(.....), rappresentato e difeso dagli avv. Eva Basso, Paolo Casetta, Marco Porcari, con domicilio eletto presso Marco Porcari in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 6 Bis;
contro
Ministero Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per il
Risarcimento danni conseguenti a malattia contratta per causa di servizio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/06/2008 il Primo Referendario dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in oggetto, proposto davanti a questo Giudice in quanto era stato dichiarato dal Tribunale di Torino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con sentenza n. 7121 del 20.9.2002, il ricorrente, ex ispettore della Polizia di Stato in quiescenza, chiede il risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza di infermità contratta per attività di servizio.
Il ricorrente narra che a far data dal 01.08.1977, ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell’interno in qualità di Ispettore Capo della Polizia di Stato, e, nel periodo dal 1980 al 1990, presso l’Ufficio Prevenzione Generale di Torino, con prevalenti mansioni di Capo Equipaggio di Pattuglia Volante e Capo Turno Volanti.
Egli narra che in data 12.11.1988 si trovava in servizio di volante, con turno ore 19.00-24.00, unitamente agli agenti Pallotta Michele (gregario) e Mortara Ubaldo (autista).
Alle ore 22.00 circa, in Corso Unione Sovietica, angolo Strada Castello di Mirafiori, in Torino, il ricorrente e i suddetti Agenti, procedevano al controllo di un’autovettura modello Volkswagen golf, targata T039991G, con a bordo due giovani, successivamente identificati come Scannella Cinzia, nata a Torino il 21.03.1967, residente in Torino Via Bovetti n. 22, e Tripodi Giovanni, nato a Torino, il 05.02.1965, residente in Collegno Via Partigiani n.32.
Durante la perquisizione dei suddetti, il ricorrente verificava il contenuto di una borsetta, appartenente alla Sig.ra Scannella Cinzia e si feriva nelle parti molli della mano destra; precisamente tra le dita dell’indice e del medio, con una siringa ivi contenuta, sprovvista dell’apposita protezione, con conseguente fuoriuscita di sostanza ematica dalla mano del ricorrente.
Successivamente il ricorrente chiedeva alla ragazza spiegazioni sulla presenza della siringa nella propria borsetta e la stessa riferiva di aver utilizzato poc’anzi, insieme al Sig. Tripodi, quella siringa, entrambi per iniettarsi della sostanza stupefacente (eroina).
Da indagini espletate sui soggetti sopra menzionati si accertava che erano entrambi tossicodipendenti, pluripregiudicati.
In data 22.01.1992 decedeva in Torino, la sig.ra SCANNELLA Cinzia, per causa naturale riconosciuta come sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
Inoltre, il ricorrente, narra che, in data 27.09.1992, si trovava in servizio, in orario antecedente una partita di calcio, e doveva intervenire in occasione di tafferugli tra le opposte tifoserie. Aggredito da alcuni tifosi subiva lesioni e veniva a stretto contatto con soggetti igienicamente a rischio, ritrovando le proprie parti del corpo scoperte (braccia, mani, viso), sporche di sputi e sostanze ematiche.
Successivamente, nel gennaio 1995 il ricorrente veniva ricoverato presso il reparto Rudigoz dell’Ospedale Amedeo di Savoia per Polmonite da Pneumocystis Carinii e in tale occasione gli veniva diagnosticata l’affezione da Sindrome di Immunodeficienza Acquisita (AIDS) con una gravissima deplezione linfocitaria e segni evidenti di una infezione da HIV in stadio terminale.
Nel 1996, il ricorrente presentava al Questore di Torino istanza di riconoscimento di malattia per causa di servizio, ritenuta originata in forma diretta o comunque connessa a fatti verificatesi nel pieno esercizio delle proprie attribuzioni quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria, nonché Capo Equipaggio della pattuglia in servizio di Volante e di prevenzione nonché nei servizi investigativi.
Seguivano i rapporti informativi del caso, le visite presso l’Ospedale Militare di Torino e il parere favorevole del Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale, Sez. Volanti.
Nel 1999 il ricorrente fu posto in quiescenza per inidoneità permanente al servizio per malattia (AIDS), contratta in occasione e per causa di lavoro, con riconoscimento di pensione privilegiata ascrivibile alla tabella A, categoria 3, misura massima.
Nel presente giudizio il ricorrente chiede, quindi, il risarcimento del danno contrattuale ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio veniva esperita CTU medico-legale, depositata in giudizio in data 24 aprile 2008, con documenti allegati.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2008 il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, l’Amministrazione eccepisce la prescrizione del diritto risarcitorio azionato, con riferimento al disposto dell’art. 2947, comma 1, c.c.
Secondo parte resistente, il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dal 1988, allorquando il ricorrente avrebbe potuto pervenire alla percezione dell’esistenza del danno in parola usando la normale diligenza.
Inoltre, anche qualora si voglia ricollegare la prescrizione dell’azione risarcitoria al successivo momento in cui il danneggiato ha avuto, a suo dire, reale e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del danno, ovvero all’anno 1995 (allorquando, per stessa affermazione dell’attore, venne riscontrata clinicamente l’insorgenza dell’affezione da H.I.V.), il termine quinquennale in parola, sarebbe spirato in assenza di iniziative di parte.
Ciò in quanto il ricorrente solo nel 2002 (con atto di citazione innanzi al Tribunale di Torino), ha formulato la richiesta di risarcimento del danno patito in conseguenza di tali fatti. In tale data (20.2.2002) sarebbe ormai spirato il termine di prescrizione quinquennale di cui al citato articolo 2947, 1° comma, c.c.
Tale eccezione è infondata.
Infatti, il termine di prescrizione non può che decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del danno, ovvero all’anno 1995, allorché venne riscontrata clinicamente l’insorgenza dell’affezione da H.I.V.
In secondo luogo, il termine di prescrizione è decennale non quinquennale come sostiene parte resistente.
Infatti, in tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione è decennale, ove come nella specie il lavoratore esperisca l'azione contrattuale.
Tale prescrizione decorre, come detto, dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza causale. (Cassazione civile, sez. lav., 11 settembre 2007, n. 19022).
Nel merito, il ricorso appare fondato.
Il ricorrente formula la pretesa risarcitoria sul presupposto della stretta correlazione tra l’attività svolta in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria e l’insorgenza di grave affezione (infezione da HIV) in stadio terminale
Secondo la ricostruzione narrata dal ricorrente, e non contestata dalla resistente, nel novembre del 1988, nell’esaminare il contenuto di una borsetta durante una perquisizione, il medesimo si feriva alla mano destra con una siringa usata sprovvista di protezione. La proprietaria della borsetta, tossicodipendente sarebbe poi deceduta nel 1992 per causa riconducibile ad AIDS.
Nel 1995, gli sarebbe stata diagnosticata l’affezione da Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS), che il ricorrente afferma essere diretta conseguenza degli eventi sopra narrati.
In merito a detta affezione si è pronunciata la Commissione Medica di Seconda Istanza di Verona con verbale n 25740/A datato 20 5 1998 (All. 5 resistente), la quale ha riconosciuto la malattia dipendente da causa di servizio, basandosi su considerazioni di natura probabilistica, osservando che pur in assenza di dati documentali dell’epoca del fatto intesi come certificazioni sanitarie o meno sull’agente traumatico (iniezione accidentale) la presenza di allegate dichiarazioni testimoniali (relazioni di servizio relative al fatto in questione, redatte in data 15.2.1997 dal ricorrente e dagli altri componenti l’equipaggio della volante – All. 6 resistente), in assenza di precedenti inerenti operazioni o trasfusioni di sangue o di altre fonti di contaminazione, permettono di dedurre con ragionevole certezza che la patologia in oggetto discenda dal servizio svolto.
Come ha stabilito, infatti, la giurisprudenza civile in tema, sussiste il nesso causale tra un’unica fonte di contagio e l’effettivo contagio del virus HIV quando sia raggiunta la prova logica che la trasmissione della sindrome da immunodeficienza umana abbia avuto solamente quella possibile fonte, non rilevando che, nel caso, il grado di probabilità statistica d'infezione sia molto bassa (nella specie, circa l'8 per 1000) ( cfr. Tribunale di Firenze, 17 gennaio 2006).
Nulla rileva il fatto che il ricorrente “per la poca informazione ed ignoranza propria” non segnalasse adeguatamente l’accaduto, ritenendo irrilevante il fatto all’epoca, atteso che il contagio era già avvenuto e che anche una tempestiva segnalazione agli organi competenti non avrebbe potuto impedire il contagio e il conseguente danno alla salute del ricorrente.
E’ pur vero che il protocollo adottato con circolare del Capo della Polizia n 333 A/333 F/9808 del 28.7.1988, recante norme di profilassi per gli appartenenti alla Polizia di Stato in relazione alla sindrome da immunodeficienza acquisita prevedeva che l’operatore dovesse recarsi immediatamente dai sanitario della Polizia di Stato per la redazione di una dichiarazione di lesione traumatica oppure ad un posto di Pronto Soccorso per il rilascio del referto, da presentare successivamente al medico dei reparto di appartenenza, compilare la relazione di servizio da presentare ai Dirigenti dell’ufficio, Ente o Reparto di appartenenza, sottoporre immediatamente ad accertamenti sierologici da ripetersi dopo trenta, sessanta, novanta, centottanta e trecentosessanta giorni.
Tuttavia, tali esami, che avrebbero potuto escludere la preesistenza della condizione di Sieropositività, non avrebbero potuto peraltro impedire il diffondersi del contagio, contagio che la stessa Amministrazione, come detto, ha affermato dipendere da causa di servizio e, quindi, legata da un nesso eziologico ormai accertato dalla stessa Amministrazione.
Tale nesso eziologico deriva dal fatto che, in base al combinato disposto degli artt. 2087 c.c e 32 Cost, è riconosciuto al lavoratore il diritto di operare in un ambiente in cui i pericoli per la salute e l’incolumità sono ridotti al minimo, mentre impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le cautele imposte da norme giuridiche di natura pubblicistica e contrattuale; gli fa obbligo, inoltre di adottare tutte le misure, dettate dal progresso tecnico e scientifico e dalla pregressa esperienza che, benché non previste da specifiche fonti, contribuiscano a migliorare le condizioni di sicurezza del lavoratore.
La normativa specificamente prevista per la Polizia di Stato, con particolare riferimento alle disposizioni del titolo VIII e X del Regolamento di servizio e al D.M. del ministro dell’interno 20.2.1992, conferma tale assunto, atteso che il datore di lavoro è responsabile, oltre che della fornitura e della disponibilità di mezzi di prevenzione del rischio salute, anche del loro corretto e costante uso da parte di lavoratori.
Nella circostanza della perquisizione della borsetta l’operante era sprovvisto di normali guanti da indossare per procedere e l’Amministrazione non aveva fornito strumentazioni idonee a rendere più sicuro lo svolgimento di incombenze potenzialmente pericolose in circostanze ambientali disagevoli (per strada, di notte) e in relazione a soggetti potenzialmente ostili (i fermati).
Pertanto, ritenuta sussistente, alla luce delle suesposte argomentazioni, la prova da parte del lavoratore del verificarsi dell’evento dannoso, della nocività dell’ambiente di lavoro e del nesso causale, per cui è decisivo il riconoscimento, da parte dell’Amministrazione stessa, dell’insorgere della malattia per causa di servizio, il Collegio ritiene di poter riconoscere il danno biologico patito, non ristorato per la mancata copertura del danno biologico da parte dell’assicurazione dell’INAIL.
Quanto alla liquidazione del richiesto danno alla persona, alla luce dei principi fissati in materia dalla Corte costituzionale, deve ritenersi che il danno biologico sia liquidabile secondo parametri equitativi che tengono conto oltre che dell'età, del sesso e di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto.
Ad integrare la valutazione equitativa del giudice soccorre inoltre la consulenza tecnica d'ufficio, immune da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, e le risultanze della quale, sorrette da adeguata motivazione e frutto di congrua analisi della documentazione sanitaria versata in atti e di quanto direttamente constatato dal consulente nel corso della visita del danneggiato, sono di sicura affidabilità.
In particolare, come detto, la CTU medico-legale, depositata in giudizio in data 24 aprile 2008, con documenti allegati, ha affermato che il ricorrente è affetto da AIDS la cui prognosi non è favorevole per l’insorgenza di resistenze farmacologiche e per la progressione della malattia, nonché per la facile suscettibilità alle infezioni opportunistiche, in un quadro clinico generale precario.
Con riferimento al danno, il perito d’ufficio, in accordo con i periti di parte, hanno individuato nell’85% la misura della lesione permanente patita, in osservanza dei barens orientativi, utilizzati in campo medico-legale, per la valutazione del danno biologico permanente per patologie di tal genere e tale entità.
In assenza, quindi, di altri danni conseguenza accertati, per la valutazione equitativa del danno biologico ai sensi dell'art. 2056 C.c., preso atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione secondo cui non può essere utilizzato come parametro di riferimento il criterio del triplo della pensione sociale minima (cfr. ad es. Cass. 8/1/99, n. 101), può farsi riferimento alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e sicuramente utilizzabile in un contesto - non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello socio-economico - per molti aspetti non dissimile da quello Milanese, come quello Torinese (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione).
Detta tabella, com'è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità (di carattere indicativo) differenziati a seconda dell'età del leso e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali e suscettibili, in ogni caso, di essere adeguati al caso concreto - secondo l'insegnamento della Corte di cassazione - con l'utilizzo di altri parametri equitativa.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno, come è noto, l'art. 35, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, ha introdotto, nei giudizi risarcitori devoluti alla giurisdizione esclusiva del G.A., una peculiare modalità processuale di determinazione del danno, tendente allo snellimento dei giudizi, secondo cui la determinazione del quantum dovuto - alla stregua dei criteri dettati dalla sentenza di cognizione che reca quindi una condanna sostanzialmente generica - è demandata in prima battuta all'accordo delle parti e, solo se questo non viene raggiunto, costituisce oggetto di un successivo giudizio di merito, introdotto da una domanda proposta nelle forme dell'ottemperanza; pertanto, detta norma, proprio perché evoca termini quali « proposta » e « accordo », postula in via preferenziale che la soluzione della controversia sia raggiunta mediante un contratto di stampo sostanzialmente transattivo, per la cui conclusione si fa affidamento (oltre che sui principi di buona amministrazione, efficacia ed efficienza cui deve doverosamente improntarsi l'agire amministrativo degli organi preposti) sul corretto e leale comportamento delle parti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6063).
Per la liquidazione del danno biologico patito in relazione all’insorgere della malattia e alla conseguente invalidità permanente la Pubblica amministrazione dovrà formulare una proposta nei seguenti termini:
- liquidare il danno biologico, utilizzando la tabella di liquidazione del Tribunale di Milano in relazione alla percentuale dell’85% di danno permanente riconosciuto dal perito d’ufficio, concordi i periti di parte, incrementabile fino al 50% in relazione alla comprovata gravita della malattia e alla giovane età del ricorrente;
- liquidare il danno morale quantificabile fino al 50% di quello biologico così come calcolato in base ai parametri di cui sopra;
- sottrarre quanto ricevuto dal ricorrente eventualmente a titolo di equo indennizzo;
- atteso che le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico e del danno morale sono obbligazioni di valore, sicché vanno quantificate in considerazione del valore del bene perduto dal danneggiato rapportato al momento della decisione, facendo riferimento, come base del calcolo della liquidazione, a valori monetari propri del tempo della decisione in esame: liquidare gli interessi, che non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, ma soltanto dalla data della presente decisione al saldo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 aprile 2003, n. 5503).
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione, nella misura e secondo i criteri sopra indicati.
Condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, oltre a quelle della CTU espletata secondo la parcella depositata in giudizio dal perito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - I sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero intimato al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente, nella misura e secondo i criteri di cui in motivazione, provvedendo alla liquidazione ed al pagamento di tali danni entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione, o se anteriore, dalla notifica, della presente decisione.
Condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, oltre al pagamento delle spese di perizia, come specificato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore
Ivo Correale, Primo Referendario