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n. 7-2008 - © copyright

T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 2 luglio 2008 n. 59
Pres. P. Turco; Est. F. D’Alessandri
O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) (avv. G. Di Gaspare) c/ il Ministero della Giustizia (Avv. dist. St.)


Processo amministrativo – Legittimazione ad agire - Organizzazione sindacale – Ricorso avverso provvedimenti organizzativi del datore di lavoro pubblico incidenti sulle posizioni dei singoli lavoratori - Insussistenza - Fattispecie

E’ inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, il ricorso proposto da un’organizzazione sindacale contro provvedimenti incidenti sulle posizioni di singoli lavoratori e non riguardanti i diritti ed interessi dell’organizzazione sindacale o della categoria di lavoratori da essa rappresentata (nella specie, si trattava del diniego di revoca di un provvedimento di assegnazione permanente a funzioni civili di personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 12 del 2008, proposto da:

 

O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), rappresentata e difesa dall'avv. Giada Di Gaspare ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta, avenue du Conseil des Commis n. 5;

contro



Ministero della Giustizia
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento



- del provvedimento negativo, prot.0017405-D, emesso in data 12 novembre 2007, con cui la Direzione della casa circondariale di Brissogne ha ritenuto di non dover revocare i provvedimenti di assegnazione permanente a funzioni civili di personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria e di ogni atto ad esso collegato, connesso, conseguente e/o dipendente ed in particolare dell’ordine di servizio n. 1469 del 18.11.1996 con cui la Direzione ha assegnato in via permanente all’ufficio paghe, il v. sovraintendente Manzari Francesco;
- dell’interpello e contestuale nomina del v. sovraintedente Serra Giorgio all’ufficio educatori – segreteria detenuti;
- dell’interpello e contestuale nomina del v. sovraintendente Nicosia Carmelo all’ufficio ragioneria;
- dei modelli 14 A del 30 ottobre 2007, dell’8 novembre 2007, del 9 novembre 2007, del 4 settembre 2007, che assegnano assistenti capo ai servizi di “preposto al servizio di vigilanza armata sorveglianza esterna e interna” e “preposto vigilanza armata”, mentre nelle medesime ore sono presenti in istituto tre sovraintendenti, impiegati illegittimamente in ruoli civili.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2008 il ref. Fabrizio D'Alessandri e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

FATTO



La ricorrente Organizzazione Sindacale ritenendo che, nell’arco di circa un decennio, sono stati adottati dalla Direzione dell’istituto penitenziario della Casa Circondariale di Brissogne una serie di provvedimenti, con i quali una parte del personale appartenente a ruoli superiori (sovraintendenti) è stato assegnato a mansioni inferiori rispetto a quelle istituzionalmente previste e, viceversa, personale appartenente a ruoli inferiori (assistenti) è stato impiegato in mansioni che trascendono le competenze e le funzioni previste per legge, promuoveva, nel mese di luglio 2007, la riunione della commissione arbitrale tra tutte le sigle sindacali, ex art. 3 comma 14 A.Q.N..
Nell’ambito di tale riunione della Commissione Arbitrale Regionale, tenutasi il 17.7.2007, le sigle sindacali, con esclusione delle sole OSAPP e USPP, ritenevano non sussistere alcuna violazione di legge.
Con lettera del 18 luglio 2007, parte ricorrente chiedeva alla Direzione della Casa Circondariale la convocazione urgente di un tavolo di confronto sulla problematica in questione
Con lettera del 6 agosto 2007, chiedeva alla medesima Direzione “l’eliminazione di quei provvedimenti che assegnano in via permanente personale del ruolo Sovrintendenti ad ufficio educatori/ragioneria in quanto in violazione di legge, in particolare degli artt. 21, 37, 39 DPR 82/99”.
La Direzione dell’istituto, con provvedimento del 12 novembre 2007, rispondeva negativamente a quest’ultima richiesta, ritenendo vincolante la decisione della Commissione Arbitrale Regionale del 17 luglio 2007.
Parte ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento: (i) il provvedimento negativo del 12 novembre 2007 (prot.0017405-D), con cui la Direzione della casa circondariale di Brissogne ha ritenuto di non dover revocare i provvedimenti di assegnazione permanente a funzioni civili di personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria ed ogni atto ad esso collegato, connesso, consequente e/o dipendente ed in particolare (ii) l’ordine di servizio n. 1469 del 18.11.1996 con cui la Direzione ha assegnato in via permanente all’ufficio paghe, il v. sovraintendente Manzari Francesco; (iii) l’interpello e contestuale nomina del v. sovraintedente Serra Giorgio all’ufficio educatori – segreteria detenuti; (iv) l’interpello e contestuale nomina del v. sovraintendente Nicosia Carmelo all’ufficio ragioneria; (v) i modelli 14 A del 30 ottobre 2007, dell’8 novembre 2007, del 9 novembre 2007, del 4 settembre 2007, che assegnano assistenti capo ai servizi di “preposto al servizio di vigilanza armata sorveglianza esterna e interna” e “preposto vigilanza armata”, mentre nelle medesime ore sono presenti in istituto tre sovraintendenti, impiegati illegittimamente in ruoli civili.
Deduceva i seguenti motivi:
1) Falsa applicazione dell’art. 3 comma 16 Accordo Quadro Nazionale: non vincolatività della decisione sindacale arbitrale;
2) Violazione di legge: violazione dell’art’art.5 comma 4 della legge n.395/90, che vieta l’impiego del personale di Polizia Penitenziaria in funzioni civili;
3) violazione degli artt. 21, 37 e 39 del DPR n.82/99, disciplinanti l’impiego nei servizi dei vari ruoli e gradi;
4) Violazione di legge degli artt. 4 e 15 del DLgs n.443/92, recante disposizioni sulle funzioni degli appartenenti al ruolo assistenti e sovraintendenti di Polizia Penitenziaria;
5) Violazione dell’art.97 Costituzione.
Si costituiva il Ministero della Giustizia che formulava eccezioni di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione, carenza di legittimazione ed interesse ad agire, tardività. Spiegava altresì argomentazioni difensive nel merito.
La causa veniva discussa nella pubblica udienza del 14 maggio 2008 e passava in decisione.

