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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Ordinanza 14 aprile 2008 n. 104
Pres. Camozzi – Est. Pennetti
Energia Sud Srl (Avv.ti N. Bassi, M. Bucello, E. Giuliani, S. Viola) c/ Regione Basilicata (Avv.ti F. Cariati e M. Viggiani)


Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Normativa in materia di impianti di produzione di energia eolica – linee guida per l’installazione di impianti eolici – Disciplina della regione Basilicata – Rimessione della q.l.c. alla Corte costituzionale

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 e la Delib.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920, nonostante quest’ultima assurga a normativa di rango solo regolamentare, in quanto il rinvio effettuato dalla legge regionale dota la normativa regolamentare della forza propria della legge.
L’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 e la Delib.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920 sembrano ledere sia il disposto dell’art. 117 Cost. in quanto incidenti in ambiti non spettanti al legislatore regionale, bensì a quello statale, sia il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.


REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)




ha pronunciato la presente

ORDINANZA




Sul ricorso numero di registro generale 94 del 2005, proposto da:

 

Energia Sud Srl, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Bassi, Mario Bucello, Eduardo Giuliani, Simona Viola, con domicilio eletto presso Eduardo Giuliani Avv. in Potenza, Piazzale L. Rizzo n. 12;

contro




Regione Basilicata in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernanda Cariati e Mirella Viggiani, con domicilio eletto in Potenza presso l’Ufficio Legale della Regione Basilicata;

e con l'intervento di




A.P.E.R. -Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Giuliani e Cristina Leone, con domicilio eletto presso Eduardo Giuliani Avv. in Potenza, Piazzale L. Rizzo n.12;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,




della deliberazione della Giunta Regionale Basilicata 13 dicembre 2004 n.2920 avente ad oggetto “atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale- Modifiche alla D.G.R. n.1138 del 24/6/02” pubblicata sul B.U.R. Basilicata n.92 del 22/12/04 nonché di ogni altro atto antecedente, consequenziale o comunque connesso, anche se non conosciuto nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti di impugnativa della nota regionale- dipartimento ambiente, territorio e politiche della sostenibilità- ufficio compatibilità ambientale in data 20/7/05, prot. n. 142521/75F avente ad oggetto “completamento e potenziamento del campo eolico nel comune di Corleto Perticara”;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” dell’A.P.E.R.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/01/2008 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO E DIRITTO




La ricorrente società, specializzata nello sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili, ha a suo tempo installato nel comune di Corleto Perticara un parco eolico composto di 11 aerogeneratori dopo aver dovuto temporaneamente rinunciare all’iniziale progetto di 19 aerogeneratori dato che solo per 11 era stata dichiarata l’esclusione dalla necessità di sottoposizione al provedimento di V.I.A. (determine dirigenziali prot. n.75F2002D1300 dell’11/10/02 e prot. n. 75F2003D307 dell’1/4/03).
Mentre iniziava la realizzazione degli 11 aerogeneratori la ricorrente avviava pure la predisposizione d’un nuovo progetto volto al completamento e potenziamento del suddetto parco eolico.
Nelle more di ciò, però, la Regione Basilicata approvava, con delibera di Giunta Regionale 13/12/04 n. 2920, un “atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale- Modifiche alla D.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002”.
Precisa l’istante che dette linee guida, mediante la creazione di amplissime fasce di rispetto (larghe dai 2 ai 10 km.) su una moltitudine assai diversificata e spesso genericamente indicata di luoghi (p.e. aree di nidificazione, grotte, corridoi per l’avifauna e i mammiferi, aree SIC e ZPS, parchi in via di istituzione, fiumi, laghi etc. etc.), sostanzialmente appongono un vincolo di assoluta irrealizzabilità delle iniziative eoliche, siano essi impianti nuovi ovvero per i quali pende la procedura di verifica (cd. “screening”) di valutazione di impatto ambientale.
Precisa la ricorrente che il proprio progetto di ampliamento del parco eolico di Corleto Perticara ricade su due fasce chilometriche di rispetto riferite a due siti del tipo SIC (siti ambientali di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale dell’avifauna).
Col presente gravame, notificato il 24/2/05 e depositato il 7/3/05, si deduce quanto segue:
1.- violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 10 d. lgs. n. 387/03- violazione articolo 41 Costituzione- violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa- eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e per contraddittorietà col protocollo di intesa tra il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Attività produttive, il Ministero per i beni e le Attività Culturali e la Conferenza delle Regioni per favorire la diffusione delle centrali eoliche, siglato nel dicembre 2002- violazione e falsa applicazione del P.E.R. della Basilicata approvato con delibera di C.R. n.220/01- sviamento.
L’atto di indirizzo, in violazione della normativa in rubrica, favorevole all’eolico, scoraggerebbe la produzione di energia elettrica da fonte eolica rendendo in pratica impossibile la installazione di nuovi impianti eolici. La sezione B dell’atto elenca infatti una serie di elementi del territorio (26 tipologie di aree) che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici. Intorno a tali aree l’atto aggiungerebbe poi, in modo arbitrario, fasce di rispetto della larghezza variabile fra i 2 e i 10 chilometri nelle quali l’installazione degli impianti eolici è assolutamente preclusa.
Di qui pure la contraddittorietà di tale disciplina con le premesse dell’atto che proclama il sostegno della Regione all’energia eolica.
Inoltre, in violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa, si assume che la delibera in questione impone aprioristiche prescrizioni inibitorie dell’attività economica.
Detto sfavore sostanziale per l’energia eolica sarebbe pure in contrasto con gli obiettivi di politica energetica al cui raggiungimento la Regione si è vincolata attraverso l’approvazione del piano energetico regionale che pure assegna un preciso ruolo all’energia eolica;
2.- violazione e falsa applicazione degli articoli 117 e 118 Costituzione- violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 d. lgs. n. 387/03- violazione e falsa applicazione della l.r. n.47/98- incompetenza- violazione dell’art. 3 della legge n.241/90- difetto assoluto di istruttoria- falsità dei presupposti.
L’atto impugnato non terrebbe conto dell’entrata in vigore del nuovo regime procedimentale autorizzatorio di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387/03 che, in pratica, precluderebbe alla Regione l’adozione di proprie linee guida prima dell’intervento della conferenza unificata nonché l’elaborazione d’una disciplina del procedimento “de quo” difforme dallo schema dell’autorizzazione unica.
Secondo l’art. 12 le regioni hanno infatti la sola facoltà di procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di impianti eolici in attuazione delle linee guida della Conferenza e non prima. Sul punto, anche a ipotizzare un siffatto potere “anticipato”, la ricorrente sostiene che comunque giammai esso potrebbe dare luogo a vincoli indiscriminati e generici; in ogni caso poi eventuali divieti dovrebbero essere puntualmente motivati e comunque avere dietro di sé una istruttoria tecnica; cose queste, viceversa, ambedue assenti nella fattispecie.
L’atto impugnato poi individua alcuni adempimenti procedurali ulteriori rispetto a quanto disciplinato dal citato articolo 12 contrastanti col principio di semplificazione e di incentivazione delle fonti rinnovabili.
Neppure, le linee guida in questione, potrebbero considerarsi disciplina attuativa delle norme regionali in tema di V.I.A. dato che la legge regionale n. 47/98 già se ne occupa ampiamente e non affiderebbe alla Giunta Regionale compiti di integrazione o di attuazione;
3.- violazione del principio di legalità- incompetenza- violazione dei principi di partecipazione.
In base all’articolo 12 citato la Giunta Regionale, in assenza d’una legge regionale introduttiva d’una disciplina specifica del procedimento di individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti eolici, non avrebbe potuto vincolare parti del territorio per inibirvi l’installazione di aerogeneratori senza rispettare le garanzie e le forme anche partecipative proprie delle varie materie che incidono sull’uso del territorio. In secondo luogo la deliberazione violerebbe la sfera di competenza riservata ad altri soggetti per la tutela di interessi (ambientale, paesaggistico, urbanistico etc.) che a vario titolo implicano un controllo sull’uso del territorio. Infine le linee guida avrebbero inibito lo sfruttamento del vento senza rispettare le garanzie di partecipazione e pubblicità proprie e tipiche di tutti i procedimenti che variamente condizionano l’uso del territorio;
4.- violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 Costituzione- violazione e falsa applicazione degli articoli 135, 143 del d. lgs. n. 42/04- violazione e falsa applicazione della l.r. n.3/90-violazione dell’articolo 3 l.r. n.47/98- violazione degli articoli 11, 31 e 39 dello Statuto della Regione Basilicata- incompetenza.
La Giunta Regionale sembra aver perseguito finalità di tutela paesaggistica ma l’articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio affida la tutela e la valorizzazione di quest’ultimo alle regioni per mezzo dell’approvazione di specifici piani paesaggistici che contengono la specifica normativa d’uso del territorio. Con la L.R. n.3/90 la Regione ha approvato una serie di piani paesistici di area vasta che definiscono i diversi modi di tutela e valorizzazione precisando gli usi compatibili e quelli esclusi formulando pure prescrizioni nella progettazione. Conseguentemente, assume l’istante, l’ulteriore individuazione o estensione di aree che si traducano nelle citate fasce di rispetto entro cui non potrebbero essere realizzate determinate infrastrutture, spetta quindi ai piani paesistici che dovrebbero essere approvati con legge regionale e conseguente incompetenza della giunta;
5.- violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 21 del d. lgs. n.42/04- incompetenza.
La delibera impugnata violerebbe pure l’assetto delle competenze fissato dalla legge con riferimento alla tutela dei beni culturali e archeologici poiché, attraverso la predisposizione di fasce di rispetto, anche qui, sottrarrebbe alla valutazione del soprintendente la scelta ubicativa;
6.- violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione- violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d. lgs. n. 112/98- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d. lgs n. 79/99- violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 8 della legge n.36/01- violazione e falsa applicazione dell’articolo 49 d.p.r. n. 753/80- violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 1/4/68- eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché per sviamento- incompetenza.
Con l’atto impugnato sarebbero state invase pure le sfere di competenza dei seguenti ulteriori soggetti: a) dello Stato, competente in via esclusiva a determinare i criteri tecnico costruttivi degli impianti di generazione e le norme tecniche loro riferibili; b) sempre dello Stato in tema di individuazione di fasce di rispetto di strade e ferrovie per evidenti ragioni unitarie di sicurezza; dei soggetti competenti in materia urbanistico- edilizia dato che la Regione andrebbe ad impingere nella materia delle distanze;
7.- violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa sotto ulteriori profili- eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione- irragionevolezza- perplessità- contraddittorietà- indeterminatezza.
Le attività economiche dei privati operanti nel settore energetico eolico sarebbero compromesse dall’atto impugnato dato che le limitazioni censurate non si legherebbero a esigenze necessarie di salvaguardia di interessi collettivi superiori, non sarebbero sorrette da adeguate giustificazioni scientifiche né contenute entro i limiti dell’indispensabile;
8.- violazione della direttiva 2001/42/CE.
La G.R. non avrebbe sottoposto l’atto alla valutazione ambientale strategica.
Successivamente, con i motivi aggiunti notificati il 4/10/05 e depositati il 15/10/05, la ricorrente società fa presente di avere presentato alla Regione Basilicata, in data 20 giugno 2005, la domanda di autorizzazione unica regionale ex art. 12 d. lgs. n.387/03 per la costruzione e l’esercizio degli impianti di completamento e potenziamento del campo eolico sito nel comune di Corleto Perticara.
Con nota del 20 luglio 2005, prot. n. 142521/75F, l’ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata ha comunicato all’istante che il procedimento di V.I.A. del progetto avviato con la predetta domanda non avrebbe potuto avere seguito in quanto l’impianto proposto conterrebbe “elementi che rendono assolutamente incompatibili la realizzazione dell’impianto eolico” come espressamente previsto nell’atto di indirizzo del 2004; in particolare alcuni aerogeneratori si troverebbero a meno di 10 chilometri dai siti SIC-ZPS “Dolomiti di Pietrapertosa” e “Foresta Gallipoli Cognato” e a meno di 5 chilometri dal sito SIC “Bosco di Montepiano”, (capo B, n.1, punto f dell’atto di indirizzo).
L’amministrazione regionale, con la detta nota, faceva pure presente che, per la prosecuzione della procedura, sarebbe stato necessario rendere coerente il progetto con le prescrizioni dell’atto di indirizzo.
Avverso tale nota sono stati appunto spiegati i seguenti motivi aggiunti:
I) ILLEGITTIMITA’ IN VIA AUTONOMA
1.- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l.r. Basilicata n.47/98- eccesso di potere per difetto di motivazione- sviamento.
Si rileva che, in base alle verifiche effettuate, gli aerogeneratori incompatibili sarebbero solo 5 sì da residuarne altri 14 collocati in aree non precluse; in conseguenza non si comprende perché il procedimento di v.i.a. non sia proseguito per questi ultimi aerogeneratori;
2.- violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE- violazione degli articoli 1, 6 e 16 l.r. Basilicata n.47/98- eccesso di potere per difetto di istruttoria- eccesso di potere per contraddittorietà- incompetenza -sviamento.
L’atto impugnato non indicherebbe né quali aerogeneratori sarebbero incompatibili né il termine entro cui renderli compatibili. Inoltre, l’atto sarebbe fondato sulla asserita, automatica e immotivata incompatibilità dell’intervento con una determinata area senza riferimento al pregiudizio ambientale lamentato. Infine l’atto, adottato dal dirigente dell’ufficio ambiente, non sarebbe preceduto dal prescritto parere del comitato tecnico.
II) ILLEGITTIMITA’ IN VIA DERIVATA.
3.- violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 10 d. lgs. n. 387/03- violazione dell’articolo 41 Costituzione- violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa- eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e per contraddittorietà col protocollo di intesa tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Attività produttive, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Conferenza delle Regioni per favorire la diffusione delle centrali eoliche, siglato nel dicembre 2002- violazione e falsa applicazione del P.E.R. della Basilicata approvato con delibera C.R. 26/6/01 n.220- sviamento;
4.- violazione e falsa applicazione degli articoli 117 e 118 Costituzione- violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 d. lgs. n. 387/03- violazione e falsa applicazione della l.r. n.47/98- incompetenza- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90- difetto assoluto di istruttoria- falsità dei presupposti;
5.- violazione del principio di legalità- incompetenza- violazione dei principi di partecipazione;
6.- violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 Costituzione- violazione e falsa applicazione degli articoli 135, 143 del d. lgs n. 42/04- violazione e falsa applicazione della l.r. n. 3/90- violazione dell’articolo 3 l.r. n. 47/98- violazione degli articoli 11, 31 e 39 dello Statuto della Regione Basilicata- incompetenza;
7.- violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 21 del d . lgs. n.42/04- incompetenza;
8.- violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione- violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 112/98- violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del d. lgs n. 99/79- violazione e falsa applicazione degli artt 4 e 8 della legge n. 36/01- violazione e falsa applicazione dell’articolo 49 del d.p.r. n. 753/80- violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 1/4/68- eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e carenza di motivazione nonché per sviamento- incompetenza;
9.- violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa sotto ulteriori profili- eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione- irragionevolezza- perplessità- contraddittorietà- indeterminatezza;
10.- violazione direttiva 2001/42/CE.
La ricorrente rinnova i motivi già formulari a carico delle linee guida con l’atto introduttivo del giudizio.
Si è costituita la Regione Basilicata che resiste e deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e dei motivi aggiunti.
Con atto notificato e depositato in data 3/10/07 è intervenuta in giudizio, “ad adiuvandum”,
l’A.P.E.R.- Associazione Produttori Energia da fonti rinnovabili che chiede l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2008 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
La Regione Basilicata, con la memoria difensiva depositata il 22 settembre 2007, ha eccepito in primo luogo la carenza d’interesse alla dedotta violazione del suddetto articolo 12 dato che, all’epoca della notifica del ricorso (21/2/05), la ricorrente non aveva ancora presentato istanza di autorizzazione in base a detta disposizione.
L’eccezione deve essere rigettata in quanto con i successivi motivi aggiunti, proposti quando detta istanza era stata ormai presentata alla Regione, la ricorrente, nell’impugnare la nota con cui la p.a. rilevava l’incompatibilità di alcuni aerogeneratori con le fasce di rispetto previste dall’atto di indirizzo, ha dedotto la censura di illegittimità derivata per tutti i vizi rilevati sull’atto regionale impugnato col ricorso introduttivo.
Viceversa, in accoglimento di altra eccezione pure sollevata dalla Regione, vanno dichiarate inammissibili le censure mosse con i motivi cinque, sei e in parte sette dato che toccano, la prima, la fascia di rispetto dalle aree archeologiche, la seconda quella dalle strade, ferrovie e abitazioni e la terza l’estensione del divieto alle aree visibili da strade e ferrovie, alle aree interessate dalla presenza di alberi di alto fusto e di zone di nidificazione e di caccia di rapaci pregiato o altri uccelli rari.
E’ evidente che non sussiste l’interesse a muovere tali censure dato che la nota regionale del 20/7/05 si limita a rilevare la sola violazione del divieto inerente la fascia di rispetto dalle aree S.I.C. e Z.P.S.
Va poi pure disattesa l’eccezione regionale d’improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
Secondo la Regione infatti l’intervento della successiva nota prot. n. 224903 in data 8/11/05 avrebbe fatto cessare l’arresto procedimentale censurato con i motivi aggiunti con conseguente perdita di interesse ad ottenere l’annullamento della nota impugnata.
Il Collegio deve invece osservare che detto interesse permane dato che la nota dell’8/11/05, pur riattivando sotto il profilo procedimentale la procedura di V.I.A. in base alla L.R. n. 47/98, conferma però pienamente “quanto statuito dall’Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale approvato con D.P.G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004”.
Ciò chiarito occorre ora dare atto delle eccezioni d’illegittimità costituzionale sollevate, in sede di memoria conclusiva, dalla ricorrente, con riferimento agli articoli 3 e 6 della legge regionale Basilicata 26/4/07 n. 9 (Disposizioni in materia di energia), nel frattempo entrata in vigore.
L’articolo 3 (Limiti di produzione), al comma 1, dispone che:
“Fino all’approvazione del PIEAR, non è consentita l’autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con Delib. C.R. 26 giugno 2001, n. 220”.
Sostiene la ricorrente che la pretesa di subordinare il rilascio di nuove autorizzazioni per la costruzione di parchi eolici alla futura approvazione di un apposito piano energetico regionale va censurata sul piano della legittimità costituzionale per le medesime ragioni riscontrate dalla Corte Costituzionale con sentenza 9/11/06 n. 364 (con riferimento ad una legge regionale pugliese riguardante l’eolico), cioè con riferimento al fatto che la normativa in materia di produzione d’energia, quale quella di cui all’articolo 12 del d. lgs. n. 387/03, rientra fra le competenze concorrenti stato-regione e pertanto non è derogabile in alcun modo dal legislatore regionale.
A ciò si aggiungerebbe poi, secondo l’istante, un profilo di irrazionalità della norma regionale “de qua” dato che, dopo l’approvazione del piano energetico regionale del 2001, sono intervenute importantissime novità normative che hanno segnato un’ulteriore tappa dell’evoluzione legislativa della materia quali la direttiva CE n. 77/01, il d. lgs. n. 387/03 di suo recepimento e lo stesso protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 16/2/05, che impone all’Italia l’obbligo di abbattere pesantemente le emissioni in atmosfera di gas.
Di qui la presunta illogicità della scelta di dare ancora valore vincolante a detto piano senza peraltro includere l’energia eolica nel regime derogatorio previsto dal comma 2 per altre forme di energia; osserva pure al riguardo l’istante che risultano attualmente già esaurite le potenze installabili di parchi eolici contemplate dal predetto piano.
Ciò detto, il Collegio giudica inammissibile detta eccezione per evidente irrilevanza della questione d’illegittimità costituzionale sollevata.
Come infatti risulta dall’atto impugnato con i motivi aggiunti (ma anche dall’atto di indirizzo cui la materia dell’art. 3 è estranea), la Regione non ha affatto opposto alla ricorrente un qualche diniego per ragioni connesse alla compatibilità del progetto con i limiti di cui al piano energetico regionale del 2001.
La ricorrente ipotizza poi l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 (norma finale) della legge regionale 26/4/07 n. 9 che recita: “Le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l’autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall’atto di indirizzo di cui alla Delib. G.R. 13 dicembre 2004 n. 2920.”.
Secondo l’istante vi sarebbe violazione del principio di irretroattività (art. 11 disposizioni preliminari al codice civile); stante la nullità dell’atto di indirizzo per difetto assoluto di attribuzione della Giunta, solo con l’articolo 6 in parola si sarebbe per la prima volta manifestata in termini giuridicamente apprezzabili la pretesa regionale di subordinare l’accoglimento delle domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge regionale stessa, alla disciplina contenuta nell’atto di indirizzo del 2004. La portata retroattiva della norma sarebbe inconfutabile e, con essa, la contrarietà al citato principio nel senso che dovrebbe ritenersi illegittima la variazione del regime valevole per l’esame della domanda quando questa sia già stata presentata, soprattutto ove l’innovazione determini l’irrealizzabilità del progetto.
Questa l’eccezione che il Collegio però deve ritenere manifestamente infondata avuto riguardo al fatto che il principio di irretroattività trova ingresso nella Costituzione solo con riferimento alla norme penali (art. 25 comma 2) con ciò dovendosi ritenere che una siffatta disposizione finisca per ammettere la retroattività delle leggi non penali.
Tutto ciò esposto, ritiene tuttavia il Collegio che la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 6 possa essere posta sotto altro, diverso profilo.
E’ infatti da ritenere che il richiamo del riportato art. 6 della L.R. n. 9/07 alla deliberazione di G.R. n. 2920/04, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002”, abbia natura di rinvio materiale (o recettizio), avuto riguardo alla struttura linguistica della menzionata norma regionale che espressamente (e non genericamente) richiama l’atto di indirizzo specificatamente approvato con la menzionata delibera di G.R.
Ne segue, evidentemente, che detto rinvio recettizio ha prodotto un’efficacia novatrice della fonte normativa regolamentare, della cui natura non può invero dubitarsi trattandosi di disposizioni generali ed astratte (preordinate a disciplinare “il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale”), attribuendole valore e forza di legge formale.
Il collegio solleva quindi d’ufficio, a norma dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 6 della L. reg. Basilicata n. 9/2007 e dell’atto di indirizzo approvato con la delibera di G.R. n. 2920/07.
Quanto alla rilevanza della questione, il collegio è dell’avviso che il tenore testuale del riportato art. 6 (norma di chiusura della intera legge regionale, come il titolo dell’articolo indica) deponga per l’efficacia retroattiva della norma, nel senso che essa trova applicazione per tutte le “procedure autorizzative in atto”: tale locuzione, di ampia portata semantica, ricomprende ogni procedimento volto alla installazione di impianti eolici che, al momento dell’entrata in vigore della L. reg. Basilicata n. 9/2007, sia pendente, perché la Regione non si è ancora pronunciata, ovvero (ancora) perché la pronuncia è sì intervenuta ma è “sub judice”.
Nelle fattispecie oggetto di causa, l’impugnativa è diretta, oltre che nei confronti dell’atto di indirizzo in quanto tale, anche nei confronti di un atto, impugnato con motivi aggiunti, che, sotto le forme di un arresto procedimentale, nella sostanza segna una definitiva reiezione del progetto presentato stante la acclarata incompatibilità della localizzazione di alcuni aerogeneratori con le fasce di rispetto cui si è sopra accennato.
Donde, la rilevanza della questione.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il collegio dubita della legittimità costituzionale delle norme in esame in relazione agli artt. 3 e 117 (nuovo testo) della Costituzione.
Con riferimento al parametro da ultimo indicato, giova premettere che l’art. 117 della Costituzione, nel testo introdotto dall’art. 3 della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, affida alla competenza legislativa esclusiva statale (tra l’altro), la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.
Appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni le materie del “governo del territorio”e della “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali…”.
Codesta Corte ha ripetutamente avvertito (cfr., da ultimo e per tutte, Corte Costituzionale sent. n. 367 del 24 ottobre – 7 novembre 2007) che la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, da considerare alla stregua di valore primario ed assoluto, rientra nella competenza esclusiva dello Stato e, come tale, “precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. In sostanza vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato e quello alla fruizione del territorio, affidato alle Regioni”.
Orbene, ad avviso del collegio, il momento di composizione degli interessi indicati nella riportata pronuncia della Corte è stato individuato dal Legislatore nell’art. 12, comma 10, del citato D.L.vo n. 387/03, a norma del quale “In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3..” (volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione dell’energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili). “…Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti...”.
Ora, la riportata norma non sembra lasciare apprezzabili dubbi interpretativi circa l’univoca scelta legislativa di affidare esclusivamente alla Conferenza unificata Stato-Regioni l’adozione delle linee guida per il corretto inserimento (in modo specifico) degli impianti eolici, solo in attuazione delle quali, pertanto, le Regioni possono procedere alla individuazione di aree e siti (ritenuti) inidonei alla installazione di “specifiche tipologie di impianti”.
Laddove, invece, con l’atto di indirizzo approvato nel dicembre 2004 e “legificato” con l’art. 6 della legge n. 9/2007, la Regione Basilicata ha, in difetto delle linee guida nazionali, (tra l’altro) individuato una serie di “elementi che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici” (cfr. lett. B dell’atto di indirizzo), sì da rendere di fatto inidoneo alla installazione di detti impianti larga parte del territorio regionale.
Pare, quindi, al collegio che, in assenza delle linee guida di competenza della Conferenza unificata, una singola Regione non possa, autonomamente, adottarne di proprie, senza in tal modo incidere in via diretta su ambiti materiali (tutela del paesaggio e dell’ambiente), la cui tutela è affidata, dall’art. 117, 2° comma lett. s), alla competenza esclusiva dello Stato.
Inoltre, in relazione alla disposizione di cui al citato art. 6 della L. reg. Basilicata n. 9/07, giova altresì considerare che il Legislatore regionale non si è neppure preoccupato di inserire una clausola di cedevolezza, recante previsione della cessazione dell’efficacia delle disposizioni dettate con l’atto di indirizzo approvato con delibera n. 2920/04 a seguito dell’entrata in vigore delle linee guida di competenza della Conferenza unificata di cui al richiamato art. 12, comma 10, D.L.vo n. 387/03.
Alla luce di quanto sin qui considerato, si è dell’avviso che, nelle more dell’adozione delle linee guida da parte della Conferenza unificata, il solo spazio di intervento affidato alla competenza regionale in tema di corretto inserimento degli impianti di produzione di energia (e, segnatamente, di quelli eolici) nel paesaggio è quello che si esercita, nell’ambito di ciascun procedimento autorizzativo, attraverso le ordinarie valutazioni da effettuarsi in applicazione delle norme di legge regionale (in particolare, la vigente L. reg. Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47, recante disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente) in materia di valutazione di impatto ambientale.
I dubbi di legittimità costituzionale non sono fugati dalla modifica apportata al comma 10 dell’art. 12 del D.L.vo n. 387 del 2003 dall’art. 2, comma 158, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Per effetto di tale modifica, il citato comma 10 è stato così integrato: “Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”.
In tal modo, il Legislatore si è limitato a prendere atto di un dato storico e cioè che, nelle more dell’adozione delle linee guida da parte della Conferenza Unificata, (talune) Regioni hanno autonomamente adottato proprie discipline in materia di inserimento degli impianti (e, segnatamente, di quelli eolici) nel paesaggio, stabilendo, conseguentemente, che le Regioni debbano adeguare le rispettive discipline (ove adottate) alle linee guida nazionali entro un termine perentorio, in difetto di che solo queste ultime trovano applicazione, con prevalenza su quelle, difformi, di fonte regionale.
Ciò non vale, evidentemente, a rendere conforme al parametro costituzionale qui considerato la disciplina adottata dalla Regione Basilicata, perché, si ripete, ad avviso del collegio, la sede propria (ed unica) nella quale gli interessi implicati devono trovare composizione è quella della Conferenza Unificata.
Il che non esclude, beninteso, secondo quanto in precedenza osservato, che, nell’ambito di ciascun procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti eolici, la Regione possa e debba effettuare le necessarie valutazione di impatto ambientale, nel rispetto della normativa dettata con la richiamata L. reg. Basilicata n. 47 del 1998.
Con riferimento all’altro parametro costituzionale che assume rilievo ai fini dell’esame della presente questione (art. 3), il collegio dubita della ragionevolezza di specifiche disposizioni contenute nell’atto di indirizzo regionale, di cui nella specie è stata fatta applicazione.
In particolare, si fa riferimento alla prescrizione di cui alla lettera B (“Elementi che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici”), punto 1) (“Elementi del territorio”), la cui lettera f) indica le “..Aree della Rete Natura 2000 (aree S.I.C. e Z.P.S.) comprensive di una fascia di rispetto di Km. 5,00 per i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e di K.m. 10,00 per le Zone a Protezione Speciali (Z.P.S.)…”, richiamata -nella nota dell’ufficio compatibilità ambientale del 20/7/05 impugnata con i motivi aggiunti- in relazione al progetto di ampliamento e completamento di un impianto eolico nel Comune di Corleto Perticara.
Premesso che la ratio sottesa alla individuazione ed alla istituzione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale è quella di sottrarre ambiti territoriali, connotati da elevata valenza paesaggistica, a possibili fattori di disturbo ed interferenza con le precipue finalità di conservazione e protezione degli “habitat”, non è dato di scorgere alcuna ragionevole giustificazione del perché il divieto di installazione debba essere esteso al di fuori di detti ambiti, sì da interessare aree prive di particolare valenza paesaggistica, in misura di così larga incidenza (fino a Km. 10 per le zone a protezione speciale), tale da rendere di fatto assai difficoltosa l’installazione di impianti eolici -in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale, tesa a promuovere la produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili- all’interno di un territorio, quale quello della Regione Basilicata, la cui superficie non è particolarmente estesa.
Per le esposte ragioni, ritiene il collegio rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della L. reg. Basilicata n. 9 del 26.04.2007 in combinato disposto con la delibera di Giunta regionale di Basilicata n. 2920 del 13 dicembre 2004, recante approvazione dell’atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale.
Il giudizio va, pertanto, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte Costituzionale.

P.Q.M.




IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della L. reg. Basilicata n. 9 del 26.04.2007 in combinato disposto con la delibera di Giunta regionale di Basilicata n. 2920 del 13 dicembre 2004, recante approvazione dell’atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale, in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione;
visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
dispone la sospensione del giudizio ed ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale di Basilicata, nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale di Basilicata.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 10/01/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Camozzi, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore
Giuseppe Buscicchio, Consigliere



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