Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2008 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 5 giugno 2008 n. 5254
Pres. F. Guerriero, est. C. Polidori
Mario Esposito (Avv. V. Martino) c. Comune di Castellammare di Stabia (Avv. D. Cancelmo)


1. Edilizia ed urbanistica - Interventi edilizi - Opere di 'manutenzione straordinaria' – ex Art. 31, let b), legge 457/1978 - Limiti

 

2. Edilizia ed urbanistica – Installazione di impianti – Opere di 'manutenzione straordinaria' – Denuncia di inizio attività (D.I.A. ) - Necessaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, previsti dall’art. 31 lett. b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono caratterizzati da un duplice limite, uno di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell’edificio, e l'altro di ordine strutturale, consistente nella proibizione di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione (1).

 

2. L’’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili) deve essere sottoposta al regime della D.I.A. (2).

 

----------------

 

(1) Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22 marzo 2007, n. 1388.
(2) TAR Lazio – Roma, Sez. I, 17 aprile 2007, n. 3323


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sede Napoli - Sezione settima

 

con l’intervento dei signori Magistrati: Francesco Guerriero Presidente; Arcangelo Monaciliuni Consigliere; Carlo Polidori Primo Referendario – estensore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 8893/2003, proposto da

 

ESPOSITO Mario, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’avvocato Vittorio Martino, con il quale è domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. per la Campania,

 

CONTRO

 

il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Donatangelo Cancelmo, con il quale è domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. per la Campania;

 

PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza dirigenziale n. 20562 in data 20 maggio 2003, con la quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate nell’appartamento di sua proprietà sito in via D’Annunzio n. 3, nonché
PER LA CONDANNA
Dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni cagionati dall’adozione del provvedimento impugnato

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Primo Referendario Carlo Polidori;
Udite alla pubblica udienza del 21 novembre 2007 le parti presenti come da verbale;
VISTA l’ordinanza n. 4996/2003, con la quale la IV Sezione di questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
RITENUTO che il presente ricorso possa essere deciso con “sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R. Campania, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);
CONSIDERATO che dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che le opere in questione consistono:
1) nella sostituzione di due pareti verticali preesistenti di mt 2,00 x 3,00 e mt 1,30 x 3,00 con altrettante realizzate in alluminio verniciato di colore bianco che, montate in un angolo del terrazzo, vanno a realizzare un piccolo ripostiglio che misura in pianta 2,00 x 1,30 mt ed avente un’altezza di 3,00 mt;
2) nella copertura di tale ripostiglio con parte della pompeiana preesistente, resa impermeabile mediante l’istallazione di piccole lastre di plastica trasparente nei vuoti tra i traversi, sull’intera lunghezza del terrazzo;
3) nella sostituzione di un infisso preesistente con altro infisso, costituito da un telaio in alluminio e da una lastra in plastica delle dimensioni di 2,00x 1,10, posto sul setto murario a chiusura del terrazzo ad un’altezza di 1,80 mt dal pavimento;
4) nella realizzazione di un angolo cottura con lavello posto sotto il predetto infisso;
5) nell’istallazione, sulla parete esterna del terrazzo, di due unità eterne per condizionatore, che non risultano visibili dalla strada;
CONSIDERATO che il primo motivo di ricorso - incentrato sulla violazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede la sanzione della demolizione solo per le opere realizzate in assenza della prescritta concessione edilizia, mentre le opere in questione rientrano tra quelle sottoposte al regime della D.I.A. - risulta fondato in quanto:
- secondo una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2007, n. 1388) gli interventi di manutenzione straordinaria, previsti dall’art. 31 lett. b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono caratterizzati da un duplice limite, uno di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell’edificio, e l'altro di ordine strutturale, consistente nella proibizione di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione;
- dalla documentazione fotografica allegata al ricorso si evince che le opere indicate ai punti n. 1), 2), 3) e 4) devono essere configurate come interventi edilizi di straordinaria manutenzione di cui all’articolo 31, lett. b) della legge n. 457/1978, sottoposti al regime della D.I.A., perché il ricorrente (come evidenziato anche nel provvedimento impugnato) si è limitato a sostituire strutture preesistenti e tali interventi non hanno comportato alcun aumento della superficie residenziale e della volumetria dell’appartamento in questione. Infatti a seguito di tali interventi risultano realizzati soltanto una copertura finalizzata a proteggere dagli agenti atmosferici l’area prospiciente la parete posta al confine del terrazzo - area sulla quale insiste l’angolo cottura e che risulta tuttora aperta al vento per un intero lato - e un piccolo ripostiglio adibito a locale di sgombero (delle dimensioni in pianta di appena 2,00 x 1,30 mt) che risulta accessibile solo dal terrazzo;
- con riferimento alle opere indicate al punto n. 5) si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 17 aprile 2007, n. 3323) l’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili) è sottoposta al regime della D.I.A.;
CONSIDERATO che la domanda risarcitoria presentata dal ricorrente risulta palesemente inammissibile perché non è stata fornita alcuna prova dei danni effettivamente subiti e della entità degli stessi (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3885);
CONSIDERATO che, stante quanto precede:
- il presente ricorso deve essere accolto limitatamente alla domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 20562 in data 20 maggio 2003;
- sussistono comunque giusti motivi, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8893/2003, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla dell’ordinanza dirigenziale n. 20562 in data 20 maggio 2003.
Dispone la compensazione di tutte le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 novembre 2007.



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento