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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 5 luglio 2008 n. 1488
Pres. Bianchi - Est. Correale
Tonino ed altri (avv. prof. Claudio Dal Piaz) c. Comune di Ivrea (Avv.ti Paris, Formentin, Casavecchia)


Edilizia ed urbanistica – Parcheggi privati – Applicabilità prescrizione ex art. 28 L. 1150/1942 – Esclusione

I parcheggi privati da realizzarsi ai sensi dell’art. 18 L. 765/67 non possono considerarsi come oneri per l’urbanizzazione primaria e conseguentemente non è applicabile il termine prescrizionale decennale di cui all’art. 28 L.1150/1942.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2002, proposto da:

 

TONINO Angelo e TOGNON Silvana nonché da TONINO Silvia, in qualità di erede di Tonino Angelo, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Claudio Dal Piaz, con domicilio eletto in Torino, via S. Agostino, 12, presso lo studio del medesimo;

contro



il Comune di Ivrea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nunzio Paris e dall’avv. Laura Formentin, con domicilio eletto in Torino, via Paolo Sacchi, 44, presso lo studio dell’avv. Marco Casavecchia;

per la declaratoria



previo accertamento,
dell’intervenuta prescrizione degli obblighi assunti con l’atto (rep. n. 22.898, fascicolo n. 7.942) di adempimento degli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione primaria a’ sensi dell’art. 10 – 5° comma della legge 6 agosto 1967 n. 765, trascritto ad Ivrea il 6 maggio 1972 al N. 3008 del Reg. Gen. Ed al n. 2647 del Reg. Part.,

nonché per l’annullamento




dell’atto prot. n. 21081 in data 9 luglio 2002, ricevuto il successivo 12 luglio con il quale il Dirigente dell’Area tecnica della Città di Ivrea ha diffidato ad iniziare i lavori indicati nella denuncia di inizio attività, relativi alla realizzazione di una recinzione ed al posizionamento del cancello.


Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Viste la memoria di costituzione del Comune di Ivrea e la relativa documentazione;
Vista la memoria di costituzione per Silvia Tonino;
Vista la memoria dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica dell’8 maggio 2008 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



I signori Angelo Tonino e Sergio Tognon, proprietari di un terreno sito nel Comune di Ivrea, regione S. Antonio, in virtù di lottizzazione approvata il 9 dicembre 1966, intendevano realizzare sullo stesso tre unità immobiliari con destinazione residenziale previo adempimento degli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione primaria a carico dei privati, ai sensi dell’art. 10, comma 5, l.n. 765/67, come richiesto dal Comune.
Con atto di adempimento di tali obblighi, sottoscritto in data 7 aprile 1972 per atto notarile, i suddetti proprietari, intendendo ottemperare nei confronti del Comune al principio della dismissione gratuita delle aree destinate a sede stradale e della realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie, cui era condizionato il rilascio della relativa licenza edilizia, si impegnavano: 1) a cedere gratuitamente al Comune una striscia di terreno per il suddetto ampliamento della sede stradale; 2) a realizzare un parcheggio in aree esterne a quelle di pertinenza della sede stradale ed esterne a recinzione di qualsiasi genere, con determinate caratteristiche costruttive ivi descritte; 3) a versare, a titolo di garanzia per l’adempimento delle obbligazioni in questione, la somma di lire 148.988; 4) a versare la somma di lire 1.984.162 quale contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di interesse collettivo.
Versate dette somme ed acquisita dall’amministrazione comunale l’area per l’ampliamento della sede stradale, i lavori per il parcheggio pertinenziale non avevano esecuzione e non risultava che il Comune di Ivrea ne chiedesse la realizzazione o incamerasse la cauzione relativa.
Il 3 giugno 2002, quindi, i signori Angelo Tonino e Silvana Tognon comunicavano l’inizio attività per la ristrutturazione del muro di contenimento con posizionamento di un cancello su parte dell’area destinata originariamente al parcheggio, secondo quanto previsto nell’atto d’obbligo sopra richiamato.
Con atto motivato di autotutela di diffida inizio lavori e disposizione di divieto di prosecuzione della denunciata attività, con rimozione dei risultati da essa prodotti, il Comune di Ivrea, in data 9 luglio 2002, diffidava, appunto, dall’iniziare tali lavori, motivando in ordine al rilevato contrasto con l’impegno di esecuzione dei parcheggi, di cui al ricordato atto pubblico del 1972, alla sussistenza di un vincolo di destinazione dell’area, inderogabile unilateralmente, e alla impossibilità di applicazione del termine decennale di cui all’art. 28, comma 5, n. 3, l.n. 1150/1942, non rientrando tali opere tra quello oggetto della convenzione stipulata secondo le disposizioni del ricordato art. 28 cit.
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 16 ottobre 2002 e depositato nei termini di legge, il signori Tonino e Tognon, chiedevano l’accertamento dell’intervenuta prescrizione degli obblighi assunti e richiamati dal Comune nonchè l’annullamento del provvedimento comunale del 9 luglio 2002, lamentando quanto segue.
“1) Violazione e/o falsa applicazione con riferimento all’art. 2934 c.c. nonché con riferimento all’art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150; violazione delle previsioni contenute nell’atto trascritto ad Ivrea il 6 maggio 1972 n. 300 al n. 3008 reg. Gen. e al n. 2647 del Reg. Part.; eccesso di potere per contraddittorietà, insufficienza di istruttoria e/o di motivazione; perplessità.”.
La Convenzione sottoscritta il 7 aprile 1972 prevedeva, al punto V, che le opere eventualmente mancanti o deficienti potevano essere eseguite direttamente dal Comune di Ivrea mediante l’utilizzazione, all’uopo, della somma depositata a titolo di garanzia e che, decorso un periodo di sei mesi entro il quale il Comune avrebbe potuto procedere, previo accertamenti e controlli, alla realizzazione, la Parte adempiente si sarebbe dovuto considerare liberata dalle obbligazioni assunte, tra cui quelle per la realizzazione del parcheggio, con termine delle garanzie prestate.
L’amministrazione comunale non aveva mai richiesto nei termini, né successivamente, l’esecuzione del parcheggio, né aveva provveduto direttamente, ed appariva inspiegabile, ad oltre trenta anni di distanza, la richiesta di sua realizzazione, tenuto conto dell’intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 2934 c.c., applicabile anche agli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 28 l.n. 1150/1942, come modificato dall’art. 8 l.n. 765/1967, come poteva essere accertato dal Comune con idonea istruttoria, invece assente nel caso di specie.
“2) Violazione di legge con riferimento all’art. 4 della legge 4-12-1993 n. 493”.
Il termine di venti giorni entro il quale l’amministrazione comunale può adottare un ordine motivato per impedire l’esecuzione di lavori di cui ad una denuncia di inizio di attività ha carattere perentorio, per il principio della certezza delle situazioni di diritto, per cui il provvedimento impugnato, del 9 luglio 2002, era stato adottato oltre i venti giorni dalla data del 3 giugno 2002 di comunicazione dell’inizio dei lavori ivi descritti.
Si costituiva in giudizio il Comune di Ivrea, chiedendo la reiezione del ricorso perché ritenuto infondato.
Con memoria di pura forma del 1 aprile 2008 si costituiva in giudizio anche la sig.ra Silvia Tonino, quale erede del ricorrente Angelo Tonino, deceduto il 20 giugno 2004, insistendo sulle medesime conclusioni del ricorso introduttivo.
In prossimità della pubblica udienza i ricorrenti depositavano una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato e merita accoglimento per la parte relativa alla domanda di annullamento.
