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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 9 luglio 2008 n. 6476
Pres. Perrelli Est. Chinnè
R. Desideri e M.G. Izzo (Avv. O. Pascucci) c/Comune di Roma (Avv. Comunale)


Urbanistica ed edilizia – Opere edilizie – Istanza di sanatoria – Provvedimenti sanzionatori – Ricorso – Improcedibilità – Ragioni

E’ improcedibile il ricorso proposto nei confronti di provvedimenti sanzionatori relativi ad opere edilizie per le quali è stata presentata un’istanza di sanatoria. Infatti, il ricorrente non può avere alcun interesse a coltivare un gravame concernente misure che – all’esito del procedimento di sanatoria – devono essere sostituite con un nuovo provvedimento sanzionatorio ovvero dal titolo edilizio rilasciato in sanatoria(1).

 

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1)Cfr. C.d.S., sez. V, 26 giugno 2007, n. 3659; T.A.R. Campania, sez. VII, 6 novembre 2007, n. 10675; T.A.R. Calabria, sez. II, 24 luglio 2007, n. 1033





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
– Sez. II ter –




Alla presenza dei Signori:
Michele PERRELLI - Presidente
Giuseppe CHINE’ - Componente est.
Daniele DONGIOVANNI - Componente
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 8369/1995, proposto da

Desideri Remo e Izzo Maria Grazia, rappresentati e difesi dall’avv. Oreste Pascucci, elettivamente domiciliati in Roma, via Ottaviano n. 66, presso lo studio del predetto difensore;

contro



il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sportelli, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso la sede dell’Avvocatura comunale;

per l'annullamento



dell’ordinanza n. 1132 del 19.05.1995, con la quale è stata disposta la sospensione dei lavori nonché la demolizione delle opere eseguite dai ricorrenti sul terreno di loro proprietà sito in Roma, via Condofuri n. 54.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione intimata, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore all’udienza del 26 maggio 2008 il dott. Giuseppe Chiné;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti, proprietari di un terreno sito in Roma, via Condofuri n. 54, sul quale avevano eseguito lavori di ampliamento di un vecchio fabbricato già oggetto di condono, impugnano l’ordinanza n. 1132 del 19.05.1995, emessa dal Dirigente superiore del Comune di Roma, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori nonché ingiunta la demolizione delle opere eseguite.
A sostegno del gravame, deducono i vizi di incompetenza e di violazione di legge, asserendo che l’atto impugnato avrebbe dovuto essere emanato dal Sindaco e che l’intervento non necessitava di concessione edilizia.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per la reiezione del proposto gravame.
Con ordinanza n. 2044/1995 del 30.08.1995, è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento gravato.
All’udienza del 26 maggio 2008, uditi i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. La difesa dei ricorrenti ha prodotto in corso di giudizio la documentazione dalla quale risulta l’avvenuta presentazione, in data 6.12.2004, di tre distinte domande di condono, ai sensi della legge n. 326/2003, per le opere edilizie site in Roma, via Confuri n. 54, oggetto del provvedimento impugnato.
Tanto rilevato, per indirizzo giurisprudenziale affatto consolidato, la presentazione di un’istanza di sanatoria per opere edilizie già oggetto di provvedimenti sanzionatori determina l’improcedibilità del gravame proposto nei confronti di questi ultimi, e ciò in quanto il ricorrente non può avere alcun interesse a coltivare un gravame concernente misure che – all’esito del procedimento di sanatoria – devono essere sostituite con un nuovo provvedimento sanzionatorio ovvero dal titolo edilizio rilasciato in sanatoria (cfr. ex multis, C.d.S., sez. V, 26 giugno 2007, n. 3659; T.A.R. Campania, sez. VII, 6 novembre 2007, n. 10675; T.A.R. Calabria, sez. II, 24 luglio 2007, n. 1033).
Traslando i superiori principi al presente gravame, ne discende che l’eventuale accoglimento di quest’ultimo non potrebbe avere per i ricorrenti alcun beneficio, in quanto le istanze di condono hanno fatto ormai perdere efficacia all’ordinanza impugnata. Soltanto all’esito del procedimento di condono, ed in funzione della sua conclusione, l’Amministrazione potrà eventualmente rideterminarsi, emanando le misure sanzionatorie previste dalla disciplina settoriale vigente.
Il ricorso è pertanto improcedibile.
3. Per la natura della controversia sussistono comunque giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. II Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 16 maggio e 10 giugno 2008.

 



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