T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 14 luglio 2008 n. 8769
Pres. L. Nappi, est. R. Perna
C. Testa (Avv. S. Gambardella) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale di Napoli). |
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Edilizia ed Urbanistica – Ordinanza di demolizione – Notificata prima dell’esitazione di domanda di rilascio di condono edilizia – Illegittimità – Ragioni
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Una volta presentata un’istanza di concessione in sanatoria ex lege 47/85, in assenza di preventiva determinazione su quest’ultima ed in pendenza del relativo procedimento, è illegittima l’adozione di un provvedimento sanzionatorio repressivo dell’abuso edilizio commesso, essendo l’Autorità urbanistica venuta meno ad un preciso obbligo su di lei incombente di determinarsi sull’istanza medesima prima di procedere all’irrogazione delle sanzioni definitive; e, ciò, all’evidenza, per non correre il rischio che, portata ad esecuzione l’ingiunzione a demolire, vanificato risulterebbe un eventuale provvedimento di accoglimento dell’istanza di concessione in sanatoria per la conseguente impossibilità di restituire alla legalità un’opera non più esistente (1).
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1. cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia, 19 marzo 2002, n. 157; T.A.R. Campania, sez. IV, 17 aprile 2001, n. 1683. 10 maggio 2001, n. 2047, 22 febbraio 2003, n. 1309 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - QUARTA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: DOMENICO LUIGI NAPPI Presidente; LEONARDO PASANISI Consigliere; ROSA PERNA Pr. Ref., relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Pubblica Udienza del 18 giugno 2008 sul ricorso 590/2008 proposto da:
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TESTA CONCETTA rappresentata e difesa da: GAMBARDELLA SERGIO con domicilio eletto in NAPOLI come in atti
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contro
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COMUNE DI NAPOLI rappresentato e difeso da: AVVOCATURA MUNICIPALE NA con domicilio eletto in NAPOLI PIAZZA MUNICIPIO
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della disposizione dirigenziale n. 1236 del 27.10.2005 recante ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
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Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI NAPOLI;
Uditi alla pubblica udienza del 18 GIUGNO 2008, relatore il I^ Ref. dott.ssa ROSA PERNA, i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale d’udienza;
RITENUTO che il presente ricorso, essendo di agevole definizione, può essere deciso con "sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
CONSIDERATO che il ricorso si appalesa fondato in relazione alla circostanza, dedotta da parte ricorrente che, per le opere in questione era stata presentata nell’anno 1986 apposita domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 e, per costante giurisprudenza (anche di questa Sezione), deve ritenersi illegittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive qualora il Comune non si sia previamente pronunciato sulla domanda di sanatoria presentata antecedentemente dall'interessato, quantomeno per evitare l'inconveniente consistente nel demolire un'opera, per poi consentirne la ricostruzione in base a concessione edilizia, nel caso in cui sussistano i presupposti per il suo rilascio (Cons. Giust. Amm. Sicilia, 19 marzo 2002, n. 157; T.A.R. Campania, sez. IV, 17 aprile 2001, n. 1683. 10 maggio 2001, n. 2047, 22 febbraio 2003, n. 1309);
RITENUTO che, ad un sommario esame degli atti del presente giudizio, gli interventi edilizi in questione si appalesano suscettibili di essere ricompresi, ricorrendone i presupposti, nella tipologia delle opere condonabili ai sensi della legge n. 476/1985;
- che, ciò stante ed assorbito quant'altro, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
- che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione quarta, accoglie il Ricorso n. 590/2006 proposto da TESTA CONCETTA e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 18 GIUGNO 2008.
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