DIRITTO



1) Parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del formulato ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto ai sensi dell’art.3, comma 18, dell’Accordo Quadro Nazionale, avverso la deliberazione della Commissione Regionale Arbitrale è ammesso ricorso alla Commissione Centrale di cui all’art.29, comma 3, del D.P.R. n.164/2002.
Si sarebbe quindi in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell’Accordo Quadro Nazionale che non consentirebbe di adire il giudice amministrativo. Quest’ultimo risulterebbe difatti sprovvisto di giurisdizione.
Al riguardo parte resistente evidenzia che la ricorrente ha ritenuto di adire in via diretta il giudice amministrativo senza presentare alcun ricorso alla Commissione Centrale contro la deliberazione della Commissione Arbitrale del 17 luglio 2007.
Tale eccezione è infondata.
Il ricorso non è stato intentato nei confronti della deliberazione della Commissione Arbitrale del 17 luglio 2007. L’atto formalmente impugnato dal ricorrente è il provvedimento negativo della Direzione della casa circondariale di Brissogne del 12 novembre 2007 (prot.0017405-D), con cui si è ritenuto di non dover revocare i provvedimenti di assegnazione permanente a funzioni civili di personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria e di ogni atto ad esso collegato, connesso, conseguente e/o dipendente. Rispetto a tali atti la deliberazione della Commissione Arbitrale del 17 luglio 2007, si pone quale mero atto presupposto richiamato nel provvedimento.
2) Parte resistente ha eccepito altresì l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire.
L’eccezione è fondata.
Nel caso di specie l’Organizzazione Sindacale ha impugnato provvedimenti non riguardanti direttamente i propri diritti ed interessi sindacali bensì incidenti sulle posizioni di singoli lavoratori. Inoltre le impugnative riguardano anche atti organizzativi che paiono risultare migliorativi della posizione di alcuni lavoratori, perchè adottati su richiesta di parte, quali l’assegnazione permanente di personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria a funzioni civili (assegnazione in via permanente di personale del ruolo Sovrintendenti ad ufficio educatori/ragioneria). Il ricorso è difatti argomentato anche sulla base dell’esistenza di alcune situazioni di privilegio in cui si troverebbero alcuni lavoratori (controinteressati nei confronti di un provvedimento di revoca) a discapito di altri dei cui l’Organizzazione Sindacale si farebbe portatore.
L’organismo sindacale, in quanto ente esponenziale dei diritti dei lavoratori, è volto alla tutela dell’interesse dell’intera categoria, non è quindi legittimato ad agire in favore di alcuni lavoratori contro l’interesse di altri.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza: “Le organizzazioni sindacali, in quanto costituite ai fini della tutela dei lavoratori, hanno legittimazione ad agire in giudizio per far valere, oltre che interessi loro propri in quanto organizzazione, anche interessi riconducibili alla categoria di cui hanno la rappresentanza. Tale legittimazione, tuttavia, va esclusa con riferimento alle azioni nelle quali l'interesse dedotto in giudizio concerna parte soltanto delle categorie rappresentate o singoli associati, o in ogni caso in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, di modo che il sindacato si pone in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresenta(n)ti” (Consiglio Stato , sez. VI, 30 gennaio 2007 , n. 351).
L’impugnativa di cui è causa è rivolta principalmente verso un atto che conferma puntuali scelte organizzative sull’impiego del personale degli agenti di custodia in servizio presso la casa circondariale, incidendo direttamente sulle situazioni soggettive dei singoli dipendenti e non su quelle dell’Organizzazione sindacale ricorrente, né su interessi generali di categoria.
Sotto il profilo suindicato della contrapposizione di interessi i sovraintendenti per i quali si chiederebbe la revoca dei provvedimenti di assegnazione agli uffici civili sono Manzari Francesco, assegnato all’ufficio paghe, Serra Giorgio all’ufficio educatori – segreteria detenuti e Nicosia Carmelo all’ufficio ragioneria. Tutti e tre sono stati nominati a seguito di interpello, ed hanno quindi manifestato un interesse all’assegnazione. L’eventuale revoca lederebbe quindi i loro interessi e non può essere propugnata dall’Organizzazione Sindacale (a prescindere dal fatto che essi abbiano in concreto aderito a quella Organizzazione), sia pure con la finalità di migliorare la condizione lavorativa globale degli altri lavoratori o eliminare situazioni ritenute non conformi alla vigente normativa.
Stessa argomentazione di incidenza esclusiva sulle posizioni dei singoli lavoratori può essere svolta per la parte del ricorso che censura l’illegittimità del provvedimento negativo del 12 novembre 2007 (prot.0017405-D), e dei modelli 14 A del 30 ottobre 2007, dell’8 e del 9 novembre 2007, per il fatto che assegnerebbe agli appartenenti al ruolo assistenti compiti funzionalmente superiori (il servizio di vigilanza armata). Sulla contrapposizione di intessi si rileva come il ricorso stesso censura che “lavoro che spetterebbe ai tre sovraintendenti addetti ai ruoli civili (servizio di vigilanza armata) viene ripartito tra gli altri sovraintendenti e tra gli assistenti capo”.
Il ricorso è quindi da dichiarare inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.
3) Inoltre in relazione alla suindicata esistenza di soggetti controinteressati, perché destinatari di provvedimenti favorevoli di cui parte ricorrente chiede l’annullamento o impugna la mancata revoca, si evidenzia un’ulteriore causa di inammissibilità. Il Sindacato ricorrente ha notificato il ricorso solo al Ministero della Giustizia e pertanto il ricorso si palesa inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei contro interessati ai sensi dell’art.21, primo comma, della legge n.1034/1971.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna il Sindacato ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Referendario, Estensore


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