quindi con motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 804 del 30.7.2003 del Direttore del Dipartimento VIII del Comune di Roma, di conferma, con rettifiche ed integrazioni, della graduatoria definitiva e dell'elenco degli esclusi di cui alla determinazione dirigenziale n. 509 del 13.5.2003, nonché della determinazione dirigenziale n. 1106 del 31.10.2003 del Direttore del Dipartimento VIII del Comune di Roma, di conferma, con rettifiche ed integrazioni, della graduatoria definitiva e dell'elenco degli esclusi di cui alla determinazione dirigenziale n. 509 del 13.5.2003 e di parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 804 del 2003; inoltre delle decisioni assunte nella seduta del 26.6.2003 dalla Commissione tecnica istituita con determinazione dirigenziale n. 350 del 26.3.2002.
Con la sentenza del T.A.R. Lazio- Roma, sez. II ter, n. 2973 del 2.4.2007 il detto ricorso è stato accolto siccome fondato nei limiti di cui in motivazione e, per le medesime considerazioni, è stato accolto negli stessi limiti anche il successivo ricorso per motivi aggiunti presentato avverso gli atti conseguenti a quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio con la deduzione delle medesime, sebbene maggiormente articolate, censure di illegittimità.
In particolare è stato ritenuto che la disposizione del bando di gara di cui trattasi, nella parte in cui ha indicato quale termine perentorio per la presentazione della domanda l’orario ed il giorno di ricevimento del plico raccomandato presso i suoi uffici, invece che presso l’ufficio postale competente, deve essere ritenuta illegittima per le considerazioni ivi esposte.
Con ricorso notificato il 18.3.2008 e depositato il 19.3.2008, il ricorrente ha chiesto la esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio- Roma, sez. II ter, n. 2973 del 2.4.2007, atteso il persistente inadempimento da parte degli uffici comunali competenti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata in data 11.4.2008, depositando documenti.
Alla camera di consiglio del 14.4.2008 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le considerazioni che seguono.
Ed infatti il ricorso è stato presentato ai sensi dell’art. 33, co. 5, della L. n. 1034/1971 ai fini della esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa dal Consiglio di Stato ed esecutiva per legge.
Ai sensi della norma richiamata, di cui al comma aggiunto dall'articolo 10 della legge 21 luglio 2000, n. 205, “ Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.”.
Ed al riguardo la giurisprudenza è ferma nel ritenere che al detto giudizio si applichino le norme specifiche in materia di giudizio di ottemperanza per quanto attiene alla necessità della previa diffida.
Ed infatti “ l'esecuzione della sentenza del Tar è ammissibile stante l'esecutività ex art. 33, l. n. 1034 del 1971 della sentenza di primo grado del giudice amministrativo, l'inesistenza di un provvedimento di sospensione emesso dal Consiglio di Stato e la previa notifica della diffida ex art. 90 comma 2, r.d. n. 642 del 2007 necessaria anche per l'esecuzione delle decisioni di primo grado.” ( T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 07 giugno 2006 , n. 6791); “ L'art. 10 l. 21 luglio 2000 n. 205, nell'aggiungere un comma all'art. 33 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, ha esteso alle sentenze dei tribunali amministrativi gravate d'appello, delle quali non sia stata sospesa l'esecutività, il rimedio proprio dell'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, senza derogare alla relativa disciplina, con conseguente applicazione alle prime delle stesse garanzie previste per il giudizio disciplinato nel t.u. 26 giugno 1924 n. 1054; pertanto, anche il giudizio per l'esecuzione delle sentenze non ancora passate in giudicato deve essere preceduto dalla notifica di un atto di diffida e messa in mora, con fissazione di un termine per provvedere, come statuito dall'art. 90 r.d. 17 agosto 1907 n. 642. “ ( T.A.R. Sardegna Cagliari, 24 marzo 2003 , n. 356).
Ne consegue che “Dev'essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'esecuzione della sentenza di primo grado non preceduto da previa e rituale notifica di un atto di diffida e messa in mora dell'amministrazione. “ ( Consiglio Stato , sez. IV, 09 ottobre 2002 , n. 5352); ed infatti “ proprio per le finalità che essa intende perseguire, anche l'azione di esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato non può non essere preceduta dalla diffida ad adempiere, sulla falsariga di quanto avviene per il giudizio di ottemperanza, dovendosi attraverso essa raggiungersi la ragionevole prova dell'inadempimento dell'amministrazione, almeno attraverso la qualificazione del suo comportamento inerte o omissivo.”.
Per le brevi considerazioni che precedono il presente ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed infatti né in ricorso viene specificata la detta circostanza né tanto meno risulta depositata agli atti copia della eventuale diffida di legge.
In ricorso la difesa si è limitata ad evidenziare che è intervenuta la comunicazione della sentenza di cui si chiede la esecuzione in questa sede e che vi è corrispondenza da parte degli uffici comunali al fine di provvedere alla richiesta esecuzione.
Né infine il Comune ha dato atto della detta circostanza nell’atto di costituzione in giudizio od ancora nella documentazione prodotta.
Nonostante l’esito del giudizio sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dello stesso.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 14.4.2008, in Camera di Consiglio,
con l'intervento dei signori magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario