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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 10 luglio 2008 n. 6631
Pres. Perrelli Est. Dongiovanni
Monacchia M. (Avv.ti R. e C. Caponi) c/ Comune di Roma (Avv. Com.)


Procedimento amministrativo – Conclusione – Termine – Mancato rispetto – Provvedimento “tardivo” – Illegittimità – Esclusione – Ragioni - Condizioni.

Il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza dell’interessato non costituisce fonte di illegittimità del provvedimento “tardivo” posto che si tratta di termini ordinatori, tranne tuttavia i casi in cui tale condotta sia del tutto irragionevole e ciò abbia comportato nel frattempo il mutamento della situazione di fatto ovvero della disciplina normativa regolante la materia, tale da rendere definitivamente vana la possibilità di avere un atto favorevole (1).

 

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(1) Cfr. TAR Lazio, sez. II Ter, n. 2420/2008.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Seconda Ter

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 195/2006 proposto da

 

Monacchia Mario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Caponi e Clelia Caponi nello studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Rulliano n. 10;

 

contro

 

- il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Delfini dell'Avvocatura comunale e domiciliato presso gli Uffici di quest'ultima in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;

 

- il Municipio XVI del Comune di Roma, in persona del Presidente pro tempore;

 

per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 1642 del 22 settembre 2005 con cui l’amministrazione comunale ha rigettato l’istanza dell’interessato del 18 gennaio 2005 di concessione di occupazione di suolo pubblico in via Portuense, lato opposto civ. 95 D/E e ha invece rilasciato allo stesso la concessione per mq. 6 in Largo Pepere di fronte all’aiuola tra i civici 243 e 247 di via del Casaletto, per il collocamento di un banco per la vendita di merce varia, esclusi alimentari,
nonché per l’annullamento
con i motivi aggiunti notificati alle parti e depositati in data 22 novembre 2006,
- della determinazione dirigenziale n. 1489 del 9 agosto 2006 avente ad oggetto la conversione dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche denominate anomale con cui si conferma la concessione di occupazione di suolo in Largo Pepere di fronte all’aiuola tra i civici 243 e 247 di via del Casaletto;
- dell’autorizzazione amministrativa n. 82/2006 del 3 settembre 2006 rilasciata all’interessato per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica tipo “A”. - VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 9 giugno 2008 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni;
Uditi, ai preliminari, l'avv. Caponi per il ricorrente e l'avv. Rocchi, in sostituzione dell’avv. Delfini, per il Comune resistente;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente è titolare, dal 2004, di autorizzazione amministrativa di tipo “A” per commercio su aree pubbliche con posteggio fisso in via del Casaletto di fronte al civico 245.
La predetta autorizzazione è stata concessa al ricorrente in ragione della voltura del titolo acquistato dal precedente titolare, tale Orvath Mauro.
Pur tuttavia, atteso che il predetto n. 245 non risultava corrispondente a nessun civico di via Casaletto, il deducente ha chiesto, con varie istanze, la modifica del posteggio individuato nella predetta autorizzazione suggerendo altri siti nell’ambito del XVI Municipio (largo Ravizza, via della Magliana n. 225 ovvero via Portuense lato opposto del civico n. 95 D/E), a ciò invocando l’applicazione delle delibere comunali riguardanti la regolamentazione delle autorizzazioni c.d. “anomale” (come quella posseduta dal ricorrente).
Con la determinazione dirigenziale n. 1642 del 22 settembre 2005, l’amministrazione comunale ha rigettato l’istanza dell’interessato del 18 gennaio 2005 di concessione di occupazione di suolo pubblico in via Portuense, lato opposto civ. 95 D/E e ha invece rilasciato allo stesso la concessione per mq. 6 in Largo Pepere di fronte all’aiuola tra i civici 243 e 247 di via del Casaletto, per il collocamento del banco per la vendita di merce varia, esclusi generi alimentari.
Avverso tale atto, ha proposto impugnativa l'interessato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta comunale di Roma n. 103 del 25 febbraio 2003; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per istruttoria carente; travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Il procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato è stato adottato in violazione della disciplina concernente la conversione delle autorizzazione amministrative c.d. “anomale” (delibera G.C. n. 103 del 25 febbraio 2003).
Ed invero, l’autorizzazione n. 84/2004 posseduta dal ricorrente è stata fatta rientrare nella tipologia di cui al punto 7 della predetta delibera G.C. n. 103/2003 (ovvero tra quelle con “vendita a braccio o carrettino o cesto a terra”) per la cui conversione si prevede che gli operatori debbano indicare il posteggio prescelto.
Ora, a fronte delle indicazioni fornite dal ricorrente con le varie istanze presentate all’amministrazione (nelle quali sono stati indicati i siti di largo Ravizza, via della Magliana n. 225 e via Portuense lato opposto del civico n. 95 D/E), lo stesso Comune, premettendo che gli operatori avrebbero potuto richiedere solo il posteggio dove avevano svolto l’attività negli ultimi cinque anni, hanno d’ufficio allocato l’interessato in Largo Pepere di fronte all’aiuola, tra i civici 243 e 247 di via del Casaletto.
Nel caso di specie, è stata, quindi, utilizzata la procedura per la conversione delle autorizzazioni anomale nelle quali era indicato un sito generico (ad es. zona di Roma) che non sono assimilabili a quelle contemplate al punto 7 della predetta delibera (nella cui tipologia è stato fatto rientrare il titolo posseduto dall’interessato);
2) violazione di legge (delibera G.C. n. 103 del 25 febbraio 2003; art. 4 del D.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997); violazione dell’art. 2, comma 3, della legge n. 241/90; eccesso di potere per carenza dei presupposti di legge.
L’assegnazione del posteggio è avvenuta d’ufficio da parte dell’amministrazione comunale, senza che peraltro siano stati adottati provvedimento di diniego sulle varie istanze presentate dall’interessato nelle quali erano stati indicati siti diversi.
Peraltro, il diniego intervenuto con il provvedimento impugnato (per l’allocazione della concessione di occupazione di suolo pubblico in via Portuense) è stato adottato dopo circa nove mesi dall’inoltro della domanda senza rispettare i termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 241/90 e all’art. 4 del D.lgs n. 446/1997.
Peraltro, il posto assegnato al ricorrente è ubicato in uno spartitraffico sul quale insistono autovetture in divieto di sosta che rendono impossibile lo svolgimento dell’attività commerciale.
La stessa collocazione del posteggio, attesa la totale assenza di transito pedonale, rende di fatto impossibile l’avviamento commerciale dell’attività.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 992/2006, è stata respinta la domanda di sospensiva.
Con motivi aggiunti depositati in data 22 novembre 2006, il ricorrente ha poi impugnato, per l’annullamento, la determinazione dirigenziale n. 1489 del 9 agosto 2006 avente ad oggetto la conversione dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche denominate “anomale” con cui si conferma la concessione di occupazione di suolo pubblico in Largo Pepere di fronte all’aiuola tra i civici 243 e 247 di via del Casaletto e l’autorizzazione amministrativa n. 82/2006 del 3 settembre 2006 rilasciata all’interessato per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica tipo “A”.
Al riguardo, il ricorrente, nel ritenere i suddetti atti illegittimi in via derivata, ha riproposto gli stessi motivi di censura contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio.
Altresì, lo stesso deducente è dell’avviso che l’ulteriore atto impugnato sia comunque illegittimo per vizi propri e, pertanto, ha proposto i seguenti motivi aggiunti:
1) violazione dell’art. 31 della delibera C.C. n. 35/2006; eccesso di potere per omessa istruttoria; violazione del principio del giusto procedimento.
La determinazione n. 1489 del 9 agosto 2006 impugnata è stata adottata senza che sia stata previamente convocata una conferenza di servizi, pure prevista dall’art. 31 della delibera CC n. 35 del 6 febbraio 2006
Il posteggio assegnato al ricorrente risulta invece assegnato in modo del tutto discrezionale dall’amministrazione ed adottato sulla base del solo parere della Polizia municipale.
Il provvedimento impugnato è stato quindi emanato in violazione del principio del giusto procedimento secondo quanto previsto dall’art. 31 della delibera C.C. n. 35/06;
2) violazione dell’art. 31 della delibera C.C. n. 35/2006; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione; irrealizzabilità delle statuizioni; slealtà nella procedura.
Anche l’autorizzazione n. 82/06 risulta di conseguenza illegittima posto peraltro che il sito assegnato al ricorrente (largo Pepere di fronte all’aiuola tra i civici 243-247 di via del Casaletto) non è chiaramente individuato in quanto in Largo Pepere non vi sono i suddetti civici come, invece, in via del Casaletto.
Vi è stata peraltro slealtà nella procedura di rilascio del titolo se si considera che mentre la precedente autorizzazione prevedeva l’apertura del banco per sette giorni alla settimana, il nuovo titolo reca la dicitura “settimanale” senza alcuna indicazione dei giorni di apertura.
Ciò comporta un grave danno economico per il ricorrente dovuto all’incertezza del contenuto della suddetta autorizzazione.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2008, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il primo motivo contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio è infondato.
La determinazione dirigenziale impugnata (n. 1642 del 22 settembre 2005) è chiara nello scandire le fasi procedimentali ed i motivi che hanno condotto alla scelta finale dell’amministrazione di concedere al ricorrente l’occupazione di suolo pubblico in largo Pepere di fronte all’aiuola tra i civici 243-247 di via del Casaletto.
L’esame della censura, però, non può prescindere da un dato ovvero che il ricorrente, nel 2004, ha acquistato l’autorizzazione di che trattasi da tale Orvath Mauro nella quale era indicato quale suolo pubblico da occupare con posteggio fisso via del Casaletto di fronte al civico 245 (numerazione poi risultata inesistente).
In ragione di ciò, l’amministrazione resistente ha catalogato tale autorizzazioni tra quelle c.d. “anomale” per le quali la delibera G.C. n. 103/2003 ha previsto una procedura per la loro conversione.
In particolare, la predetta autorizzazione è stata fatta rientrare tra quelle contemplate nel punto 7 della predetta delibera ovvero tra quelle aventi ad oggetto la “vendita a braccio o carrettino o cesto a terra” in relazione alle quali è previsto che l’interessato possa presentare istanza per la conversione del titolo indicando il posteggio prescelto, previa allegazione della relativa documentazione.
Deve tuttavia osservarsi che l’inquadramento effettuato dal Comune non può dirsi risolutivo in quanto, in effetti, la situazione del ricorrente, seppure assimilata alla tipologia di cui al punto 7 della delibera 103, non è affatto coincidente con la stessa né analoga a quella in cui era indicata una zona generica, in quanto il sito dell’interessato era già individuato quantomeno come zona di riferimento, sebbene il civico non corrispondeva alla numerazione esistente sulla via del Casaletto.
Ciò che si vuole dire è che, in caso di conversione dell’autorizzazione anomala, la procedura seguita dal Comune, subordinata cioè alla richiesta dell’interessato dove indicare il posteggio (oltre alla documentazione dal quale poter desumere che l’interessato ha svolto negli ultimi cinque anni in quel luogo l’attività commerciale) non è illegittima in quanto risulta coerente con il caso in esame nel quale, a fronte di una errata indicazione del posteggio assegnato a suo tempo al suo dante causa, la prima opzione da seguire era quella della corretta individuazione del luogo e, soltanto nel caso in cui ciò non fosse stato possibile, verificare la possibilità di procedere all’assegnazione di un sito alternativo.
Tuttavia, la difficoltà di individuare in maniera chiara il posteggio (prima opzione) deve essere verificata in concreto nel senso che l’interessato deve essere nell’impossibilità di poter esercitare l’attività commerciale tanto da essere stato costretto a comportarsi da venditore itinerante e scegliendo comunque un sito pubblico diverso dove commercializzare i propri prodotti.
In altre parole, non risulta illegittima la decisione del Comune di Roma di procedere, dopo aver comunque valutato le diverse opzioni proposte dall’interessato, ad individuare in maniera chiara il posteggio di cui alla autorizzazione volturata e che recava una non corretta individuazione del numero civico di riferimento e quindi del sito dove installare il proprio chiosco.
Non può poi sottacersi come il ricorrente, nella sua ultima istanza di conversione del 18 gennaio 2005, ha indicato quali siti alternativi alcuni luoghi (ad. es.: via Portuense) per i quali il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico si sarebbe posto in contrasto con la delibera C.C. n. 232/2004 (non impugnata) che non ammette l’insediamento di attività commerciali su vie catalogate come “viabilità principale” (ala cui tipologia appartengono quelle indicate dall’interessato).
Il ricorrente, sul punto, continua a sostenere di aver presentato un’altra istanza in data 25 novembre 2004 in relazione alla quale l’amministrazione non avrebbe fornito alcuna risposta.
Al riguardo, non può sottacersi che tra la richiesta del novembre 2004 e quella del gennaio 2005 esiste una contraddizione nel senso che nella prima vengono individuati siti pubblici differenti rispetto a quelli contemplati nella seconda istanza.
Ora, di fronte a tale contraddittorietà di richieste, non risulta incoerente la condotta del Comune che ha dato seguito alla seconda richiesta del gennaio 2005 interpretando così la volontà del ricorrente di preferire i siti individuati nell’istanza da ultimo presentata all’amministrazione.
Ciò posto, nessun difetto di istruttoria né violazione della delibera G.C. n. 103/2003 possono essere imputati al Comune resistente posto peraltro che il parere contrario alla allocazione nel sito di via Portuense è stato reso in sede di conferenza di servizi del 13 maggio 2005 e l’individuazione chiara del posteggio da assegnare in via definitiva in Largo Pepere è stata effettuata dopo apposito sopralluogo dei vigili urbani i quali hanno peraltro dato conto dell’avvio della procedura per l’installazione della apposita segnaletica (divieto di sosta) nel sito di che trattasi (occupato senza titolo, secondo il ricorrente, da autovetture), al fine di consentire all’interessato l’esercizio dell’attività commerciale senza ulteriori impedimenti.

 

2. Gli argomenti esposti nel precedente punto 1. consentono al Collegio di disattendere anche le censure contenute nel secondo motivo del ricorso introduttivo aggiungendo, tuttavia, che il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza dell’interessato non costituisce fonte di illegittimità del provvedimento “tardivo” posto che si tratta di termini ordinatori, tranne tuttavia i casi in cui tale condotta sia del tutto irragionevole e ciò abbia comportato nel frattempo il mutamento della situazione di fatto ovvero della disciplina normativa regolante la materia, tale da rendere definitivamente vana la possibilità di avere un atto favorevole (cfr. di recente, TAR Lazio, sez. II Ter, n. 2420/2008).

 

3. In sintesi, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto.

 

4. I primi due mezzi contenuti nei motivi aggiunti ripropongono le censure contenute nell’atto introduttivo del giudizio per dimostrare l’illegittimità in via derivata dei nuovi provvedimenti ivi impugnati.
Il rigetto del ricorso principale determina di conseguenza infondatezza delle dedotte censure.

 

5. Con il primo motivo aggiunto, il ricorrente è dell’avviso che l’autorizzazione commerciale (convertita) n. 1489 del 9 agosto 2005 sia illegittima per violazione dell’art. 31 della delibera CC n. 35/2006 nella parte in cui prevede la previa convocazione della conferenza di servizi per l’individuazione dei relativi posteggi.
La censura va disattesa in quanto, atteso che tale adempimento non è richiesto con riferimento all’esame delle singole istanze presentate dagli interessati, il ricorrente non ha comunque addotto alcun elemento in grado di far rilevare l’illegittimità causata dalla condotta omissiva dell’amministrazione resistente.
In altre parole, se la conferenza per l’individuazione di tutti i posteggi è stata convocata e ha avuto un esito (ovvero l’individuazione dei posteggi disponibili), il ricorrente non ha precisato alcunché con riferimento al mancato rispetto nei suoi confronti di quanto emerso in sede di conferenza di servizi.
Se invece la predetta conferenza non è stata convocata, l’interessato non avrebbe alcun interesse a svolgere la censura in esame posto che tale omissione procedimentale non ha comunque impedito all’amministrazione di valutare la sua istanza ed assegnare allo stesso in via definitiva il suolo pubblico da occupare.

 

6. Anche il secondo motivo aggiunto non risulta fondato.
Con riferimento alla difficoltà di individuazione del nuovo sito assegnato al ricorrente, la censura è smentita in fatto attesa la produzione fotografica dell’interessato da cui emerge che il chiosco è allocato in un posteggio delimitato da strisce gialle con annessa segnaletica di divieto di sosta con rimozione.
Con riferimento invece alla differente indicazione dei giorni di apertura, va osservato che la dicitura “settimanale” di cui all’autorizzazione n. 82/2006, in mancanza di diverse prospettazioni da parte della difesa comunale, debba intendersi nel senso che l’attività non è limitata ad alcuni giorni della settimana nel senso che può essere svolta durante l’intero arco temporale indicato (ovvero “settimanale”), coerentemente con la precedente autorizzazione n. 84/2004 (la cui attività era ammessa tutti i giorni tranne la domenica).
Ciò determina l’inammissibilità della specifica censura per carenza di interesse.

 

7. In conclusione, anche i motivi aggiunti vanno respinti.

 

8. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Seconda Ter, respinge il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2008, con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli - Presidente
Maria Cristina Quiligotti – Componente
Daniele Dongiovanni – Componente est.



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