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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 18 luglio 2008 n. 390
P. G. Lignani – Presidente ed Estensore
E. P. (avv. M. Belardinelli) c/ il Comune di Spoleto (avv. D. Duranti) ed il Ministero delle Finanze (Avv. Distr. St.)


Corresponsione del compenso ai messi comunali per attività di notifica di atti dell’amministrazione finanziaria - Trattamento economico onnicomprensivo stabilito dall'art. 19, D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 – Compensi ulteriori – Esclusione

I messi di conciliazione dipendenti dai comuni hanno diritto al trattamento economico onnicomprensivo stabilito dall'art. 19, D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carat¬te¬re sia continuativo che occasionale, e non hanno titolo ad ulteriori compensi (indennità e diritti di altro genere) per l'attività di notificazione svolta per conto dell’Amministrazione finanziaria.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 264/1999, proposto da

E. P., rappresentato e difeso dal'avv. Mariagiovanna Belardinelli, con domicilio eletto presso la stessa in Perugia, viale Indipendenza 49;

contro



1) Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dante Duranti, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bartolo, 43/f

2) Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia e legalmente domiciliati presso la stessa in Perugia, via degli Offici, 14

per l'accertamento



del diritto del ricorrente ad ottenere dal Comune di Spoleto un compenso per le notificazioni effettuate, quale messo comunale, per conto delle Ammini¬stra¬zioni Finanziarie, nel periodo dal 1° agosto 1991 al 30 ottobre 1994; o, in alternativa, i diritti di notificazione ovvero in ulteriore subordine un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.; in ogni caso con interessi, rivalutazione, etc..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie e gli atti tutti del giudizio;
Data per letta, all'udienza del 19 dicembre 2007, la relazione del Presidente Lignani e udite le parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO



1.
Il ricorrente espone di avere prestato servizio alle dipendenze del Comune di Spoleto, come messo e poi segretario dell'Ufficio di Conci¬liazione, addetto, in entrambe le qualifiche, ad effettuare le notificazioni di pertinenza di detto Ufficio.
Espone, di aver curato, fra l'altro, le notificazioni richieste dall'Ammi¬nistrazione Finanziaria dello Stato ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 645/1958, per tutto il periodo dal 1° agosto 1991 al 30 ottobre 1994, senza ricevere per questo i compensi di cui al combinato disposto della legge n. 165/1982, art. 3, e della legge n. 202/1991, art. 4.
Donde il presente ricorso, con il quale l'interessato chiede che si accerti il suo diritto ad ottenere dal Comune (o, a quanto pare, in alternativa dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato) la liquidazione dei compensi in parola, ovvero, in estremo subordine, un indennizzo per l'ingiustificato arricchimento.
Resistono al ricorso il Comune di Spoleto ed il Ministero delle Finanze, i quali non contestano i presupposti di fatto della domanda, ma ne sostengono l'infondatezza in punto di diritto, essenzialmente facendo riferimento al principio della onnicomprensività dello stipendio dei dipendenti comunali.

2. Nel merito, va premesso che la previsione di compensi versati agli agenti notificatori in ragione dei singoli atti da loro compiuti si connetteva in passato ad un particolare assetto organizzativo, ormai da tempo superato, nel quale gli ufficiali giudiziari (originariamente denominati uscieri) e i loro aiutanti si qualificavano, bensì, come funzionari pubblici, ma senza un rapporto d'impiego (Cass., Sez. Un., 31 gennaio 1957 n. 342), e, comunque, senza uno stipendio a carico dello Stato. Lo status degli ufficiali giudiziari, per questi aspetti, era assimilabile a quello dei notai; e ne costituiva un tratto caratteristico, appunto, il sistema retributivo basato sulla corresponsione di un compenso a carico di chi, volta per volta, ne richiedesse il ministero.

3. E' noto, tuttavia, che attraverso una serie di modifiche normative che ora non è il caso di ripercorrere lo status degli ufficiali giudiziari (nonché aiutanti e coadiutori) si è evoluto, di tal che oggi si riconosce loro senz'altro la qualità di impiegati dello Stato (così, con ampia e approfondita motiva¬zione, Cass. sez. un., 25 luglio 2006, n. 16895).
La peculiarità del loro sistema retributivo si è notevolmente atte¬nuata, giacché se resta vero che esso si basa essenzialmente sui "diritti" versati dai richiedenti, è anche vero che quando il loro ammontare non raggiunge lo stipendio di un impiegato di pari livello l'interessato ha diritto ad una integrazione a carico dello Stato, mentre quando lo supera la parte eccedente deve essere riversata all'erario, tranne una minima percentuale (cfr. la legge n. 734/1973, la quale ha istituito l'"assegno perequativo" per la generalità degli impegati statali, sopprimendo tutta una serie di compensi eterogenei).

4. Sin qui, si è parlato degli ufficiali giudiziari, ausiliari del giudice ordinario.
Quanto ai messi comunali e ai messi di conciliazione, in un passato ormai remoto il loro ordinamento si modellava su quello degli ufficiali giudiziari, anche per quanto riguarda il sistema retributivo. Tuttavia, nel loro caso l'evoluzione verso un normale rapporto di pubblico impiego è stata più rapida e decisa, specialmente da quando all'autonomia degli enti locali (originariamente piena, almeno formalmente) si è sostituito un sistema basato su accordi collettivi nazionali trasfusi in atti regolamentari del Governo.
E così, il d.P.R. n. 191/1979 e il d.P.R. n. 347/1983 espressamente includono il "messo notificatore" tra le figure professionali del quarto livello retributivo (ovvero quarta qualifica funzionale). In tal modo è stato definitivamente chiarito che i messi notificatori degli enti locali rientrano a tutti gli effetti nel personale impiegatizio, e di questo condividono status e trattamento retributivo.

5. Ed è in questo quadro che il Consiglio di Stato ha potuto affermare la seguente massima: “I messi di conciliazione dipendenti dai comuni hanno diritto al trattamento economico onnicomprensivo stabilito dall'art. 19, d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 e non hanno titolo agli ulteriori compensi - pur a suo tempo previsti dagli art. 2 e 3 l. 3 febbraio 1957 n. 16 - per l'attività di notificazione che, tra l'altro, rientra nelle mansioni d'istituto” (Cons. Stato , sez. V, 5 dicembre 1985, n. 458).

6. Non si può giudicare diversamente nel caso in cui il soggetto che richiede la notificazione sia l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
E' vero che vi sono norme speciali che consentono a detta am¬mi¬ni¬strazione di avvalersi dei messi comunali, e pongono a suo carico l'onere di versare (al Comune) una certa somma per ogni atto notificato.
Ma è anche vero che tale rapporto si svolge essenzialmente fra i due enti. Nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, è compito del Comune organizzare il servizio di notificazione e assumersene la responsabilità. Ciò è stato ripetutamente affermato dalla Cassazione:
“Qualora l'amministrazione finanziaria dello Stato, avvalendosi delle facoltà concessele dall'ordinamento positivo, richieda che la notifica di un atto tributario avvenga a mezzo di messi comunali e questa venga demandata al messo di conciliazione, si instaura un rapporto non già tra la ammi¬ni¬stra¬zione ed il messo, ma tra questa e il Comune, sicché l'inesatto adempimento dell'incarico (quale la sua omissione, la sua nullità o il suo colposo ritardo) pur se materialmente commesso dal messo è imputabile al Comune e com¬porta la responsabilità del Comune medesimo nei confronti dell'Ammi¬ni¬stra¬zione per il pregiudizio che ne sia a questa derivato” (Cass., 15 aprile 1994, n. 3594).
E ancora: “Il ricorso dell'amministrazione delle finanze dello Stato ai comuni, per la notificazione, tramite i messi municipali, di atti quali gli avvisi di accertamento d'imposta, non instaura un rapporto di servizio fra le Amministrazioni medesime e detti messi, i quali operano come dipendenti dell'ente territoriale” (Cass., sez. un., 14 marzo 1990, n. 2083).


7. Va sottolineato, in proposito, che di fronte all'Amministrazione finanziaria unico responsabile dell'espletamento del servizio è il Comune; spetta a quest'ultimo organizzarlo e soprattutto dotarlo - a proprie spese - di un numero di addetti adeguato a far fronte alla quantità ed all'urgenza delle notificazioni richieste.
Non si può escludere che, quanto meno nelle città di media o grande dimensione, il servizio da rendere all'Amministrazione finanziaria sia tale da costringere il Comune ad applicarvi in esclusiva e a tempo pieno una o più unità di personale, facendosi carico dei relativi costi. In una situazione del genere sarebbe del tutto incongruo prevedere che i dipendenti addetti a quel servizio, oltre a ricevere il normale trattamento economico pertinente alle loro mansioni, ricevano una vera e propria seconda retribuzione a carico dell'Amministrazione finanziaria. E' più ragionevole, invece, che quest'ultima versi al Comune un compenso a fronte dei costi organizzativi e retributivi da esso sostenuti.

8. Per quanto riguarda il problema specifico ora all'esame del Collegio si possono citare le seguenti massime:
“L'art. 19 d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, attribuendo al personale dipendente dagli enti locali "esclusivamente la retribuzione annua lorda de¬rivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione eco¬no¬mica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carat¬te¬re sia continuativo che occasionale" ad eccezione di alcune indennità spe¬¬cificatamente individuate, ha soppresso le indennità, previste dalle l. 27 febbraio 1955 n. 83, 24 febbraio 1971 n. 114 e 10 maggio 1976 n. 264, per le attività di notificazione svolte dai messi comunali per conto dell'am¬mi¬nistrazione finanziaria dello Stato”. (T.A.R. Piemonte, 23 settembre 1982, n. 552)
“Non competono ai messi comunali i diritti per la notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria. Non esiste infatti quel rapporto diretto tra amministrazione richiedente la notifica e il singolo messo comunale che po¬trebbe giustificare la retribuibilità delle attività svolte nell'interesse di un soggetto diverso da quello con il quale intercorre rapporto organico; al contrario nella fattispecie si individua un primo rapporto tra ammini¬stra¬zione richiedente la notifica e amministrazione comunale retribuibile in base alle previsioni dell'art. 34 1. n. 28 del 1999 e dell'art. 10 l. n. 265 del 1999 e un secondo rapporto intercorrente tra amministrazione co¬mu¬nale e dipendente - messo notificatore, caratterizzato dall'assenza di una previsione che preveda la corresponsione di un compenso per ogni singola prestazione”. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 10 maggio 2000, n. 2343)

9. In conclusione, il ricorso va respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.



P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall'autorità ammi¬¬ni¬strativa.

Così deciso in Perugia il 19 dicembre 2007, dal Tribunale am¬mi¬ni¬strativo regionale dell'Umbria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1) Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente, relatore
2) Avv. Annibale Ferrari
3) Dr. Pierfrancesco Ungari



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