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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 17 luglio 2008 n. 382
P. G. Lignani – Presidente ed Estensore
Societa' Media Advertising Ferroviari - Smafer S.p.A., - ora C.B.S. Outdoor s.r.l. – (avv.ti M. Rampini, G. Tanzarella, E. Tanzarella) c/ il Comune di Perugia (avv. M. Cartasegna)


Autorizzazione e concessione - Autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari in una determinata collocazione – Silenzio-assenso - Art. 14, comma 4-septies del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito in L. 9 agosto 1986 n. 488 - Inapplicabilità

L’art. 14, comma 4-septies del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito in L. 9 agosto 1986 n. 488 (che si forma nei trenta giorni dalla proposizione dell’istanza), che prevede il silenzio-assenso sulle istanze di autorizzazione per l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche, si riferisce solo all’autorizzazione all’esercizio diretto delle affissioni pubblicitarie, in deroga alla “privativa” comunale del relativo servizio, e non riguarda le diverse autorizzazioni, di competenza ugualmente comunale, ma di altro contenuto, e, in particolare, quella concernente l’installazione di impianti pubblicitari in una determinata collocazione, la cui disciplina è rinvenibile nell’art. 23, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento attuativo.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 360 del 1997, proposto da:

 

Societa' Media Advertising Ferroviari - Smafer S.p.A., - ora C.B.S. Outdoor s.r.l. - rappresentata e difesa dagli avv. Mario Rampini, Giancarlo Tanzarella, Elena Tanzarella, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, viale Indipendenza, 49;

contro



Comune di Perugia
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cartasegna, con domicilio eletto presso Mario Cartasegna in Perugia, corso Vannucci N. 39;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del diniego del rilascio dell’autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari (provvedimento 6 marzo 1997, n. 19634).


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO



1. La società Smafer – successivamente denominata CBS Outdoor s.r.l. per effetto di una serie di incorporazioni, scissioni e trasformazioni sociali - concessionaria delle Ferrovie dello Stato per l’effettuazione della “pubblicità ferroviaria”, ha chiesto al Comune di Perugia l’autorizzazione ad installare alcuni impianti pubblicitari collocati su sedi ferroviarie (scarpate; parapetti esterni di cavalcavia ferroviari) ma rivolti verso la viabilità comunale.
L’istanza è stata presentata il 16 maggio 1996. Il 6 marzo 1997 il Comune ha risposto alla società istante che la domanda non poteva essere accolta «in quanto le insegne verrebbero poste a distanza non regolamentare da intersezione stradale, cavalcavia, scarpata e segnale stradale (art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e regolamento attuativo)».
2. La società Smafer ha impugnato il diniego davanti a questo Tribunale amministrativo.
Il Comune si è costituito resistendo argomentatamente.
In sede cautelare la domanda di sospensiva è stata respinta. Il ricorso viene ora in decisione per il merito.
3. Il primo e principale argomento della società ricorrente è che nella fattispecie si sarebbbe formato il silenzio-assenso di cui all’art. 14, comma 4-septies del decreto legge n. 318/1986, convertito in legge n. 488/1986 (trenta giorni dalla proposizione dell’istanza).
Il Collegio, aderendo alle puntuali difese del Comune, osserva che la disposizione citata riferisce esplicitamente il silenzio-assenso all’autorizzazione comunale «di cui all’art. 28, ultimo comma, del d.P.R. n. 639/1972».
Ora, l’art. 28, cit., appartiene al contesto della disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni (un contesto, cioè, eminentemente fiscale). Esso dispone, in via generale, che il servizio di pubbliche affissioni è di «esclusiva competenza comunale»; il quarto comma dispone, in deroga: «Il comune può tuttavia consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, di manifesti e degli altri mezzi di cui al precedente comma; in tal caso è dovuto il pagamento della relativa imposta sulla pubblicità in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni ridotti del cinquanta per cento».
A sua volta, l’art. 14, comma 4-septies, del d.l. n. 318/1986, dispone:
«L'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato (...), quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche, è sottoposta anche all'autorizzazione comunale di cui all'art. 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per quanto attiene alle affissioni, o all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali per quanto attiene alla pubblicità. L'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta».
Dalla combinazione delle due norme si ricava che la seconda citata si è proposta, essenzialmente, di assoggettare anche l’attività pubblicitaria svolta in ambito ferroviario, se visibile anche dalla viabilità pubblica, all’imposta comunale sulle pubblicità e affissioni ed alla “privativa” comunale per quanto riguarda il servizio di pubbliche affissioni – salva la possibilità di autorizzazione “in deroga” di cui all’ultimo comma dell’art. 28. Si badi che il d.l. n. 318/1986 s’intitola «provvedimenti urgenti per la finanza locale», il che conferma le finalità essenzialmente fiscali della disposizione, in coerenza con l’analoga finalità dell’art. 28 del d.P.R. n. 639/1972.
4. Dall’analisi della normativa si ricava, dunque, che il silenzio-assenso riguarda solo l’autorizzazione all’esercizio diretto delle affissioni, in deroga alla “privativa” comunale del relativo servizio.
Non riguarda e non può riguardare, invece, le diverse autorizzazioni di competenza ugualmente comunale, ma di altro contenuto, e in particolare quella concernente l’installazione di impianti pubblicitari in una determinata collocazione – autorizzazione prevista dall’art. 23 del Codice della Strada.
Nel caso in esame proprio quest’ultimo era l’oggetto delle autorizzazioni richieste dalla ricorrente; e il diniego è stato pronunciato con motivazioni coerenti al potere esercitato – interamente estraneo alle problematiche inerenti all’art. 28, d.P.R. n. 639/1972 ed al d.l. n. 318/1986.
Risulta pertanto infondata la tesi della formazione del silenzio-assenso.
5. Quanto alla correttezza della motivazione con cui l’autorizzazione è stata negata, il Collegio osserva che detta motivazione solo in apparenza può sembrare generica e non circostanziata.
Ed invero essa va letta in connessione con il contenuto della domanda, nella quale le collocazioni dei futuri impianti erano puntualmente descritte ed individuate; sicché il riferimento (apparentemente generico) a distanze non regolamentari da incroci, etc. appare pienamente comprensibile.
Che in punto di fatto le obiezioni mosse dal Comune siano fondate, risulta ragionevolmente dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio.
In punto di diritto, non è condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui si dovrebbe applicare in suo vantaggio la previsione dell’art. 51, comma 3, lettera (f) del regolamento di attuazione del codice della strada, a norma del quale gli impianti pubblicitari possono essere consentiti (ma non “debbono” essere necessariamente consentiti) «sui ponti e sottoponti ferroviari».
Ed invero, come giustamente ritenuto dal Comune, ai fini della disciplina in questione il punto nel quale una linea ferroviaria attraversa, in sopraelevazione, una strada pubblica va considerato non tanto un “ponte ferroviario”, bensì un “cavalcavia stradale”, perché è tale dal punto di vista della strada.
In effetti, se la “ratio” delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento è quella di evitare installazioni pubblicitarie nei punti ove la loro presenza può essere motivo di distrazione per i conducenti delle autovetture, e se uno di tali punti è individuato nel “cavalcavia” (cfr. art. 51 reg., comma 3, lettera g), sotto questo profilo è indifferente che sopra il cavalcavia transiti una ferrovia piuttosto che un’altra strada.
In ogni caso, anche volendo interpretare diversamente le lettere (f) e (g) del comma 3 dell’art. 51, reg., e ritenere dunque pertinente il riferimento ai “ponti e sottoponti ferroviari”, resta il fatto che a proposito di questi ultimi l’art. 51, come già detto, attribuisce ai Comuni la facoltà (non l’obbligo) di consentire l’installazione di impianti pubblicitari. Il diniego rimane dunque legittimo.
6. In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese, anche in considerazione del ritardo con il quale il Comune si è pronunciato sulla domanda della ricorrente, pur non essendovi i presupposti del silenzio-assenso.

P.Q.M.



il Tribunale amministrativo dell’Umbria rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere


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