T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 10 luglio 2008 n. 6639
Pres. Tosti Est. Santoleri
Salvatori C. e Patrizi G. (Avv.ti P. Conticiani) c/ Provincia di Viterbo ( Avv.ti M.T. Stringola e F. Manili) ed altri. |
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1. Autorizzazione e concessione – Concessione demaniale – Impugnazione –Partecipazione al procedimento – Possesso dei requisiti – Necessità.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Provvedimento – Impugnazione – Legittimazione – Operatore del settore – Insufficienza - Possesso dei requisiti – Dimostrazione - Necessità.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Domanda – Mancata presentazione – Interesse al ricorso – Sussiste – Ragioni.
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1. In tema di concessione demaniale, per poter contestare la concessione rilasciata a terzi, occorre partecipare al procedimento o quantomeno dimostrare di aver i requisiti per potervi partecipare ed ottenere l’assegnazione in sede di riesercizio del potere (1).
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2. In materia di gare pubbliche, per potersi configurare la posizione legittimante all’impugnazione del provvedimento, non basta la sola dimostrazione di essere un operatore del settore, ma occorre anche la dimostrazione di essere in possesso dei requisiti necessari per poter aspirare, per le proprie caratteristiche imprenditoriali, alla relativa attività (2).
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3. In materia di gare pubbliche, la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara non esclude in via automatica l’interesse al ricorso, potendo sussistere l’interesse strumentale all’impugnazione da parte degli operatori del settore (3).
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(1) Cfr. Cons. Stato Sez. VI 25/1/08 n. 202. (2) Cons. Stato Sez. V 30/11/07 n. 6136; 5/12/06 n. 7113.
(3) Cons. Stato Sez. V 30/11/07 n. 6136; 5/12/06 n. 7113. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Seconda Quater -
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composto dai signori magistrati: Dott. Lucia Tosti Presidente; Dott. Renzo Conti Consigliere; Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3895/07, proposto da
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SALVATORI CESARE e PATRIZI GIACOMO, rappresentati e difesi dall’Avv. Paola Conticiani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Largo Messico n. 7.
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contro
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la PROVINCIA DI VITERBO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Teresa Stringola e Francesca Manili ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Roberto Venettoni sito in Roma, Via C. Fracassini n. 18.
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il COMUNE DI MONTE ROMANO in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Luisa Acciari ed elettivamente domiciliato presso lo studio Cerulli Irelli – Lorizio sito in Roma, Via Dora n. 1
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e nei confronti
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di FONDI PIER PAOLO, controinteressato, rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare Gasbarri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Viterbo, Via del Pavone n. 101
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nonché
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della GEPRA COMUNIONE DELLE ASL DEL LAZIO in persona del legale rappresentante p.t., interveniente ad adiuvandum, rappresentata e difesa dall’Avv. Xavier Santiapichi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Bertoloni n. 44
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della società RISORSA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., n.c.
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della REGIONE LAZIO in persona del legale rappresentante p.t., n.c.
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dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO in persona del legale rappresentante p.t., n.c.
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per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale del Settore 7° Caccia e Pesca della Provincia di Viterbo del 13/2/07 n. 37/152/G, con la quale veniva rinnovata per 7 anni (fino al 4/4/2014) la concessione dell’Azienda Faunistica Venatoria “Castel di Salce” a favore del Sig. Fondi Pier Paolo;
- ove possa occorrere, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 205 del 14/8/00 con la quale la citata Azienda Faunistica veniva affidata in concessione al Sig. Fondi Pier Paolo;
- della nota del Comune di Monte Romano del 7/2/07 prot. n. 1363 – richiamata nella deliberazione dirigenziale del Settore 7° sopra citata – con la quale si comunicava all’Amministrazione Provinciale di revocare la disdetta, contenuta nella precedente nota del medesimo Comune del 9/3/06 prot. n. 2900, all’utilizzazione dei fondi agricoli dell’Azienda Roccarespampani per fini di caccia all’A.F.V. “Castel di Salce” e di esprimere il proprio nulla osta al rinnovo della concessione in questione;
- per quanto occorrer possa ed in subordine, del regolamento provinciale per la concessione, il rinnovo, la trasformazione e la revoca di Aziende Faunistiche Venatorie e di Aziende Agri-turistiche Venatorie approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55/2003;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 14 maggio 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Paola Conticiani per la parte ricorrente, gli Avv.ti Maria Teresa Stringola e l’Avv. Francesca Manili per la Provincia di Viterbo, l’Avv. Maria Luisa Acciari per il Comune di Monte Romano, l’Avv. Cesare Gasbarri per il controinteressato Fondi Pier Paolo e l’Avv. Xavier Santiapichi per l’interveniente Comunione delle ASL del Lazio.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Premettono i ricorrenti, Sigg.ri Cesare Salvatori e Giacomo Patrizi, di rivestire – rispettivamente – il primo, la posizione di imprenditore agricolo, già gestore di agriturismo sul quale insiste una Azienda Agrituristica Venatoria, ed il secondo, di cacciatore residente nel Comune di Tuscania ed iscritto nell’ATC VT/2.
Il Sig. Salvatori precisa di aver richiesto in data 6/11/01 alla Comunione delle ASL del Lazio – proprietaria dell’Azienda Agricola Roccarespampani sulla quale insiste l’Azienda Faunistica Venatoria (in seguito A.F.V.) “Castel di Salce” – di stipulare il contratto per la gestione dell’Azienda Faunistica, affinché la Provincia di Viterbo potesse provvedere alla propria designazione come concessionario.
Aggiunge di aver rinnovato detta domanda in data 9/2/07, con nota inviata sia alla Comunione delle ASL, che al Comune di Monte Romano che gestisce da lungo tempo i terreni di proprietà della Comunione delle ASL.
Il Sig. Patrizi, invece, precisa di aver interesse ad esercitare liberamente la caccia sui terreni ricompresi nell’A.F.V. Castel di Salce.
Entrambi i ricorrenti hanno quindi impugnato il provvedimento n. 37/152/G con il quale il Settore 7° Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Viterbo, in data 13/2/07, ha rinnovato la concessione dell’A.F.V. “Castel di Salce” a favore del Sig. Pier Paolo Fondi per la durata di anni 7 (fino al 4/4/2014), ritenendolo lesivo dei propri interessi.
Unitamente a detto provvedimento, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, ed in particolare, la nota del Comune di Monte Romano del 7/2/07, di revoca della precedente disdetta del 9/2/06, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 35 del Regolamento della Provincia approvato con deliberazione consiliare n. 55/03 e dell’art. 32 L.R. n. 17/95 anche in combinato disposto con l’art. 5 della L.R. 33/96 e con l’art. 5 della L.R. n. 26/97. Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e/o di diritto. Difetto dei presupposti. Carenza di istruttoria. Motivazione errata o comunque carente. In subordine illegittimità derivata.
Sostengono i ricorrenti che il rinnovo della concessione si fonderebbe sul falso presupposto della sua perdurante validità, laddove, invece, - al momento del rinnovo – , la concessione non sarebbe stata più vigente.
In sede di rinnovo, l’Amministrazione Provinciale avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto, ed avrebbe dovuto quindi considerare che l’Azienda non possedeva, ai sensi degli artt. 9 e 35 del Regolamento Provinciale, i requisiti per il rinnovo.
Pertanto, la domanda del Sig. Fondi, avrebbe dovuto considerarsi come una nuova domanda, ed avrebbe dovuto essere valutata comparativamente con quella del ricorrente Sig. Cesare Salvatori.
Lo stesso Regolamento Provinciale – ove interpretato nel senso dell’inesistenza dell’obbligo per l’Amministrazione di prendere in considerazione la effettiva vigenza della concessione – dovrebbe ritenersi illegittimo.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’all. B alla deliberazione della Giunta Regionale n. 6091/99 recante il disciplinare di funzionamento dell’A.F.V. e delle A.A.T.V. in combinato disposto con l’art. 9 del regolamento provinciale per la concessione, la trasformazione e la revoca di A.F.V. e di A.A.T.V. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta. Sviamento dalla causa tipica. Motivazione errata, incompleta e, comunque, insufficiente. In subordine, illegittimità derivata.
Sostengono i ricorrenti che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché la Provincia avrebbe omesso di acquisire il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), secondo quanto dispone l’art. 2 dell’allegato B della deliberazione della G.R. n. 6091/99.
Qualora il regolamento provinciale dovesse essere interpretato nel senso della non obbligatorietà della richiesta del suddetto parere, lo stesso Regolamento dovrebbe ritenersi illegittimo per contrasto con la suddetta disposizione della delibera regionale.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Regolamento della Provincia approvato con deliberazione consiliare n. 55/03 e dell’art. 32 della L.R. 17/95 anche in combinato disposto con gli artt. 23 e 24 della L.R. n. 18/94 e con le deliberazioni della G.R. del Lazio nn. 6279/1995 e 6796/97. Eccesso di potere per travisamento in fatto ed in diritto. Difetto di presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, per illogicità e per sviamento dalla causa tipica. Motivazione errata, sviata e comunque insufficiente. Illegittimità derivata.
Sostengono i ricorrenti che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, in quanto il Comune di Monte Romano non disponeva della legittimazione e dei poteri per poter disporre la revoca della propria precedente disdetta del 9/3/06, poiché – ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 24 della L.R. 18/94 e della deliberazione della G.R. n. 6279/95 – trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, avrebbe dovuto acquisire il consenso della Comunione delle ASL e della Regione.
Pertanto, illegittimamente la Provincia di Viterbo avrebbe ritenuto valida la revoca della disdetta data dal Comune, ed in base ad essa, avrebbe rinnovato la concessione.
Peraltro, il Comune avrebbe illegittimamente omesso di valutare – prima di decidere di revocare la precedente disdetta – la migliore offerta presentata dallo stesso ricorrente Cesare Salvatori, configurandosi, così, il vizio di difetto di motivazione.
In conclusione, i ricorrenti insistono per l’accoglimento del ricorso.
La Provincia di Viterbo si è costituita in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili: inammissibilità del ricorso cumulativo in mancanza di connessione tra i diversi atti, inammissibilità del ricorso collettivo in considerazione del conflitto di interessi esistente tra i due ricorrenti, l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva ed interesse a ricorrere, in quanto il Sig. Salvatori non avrebbe mai richiesto alla Provincia la concessione dell’A.F.V. di cui trattasi e quindi nessun esame comparativo tra le posizioni avrebbe potuto svolgersi, e comunque il ricorrente non essendo nella disponibilità dei beni, non avrebbe neppure titolo a richiedere la concessione, non configurandosi, quindi, neppure un interesse strumentale all’impugnativa.
Per quanto riguarda, invece, il ricorrente Sig. Patrizi il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto la destinazione del terreno di cui trattasi ad A.F.V. – e non a libera caccia - sarebbe stato deliberato con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, atto mai impugnato (neppure unitamente al presente ricorso): pertanto, la concessione oggi impugnata, sarebbe un atto applicativo di un atto presupposto mai impugnato.
Sempre in via preliminare, la Provincia di Viterbo ha eccepito la tardività dell’impugnazione della deliberazione della G.P. n. 205/00 con la quale è stata assegnata l’A.F.V. al Sig. Fondi, e l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’impugnazione del regolamento provinciale in materia di concessione di A.F.V. e di A.A.T.V. di cui alla deliberazione del C.P. n. 55/03.
Ha poi eccepito, anche, l’inammissibilità dell’impugnazione della nota del Comune di Monte Romano del 7/2/07, di revoca della precedente disdetta, per mancata impugnazione della delibera del Consiglio comunale n. 4 del 18/1/07, con la quale si autorizzava il rinnovo della concessione, trattandosi di mero atto applicativo di una deliberazione non impugnata.
La Provincia di Viterbo ha poi chiesto la reiezione del ricorso anche nel merito, per palese infondatezza.
Il Comune di Monte Romano si è costituito in giudizio ed ha eccepito, anch’esso, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse ad agire dei due ricorrenti, specificando che il Sig. Salvatori avrebbe chiesto la concessione di una azienda agrituristica venatoria (A.A.T.V.), e non la concessione di una A.F.V. come invece richiesto dal Sig. Fondi, e come disposto nella concessione impugnata.
Nel merito il Comune ha insistito per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si è costituito in giudizio anche il controinteressato Sig. Pier Paolo Fondi che ha eccepito, anche’egli, l’inammissibilità del ricorso non avendo il ricorrente Salvatori la disponibilità dei beni sui quali insiste l’A.F.V. “Castel di Salce” – come da egli stesso affermato nel ricorso, nel quale si è qualificato come “richiedente la disponibilità dei terreni”, e non avendo mai richiesto alla Provincia di Viterbo il rilascio della concessione.
Peraltro il territorio di cui trattasi non potrebbe essere mai trasformato in A.A.T.V. per incompatibilità con il piano faunistico venatorio.
Il Sig. Patrizi sarebbe carente della legittimazione e dell’interesse al ricorso non essendo titolare di alcun interesse legittimo.
Anche il controinteressato ha eccepito la tardività dell’impugnazione della delibera della G.P. n. 205 del 2000 e del Regolamento Provinciale n. 55 del 16/7/03, ed ha poi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
La Comunione delle ASL ha spiegato intervento ad adiuvandum insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La Provincia di Viterbo ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento dovendo la Comunione delle ASL proporre ricorso autonomo.
Con memoria depositata il 2/5/08, i ricorrenti hanno replicato in merito alle eccezioni di inammissibilità proposte dalle controparti, precisando che sussisterebbe l’interesse strumentale per il Sig. Salvatori; quanto al Sig. Patrizi, al quale è consentito di esercitare la caccia soltanto nell’ambito dell’ATC cui appartiene, avrebbe interesse ad impugnare tutti gli atti che gli impediscono l’esercizio dell’attività venatoria nel territorio di appartenenza.
Insistono quindi i ricorrenti per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 14 maggio 2008, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Ritiene il Collegio, prima di affrontare le questioni dedotte nel ricorso e nelle memorie, di dover svolgere alcune considerazioni in punto di fatto.
L’Azienda faunistica venatoria “Castel di Salce” esiste da tempo ormai risalente, ed è stata costituita su un insieme di terreni destinati - sulla base del piano faunistico provinciale – ad attività venatoria.
Gran parte dell’A.F.V. ricade sui terreni dell’Azienda Agricola “Roccarespampani”, la cui proprietà è attualmente della Comunione delle ASL del Lazio, ma della cui gestione si è sempre occupato il Comune di Monte Romano.
I terreni, già di proprietà del Pio Istituto S. Spirito di Roma, come tutti i beni degli enti ospedalieri, sono stati dapprima trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle ex USL (nella fattispecie al Comune di Monte Romano), e poi, dopo la soppressione delle USL avvenuta con la seconda riforma del servizio sanitario nazionale, sono pervenuti alla neo costituita Comunione delle ASL, la quale non si è mai occupata direttamente della gestione dell’Azienda, essendo rimasti i beni dell’Azienda nel possesso del Comune di Monte Romano che già li gestiva sulla base della delibera della G.R. del Lazio in data 1/8/95 n. 6279.
Titolare della concessione dell’AFV “Castel di Salce” è il Sig. Pier Paolo Fondi, succeduto al defunto padre che gestiva l’azienda fin dal momento della sua costituzione, nel lontano 1983.
La disciplina delle concessioni delle A.F.V. e delle A.A.T.V. – il cui rilascio rientra nella esclusiva competenza della Provincia di Viterbo – è contenuta del Regolamento Provinciale n. 55 del 16/7/03, citato in precedenza.
All’art. 3, il Regolamento distingue nettamente le concessioni di aziende faunistiche venatorie di cui all’art. 32, comma 1, lett. a) della L. R. Lazio 2/5/95 n. 17 che sono caratterizzate dalla mancanza di finalità lucrative e sono “finalizzate alla conservazione, al ripristino, all’organizzazione al miglioramento degli ambiti naturali per l’incremento della fauna selvatica….”, dalle concessioni di aziende agrituristiche venatorie, di cui all’art. 32 comma 1 lett. b) della L.R. 17/95, trattandosi di concessioni ai fini di impresa agricola.
L’art. 11 del Regolamento stabilisce poi che nelle A.A.T.V. l’esercizio venatorio è possibile soltanto su fauna selvatica di allevamento, a differenza dall’A.F.V. in cui è possibile sulla fauna selvatica.
L’art. 4 del Regolamento, individua i soggetti che hanno titolo al rilascio della concessione.
Dopo aver stabilito al primo comma che la concessione di AFV e di AAFV può essere rilasciata a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, nonché agli enti locali interessati per territorio, il secondo comma chiarisce che “la concessione viene rilasciata prioritariamente:
- ai proprietari singoli o associati o consorziati dei fondi su cui dovrà sorgere l’azienda;
- ai conduttori singoli o associati o consorziati dei fondi su cui dovrà sorgere l’azienda”.
Ai sensi del comma terzo, poi, “nel caso di conduzione, il titolo di possesso, per essere valido ai fini della concessione dell’azienda, deve avere la durata di almeno sette anni per le A.F.V. e sei anni per le altre, o in caso di minore durata, il consenso da parte del proprietario”.
Infatti, in base all’art. 5 del Regolamento, la concessione di AFV ha durata di sette anni, ed è rinnovabile alla scadenza, quella di A.A.T.V. ha invece la durata di sei anni, ed è anch’essa rinnovabile alla scadenza.
Il rinnovo delle concessioni è invece disciplinato dall’art. 9 del Regolamento, che prevede l’obbligo di presentazione dell’istanza di rinnovo della concessione da parte del concessionario almeno sei mesi prima della scadenza, e la facoltà per i proprietari e/o conduttori dei fondi ricompresi nel perimetro aziendale, di far escludere i loro terreni dall’attività venatoria a gestione privata con formale richiesta, indirizzata alla Provincia ed al concessionario, entro il termine perentorio di almeno 10 mesi prima della scadenza della concessione.
La decisione relativa all’esclusione dei terreni dal perimetro aziendale è revocabile in qualunque momento (comma 4 dell’art. 5).
La Provincia, in base al comma 6 dell’art. 5 del citato Regolamento, è tenuta ad adottare il provvedimento di rinnovo della concessione – o l’eventuale diniego – entro la data di scadenza della concessione; in caso di ritardo perdura provvisoriamente il rapporto concessorio alle condizioni della concessione in scadenza.
E’ opportuno ora ripercorrere l’iter della vicenda che ha dato origine al presente contenzioso.
Il Sig. Fondi aveva ottenuto dal Comune di Monte Romano, con delibera della G.C. n. 113 de 23/3/98, la concessione dei terreni dell’Azienda Agricola Roccarespampani, e con atto rep. n. 416 del 28/3/98, era stato disciplinato il rapporto tra le parti prevedendosi una durata di anni sei a decorrere dal 28/3/98 ed un corrispettivo annuo di £ 32.000.000 (€ 16.526,63).
Il contratto prevedeva la facoltà per il Comune di dare disdetta almeno un anno prima della scadenza, qualora non intendesse rinnovare la concessione.(art. 2).
Con provvedimento della G.P. di Viterbo n. 205 del 14/8/00, il Sig. Fondi –avendo la disponibilità dei terreni -, ha ottenuto la concessione dell’A.F.V. “Castel di Salce”, (di cui precedentemente era titolare il padre), con scadenza 4/2/07.
Con nota del 9/3/06 prot. 2900, il Sindaco di Monte Romano, in qualità di rappresentante dell’Azienda Agricola Roccarespampani ha comunicato alla Provincia di Viterbo il suo veto al rinnovo della concessione.
Sono seguiti contatti tra il Comune di Monte Romano ed il Sig. Fondi, sfociati in un accordo tra le parti.
Con delibera del C.C. n. 4 del 18/1/07, il Comune di Monte Romano, considerato che il contratto relativo alla concessione dei terreni era scaduto, e che il Comune non aveva espresso la volontà di disdettarlo come previsto dall’art. 2 del contratto stipulato il 28/3/98 rep. n. 416, ha rinnovato la concessione dei terreni dell’Azienda Agricola Roccarespampani al Sig. Fondi per la durata equivalente a quella della concessione provinciale.
Con nota del 7/2/07 prot. 1363 ha comunicato alla Provincia di Viterbo di voler revocare la propria precedente nota del 9/3/06, nella quale aveva espresso il veto al rinnovo della concessione dei terreni dell’Azienda Agricola Roccarespampani, e con successivo provvedimento del 13/2/07, la Provincia di Viterbo ha rinnovato la concessione al Sig. Fondi.
Il ricorrente Cesare Salvatori si innesta nella vicenda avendo inoltrato nel 2001 alla sola Comunione delle ASL del Lazio, ed in data 9/2/07 alla Comunione delle ASL ed al Comune di Monte Romano, la richiesta di concessione dei terreni dell’Azienda Agricola Roccarespampani al fine di ottenere dalla Provincia di Viterbo la concessione su di essi di un’azienda agrituristica venatoria.
Come è agevole rilevare, la richiesta del ricorrente è stata rivolta soltanto alla Comunione delle ASL (oltre che al Comune di Monte Romano) e non anche alla Provincia di Viterbo, ed è stata inviata quando ormai il Comune di Monte Romano aveva già deciso di rinnovare la concessione dei terreni al Sig. Fondi (cfr. del. C.C. del 18/1/07 n. 4).
Peraltro, la richiesta del Sig. Salvatori si riferisce alla concessione di una A.A.T.V. e non alla concessione di una A.T.V., come attualmente è quella del “Castel di Salce”.
Terminata questa lunga digressione è possibile esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate – sotto diversi profili – dalla Provincia di Viterbo, dal Comune di Monte Romano e dal controinteressato.
Come meglio dedotto in narrativa, il ricorso è stato proposto da due soggetti: il Sig. Cesare Salvatori, al quale si è fatto cenno in precedenza, ed il Sig. Giacomo Patrizi qualificatosi come cacciatore della zona.
L’interesse che muove i due ricorrenti è diverso e diametralmente opposto: l’uno, il Salvatori vorrebbe ottenere l’annullamento della concessione per potersi sostituire al controinteressato, e gestire sui terreni una azienda agrituristica venatoria nella quale è possibile esercitare la caccia soltanto ai soggetti autorizzati, e soltanto nei confronti della fauna selvatica di allevamento; l’altro, il Sig. Patrizi, invece, vorrebbe ottenere l’annullamento della concessione intestata al Fondi allo scopo di poter esercitare la libera caccia sui terreni dell’azienda agricola Roccarespampani.
A questo proposito la Provincia di Viterbo ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, attesa la conflittualità tra gli interessi dei due ricorrenti.
Le parti resistenti e controinteressata hanno poi eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti all’impugnazione del provvedimento di rinnovo della concessione dell’A.F.V. “Castel di Salce” al controinteressato Sig. Fondi Pier Paolo, che era l’attuale gestore dell’azienda.
Con riferimento al sig. Cesare Salvatori hanno infatti dedotto:
- che non avrebbe mai richiesto alla Provincia la concessione dell’A.F.V. di cui trattasi, e quindi nessun esame comparativo tra le posizioni avrebbe potuto svolgersi;
- che, comunque, non essendo nella disponibilità dei beni, non avrebbe neppure titolo a richiedere la concessione, non configurandosi, quindi, neppure un interesse strumentale all’impugnativa;
- che, in ogni caso, avrebbe chiesto la concessione di una azienda agrituristica venatoria (A.A.T.V.), e non la concessione di una A.F.V. come invece richiesto dal Sig. Fondi, e come disposto nella concessione impugnata;
- che il territorio di cui trattasi non potrebbe essere mai trasformato in A.A.T.V. per incompatibilità con il piano faunistico venatorio.
Con riferimento alla posizione del ricorrente Sig. Giacomo Patrizi, qualificatosi come cacciatore della zona, hanno dedotto, al fine di sostenere l’inammissibilità del ricorso:
- che non disporrebbe di una posizione qualificata, e che quindi sarebbe portatore di un interesse semplice;
- che dall’annullamento dell’atto concessorio non potrebbe ottenere alcun vantaggio, in quanto il terreno sarebbe stato destinato ad A.F.V. – e non a libera caccia - con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, atto mai impugnato (neppure unitamente al presente ricorso), e che, quindi, la concessione oggi impugnata, sarebbe un atto applicativo di un atto presupposto mai impugnato.
I ricorrenti hanno replicato che sussisterebbe sia la legittimazione che l’interesse al ricorso in quanto il Sig. Salvatori sarebbe portatore di un interesse strumentale al rifacimento dell’intera procedura, con possibilità di ottenere l’assegnazione della concessione.
Quanto alla posizione del Sig. Patrizi, essendo egli un cacciatore della zona, avrebbe interesse all’impugnazione di tutti gli atti che riguardano lo svolgimento dell’attività di caccia nella zona.
L’eccezione è fondata.
Ritiene il Collegio che la tesi dei ricorrenti, fondata sul cosiddetto interesse strumentale, non possa essere condivisa, in quanto non applicabile al caso di specie.
Il Collegio concorda con il costante orientamento della giurisprudenza – formatosi in tema di gara – secondo cui la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara non esclude in via automatica l’interesse al ricorso, potendo sussistere l’interesse strumentale all’impugnazione da parte degli operatori del settore (Cons. Stato Sez. V 30/11/07 n. 6136; 5/12/06 n. 7113; ecc.).
Condivide anche la tesi giurisprudenziale secondo cui, in applicazione di detti principi, che “nel caso di concessione di spazio acqueo lagunare, accordata direttamente ad un certo soggetto per un determinato scopo, può essere impugnata anche da un altro soggetto che, per le caratteristiche concrete dell’attività svolta, analoghe a quella del concessionario, potrebbe aspirare al conseguimento della concessione…., e ciò indipendentemente dall’avvenuta presentazione di una specifica domanda in questo senso” (T.A.R Veneto, Sez. I Venezia 7/10/04 n. 2608).
Per fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso del Sig. Salvatori, occorre però accertare se detto orientamento sia applicabile al caso di specie.
Secondo la giurisprudenza formatasi in materia di gare pubbliche, per potersi configurare la posizione legittimante all’impugnazione del provvedimento, non basta la sola dimostrazione di essere un operatore del settore, ma occorre anche la dimostrazione “di essere in possesso dei requisiti necessari per poter aspirare, per le proprie caratteristiche imprenditoriali, alla relativa attività. (Cons. Stato Sez. V 30/11/07 n. 6136; 5/12/06 n. 7113; ecc.).
In pratica, come ha di recente ribadito il Consiglio di Stato in tema di concessione demaniale, per poter contestare la concessione rilasciata a terzi, occorre partecipare al procedimento o quantomeno dimostrare di aver i requisiti per potervi partecipare ed ottenere l’assegnazione in sede di riesercizio del potere (Cfr. Cons. Stato Sez. VI 25/1/08 n. 202).
Nel caso di specie nessuno di detti requisiti sussiste.
Il Sig. Salvatori non ha mai proposto alla Provincia di Viterbo domanda di concessione dell’A.F.V. “Castel di Salce”, tant’è che la Provincia di Viterbo ha avuto cognizione della sua intenzione soltanto successivamente al rilascio della concessione ed in seguito all’instaurarsi del contenzioso tra le parti.
Il Sig. Salvatori – anche se avesse formulato apposita richiesta alla Provincia – non avrebbe potuto ottenere la concessione, in quanto difettava dei requisiti necessari per l’assegnazione in base al Regolamento Provinciale n. 55/03.
Come è agevole rilevare dalla lettura delle norme del Regolamento Provinciale n. 55/03 in precedenza richiamate, requisito necessario per poter aspirare alla concessione è la titolarità e/o la disponibilità dei terreni (nel caso di specie dei terreni dell’Azienda Agricola Roccarespampani), disponibilità della quale il ricorrente non era titolare al momento della proposizione del ricorso, atteso che i terreni erano stati già dati in concessione al controinteressato Sig. Fondi, con delibera del C.C. di Monte Romano n. 4 del 18/1/07.
Detto atto non è stato neppure oggetto di impugnazione in questa sede, con l’effetto di consolidare in capo al Sig. Fondi il diritto alla disponibilità dei terreni; ciò comporta, per il Sig. Salvatori, la carenza del requisito della disponibilità dei terreni, indispensabile – in base all’art. 4 del Regolamento Provinciale n. 55/03 - per poter aspirare ad ottenere la concessione anche in sede di un eventuale rinnovamento della procedura.
Peraltro, sussiste un ulteriore elemento che comporta la carenza di interesse al ricorso in capo al Sig. Salvatori: il suo interesse è quello di gestire un’azienda agrituristica venatoria, e non di un’azienda turistica venatoria, come invece previsto nel piano faunistico regionale, con conseguente impossibilità di ottenere la concessione.
Infine, deve aggiungersi che lo stesso Regolamento Provinciale prevede il diritto di insistenza del concessionario (attraverso la previsione del diritto al rinnovo della concessione) con l’unica eccezione dell’ipotesi in cui il proprietario dei terreni – qualora sia diverso dal concessionario – decida di non voler più concedere le proprie terre ad uso venatorio privato, con la conseguenza che difficilmente un nuovo soggetto può subentrare nella concessione, tanto più che non è prevista nel regolamento provinciale la possibilità di un esame comparativo tra più domande di concessione.
Ne consegue che il Sig. Salvatori difetta della legittimazione e dell’interesse al ricorso.
Anche il Sig. Patrizi difetta dei suddetti requisiti essendo pacifico in giurisprudenza che “il possesso della licenza di caccia non è sufficiente a differenziare la posizione di interesse del ricorrente da quella di tutti gli altri cittadini che intendano praticare la caccia, a tal fine portatori di un interesse diffuso, a fronte di un provvedimento di concessione di riserva” (Cons. Stato Sez. VI 28/7/88 n. 961); il Sig. Patrizi, quale cacciatore, non ha alcun interesse ad impugnare il provvedimento di concessione di un’A.F.V. in capo all’uno, anziché all’altro soggetto.
Né potrebbe sostenersi che attraverso l’annullamento della concessione potrebbe esercitare la caccia libera sul territorio, ostandovi il piano faunistico provinciale che destina l’area in questione ad A.F.V., atto mai impugnato, neppure con il presente ricorso.
Ciò comporta l’inammissibilità dell’impugnazione da lui proposta senza considerare la conflittualità tra gli interessi che muovono i due ricorrenti, consistendo, per l’uno, nel subentro nella concessione per lo svolgimento dell’attività venatoria a gestione privata, e per l’altro, nella soppressione dell’attività venatoria privata sui terreni dell’Azienda Agricola Roccarespampani, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i ricorrenti (cfr. T.A.R Lazio Sez. III 10/5/02 n. 4123; Cons. Stato Sez. IV 28/8/97 n. 932; ecc.).
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater - dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 14 maggio e del 24 giugno 2008.
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