Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2008 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 18 luglio 2008 n. 6959
Pres. Guerrieri Est. Mangia
Savo M. e Cavallaro C. (Avv.ti E. Di Giovanni e E. Saracini) c/ Comune di Roma (Avv. Comunale).


1. Urbanistica ed edilizia – Ordinanza di demolizione – Motivazione – Presupposti di fatto – Sufficienza

 

2. Urbanistica ed edilizia – Opere abusive – Ordinanza di demolizione – Competenza – Dirigente comunale – Ragioni – Potere gestionale

 

3. Urbanistica ed edilizia – Permesso di costruire – Rilascio – Costruzione – Nozione

1. In materia edilizia, l’obbligo di motivazione delle ordinanze di demolizione va inteso nella sua essenzialità e senza inutili formalismi, di conseguenza tale obbligo è assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione delle misure sanzionatorie previste(1).

 

2. In materia edilizia, l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive rientra nella competenza del dirigente comunale ovvero, nei Comuni sprovvisti di tale qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi, trattandosi di tipico potere gestionale(2).

 

3. In materia edilizia, la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza opere che attuino una perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dai materiali utilizzati e, dunque, dalla amovibilità o meno delle opere(3).

 

----------------

 

1) Cfr. C.d.S., Sez. V, n. 5058/2002; TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 305/2006.

 

2) Cfr., TAR Campania, Napoli, Sez. IV, sent. 5 gennaio 2006, n. 61; TAR Liguria, sent. n. 52/2003

 

3) Cfr. C.d.S., Sez. V, n. 3490 del 13 giugno 2006



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE I QUATER



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205



sul ricorso n. 5393 del 2008, proposto da

Savo Marco e Cavallaro Cristina, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Edoardo Di Giovanni e Enrico Saracini e legalmente domiciliati – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge – presso la Segreteria del Tribunale, situato in Roma, via Flaminia n. 189;

contro



il Comune di Roma
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. D’Ottavi ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per l’annullamento previa sospensiva



della determinazione dirigenziale n. 485 del 4 marzo 2008, prot. n. 11745, notificata agli interessati il 28 marzo 2008, con la quale il Dirigente dell’U.O.T. del Comune di Roma ha ingiunto agli istanti di demolire entro trenta giorni dalla notifica opere edilizie abusivamente realizzate, consistenti in “una veranda in alluminio e vetri poggiata su un muretto alto mt. 1,00 circa, di nuova costruzione, al fine di ampliare la superficie residenziale” ed in una “struttura in ferro tipo gazebo, ……. delle dimensioni di mq. 10,00 circa…”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato;
Udito il relatore Primo Referendario Antonella Mangia all’udienza camerale del 24 giugno 2008;
Uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Visto l'articolo 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso;
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO e DIRITTO



1. Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 22 maggio 2008 e depositato il 3 giugno successivo, si impugna la determinazione dirigenziale n. 485 del 4 marzo 2008, con la quale il Comune di Roma ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di interventi di ristrutturazione “eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire” (individuati in “una veranda in alluminio e vetri”, avente una consistenza di mq. 11 circa, “in uso come vano cucina”, ed in “una struttura in ferro tipo gazebo di mq. 10,00 circa”), chiedendone l’annullamento.
A tale fine si deducono i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione di legge, eccesso di potere, illogicità manifesta in relazione agli artt. 10 e 33 D.P.R. 380/01. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/01 in quanto la veranda ed il gazebo sono strutture amovibili, In particolare, la veranda è stata realizzata all’esclusivo fine di “proteggere la macchina da cucina e gli altri elettrodomestici dagli agenti atmosferici e garantirla da rischi di furto”. Costituisce, pertanto, una protezione apposta in maniera del tutto accessoria.
2) Violazione di legge ed, in particolare, degli artt. 3 e 22 della L. 7.8.1990, n. 241, nonché dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento dell’attività amministrativa ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.
3) Incompetenza e violazione di legge.
Nel corso della camera di consiglio del 24 giugno 2008 si è costituito il Comune di Roma.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respino.
2.1. I ricorrenti lamentano l’erronea applicazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/01, deducendo l’amovibilità degli interventi realizzati.
Tale censura è infondata.
Come si trae dalla descrizione riportata nel provvedimento impugnato, in nessun modo confutata dai ricorrenti, i citati interventi hanno comportato una trasformazione del territorio, ossia rappresentano interventi di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), del D.P.R. n. 380/01, soggetti – in quanto tali – a permesso di costruire, così come prescritto dall’art. 10 del medesimo D.P.R..
Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza opere che attuino una perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dai materiali utilizzati e, dunque, dalla amovibilità o meno delle opere (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 3490 del 13 giugno 2006).
In altri termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007)
Ciò detto, le “necessità” rappresentate nel ricorso debbono essere considerate prive di giuridica consistenza, considerato che, oltre a non essere affatto documentate, non sono riconducibili nell’ambito delle ragioni in virtù delle quali il legislatore ha ammesso deroghe all’imposto regime abilitativo.
In definitiva, appare doveroso affermare che la presa d’atto dell’entità delle opere realizzate – la prima delle quali comporta indiscutibilmente un ampliamento del fabbricato esistente – supporta pienamente la legittimità dell’ordine di demolizione impartito.
2.2. I ricorrenti lamentano, ancora, il difetto di motivazione.
Anche tale censura va disattesa.
Al riguardo, il Collegio non può esimersi dal ricordare che – come ripetutamente affermato in ambito giurisprudenziale – l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l’adozione della misura repressiva in contestazione.
In caso di ordinanze di demolizione, l’obbligo di motivazione è da intendere, infatti, nella sua essenzialità e senza inutili formalismi, ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure sanzionatorie previste (cfr,, tra le altre, C.d.S., Sez. V, n. 5058/2002; TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 305/2006).
2.3. In ultimo, i ricorrente sostengono che l’adozione dei provvedimenti in questione compete al Sindaco.
Anche tale motivo è infondato.
E’, infatti, ormai noto che, in esito al radicale rinnovamento intervenuto negli anni novanta ad opera della legge n. 142/90 e del d.lgs. n. 29/93, sfociato nella legge n. 127 del 15 maggio 1997 (successivamente recepito, per quanto riguarda gli enti locali, nel testo unico approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267), l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive rientra nella competenza del dirigente comunale ovvero, nei Comuni sprovvisti di tale qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi, trattandosi di tipico potere gestionale (cfr., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, sent. 5 gennaio 2006, n. 61; TAR Liguria, sent. n. 52 del 2003).
Per completezza, appare opportuno aggiungere che nel provvedimento – a differenza di quanto asserito dai ricorrenti – sono correttamente specificati l’Ufficio, la funzione nonché la norma attributiva del potere (art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000).
3. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 500,00 a favore del Comune di Roma, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I quater, respinge il ricorso n. 5393/2008.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del Comune di Roma in Euro 500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2008 con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Pio Guerrieri - Presidente
Antonella Mangia - Primo Ref., Estensore
Michelangelo Francavilla - Primo Ref.



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento