T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio 2008 n. 1730
G. Cicciò Pres. C. Testori Est.
M. Celi ed altro (Avv. G. Adami) contro il Ministero dell'Interno e la Questura di Massa (Avvocatura dello Stato) |
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1. Giochi e scommesse - Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89 – Partita giocata all’estero a circa 1.800 chilometri di distanza – Irrilevanza della distanza ai fini dell’applicazione del divieto
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2. Giochi e scommesse - Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89 – Divieto esteso a tutte le competizioni di ogni categoria nazionale ed alle competizioni internazionali - Illegittimità
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1. In tema di provvedimenti DASPO la sola circostanza che la partita sia stata giocata a circa 1.800 chilometri di distanza non incide minimamente sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione delle disposizioni ex art. 6 della legge n. 401/1989 (fattispecie relativa episodi di violenza relativi alla finale del Campionato del Mondo di Berlino ed ai festeggiamenti conseguenti)
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2. L’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989 stabilisce testualmente che 'il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime…'. Tale prescrizione, laddove richiede specifiche indicazioni in ordine alle manifestazioni sportive, nonché ai luoghi (di sosta, transito e trasporto) oggetto del divieto, è evidentemente finalizzata ad assicurare un giusto bilanciamento tra le esigenze interdittive a tutela dell'ordine pubblico e la necessità di proporzionare l'intervento all'obiettivo perseguito, senza pregiudicare oltre i limiti del dovuto la libertà del singolo. Rispetto a detta finalità appare effettivamente generico, eccessivo e dunque illegittimo il provvedimento DASPO esteso, oltre che 'ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, disputate, anche all'estero, dalle nazionali italiane, … dalla squadra della Massese', anche a quelli in cui si svolgono manifestazioni calcistiche disputate '… dalle nazionali di altri Paesi, … e dalle squadre di calcio che militano nei campionati di serie 'A'-'B'-'C1'-'C2'-'C.N.D.'-'Eccellenza' e 'Promozione', ciò in quanto un divieto così formulato coinvolge, in sostanza, tutte indiscriminatamente le competizioni calcistiche
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 01730/2008 REG.SEN.
N. 01940/2006 REG.RIC.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Prima
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2006, proposto da:
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Celi Marco e Mosti Alessandro, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Adami, con domicilio eletto presso Avv. Enrico Zurli in Firenze, via Fra' Giovanni Angelico n. 4;
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contro
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Ministero dell'Interno e Questura di Massa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
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per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore della provincia di Massa Carrara datato 9/9/2006 contenente divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e successive modificazioni.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Massa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/06/2008 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con due provvedimenti adottati il 9/9/2006 Cat.E.2\2005\Div.Anticr., rispettivamente n. 158/2006 e n. 262/2006, il Questore della provincia di Massa Carrara, richiamati gli atti d'ufficio "relativi agli episodi di violenza verificatisi in Massa la notte tra il 9 e il 10 luglio 2006, in occasione dell'incontro di calcio Italia-Francia valevole come finale del Campionato del Mondo di calcio, svoltosi in Berlino (D) e dei successivi festeggiamenti per la vittoria dell'Italia" e, specificamente, il coinvolgimento in detti episodi di Celi Marco e Mosti Alessandro (che in relazione a ciò sono stati denunciati all’A.G.), ha applicato ai predetti le disposizioni di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 e successive modificazioni. In particolare, per quanto interessa nel presente giudizio, il Questore ha disposto a carico di Celi Marco, per un periodo di anni tre, il divieto di accedere:
"a) ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, disputate, anche all'estero, dalle nazionali italiane, dalle nazionali di altri Paesi, dalla squadra della Massese, e dalle squadre di calcio che militano nei campionati di serie "A"-"B"-"C1"-"C2"-"C.N.D."-"Eccellenza" e "Promozione";
b) ai luoghi - nell'ambito del territorio delle Province di Massa Carrara, La Spezia e Lucca - dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche non rientranti nella previsione della lettera a);
c) ai luoghi interessati alla sosta, al transito od al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni; in ogni caso, si precisa che tra detti luoghi vanno comunque ricompresi quelli di seguito specificati, che salvo diversa indicazione si intendono ubicati nel territorio comunale di Massa, nonché tutte le vie traverse delle strade e delle aree sottoindicate, per un tratto di venti metri a partire dall'intersezione con la strada o con l'area stessa".
Analogo divieto è stato imposto a carico di Mosti Alessandro, con l'unica differenza relativa alla prescrizione sub b) che risulta non limitata al territorio delle Province di Massa Carrara, La Spezia e Lucca, bensì estesa a tutto il territorio nazionale.
Contro tali divieti i destinatari dei due provvedimenti hanno proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione dell'Interno, chiedendo la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2007 questo Tribunale, con ordinanza n. 19, ha parzialmente accolto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.
All'udienza del 4 giugno 2008 la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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1) Il ricorso si articola su due ordini di censure, che possono essere così sintetizzate:
a) nei provvedimenti impugnati il Questore di Massa fa riferimento ad episodi di guerriglia urbana, teppismo e vandalismo puro, che potranno essere oggetto di accertamento del giudice penale, ma restano estranei alla previsione normativa di cui all’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989, mancando il necessario elemento della specifica riconducibilità ad una manifestazione sportiva; gli episodi in questione non sono infatti avvenuti in occasione di una competizione sportiva e tantomeno in zone limitrofe ad impianti sportivi e in concomitanza con un incontro di calcio ed il riferimento alla vittoria dell'Italia in una partita disputatasi a circa 1.800 chilometri di distanza non basta per integrare il presupposto richiesto;
b) i due provvedimenti sono comunque illegittimi perché mancano della necessaria determinatezza nell'individuazione delle manifestazioni sportive, degli impianti e dei luoghi oggetto del divieto.
2.1) Il Collegio ritiene che merita di essere confermato l'orientamento già seguito dal TAR nella fase cautelare del presente giudizio; occorre innanzitutto richiamare il dato testuale dell’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989, che nella prima parte così recita:
" Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime…".
2.2) Quanto al primo ordine di censure si osserva:
- le circostanze di fatto richiamate nei provvedimenti impugnati non sono oggetto di contestazione e dunque può darsi per accertato che gli episodi in questione si sono svolti al termine della finale di Berlino del Campionato del Mondo di calcio 2006, vinto dall'Italia;
- si può convenire con quanto affermato nel ricorso secondo cui il divieto ex art. 6 citato è finalizzato a impedire, o quantomeno a contrastare, il ripetersi di episodi di violenza caratterizzati dalla connessione con manifestazioni sportive; proprio a tal fine, però, la disposizione normativa utilizza l'espressione "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" che, ad avviso del Collegio, fa riferimento ad un ampio spettro di situazioni, tale da ricomprendere tutti i casi in cui una manifestazione sportiva abbia costituito occasione, ragione o anche semplicemente pretesto per lo scatenarsi della violenza; solo attraverso una lettura di tal genere, non estensiva, bensì semplicemente integrale della norma alla luce della "ratio" che la ispira, è possibile perseguire pienamente l'obiettivo della prevenzione che la norma stessa si prefigge, togliendo a chi sia rimasto coinvolto in episodi di violenza connessi a manifestazioni sportive ulteriori occasioni per esibirsi nuovamente nel medesimo esercizio; non è pertinente, in senso contrario, il richiamo a precedenti decisioni di questa stessa Sezione (a partire dalla n. 5479 dell'8/11/2004): in quei casi l'applicabilità della norma di cui si discute è stata esclusa ritenendo che i fatti avvenuti in occasione di un allenamento non sono riconducibili al concetto di "episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive", atteso che in base alla norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2 bis, primo comma, del D.L. 20 agosto 2001 n. 336 (convertito, con modificazioni, in legge 19 ottobre 2001 n. 377), per manifestazioni sportive «si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)»; ed in quel caso, trattandosi di un allenamento e non di una competizione, mancava il collegamento tra violenze e manifestazioni sportive;
- gli episodi di violenza che hanno visto coinvolti i ricorrenti hanno trovato occasione e pretesto nella finale del Campionato del Mondo di Berlino e nei festeggiamenti conseguenti; in questo caso il rapporto di connessione tra violenze e manifestazione sportiva risulta evidente e quindi innegabile; e la sola circostanza che la partita sia stata giocata a circa 1.800 chilometri di distanza non incide minimamente sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione delle disposizioni ex art. 6 della legge n. 401/1989, come più sopra interpretata.
Le censure di cui al precedente punto 1.a) sono dunque infondate.
2.3) Meritano invece parziale accoglimento le censure di cui al precedente punto 1.b).
L’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989 stabilisce testualmente che "il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime…". Tale prescrizione, laddove richiede specifiche indicazioni in ordine alle manifestazioni sportive, nonché ai luoghi (di sosta, transito e trasporto) oggetto del divieto, è evidentemente finalizzata ad assicurare un giusto bilanciamento tra le esigenze interdittive a tutela dell'ordine pubblico e la necessità di proporzionare l'intervento all'obiettivo perseguito, senza pregiudicare oltre i limiti del dovuto la libertà del singolo. Rispetto a detta finalità appaiono effettivamente generici e dunque eccessivi:
- il divieto contenuto nei provvedimenti impugnati sub a) esteso, oltre che "ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, disputate, anche all'estero, dalle nazionali italiane, … dalla squadra della Massese", anche a quelli in cui si svolgono manifestazioni calcistiche disputate "… dalle nazionali di altri Paesi, … e dalle squadre di calcio che militano nei campionati di serie "A"-"B"-"C1"-"C2"-"C.N.D."-"Eccellenza" e "Promozione"; ciò in quanto il divieto così formulato coinvolge, in sostanza, tutte indiscriminatamente le competizioni calcistiche, mentre i ricorrenti si sono negativamente distinti in occasione di un incontro della nazionale italiana e risultano appartenenti alla tifoseria della Massese;
- il divieto contenuto nei provvedimenti impugnati sub b) perché ancor più generico rispetto quello sub a);
- il divieto contenuto nei provvedimenti impugnati sub c), relativo "ai luoghi interessati alla sosta, al transito od al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni", nella parte in cui si riferisce alle manifestazioni non riguardanti le nazionali italiane e la squadra della Massese.
3) In relazione a quanto sopra il ricorso va accolto nei limiti indicati e i provvedimenti impugnati vanno conseguentemente annullati limitatamente ai divieti connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive calcistiche ai quali partecipino squadre diverse dalle nazionali italiane e dalla squadra della Massese.
L'accoglimento solo parziale del gravame induce a ritenere equa la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati nei limiti precisati in motivazione al punto 3).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Saverio Romano, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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