T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 15 luglio 2008 n. 8816
Pres., est. F. Giamportone
C. De Cola (Avv. imprerlino) c. Ministero delle Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato). |
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Concorso – Esclusione – Impugnativa atto endoprocedimentale – Successiva impugnativa del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale – Necessità – Ragioni - Fattispecie
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Una volta impugnata l’esclusione da un concorso, occorre anche una autonoma impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento; infatti, l’impugnabilità degli atti endoprocedimentali, immediatamente lesivi, non comporta un esonero dal dovere di impugnare anche l’atto finale, con la precisazione che affinché si abbia tale necessaria impugnazione dell’atto finale del procedimento non è sufficiente indicarlo nell’epigrafe del ricorso, senza però poi proporre alcuna censura com’è imposto dal carattere impugnatorio del gravame (1) (Nella fattispecie il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso dal momento che il ricorrente ha impugnato un atto endoprocedimentale, nella specie il provvedimento con il quale è stato giudicato non idoneo agli accertamenti attitudinali di cui al concorso per titoli ed esami per l’ammissione di n. 280 allievi marescialli alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, ma non l’atto conclusivo del concorso stesso, ovvero la graduatoria finale).
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(1) Cfr. C.S., Sez. V, 23 marzo 2004 n. 1519 e 29 luglio 2003 n. 4320; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 17 marzo 2008 n. 1359; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 1 dicembre 2004 n. 5642; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 2 febbraio 2006 n. 761; T.A.R, Lazio-Latina, 8 settembre 2004 n. 779 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Sesta
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ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6974/2002 R.G. proposto da
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Claudio De Cola, rappresentato e difeso dall’avv. Concetta Saetta, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Carlo n. 26, presso lo studio legale Imperlino,
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CONTRO
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il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege,
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PER L'ANNULLAMENTO (previa sospensione)
1) del provvedimento 25.6.2000, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo agli accertamenti attitudinali di cui al concorso per titoli ed esami per l’ammissione di n. 280 allievi marescialli alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza;
2) di ogni atto connesso, preordinato e conseguente.
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Vsto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio, per il Ministero intimato, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed i documenti dalla stessa prodotti
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente Filippo Giamportone;
Udito alla pubblica udienza del 25 giugno 2008 il difensore del ricorrente, assente la difesa del Ministero resistente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
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FATTO
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Con ricorso notificato il 28 giugno 2002 e depositato il 2 del mese successivo il sig. De Cola Claudio ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui è stato giudicato non idoneo agli accertamenti attitudinali di cui al concorso per titoli ed esami per l’ammissione di n. 280 allievi marescialli alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza.
Il ricorso è stato affidato alla seguente, articolata censura:
- Violazione di legge, del bando di concorso, delle direttive in materia e degli artt. 3 e ss. della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, mancata ponderazione della situazione contemplata, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
In conclusione, l’interessato ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.
Per resistere all'impugnativa si è costituita in giudizio, per il Ministero intimato, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale ha depositato relazione dell’Amministrazione ed atti del procedimento.
Con ordinanze collegiali nn. 4898/2002 e 5440/2002 sono stati disposti incombenti istruttori, regolarmente eseguiti.
Con successiva ordinanza collegiale n. 276/2003 la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2008 il ricorso è stato posto in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è improcedibile per omessa impugnativa della graduatoria definitiva, redatta nelle more della definizione del presente giudizio.
Ed invero, secondo i principi applicabili ai concorsi pubblici non può ammettersi che una volta impugnata l’esclusione dal concorso per qualsiasi ragione, non occorra una autonoma impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento (Cfr. C.S., Sez. V, 23 marzo 2004 n. 1519 e 29 luglio 2003 n. 4320; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 17 marzo 2008 n. 1359; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 1 dicembre 2004 n. 5642; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 2 febbraio 2006 n. 761; T.A.R, Lazio-Latina, 8 settembre 2004 n. 779).
In particolare, la possibilità di impugnare immediatamente gli atti endoprocedimentali immediatamente lesivi non comporta un esonero dal dovere di impugnare anche l’atto finale, con la precisazione che affinché si abbia tale necessaria impugnazione dell’atto finale del procedimento non è sufficiente indicarlo nell’epigrafe del ricorso, senza però poi proporre alcuna censura com’è imposto dal carattere impugnatorio del gravame.
Né poi la circostanza che l’atto finale possa essere affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto endoprocedimentale esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi propri del processo impugnatorio, per cui in mancanza, ed è quel che è accaduto nel caso in esame, l’atto viziato da invalidità derivata si consolida e non è più impugnabile.
In sostanza, l’atto finale, non essendo in rapporto di mera presupposizione o consequenzialità immediata, diretta e necessaria con l’atto endoprocedimentale non è investito da effetto caducante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione relativa a quest’ultimo atto.
Infatti, l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto endoprocedimentale implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi sia del destinatario dell’atto presupposto che di terzi soggetti che hanno partecipato al concorso.
In definitiva, una volta affermato il principio dell’obbligatorietà dell’impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento concorsuale, esso comporta la carenza sopravvenuta d’interesse alla pronuncia sul provvedimento di esclusione dal concorso per inidoneità fisica, giacché la stessa non potrebbe incidere su un atto divenuto oramai inoppugnabile.
Il ricorso va perciò dichiarato improcedibile
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto anche conto della risalenza del ricorso e della natura particolare della lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Napoli il 25 giugno 2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Filippo Giamportone, Presidente, estensore;
- Ida Raiola, Primo Referendario;
- Sergio Zeuli, Primo Referendario.
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