Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2008 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 22 luglio 2008 n. 7175
Pres. Baccarini Est. Lundini
Soc. Teckal S.r.l. (Avv. S. Napolitano) c/Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata (Avv. G. Gentile)


Contratti della P.A. – Gara – ATI – Singola impresa – Atti di gara – Impugnazione –Legittimazione – Ragioni

Nei pubblici appalti, ogni singola impresa partecipante ad un’ATI, anche nel ruolo di semplice mandante e non di mandataria può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione dell'ATI, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara, essendo titolare di autonoma legittimazione ad agire nell'ambito del raggruppamento di imprese, anche se i motivi dello sfavorevole provvedimento oggetto d’impugnativa siano incentrati sulla posizione specifica di altro componente dell’ATI(1).

 

----------------

 

1) Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29.3.2006, n. 1600 e TAR Lombardia, MI, IV, n. 454 del 4.3.2008.



<

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO ROMA
SEZIONE TERZA



composto dai Signori:

STEFANO BACCARINI - Presidente
DOMENICO LUNDINI - Cons., relatore
CECILIA ALTAVISTA - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente


SENTENZA





sul ricorso 2356/1999 proposto da:

SOC. TECKAL SRL

rappresentata e difesa da:

NAPOLITANO AVV. SALVATORE
con domicilio eletto in ROMA
VIA ZARA, 16
presso
NAPOLITANO AVV. SALVATORE

Contro





AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA
rappresentata e difesa da
GENTILE AVV. GIAN MICHELE
con domicilio eletto in Roma
Via G. G. Belli, 27
presso lo studio dello stesso difensore

per l’annullamento




-del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara bandita dall’Azienda Ospedaliera “Complesso San Giovanni Addolorata”- pubblicata sulla GUCE del 24.11.2008, serie S227, relativa alla licitazione privata per l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, tecnologici, di condizionamento e di supporto telematico agli impianti stessi degli edifici di pertinenza della Azienda ospedaliera compesso ospedaliero S. Giovanni e Addolorata e per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione tecnologica- per asserita carenza dei requisiti di partecipazione prescritti al punto n. 30 del bando di gara;
-della lettera raccomandata del 20.1.1999, prot. N. 80, con cui l’ente committente ha comunicato alla costituenda ATI il provvedimento di esclusione;
-del bando di gara in oggetto, per quanto possa occorrere, e nel caso in cui il punto n. 9 dello stesso (erroneamente identificato dalla committente come punto n. 30), possa essere interpretato in modo difforme al dettato dell’art. 23 del D.Lvo 406/91 in materia di iscrizione all’ANC;
-dell’eventuale provvedimento non conosciuto di aggiudicazione della gara, ove intervenuto;
-di ogni altro atto presupposto, conseguente, coordinato e comunque connesso con quelli sopra indicati, ivi compresa la consegna dei lavori ed il contratto ove intervenuti medio tempore;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e le relative memorie difensive;
Designato relatore per la pubblica udienza del 2.4.2008 il Consigliere Domenico LUNDINI e uditi all’udienza predetta gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.Costituisce oggetto del ricorso di cui trattasi il provvedimento, comunicato con nota del 20.1.1999, con il quale l’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma ha escluso l’ATI comprendente la capogruppo Petrolifera Estense spa e le mandanti CEFLA soc. coop. a r.l. e Teckal srl dalla gara, indetta nel 1998, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di impianti negli edifici di pertinenza dell’Azienda suddetta, di supporto telematico agli impianti stessi e per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione tecnologica.
2.Sebbene l’impugnativa risulti genericamente estesa all’”eventuale” e “non conosciuto” provvedimento di aggiudicazione, tale provvedimento non risulta depositato in atti e quindi non si sa quale sia stato l’esito definitivo della gara; se l’aggiudicazione sia intervenuta ed in quale momento (se prima o dopo la proposizione del ricorso in questione); se il servizio ed i lavori siano stati portati a compimento ed eventualmente da chi.
Si tratta peraltro, ad avviso del Collegio, di circostanze nella specie irrilevanti, poiché persiste comunque l’interesse dell’istante, quanto meno sotto il profilo risarcitorio, ad ottenere l’annullamento dell’esclusione dalla gara, a prescindere dalla sorte della relativa aggiudicazione (vedi CdS, VI, 13.6.2005, n. 3089).
3.Ancora sul piano preliminare, va rilevato che in caso di associazione temporanea di imprese (ATI) nei pubblici appalti, ogni singola impresa partecipante all'ATI stessa, anche nel ruolo di semplice mandante e non di mandataria (come appunto nel caso di specie in cui ha veste di ricorrente la sola Teckal srl), può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione dell'ATI, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara, essendo titolare di autonoma legittimazione ad agire nell'ambito del raggruppamento di imprese ed anche se i motivi dello sfavorevole provvedimento oggetto d’impugnativa siano incentrati sulla posizione specifica di altro componente dell’ATI (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29.3.2006, n. 1600 e TAR Lombardia, MI, IV, n. 454 del 4.3.2008).
4.Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento, alla stregua e nei limiti delle seguenti considerazioni.
L’esclusione dell’ATI in questione dalla procedura è stata disposta, ai sensi dell’art. 30 del bando di gara (o art. 9, secondo altra copia del bando stesso, con diverso articolato, depositata dalla ricorrente), sul rilievo che il certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori in possesso della capogruppo per la categoria G11, importo 3 miliardi di lire, non raggiungeva il 60% dell’importo totale richiesto (15 miliardi).
Peraltro, come correttamente assume l’istante nel primo motivo d’impugnativa, il bando di gara, all’art. 30 suddetto, si è limitato a richiamare la disciplina posta, per i raggruppamenti temporanei di imprese, dall’art. 8 del DPCM 10.1.1991, n. 55, disponendo che in base allo stesso le “condizioni minime di carattere economico e tecniche che devono possedere le imprese”, devono far capo alla capogruppo per almeno il 60% e per la restante quota devono essere possedute dalle mandanti, a ciascuna delle quali esse sono richieste in una percentuale minima del 20%.
Ebbene, il suddetto art. 8 del DPCM n. 55/1991 riferendosi alle percentuali di possesso dei requisiti finanziari e tecnici, semprechè frazionabili, richiama, per l’individuazione di questi ultimi, gli artt. 17 e 18 della legge n. 584 dell’8.8.1977. In base a tali articoli, i requisiti predetti riguardano:
-“idonee dichiarazioni bancarie”; “bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente”; “dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi”; ”titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori”; “elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito”; “una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto”; “una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni”; “una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera”.
Conformemente a tali disposizioni dev’essere dunque inteso ed interpretato l’art. 30 del bando di gara, che del resto richiede, in altre disposizioni in esso pure contenute, la prova delle attività svolte (cifra d’affari), dei servizi analoghi a quelli oggetto di gara, del costo sostenuto per personale dipendente, per determinati importi nell’ultimo triennio, nonché l’esecuzione di uno o due servizi analoghi nell’ultimo quinquennio, anche in questo caso per un importo totale espressamente indicato dal bando.
Di contro, il provvedimento di esclusione è stato motivato facendo esclusivo riferimento all’importo, ritenuto deficitario, dell’iscrizione dell’impresa capofila all’ANC per la categoria G11, coprevalente.
Peraltro, nessuna disposizione del bando predisposto dall’Azienda Ospedaliera richiede il possesso, in capo alla mandataria dell’ATI, di una iscrizione nelle categorie coprevalenti per una percentuale stabilita.
Lo stesso art. 31 del bando richiede un’iscrizione minima all’ANC per ogni mandante, ma nulla specifica ed impone per la mandataria, soltanto precisando la necessità che l’importo complessivo sia posseduto dall’”intero raggruppamento”.
D’altra parte, rispetto ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria di accesso alla gara, cosa diversa è il requisito di iscrizione ANC per categorie ed importi corrispondenti a quelli di gara.
La materia, con riferimento all’epoca della vicenda, risulta disciplinata dall’art. 23 del D.Lgs. 19.12.1991, n. 406. Tale articolo, per le associazioni temporanee di imprese richiede che le stesse presentino una somma di importi di iscrizione nella categoria richiesta almeno pari all’importo totale dei lavori da appaltare e che, comunque, ciascuna impresa sia iscritta alla categoria richiesta almeno per classifica corrispondente ad un quinto dell’importo dei lavori della categoria oppure dell’appalto (se per questo è richiesta l’iscrizione ad una sola categoria).
Tale disposizione richiede quindi il possesso di tale quota di iscrizione minima del 20% in capo a “ciascuna impresa riunita”, non ammettendo distinzioni di sorta tra le imprese mandanti e la capogruppo.
Ne consegue, per il caso di specie, l’illegittimità dell’atto di esclusione, per palese violazione dell’art. 23 del D.Lgs. n. 406/91 (che andava applicato in mancanza di contrastanti norme di gara), essendo stata richiesta, per la sola capogruppo, una percentuale superiore a quella (necessaria e posseduta) del 20% dell’importo in totale richiesto per i lavori della categoria G11.
Né potrebbe ritenersi che la disciplina di cui all’art. 23 sopra specificato nella specie non sia applicabile, dato che la stessa Amministrazione ha manifestato univocamente la volontà di disciplinare, almeno per la parte riguardante i lavori, i requisiti di partecipazione alla gara delle ATI facendo espresso riferimento alla normativa tipica dettata in tema appunto di Lavori Pubblici (D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55), di cui l’art. 23 del D.Lgs. n. 406/91 è espressione fondamentale. E del resto l’ente appaltante ha richiesto, ai fini dell’ammissione, il requisito di iscrizione all’ANC per due categorie, il che necessariamente comporta l’applicabilità di tutta la relativa disciplina. E nel bando, va rilevato infine, a detto D.Lgs. n. 406/91 si fa anche espresso riferimento nell’art. 22.
6.Nei limiti dell’interesse e dell’impugnativa del provvedimento di esclusione e relativa comunicazione (stante la solo generica ed ipotetica impugnativa degli atti successivi e la non lesività del bando di gara) dev’essere quindi accolto il ricorso di cui in epigrafe, con annullamento, per l’effetto, dell’esclusione stessa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla, per l’effetto, gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse e di quanto specificato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione a rifondere le spese nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2008

Il Presidente: Stefano Baccarini

L’Estensore: Domenico Lundini


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento