Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2008 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 4 luglio 2008 n. 1485
Pres. Bianchi - Est. Lotti
www.Fiscosos.it (avv. Carofano) c. Ministero dell’Economia e Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


Accesso agli atti e documenti – Sentenze – Documenti amministrativi - Esclusione

L’accesso agli atti ex L. 241/1990 non può essere esercitato nei confronti delle sentenze, in quanto non possono essere considerate documenti amministrativi, non essendo espressione di un’attività amministrativa e provenendo da organi giurisdizionali che non rientrano tra i soggetti passivi dell’accesso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 843 del 2008, proposto da:

 

Www.Fiscosos.It, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Carofano, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Francia, 224;

contro



Ministero dell'Economia e delle Finanze
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- del provvedimento confermativo, formato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Prot. 873/2008 del 3 aprile 2008, formati a seguito di annullamento, in via amministrativa, da parte della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativa con decisione Di.C.A. 4033/2.4.5.2.3. del 26 febbraio 2008 e degli atti presupposti:
- provvedimento, formato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Prot. 2817 del 7 dicembre 2007, comunicato tramite lettera raccomandata AR in data 13 dicembre 2007, avente ad oggetto il rigetto delle richieste di sentenze ex art. 743 c.p.c. ed ex art. 262 DPR 2002 n. 115 notificate tramite ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., in data 3 dicembre 2007 (ricevute il 4/12/2007), con registro cronologico 4996, oggetto del successivo provvedimento confermativo;
- provvedimento, formato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Prot. 2818 del 7 dicembre 2007, comunicato tramite lettera raccomandata AR in data 13 dicembre 2007, avente ad oggetto il rigetto delle richieste di sentenze ex art. 743 c.p.c. ed ex art. 262 DPR 2002 n. 115 notificate tramite ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., in data 3 dicembre 2207 (ricevute il 4/12/2007), con registro cronologico n. 5009, oggetto del successivo provvedimento confermativo.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/07/2008 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della leggen. 1034/71 introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Rilevato che l’associazione ricorrente ha chiesto alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino di prendere visione di tutte le sentenze del predetto organo giudiziario, formate in determinati anni, specificati nell’istanza di accesso e di estrarne copia;
Rilevato che sulla medesima questione questa sezione ha già pronunciato sentenza di rigetto della domanda del ricorrente (cfr. TAR Piemonte, I sez., n. 3500-07 e 386-08), rigetto confermato in appello dal Consiglio di Stato con sentenza 1363-08;
Rilevato che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con provvedimento n. 4033 del 26 febbraio 2008 ha ritenuto ammissibile la richiesta di accesso;
Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva già precisato che le sentenze pronunciate dalla Commissione sono pubbliche a norma di legge, riconoscendo il diritto della associazione istante di accedere, visionare ed estrarre copie delle sentenze presso le relative segreterie competenti, nei limiti di legge (art. 38 d. lgs. 546-92 e non art. 743 c.p.c.);
Rilevato che con il provvedimento di diniego impugnato del 3 aprile 2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha continuato a negare l’accesso sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata;
Precisato l’oggetto delle richiesta della istante, la quale ha attivato il rito speciale ex art. 25 della legge n. 241/1990, deve ribadirsi l’inammissibilità dell’originario ricorso, perché il diritto rivendicato dalla istante non è riconosciuto dall’art. 22 della legge n. 241/1990. Essa, invero, invoca il diritto di accesso con riferimento alle sentenze emesse dalla Commissione Tributaria, che non possono essere ricondotte al genere dei “documenti amministrativi”, formati dalla amministrazione;
Ritenuto che, qualunque possa essere l’accezione di “documento amministrativo” (ogni rappresentazione di un “contenuto” di atti che siano formati dalla pubblica amministrazione, ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al diritto di accesso, al fine di “assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale” (art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990), le “sentenze” (peraltro pubbliche) non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso;
Ritenuto, infatti, che:
- sono di ostacolo sia la formulazione letterale dell’art. 22, che si riferisce ad “atti, anche interni, formati, dalla pubblica amministrazione”, che siano espressione di una “attività amministrativa”, sia la finalità della previsione che vuole garantire la imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione;
- altro ostacolo di ordine positivo è dato rinvenire nella dizione dell’art. 23 della legge n. 241/1990, che specifica i soggetti passivi dell’accesso, tra i quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che emettono atti con un regime definito (anche di pubblicità), che è completamente estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo.
- in questo senso, non merita di essere assecondato il tentativo di assimilare “la sentenza tributaria” al “documento amministrativo”, al fine di includere la prima nella sfera di applicabilità degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990 (la sentenza tributaria possiederebbe sia “il requisito soggettivo” sia quello “oggettivo” del documento amministrativo): l’assimilazione della “sentenza” (tributaria o altra) al “documento amministrativo” deve arrestarsi al primo termine, cioè al “documento”, non potendo mettersi in dubbio che anche la sentenza sia un documento, nel senso che è qualcosa che rappresenta “un contenuto”, rendendolo utilizzabile; non è possibile procedere oltre nella identificazione dei due “documenti”, giacché la qualifica di “amministrativo” del documento, in relazione al quale è previsto l’accesso, non può in alcun modo essere assegnata alla “sentenza”, che conclude il processo, e non il procedimento (in questo senso, C.S. sez. IV, n. 1043/1996, secondo la quale il diritto di accesso riguarda i documenti amministrativi, formati dalla pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, e non quelli che riguardano attività e organi giurisdizionali);
Ritenuto che l’infondatezza dell’originario ricorso o, meglio, la sua inammissibilità per carenza dei presupposti che ne legittimano la proposizione, la cui verifica spetta d’ufficio al giudice investito della questione, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata eccepita o meno, esime il Collegio dall’esame della problematica relativa alla applicabilità nella specie dell’art. 743 c.p.c., non avendo richiesto l’istante copie autentiche delle sentenze; in ogni caso, la dedotta violazione dell’art. 743 c.p.c. che consentirebbe il rilascio di copie non autentiche di sentenze anche a chi non ha partecipato al processo, conferma che nella specie l’interessata ha fatto valere un diritto che è estraneo alla disciplina dell’accesso ex lege n. 241/1990, e che trova la sua specifica disciplina nella apposita normativa processuale;
Ritenuto, infine, che nessun rilievo può essere dato al diverso comportamento della Commissione Regionale Tributaria, che consente il rilascio di copie via mail, non essendo comunque la stessa tenuta, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, a consentire l’accesso alle sentenze nei termini voluti da parte ricorrente;
Si deve, infine, ritenere, che le richieste di un numero abnorme di documenti, il cui unico interesse consista nello studio generico dei medesimi, non possa supportare adeguatamente una richiesta d’acceso, anche laddove fosse ammissibile (il che, nella specie non lo è), comportando altrimenti che l’Amministrazione sottragga risorse proprie, destinate ai suoi compiti istituzionali, a vantaggio di un privato, che poi impiegherà le sentenze suddette pubblicandole sul proprio sito, presumibilmente in modo non certo gratuito e, comunque, non per soddisfare una propria esigenza di studio che deve essere personale;
Anzi, consentendo l’accesso alle sentenze con le modalità indicate, come pare dimostrare il ricorrente, al di fuori di qualsiasi obbligo previsto dalla legge, la Commissione Regionale Tributaria si espone al rischio di un’azione di danno erariale per aver sottratto risorse proprie, destinate ai suoi compiti istituzionali, a vantaggio del privato ricorrente, che, peraltro, concorre nel predetto danno.
Si deve ritenere, pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, di dover respingere il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, l. n. 1034-71 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell’importo complessivo di euro millecinquecento, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 03/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore
Ivo Correale, Primo Referendario


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento