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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 16 luglio 2008 n. 1755
Corrado Allegretta – Presidente, Doris Durante – Estensore.
Acciona Agua s.a. (avv.ti S. e G.V. Nardelli) c. Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv. G. Nardelli), I.N.P.S. – Roma (avv.ti F. Correra, A. Lisanti e L. Loizzi), Costruzioni Ruta s.r.l. (avv. A. Loiodice); La Lucente s.p.a. (avv. G. Valla) c. Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv. G. Nardelli), I.N.P.S. – Roma (avv.ti A. Lisanti e L. Loizzi), Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avv. Stato), Costruzioni Ruta s.r.l. (avv. A. Loiodice); Opus Gas Metano s.r.l. (avv.ti L.A. Clarizio e A. Molfetta) c. Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv. G. Nardelli), Costruzioni Ruta s.r.l. (avv. A. Loiodice).


1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Regolarità contributiva – Responso del d.u.r.c. – Non è esaustivo – Amministrazioni appaltanti – Autonoma istruttoria – Deve essere effettuata.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Domanda di partecipazione alla gara – Imprese concorrenti – Posizione contributiva – Dichiarazione – Necessità.

 

3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Pendenze contributive risultanti dal d.u.r.c. – Stazione appaltante – Penetranti spazi di discrezionalità – Riconoscimento.

 

4. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Regolarità contributiva – Dichiarazione – Richiesta di pagamento degli oneri contributivi – Tempestiva impugnazione – Esclusione dalla gara – Illegittimità – Dichiarazione di regolarità contributiva in presenza di contenziosi pendenti – Esclusione dalla gara – Legittimità.

 

5. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – Ricorso – E’ inammissibile.

 

6. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Annotazione nel Casellario informatico – Attività dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – Carattere meramente esecutivo.

1. In forza dell’art.38, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, le Amministrazioni appaltanti non possono legittimamente arrestarsi alla presa d’atto del responso “sintetico” fornito dall’ente previdenziale per mezzo del d.u.r.c., bensì devono effettuare un’autonoma istruttoria circa i caratteri della irregolarità contributiva cumulativamente richiesti dal legislatore, ossia la “gravità” e la “definitività”; pertanto, tale attività di verifica ed apprezzamento, da svolgersi in contraddittorio con l’impresa interessata, non può essere surrogata dalla certificazione formata dall’ente previdenziale, al quale solo compete di attestare l’esistenza e l’entità del rapporto debitorio.

 

2. In tema di affidamento di appalti pubblici, la previsione dell’art. 38 comma 3 del Codice dei contratti, che fa obbligo all’aggiudicatario provvisorio di consegnare all’Amministrazione il d.u.r.c., non esclude che già in fase di presentazione della domanda di partecipazione tutte le ditte concorrenti debbano diligentemente dichiarare la propria posizione contributiva, allo scopo di consentire la doverosa valutazione degli eventuali debiti previdenziali, in punto di “gravità” e “definitività”.

 

3. In tema di affidamento di appalti pubblici, il riconoscimento di penetranti spazi di discrezionalità, in capo alla stazione appaltante, nei riguardi delle pendenze contributive risultanti dal d.u.r.c. porta con sé, quale corollario, che ciascuna impresa che abbia in corso un procedimento di accertamento previdenziale non può dichiarare di essere in regola, ma deve manifestare fin dall’inizio l’esistenza di tale situazione, alla cui valutazione provvederà l’Autorità destinataria della dichiarazione medesima.

 

4. Con specifico riguardo alla dichiarazione di regolarità contributiva nell’ambito di una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, è illegittima l’esclusione quando l'impresa abbia tempestivamente impugnato, prima della pubblicazione del bando, la richiesta di pagamento degli oneri contributivi, ma a diversa conclusione si perviene nel caso in cui l’impresa abbia dichiarato espressamente, nella domanda di partecipazione, di essere in regola con i doveri contributivi e fiscali, nonostante l’effettiva presenza di contenziosi pendenti.

 

5. E’ inammissibile il ricorso avverso la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, in quanto essa non è autonomamente impugnabile, costituendo mero atto d’impulso del procedimento da svolgersi dinanzi all’Autorità medesima.

 

6. L’attività dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che si esplica nell’annotazione nel Casellario informatico ha carattere meramente esecutivo e non provvedimentale, con la sola finalità di rendere facilmente e immediatamente accessibili notizie che comunque potrebbero essere acquisite direttamente dall’Osservatorio sui lavori pubblici tramite domanda; in particolare, essa non irroga nessuna sanzione, ma conferisce pubblicità ad una comunicazione che la stazione appaltante è obbligata a trasmettere, e non abbisogna di preventiva instaurazione del contraddittorio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Acciona Agua S.A. in proprio e nella qualità di Capogruppo mandataria dell’a.t.i. con Apulia S.r.l., Lucente S.p.a., Opus Gas Metano S.r.l., Lombardi Ecologia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, Piazza Umberto I°, n. 62;

 

contro

 

l’Acquedotto Pugliese S.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto in Bari, Via Putignani, n. 128;

 

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.- Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Correra, Antonio Lisanti, Luigi Loizzi, con domicilio eletto presso Antonio Lisanti in Bari, Via Putignani, n. 108 (Ufficio Avvocatura Inps);

 

nei confronti di

 

Costruzioni Ruta S.r.l. in proprio e quale Capogruppo mandataria dell’a.t.i. con Euro Costruzioni S.r.l., Costruzioni Mazzeo S.r.l., Russo Costruzioni S.r.l., Cooperativa Giovanni XXIII e Soc. Cooperativa Sociale San Francesco, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, n. 29;

 

sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2007, proposto da:

 

La Lucente S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, n. 36;

 

contro

 

l’Acquedotto Pugliese S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto in Bari, via Putignani 128;

 

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.- Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Lisanti, Luigi Loizzi, con domicilio eletto presso Antonio Lisanti in Bari, via Putignani, 108;

 

l’Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge con ufficio in Bari, via Melo, 97;

 

nei confronti di

 

Costruzioni Ruta S.r.l. in proprio e quale Capogruppo mandataria dell’a.t.i. con Euro Costruzioni S.r.l., Costruzioni Mazzeo S.r.l., Russo Costruzioni S.r.l., Cooperativa Giovanni XXIII e Soc. Cooperativa Sociale San Francesco, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;

 

sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2007, proposto da:

 

Opus Gas Metano S.r.l. in proprio e nella qualità di mandante della Pridesa Proyectos Y Servicios S.A (attualmente Acciona Agua S.A.), rappresentata e difesa dagli avv. Luca Alberto Clarizio e Antonia Molfetta, con domicilio eletto presso Luca Alberto Clarizio in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n.7;

 

contro

 

l’Acquedotto Pugliese S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto in Bari, via Putignani 128;

 

e con l'intervento di
Costruzioni Ruta S.r.l. in proprio e nella qualità di Capogruppo mandataria dell’a.t.i. con Euro Costruzioni S.r.l., Costruzioni Mazzeo S.r.l., Russo Costruzioni S.r.l., Cooperativa Giovanni XXIII e Soc. Cooperativa Sociale San Francesco, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 1474 del 2007:
I) con il ricorso principale:
del provvedimento del 13 luglio 2007, con cui l’Acquedotto Pugliese s.p.a. ha disposto l’esclusione dell’a.t.i. rappresentata dalla società Pridesa Proyectos y Servicios s.a. dalla gara per l’appalto del servizio di custodia, conduzione e ispezione, compresa l’attività di pronto intervento, pulizia e sanificazione delle opere fognarie, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria sulle reti idriche negli abitati dell’Ambito 4 ed ha annullato l’aggiudicazione definitiva dell’11 maggio 2007 procedendo altresì all’incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- del provvedimento del 16 luglio 2007 con cui è stato comunicato il sopra citato provvedimento di esclusione;
- degli atti e provvedimenti presupposti e connessi ivi compresa la nota del 26 giugno 2007 a firma del responsabile del procedimento e Dirigente della Direzione Approvvigionamenti e Contratti dell'A.Q.P. s.p.a., il parere dell'’Unità Tutela Giuridica di A.Q.P. s.p.a. del 25 giugno 2007, la nota del 28 giugno 2007 con cui l’A.Q.P. s.p.a. ha comunicato l’avvio del procedimento teso alla esclusione dell'a.t.i. Pridesa, la nota del 12 luglio 2007 dell'’Unità Tutela Giuridica di A.Q.P. s.p.a., la nota A.Q.P. s.p.a. del 9 agosto 2007;
- del documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) datato 11 maggio 2007 citato nel provvedimento impugnato e delle note I.N.P.S. del 20 giugno 2007 nelle quali si afferma che la società Lucente s.p.a., alle date del 3 agosto 2006 e del 18 ottobre 2006, “non può essere considerata regolare” in relazione agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali;
- nonché della determinazione del 6 agosto 2007 con cui A.Q.P. s.p.a. ha indetto una nuova gara per l’affidamento del medesimo servizio oggetto dell’appalto cui ha partecipato la ricorrente, nonché del relativo bando di gara e dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione;
II) con i motivi aggiunti:
del provvedimento del 9 ottobre 2007 di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'a.t.i. composta dalla società Costruzioni RUTA s.r.l. (mandataria), Russo Costruzioni s.r.l., D’Agostino Rag. Francesco Costruzioni s.r.l., Cooperativa Giovanni XXIII, Costruzioni Mazzeo s.r.l. e Fatigati s.r.l. (mandanti) nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti ad esso presupposti, consequenziali e connessi, ivi compresi il bando di gara approvato con provvedimento del 6 agosto 2007, il relativo disciplinare di gara e l’eventuale contratto stipulato;
B) quanto al ricorso n. 1495 del 2007:
I) con il ricorso principale:
- del provvedimento del 13 luglio 2007 con cui l’Acquedotto Pugliese s.p.a. ha disposto l'esclusione dell’a.t.i. rappresentata dalla società Pridesa Proyectos y Servicios s.a. dalla gara per l’appalto del servizio di custodia, conduzione e ispezione, compresa l’attività di pronto intervento, pulizia e sanificazione delle opere fognarie, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria sulle reti idriche negli abitati dell’Ambito 4 ed ha annullato l’aggiudicazione definitiva dell’11 maggio 2007 procedendo altresì all’incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi comprese la proposta formulata dal responsabile del procedimento con nota del 26.6.2007, il parere reso dall’Unità Tutela Giuridica con note del 25.6.2007 e del 12.7.2007, nonché la nota del responsabile del procedimento di trasmissione del provvedimento impugnato del 16.7.2007;
- nonché per il risarcimento del danno ingiusto prodotto alla ricorrente dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati;
II) con i motivi aggiunti:
della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 3.3.2008 di iscrizione nel Casellario informatico del provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente, con applicazione dell’ulteriore sanzione della sospensione per un anno con decorrenza dal 27.9.2007;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresa la nota dell’A.Q.P. s.p.a., acquisita al protocollo dell’Autorità di Vigilanza il 27.9.2007, di comunicazione del provvedimento di esclusione, nonché la nota dell’Autorità di Vigilanza del 3.3.2008 di comunicazione alla ricorrente dell’avvenuta iscrizione e dell’applicazione della sospensione;
C) quanto al ricorso n. 1587 del 2007:
- del provvedimento dell’Amministratore Unico dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. del 13.7.2007 con cui si è disposta l'esclusione dell’a.t.i. rappresentata dalla società Pridesa Proyectos y Servicios s.a. dalla gara per l’appalto del servizio di custodia, conduzione e ispezione, compresa l’attività di pronto intervento, pulizia e sanificazione delle opere fognarie, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria sulle reti idriche negli abitati dell’Ambito 4 ed ha annullato l’aggiudicazione definitiva dell’11 maggio 2007 procedendo altresì all’incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresa la relazione istruttoria del 26.6.2007, il parere reso dall’Unità di Tutela Giuridica con nota del 25.6.2006, la nota della Direzione Approvvigionamento e contratti del 28.6.2007 di comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, la nota del 12.7.2007 dell’Unità di Tutela Giuridica, la determinazione di indizione della nuova gara per l’affidamento del medesimo servizio e il provvedimento di aggiudicazione.

 

Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Acquedotto Pugliese S.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.- Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori ,Servizi e Forniture;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile – 9 maggio 2008 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con i ricorsi in esame le società Acciona Agua s.a., La Lucente s.p.a., Opus Gas Metano s.r.l. impugnano il provvedimento di esclusione del 13 luglio 2007 e gli altri atti indicati in premessa, relativi alla gara d’appalto indetto dall’Acquedotto Pugliese s.p.a. per l’affidamento del servizio di custodia, conduzione e ispezione, compresa l’attività di pronto intervento, pulizia e sanificazione delle opere fognarie, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche ubicate negli abitati dell’Ambito 4 (Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani, Trinitapoli).
In particolare, con il primo dei ricorsi in esame, notificato il 18.10.2007 ed iscritto al numero di registro generale 1474 del 2007, la Acciona Agua s.a. (già Pridesa Proyectos y Servicios s.a.) impugna gli atti meglio specificati in epigrafe, deducendo in sintesi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed eccesso di potere in relazione alla insussistenza di dichiarazioni mendaci che avrebbero causato la turbativa del procedimento di gara e la esclusione dell’a.t.i. ricorrente; violazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dei paragrafi III 2.1 e VI 3 del bando di gara nella parte in cui è prevista l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera;
2) violazione e falsa applicazione della normativa di gara e dei principi generali in materia di procedure di evidenza pubblica, per l’assenza di qualsiasi intento di rendere dichiarazioni mendaci, nonché violazione dei principi della “par condicio” tra i concorrenti, del “favor partecipationis”, di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per illogicità della motivazione ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio del giusto procedimento;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, della normativa di gara e dei principi generali in materia di procedure di evidenza pubblica, in relazione al mancato esercizio del potere di integrazione probatoria da parte della stazione appaltante;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 3 e 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere, in relazione alla insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 3 e 10 della L. 241/90 ed eccesso di potere per la mancanza dell’ipotesi di esclusione indicata al comma 1, lett. c);
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 163/2006, violazione degli artt. 3 e 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, illegittimità dei documenti unici di regolarità contributiva (d.u.r.c.) rilasciati dagli istituti previdenziali menzionati nel provvedimento di esclusione gravato;
7) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 con riferimento alla causa di esclusione costituita dall’aver riportato condanne penali passate in giudicato, decreti penali irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, violazione degli artt. 3 e 10 della L. 241/90, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
8) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere;
9) violazione e falsa applicazione dell’art. 48 D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, illegittimità derivata dell’incameramento della cauzione e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
10) violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 230 del D.Lgs. 163/2006, considerato che l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici non potevano essere disposte nel caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale.
Con ordinanza del 7.11.2007 il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con motivi aggiunti notificati il 18.10.2007, la Acciona Agua s.a. ha impugnato altresì il provvedimento del 9.10.2007 recante l’aggiudicazione dell’appalto in favore della a.t.i. mandataria Costruzioni RUTA. s.r.l. ed i relativi atti connessi e presupposti, tra cui il bando di gara del 6.8.2007, il relativo disciplinare di gara e l’eventuale contratto stipulato, articolando le medesime censure contenute nel ricorso principale.
Si è costituita in giudizio l’Acquedotto Pugliese s.p.a. che eccepisce l’improcedibilità del ricorso nonché il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione del d.u.r.c., replicando analiticamente alle censure di parte ricorrente, chiedendo infine il rigetto del gravame siccome infondato nel merito.
Resiste altresì in giudizio la Costruzioni RUTA s.r.l. rilevando in limine l’inammissibilità del gravame e chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
Con il secondo dei ricorsi in epigrafe, notificato il 18.10.2007 ed iscritto al numero di registro generale 1495 del 2007, la società La Lucente s.p.a. chiede l’annullamento del provvedimento di esclusione del 13.7.2007, deducendo in sintesi:
1) violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti e contraddittorietà (in relazione all’asserita violazione degli obblighi contributivi);
2) violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti (in relazione al precedente penale ascritto al legale rappresentante sig. Giuseppe Volpe);
3) violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere per sviamento, erroneità e travisamento dei presupposti (in relazione alle asserite dichiarazioni mendaci);
4) violazione dei principi generali dell’ordinamento ed eccesso di potere per sviamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti (insussistenza di intento fraudolento);
5) violazione degli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti (in relazione all’incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici);
6) violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti, con riguardo agli addebiti mossi alla Opus Gas Metano s.r.l. per irregolarità contributive e previdenziali;
7) violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti, per la insussistenza di decreti penali di condanna irrevocabili a carico degli esponenti aziendali della Opus Gas Metano s.r.l.;
8) eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti, per la inesistenza di dichiarazioni mendaci rese dalla Opus Gas Metano s.r.l. in ordine alla propria situazione di regolarità contributiva ed all’assenza di precedenti penali a carico dei propri esponenti.
Con motivi aggiunti notificati il 12.3.2008, la Lucente s.p.a. impugna inoltre i successivi atti adottati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici deducendo:
I) illegittimità derivata delle determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
II) illegittimità dell’iscrizione nel casellario informatico per violazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, violazione dell’art. 7 della L. 241/1990 e del principio del contraddittorio, eccesso di potere per sviamento, omessa istruttoria, motivazione carente e difetto dei presupposti;
III) illegittimità dell’iscrizione nel casellario informatico per difetto di istruttoria ed omesso apprezzamento dei presupposti;
IV) illegittimità della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 10.1.2008 per incompetenza e violazione dell’art. 5 del D.Lgs. 163/2006;
V) illegittimità dell’iscrizione nel casellario informatico per violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
Resiste in giudizio l’A.Q.P. e la Costruzioni RUTA s.r.l. eccependo l’inammissibilità dei gravami e chiedendone il rigetto nel merito. Si è altresì costituita con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, eccependo l’inammissibilità dei motivi aggiunti ed affermandone in ogni caso l’infondatezza.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha depositato, all’udienza pubblica del 9.5.2008, memoria difensiva che deve considerarsi tardiva e perciò irricevibile.
Con ordinanza emessa il 9.5.2008 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensiva degli atti impugnati avanzata dalla Lucente s.p.a. con i motivi aggiunti in relazione al periculum in mora.
Con il terzo dei ricorsi in esame, notificato il 30.10.2007 ed iscritto al numero di registro generale 1587 del 2007, la Opus Gas Metano s.r.l. impugna gli atti meglio specificati in epigrafe, deducendo in sintesi:
1) violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, violazione del paragrafo III 2.1 del bando di gara e dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, travisamento e difetto di istruttoria (con riferimento al decreto penale di condanna pendente a carico del direttore tecnico Enrico Tatò);
2) violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; violazione del paragrafo III 2.1 del bando di gara e dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, travisamento e difetto di istruttoria (assenza di violazioni gravi e definitivamente accertate alle norme previdenziali);
3) violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; violazione del paragrafo III 2.1 del bando di gara; eccesso di potere per erronea presupposizione e difetto di istruttoria, manifesta illogicità e contraddittorietà (inesistenza di dichiarazioni mendaci);
4) violazione degli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere per erronea presupposizione e difetto di istruttoria, manifesta illogicità e contraddittorietà (illegittimità derivata dell’incameramento della cauzione provvisoria e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza);
5) violazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere per erronea presupposizione e difetto di istruttoria, manifesta illogicità e contraddittorietà (illegittimità diretta dell’incameramento della cauzione provvisoria e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza).
Si è costituita in giudizio l’Acquedotto Pugliese s.p.a. argomentando per l’improcedibilità ovvero l’infondatezza del ricorso.
E’ intervenuta ad opponendum la Costruzioni RUTA s.r.l. eccependo improcedibilità ed inammissibilità del gravame e concludendo per la reiezione dello stesso.
Alle pubbliche udienze del 2 aprile 2008 e del 9 maggio 2008 le cause venivano trattenute in decisione.

 

DIRITTO

 

Attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva, i ricorsi in esame vengono riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.
Occorre premettere brevi cenni in fatto al fine di inquadrare compiutamente l’oggetto del giudizio.
L’Acquedotto Pugliese s.p.a. (in sigla A.Q.P.) indiceva una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di custodia, conduzione e ispezione, compresa l’attività di pronto intervento, pulizia e sanificazione delle opere fognarie, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche, ubicate negli abitati dell’Ambito 4 (Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani, Trinitapoli), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base d’asta pari a Euro 11.708.332,26.
Con provvedimento del 7.12.2006 la gara veniva aggiudicata all’a.t.i. Costruzioni RUTA s.r.l. mentre seconda graduata risultava l’a.t.i. Pridesa Proyectos y Servicios s.a..
A seguito delle rituali verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dalle imprese aggiudicatarie, la stazione appaltante disponeva l’esclusione dalla gara dell’a.t.i. Costruzioni RUTA s.r.l. ed annullava in autotutela l’aggiudicazione già disposta in favore della stessa avendo riscontrato la produzione di un documento unico di regolarità contributiva risultato contraffatto ed intestato alla mandante Euro Costruzioni s.r.l..
L’appalto veniva quindi aggiudicato all’a.t.i. Pridesa con provvedimento dell’11.5.2007. Tuttavia, anche nei confronti di quest’ultima veniva successivamente disposta l’esclusione dalla gara. La stazione appaltante infatti riscontrava difformità tra il contenuto delle dichiarazioni presentate, nella fase di prequalificazione, dalle mandanti Opus Gas Metano s.r.l. e La Lucente s.p.a., circa l’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e le informazioni provenienti dagli enti previdenziali e ricavabili dai casellari giudiziali dei rispettivi amministratori ed esponenti aziendali.
Pertanto, con l’impugnato provvedimento del 13.7.2007, veniva disposta l’esclusione dalla gara dell’a.t.i. Pridesa Proyectos y Servicios s.a., accompagnata dall’incameramento della cauzione provvisoria e dalla segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Con determinazione del 3.3.2008 comunicata alle ricorrenti La Lucente s.p.a. e Opus Gas Metano s.r.l., l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici disponeva l’annotazione, nel casellario informatico degli operatori economici, del provvedimento di esclusione e la conseguente applicazione della sospensione di un anno (ai sensi dell’art. 38, primo comma – lett. h, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) con decorrenza dal 27.9.2007. Con successivo provvedimento del 3.4.2008 l’Autorità ha infine disposto la cancellazione della iscrizione a carico della Opus Gas Metano s.r.l..
In seguito, l’A.Q.P. indiceva una nuova gara d’appalto relativa al medesimo servizio che veniva aggiudicata all’a.t.i. RUTA in diversa composizione rispetto a quella della gara precedente.
1. Il primo gravame, iscritto al numero di registro generale 1474 del 2007, è proposto da Acciona Agua s.a. (già Pridesa Proyectos y Servicios s.a..), in proprio e nella qualità di impresa capogruppo dell’a.t.i. con le società Opus Gas Metano s.r.l., Lombardi Ecologia s.r.l., La Lucente s.p.a. e Apulia s.r.l..
Tanto premesso, devono respingersi le eccezioni sollevate dall’Acquedotto Pugliese s.p.a. e Costruzioni RUTA s.r.l. secondo le quali il gravame è inammissibile per omessa impugnazione del bando della nuova gara (svoltasi successivamente all’adozione del provvedimento impugnato) e della relativa aggiudicazione nonché per non aver la ricorrente partecipato alla nuova procedura.
In realtà Acciona Agua s.a. ha impugnato con motivi aggiunti gli atti della nuova procedura, ivi compresi il nuovo bando di gara del 6.8.2007 e l’aggiudicazione del 9.10.2007 pronunciata in favore dell’a.t.i. RUTA in diversa composizione. Sussiste inoltre l’interesse della Acciona ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione e, per l’effetto, la conseguente aggiudicazione della prima gara d’appalto, tenuto conto che la nuova gara vi è stata solo in quanto sono stati annullati gli atti della prima procedura e la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di altre offerte.
Ugualmente infondata è la richiesta di interruzione del giudizio, avanzata dalla difesa dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. in relazione alla dichiarata estinzione della Pridesa Proyectos y Servicios s.a., che risulterebbe acquisita dalla Acciona Agua s.a. per incorporazione.
Dall’esame degli atti di causa emerge infatti che, in data 27.8.2007, sono stati depositati presso il notaio Lainati di Milano gli atti di modifica di sede e di denominazione sociale della Pridesa Proyectos y Servicios s.a., la quale ha assunto la nuova denominazione di Acciona Agua s.a., come risulta peraltro dalle delibere accluse al ricorso principale e dalle relative traduzioni asseverate con verbale di giuramento del consulente ex art. 193 cod. proc. civ.; non è provata una effettiva fusione per incorporazione della prima nella seconda e, in ogni caso, anche accedendo a tale ipotesi, permarrebbe la legittimazione processuale della società incorporante, dal momento che il fenomeno della fusione o incorporazione di società realizza una successione universale e postula la sussistenza di un soggetto risultante o incorporante, che rappresenta il nuovo centro d'imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, con l'ulteriore conseguenza che ogni atto di natura sostanziale o processuale deve essere indirizzato al nuovo ente (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 6 maggio 2005 n. 9432).
In ogni caso, ai sensi dell’art. 24 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell’art. 300 cod. proc. civ., l’interruzione del processo va dichiarata per sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio della parte verificatasi in corso di causa, mentre il ricorso in esame è stato proposto in via autonoma dalla Acciona Agua s.a., che non è subentrata nel corso del giudizio.
Passando al merito, osserva il Collegio che l’impugnato provvedimento di esclusione appare sostanzialmente retto da due distinte e concorrenti motivazioni, ognuna delle quali è autonomamente in grado di sorreggerlo: l’omessa indicazione dei precedenti penali addebitabili agli amministratori aziendali, ai sensi dell’art. 38 - lett. c) del Codice dei contratti pubblici, e l’omessa o falsa dichiarazione delle pendenze contributive, ai sensi dell’art. 38 - lett. i) del Codice, da parte delle società mandanti Opus Gas s.r.l. e La Lucente s.p.a..
Sotto il primo profilo, il direttore tecnico della Opus Gas s.r.l. (Enrico Tatò) ed il presidente del consiglio di amministrazione della La Lucente s.p.a. (Giuseppe Volpe) avevano riportato condanne penali, non dichiarate in sede di domanda di partecipazione alla gara, ed in particolare:
- a carico di Tatò risultava decreto penale di condanna emesso il 28.8.2003 dal G.I.P. presso il Tribunale di Taranto, per i reati di cui all’art. 41 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 (violazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori), art. 40 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro), art. 2 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro), art. 34 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
- a carico di Volpe risultava decreto penale di condanna emesso il 26.10.1992 dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, per il reato di cui all’art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 (norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga).
Quanto alle violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, la stazione appaltante verificava che le società Opus Gas Metano s.r.l. e Lucente s.p.a., al 3.8.2006 (data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla gara) non erano in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed inoltre la Lucente s.p.a. non risultava altresì in regola alla data del 18.10.2006 (data di scadenza per la presentazione delle offerte).
Il Collegio deve prendere atto che, in relazione al primo profilo, la stazione appaltante (non ritenendo di attendere l’esito del giudizio) ha mutato il proprio convincimento in corso di causa e, con atto del 18.4.2008 assunto in via di autotutela, ha espunto dalle cause di esclusione dell’a.t.i. ricorrente la controversa esistenza del decreto penale di condanna definitivo a carico dell’amministratore della Opus Gas Metano s.r.l., confermando tuttavia l’esclusione dell’a.t.i. stessa in relazione alla autocertificazione non veritiera prodotta dalla mandante La Lucente s.p.a.; donde l’improcedibilità del ricorso, nella parte relativa agli addebiti inizialmente mossi alla Opus Gas Metano s.r.l. e poi revocati in autotutela.
Devono perciò esaminarsi le censure svolte dalla ricorrente circa le dichiarazioni in materia contributiva, presentate dalla mandante La Lucente s.p.a. e giudicate non veritiere dalla stazione appaltante, poiché alle date citate (3.8.2006 e 18.10.2006) il d.u.r.c. acquisito agli atti avrebbe rivelato irregolarità nel versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
In particolare, afferma la ricorrente che l’I.N.P.S. di Frosinone avrebbe successivamente rettificato la certificazione all’origine negativa e che, d’altra parte, le irregolarità segnalate a carico dell’impresa per i contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo 1995 – 2001 non sarebbero definitive, in quanto oggetto di ricorso amministrativo tuttora pendente. Il provvedimento di esclusione si porrebbe perciò in contrasto con l’art. 38, primo comma lett. i), del nuovo Codice dei contratti pubblici, secondo il quale devono essere esclusi i soli concorrenti che abbiano commesso violazioni “gravi” e “definitivamente accertate” in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
Il Collegio condivide i rilievi svolti dalla ricorrente sul piano strettamente esegetico: stando alla norma da ultimo richiamata, che riprende la formulazione dell’art. 75, primo comma lett. e) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, le Amministrazioni procedenti non possono legittimamente arrestarsi alla presa d’atto del responso “sintetico” fornito dall’ente previdenziale per mezzo del d.u.r.c., bensì devono effettuare un’autonoma istruttoria circa i caratteri della irregolarità contributiva cumulativamente richiesti dal legislatore, ossia la “gravità” e la “definitività”. Tale attività di verifica ed apprezzamento, da svolgersi in contraddittorio con l’impresa interessata, non può essere surrogata dalla certificazione formata dall’ente previdenziale, al quale solo compete di attestare l’esistenza e l’entità del rapporto debitorio. Del pari, spetta al giudice amministrativo il sindacato sulla motivazione addotta della stazione appaltante, all’atto dell’esclusione dalla gara, circa la ricorrenza dei presupposti di gravità e definitività delle pendenze contributive (condivisibile, in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4817, riferita all’art. 75 del previgente regolamento sui lavori pubblici).
Può oggi aggiungersi che una diversa interpretazione, oltre a tradire il tenore letterale del primo comma dell’art. 38 del Codice, si porrebbe in contrasto con l’art, 45, terzo comma, della direttiva 2004/18/CE il quale, introducendo un principio immediatamente precettivo rivolto alle Amministrazioni aggiudicatrici, consente sì di accettare il certificato come “prova sufficiente” che attesta che l’operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione, ma viceversa non autorizza a far discendere l’esclusione automatica dell’impresa dalle risultanze di detto certificato.
L’esplicazione del potere di apprezzamento della gravità e della definitività delle violazioni contributive, da parte della stazione appaltante, non può che collocarsi nella fase della qualificazione dei soggetti offerenti, allorché si svolge la consueta verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla legge e dal bando di gara. La previsione del terzo comma dell’art. 38 del Codice, che fa obbligo all’aggiudicatario provvisorio di consegnare all’Amministrazione il d.u.r.c., non esclude che già in fase di presentazione della domanda di partecipazione tutte le ditte concorrenti debbano diligentemente dichiarare la propria posizione contributiva (non diversamente, ad esempio, dai precedenti penali degli amministratori), proprio allo scopo di consentire la doverosa valutazione degli eventuali debiti previdenziali, in punto di “gravità” e “definitività”.
Va osservato, tuttavia che la previsione del terzo comma dell’art. 38 del codice che fa obbligo all’aggiudicatario provvisorio di consegnare all’amministrazione Durc non esclude che già in fase di presentazione della domanda di partecipazione tutte le ditte concorrenti debbano diligentemente dichiarare la propria posizione contributiva (non diversamente, ad es., dei precedenti penali degli amministratori ) proprio allo scipo di consentire la doverosa valutazione degli eventuali debiti previdenziali, in punto di “gravità e definitività”.
Proprio il riconoscimento di penetranti spazi di discrezionalità, in capo alla stazione appaltante, nei riguardi delle pendenze contributive risultanti dal d.u.r.c. porta con sé, quale corollario, che ciascuna impresa che abbia in corso un procedimento di accertamento previdenziale non può dichiarare di essere in regola, ma deve manifestare fin dall’inizio l’esistenza di tale situazione, alla cui valutazione provvederà l’Autorità destinataria della dichiarazione medesima; come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza, infatti, in un contesto di positivo rinnovamento della legislazione in tema di rapporti tra cittadino e pubblici poteri, e quindi in tema di certificazioni e di autocertificazione, è indispensabile che il cittadino stesso sia anche responsabile (e responsabilizzato) delle dichiarazioni che rilascia, all’evidente scopo di evitare che un importante strumento di civiltà giuridico-amministrativa, quale l’autocertificazione, possa finire con l’essere comodo mezzo per aggirare ben precisi precetti di legge (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 15 settembre 2005 n. 1590).
Da ciò si ricava che le imprese che intendano partecipare alle pubbliche gare d’appalto, hanno l’onere, allorché rendono le autodichiarazioni previste dalla legge o dal bando, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che tali autodichiarazioni siano veritiere. La falsa o incompleta attestazione dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell’Amministrazione in ordine all’elemento psicologico (se cioè la reticenza sia dovuta a dolo o colpa dell’imprenditore) e alla gravità della violazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2003 n. 2081; Id., 9 dicembre 2002 n. 6768).
Con specifico riguardo alla dichiarazione di regolarità contributiva, deve perciò distinguersi. E’ illegittima l’esclusione quando l'impresa abbia tempestivamente impugnato, prima della pubblicazione del bando, la richiesta di pagamento degli oneri contributivi, ma a diversa conclusione si perviene nel caso in cui l’impresa abbia dichiarato espressamente, nella domanda di partecipazione, di essere in regola con i doveri contributivi e fiscali, nonostante l’effettiva presenza di contenziosi pendenti: in tal caso infatti la dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere completa dell’indicazione di detto contenzioso (in questo senso Cons. Giust. Amm. Sicilia, 28 luglio 2006 n. 470).
Nella fattispecie in esame, è provato che la società mandante La Lucente s.p.a. avesse intrapreso fin dal 2005 un contenzioso, non definito all’epoca della presentazione dell’offerta, nei confronti dell’I.N.P.S. per il mancato pagamento di contributi in relazione a contratti di formazione e lavoro, e che di tale pendenza non avesse fatto menzione nella domanda di partecipazione.
Si aggiunga che il bando di gara prevedeva espressamente, al paragrafo VI 3. (pag. 11), che la dichiarazione resa dalle società partecipanti, attestante l’insussistenza ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 di una delle cause di esclusione dalla gara, viene rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, può essere verificata in ogni momento dalla stazione appaltante e, in caso di dichiarazione non veritiera, comporta l’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, che appunto prevede la decadenza dai benefici ottenuti con la suddetta dichiarazione.
Pertanto, la violazione del principio del “clare loqui” e la mancata indicazione dei debiti previdenziali ed assistenziali di cui la partecipante sia a conoscenza integra una dichiarazione non veritiera sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e si configura come causa autonoma di esclusione dalla stessa.
Quanto al mancato esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà prevista dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, dedotto con il terzo motivo di ricorso, deve in contrario evidenziarsi che il potere di integrazione istruttoria in corso di gara trova un limite nel principio della “par condicio” tra i concorrenti e pertanto non può essere utilizzato, come nel caso in esame, per supplire alla inosservanza di adempimenti procedimentali o alla omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 2006 n. 1068).
In conclusione, Acquedotto Pugliese s.p.a. ha legittimamente escluso l’a.t.i. ricorrente per la mancata indicazione, da parte di una delle società mandanti, del contenzioso pendente con gli enti previdenziali al momento della presentazione della domanda.
Per questa parte, il ricorso deve ritenersi infondato.
Discende da quanto detto, altresì, l’infondatezza del nono motivo di ricorso, in relazione alla pretesa illegittimità derivata dell’incameramento della cauzione provvisoria e della segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Quest’ultima non è autonomamente impugnabile, in quanto mero atto d’impulso del procedimento da svolgersi dinanzi all’Autorità medesima (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 17 aprile 2002 n. 1489). Il ricorso è dunque per tale parte inammissibile.
Viceversa infondata è la doglianza con la quale si afferma che la sanzione accessoria dell’incameramento della cauzione provvisoria non potrebbe essere disposta nell’ipotesi di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale, secondo il disposto dell’art. 48 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Rileva in contrario il Collegio che, nelle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, la cauzione provvisoria ha tradizionalmente avuto la funzione di garantire l’amministrazione per il caso in cui l’affidatario dei lavori non si prestasse poi a stipulare il relativo contratto (v. l’art. 332 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; gli artt. 2 e 4 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; l’art. 30, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni).
Recentemente, però, essa è venuta assumendo l’ulteriore funzione di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese, in sede di partecipazione alla gara, circa il possesso dei requisiti prescritti dal bando, così da garantire l’affidabilità dell’offerta, il cui primo indice è rappresentato proprio dalla correttezza e serietà del comportamento del concorrente in relazione agli obblighi derivanti dalla lex specialis di gara, che refluisce sul regolare svolgimento dell’intero procedimento di gara (principio pacifico in giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004 n. 4789).
La cauzione provvisoria rappresenta, salvo prova di maggior danno, una liquidazione anticipata dei danni derivanti all’amministrazione dall’inadempimento di tale obbligo di serietà da parte del concorrente. L’escussione della cauzione, quindi, è conseguenza diretta ed automatica del verificarsi del presupposto correlato alla descritta funzione della cauzione, vale a dire dell’inadempimento del partecipante, senza bisogno che specifica norma di gara disponga espressamente in tal senso (in questo senso Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003 n. 6769).
Così, anche in vigenza dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’escussione della cauzione è possibile, ed anzi rappresenta atto dovuto, quando le dichiarazioni rese dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara non siano confermate dal successivo riscontro della relativa documentazione e l’Amministrazione provveda, a norma della lex specialis, alla esclusione dell’impresa ed all’annullamento dell’eventuale aggiudicazione, i cui esiti condizionano direttamente la (mancata) stipula del contratto, risultando indifferente la natura del requisito di partecipazione falsamente dichiarato.
Conclusivamente, il ricorso R.G. 1474/07 proposto da Acciona Agua s.a. è inammissibile in relazione all’impugnazione della segnalazione all’Autorità di vigilanza, improcedibile in relazione alla parte di provvedimento annullata in autotutela da Acquedotto Pugliese s.p.a., ed è per il resto infondato.
2. Passando al secondo dei ricorsi in epigrafe, proposto da La Lucente s.p.a. ed iscritto al numero di registro generale 1495 del 2007, appaiono preliminarmente infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate rispettivamente dall’Autorità di Vigilanza (per essere stato il provvedimento di esclusione già gravato dall’a.t.i. di cui la Lucente s.p.a. fa parte) e da A.Q.P. e RUTA s.r.l. (per mancata impugnazione del nuovo bando di gara e della nuova aggiudicazione del 9 ottobre in favore di RUTA s.r.l.).
Invero, sussiste l’interesse autonomo della ricorrente alla decisione nei limiti del pregiudizio derivatole dai successivi atti adottati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riferimento alla determinazione del 3.3.2008 recante iscrizione della esclusione nel casellario informatico, con applicazione della sospensione per un anno a decorrere dal 27.9.2007 (quest’ultima impugnata con motivi aggiunti).
Le censure articolate nei confronti dell’esclusione deliberata da Acquedotto Pugliese s.p.a. (e del conseguente incameramento della cauzione provvisoria), di tenore del tutto analogo a quelle esaminate in relazione al ricorso R.G. 1474/07, devono essere tutte respinte per le considerazioni dianzi svolte, che si intendono qui richiamate: in sintesi, l’omessa dichiarazione da parte della mandante La Lucente s.p.a. delle pendenze contributive e del contenzioso in essere con l’istituto previdenziale costituiva presupposto sufficiente per giustificare l’esclusione del raggruppamento.
I motivi aggiunti proposti avverso l’iscrizione nel Casellario informatico dell’Autorità di vigilanza richiedono invece apposito scrutinio, fatta eccezione per la prospettata illegittimità derivata connessa all’atto di esclusione, anch’essa infondata per le ragioni esposte.
Sotto un primo profilo, non può condividersi quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ed al difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l’Autorità, che avrebbe illegittimamente effettuato l’annotazione senza acquisire elementi conoscitivi dall’impresa.
Invero, l’Autorità di vigilanza successivamente alla segnalazione deve procedere alla annotazione dei contenuti del provvedimento di esclusione nel Casellario informatico, non avendo alcun potere di valutare autonomamente il contenuto di detto provvedimento, salvo il caso di inesistenza in punto di fatto dei presupposti o l’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante, ed ha perciò il dovere di inserire la notizia nel Casellario informatico, istituito al solo fine di dare pubblicità-notizia alle decisioni adottate dalle stazioni appaltanti.
L’attività dell’Autorità che si esplica nell’annotazione nel Casellario informatico ha carattere meramente esecutivo e non provvedimentale, con la sola finalità di rendere facilmente e immediatamente accessibili notizie che comunque potrebbero essere acquisite direttamente dall’Osservatorio sui lavori pubblici tramite domanda. Essa non irroga nessuna sanzione, ma conferisce pubblicità ad una comunicazione che la stazione appaltante è obbligata a trasmettere, e non abbisogna di preventiva instaurazione del contraddittorio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2007, n. 5003; Id., Sez. IV, 19 ottobre 2006 n. 6212).
Ugualmente infondato è il mezzo con cui la ricorrente domanda altresì l’annullamento della presupposta determinazione dell’Autorità di vigilanza n. 1 del 10.1.2008, che avrebbe illegittimamente esteso l’applicazione del Casellario al settore dei servizi, in assenza del regolamento previsto dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici.
Deve infatti escludersi che il menzionato art. 5 abbia riservato all’emanando regolamento la disciplina del Casellario informatico e delle modalità di accesso, da parte delle stazioni appaltanti, alle informazioni inerenti alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice. All’Autorità di vigilanza deve riconoscersi, per tale ambito, ampia autonomia regolamentare ed organizzativa, in conformità al disposto dell’art. 6 del D.Lgs. 163/2006.
La conclusione, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, è rafforzata dalla norma transitoria contenuta al secondo comma dell’art. 257 del Codice, che esplicitamente differisce di un anno l’entrata in vigore delle disposizioni in tema di obblighi di comunicazione, nei confronti dell’Autorità e dell’Osservatorio, che riguardano servizi e forniture (ivi comprese le comunicazioni finalizzate a rendere conoscibili le cause di esclusione ex art. 38).
Quanto, infine, alla lamenta erronea decorrenza dell’effetto interdittivo, fatta risalire dall’impugnato atto dell’Autorità al 27.9.2007, data di acquisizione dell’informativa, anziché alla data di commissione del fatto (la falsa dichiarazione), il Collegio ritiene di aderire, sul punto, al prevalente indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di lavori pubblici ed oggi estendibile alle annotazioni relative a servizi e forniture, nel senso che il termine annuale decorra dal momento in cui è stata resa la dichiarazione (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 7 giugno 2004 n. 1881). Nel caso in esame, pertanto, il dies a quo va correttamente individuato nella data del 26.7.2006, data dell’autocertificazione del legale rappresentante della Lucente s.p.a. contenente la predetta dichiarazione non veritiera.
La riconosciuta infondatezza della domanda impugnatoria comporta la reiezione anche della pretesa risarcitoria, peraltro avanzata in forma del tutto generica.
Conclusivamente, il ricorso R.G. 1495/07 proposto da La Lucente s.p.a. è accolto limitatamente al termine di decorrenza degli effetti derivanti dall’annotazione nel Casellario informatico dell’Autorità di vigilanza, per il resto è respinto.
3. Infine, quanto al terzo dei ricorsi in epigrafe, proposto da Opus Gas Metano s.r.l. ed iscritto al numero di registro generale 1587 del 2007 occorre distinguere.
Con riferimento alla impugnazione della nuova aggiudicazione in favore dell’a.t.i. RUTA in diversa composizione, coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità opposta dalla interveniente RUTA s.r.l. per omessa notifica alla controinteressata, considerato che il ricorso è stato notificato solo alla A.Q.P..
Quanto alle censure rivolte contro le sanzioni conseguenti alla esclusione dell’a.t.i. Pridesa, il gravame deve ritenersi improcedibile per carenza di interesse in seguito al provvedimento dell’A.Q.P. del 18.4.2008 con cui la stazione appaltante, come si è visto, ha di fatto stralciato la posizione dell’Opus Gas (espungendo dalle cause di esclusione dell’a.t.i. la pendenza del decreto penale di condanna a carico del direttore tecnico della ricorrente) confermando l’esclusione solo in relazione alla autocertificazione non veritiera prodotta dalla mandante La Lucente s.p.a..
Per il resto il ricorso è infondato, per le ragioni diffusivamente esposte in relazione al ricorso R.G. 1474/07 che si richiamano integralmente in questa sede.
4. Le spese processuali, in considerazione della complessità delle questioni dedotte in giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando in ordine ai ricorsi indicati in epigrafe, previa loro riunione, così provvede:
1) respinge in parte il ricorso R.G. 1474/07 proposto da Acciona Agua s.a., in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo dichiara improcedibile;
2) accoglie in parte il ricorso R.G. 1495/07 proposto da La Lucente s.p.a., nei sensi di cui in motivazione e limitatamente al termine di decorrenza degli effetti derivanti dall’annotazione nel Casellario informatico dell’Autorità di vigilanza, per il resto lo respinge;
3) respinge in parte il ricorso R.G. 1587/07 proposto da Opus Gas Metano s.r.l., in parte lo dichiara inammissibile; in parte lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio dei giorni 2 aprile e 9 maggio 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno aprile – 9 maggio 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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