Il provvedimento impugnato fonda la sua motivazione su un triplice ordine di considerazioni: 1) l’impegno ad adempiere all’esecuzione del parcheggio in questione era stato assunto in adempimento dell’art. 18 della legge n. 765/1965, con destinazione inderogabile unilateralmente; 2) le opere in questione (parcheggio) non rientravano tra quelle oggetto della Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 28 l.n. 1150/1942 con conseguente inapplicabilità del termine decennale di cui al relativo comma 5; 3) già con precedente ordinanza assunta nel 2001 il medesimo intervento era stato oggetto di ingiunzione di demolizione.
Il Collegio rileva che l’atto d’obbligo notarile del 1972 specificava al punto E) delle premesse che la “parte adempiente” intendeva ottemperare nei confronti del Comune di Ivrea al principio della dismissione gratuita delle aree destinate a strade e che la stessa intendeva attuare “le altre opere di urbanizzazione di cui in appresso, all’adempimento dei quali oneri è condizionato il rilascio della licenza edilizia”. Specificate le modalità di dismissione a strada e apertura a pubblico passaggio con servitù di pubblico transito sulla specifica area ivi descritta, di cui all’allegata planimetria, la parte “II°” del documento in questione specificava che la medesima “parte adempiente” si impegnava ad eseguire: “…a) parcheggi (di cui all’articolo 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765), secondo il presente capitolato esecutivo…Creazione di appositi spazi per posteggio autovetture in aree esterne a quelle di pertinenza della sede stradale (sede viabile e marciapiedi) ed esterne a recinzioni di qualsiasi genere, per una superficie complessiva pari ad 1 mc/20 mc. di costruzione v.p.p. ed ubicati di massima nella posizione indicata in planimetria allegata e contraddistinta con la lettera “p” o con tratteggio a linee zebrate…Tali aree dovranno essere delimitate mediante apposita segnaletica orizzontale indicante i singoli spazi auto e segnalate con cartello regolamentare recante la dicitura ‘parcheggio privato’”.
Alla luce di quanto dedotto, il Collegio rileva contraddittorietà, insufficienza e illogicità della motivazione, secondo quando prospettato nel primo motivo di ricorso ed ulteriormente illustrato nella memoria dai ricorrenti.
Infatti sia nell’atto d’obbligo notarile sia nel provvedimento impugnato è chiaramente indicato che i parcheggi in questione erano previsti ai sensi dell’art. 18 l.n. 765/67, rispettando anche l’indicazione della specifica cubatura proporzionale richiamata nel testo normativo secondo quanto specificato nell’atto d’obbligo sopra riportato.
Ne conseguiva la destinazione conformativa inderogabile, riservata, appunto, alla destinazione a parcheggio pertinenziale ex art 18 cit., da intendersi, quindi, non quale parcheggio pubblico bensì quale pertinenza delle abitazioni di nuova edificazione, quali quelle riconducibili ai ricorrenti, e di natura privata.
Chiarito ciò, il Collegio concorda con quanto rappresentato dai ricorrenti, laddove essi specificano che, se pure i parcheggi in questione interessavano solo una parte dell’area interessata dalla d.i.a, come si evince dalla planimetria allegata all’atto d’obbligo del 1972, essi erano comunque a destinazione privata, ai sensi dell’art. 18 cit. espressamente richiamato nell’atto d’obbligo del 1972, nel quale si evidenzia unicamente la destinazione a parcheggio senza che mai in esso si faceva cenno a destinazione a parcheggio pubblico, anzi ribadendo che l’area dovesse essere delimitata con cartello regolamentare recante la dicitura “parcheggio privato”.
Ne consegue che l’amministrazione comunale, nell’adottare il provvedimento di cui si chiede l’annullamento, non ha specificato perché il peculiare intervento comunicato con d.i.a., consistente in ristrutturazione muro di recinzione e posizionamento cancello e rete metallica, si porrebbe in contrasto con il vincolo di destinazione dell’area a parcheggio (privato), assunto nell’ambito delle obbligazioni risalenti al richiamato atto notarile del 1972, tenuto conto che la d.i.a. in questione non sottraeva l’area alla destinazione inderogabile – contrariamente a quanto apoditticamente affermato nel provvedimento impugnato – di parcheggio pertinenziale alle aree private, di cui all’art. 18 l.n. 765/67 cit., per quanto descritto nella stessa e nelle relazioni tecniche allegate.
Sotto tale profilo, quindi, la d.i.a in questione non comportava la sottrazione della destinazione inderogabile di cui all’atto d’obbligo del 1972 come invece sembra evincersi dalla proma parte della motivazione del provvedimento impugnato.
Anzi, con la delimitazione dell’area in questione, i ricorrenti stanno adempiendo all’atto d’obbligo in questione in esecuzione della destinazione conformativa della proprietà privata, come ormai è interpretata la disposizione di cui all’art. 18 cit.
Solo se all’interno dell’area non si realizzasse il parcheggio pertinenziale il Comune potrebbe rilevare il mancato assolvimento dell’obbligo dell’atto di cui al 1972 ma, allo stato, tale intenzione non si evince dalla d.i.a. presentata e ritenuta non conforme.
Né la circostanza che in altra occasione è stata emessa dal Comune di Ivrea ordinanza di ripristino per opere corrispondenti a quelle di cui alla d.i.a. del giugno 2002 può avere alcuna rilevanza nella presente fattispecie, relativa a differente procedimento.
Il ricorso, nella parte in cui propone domanda di annullamento, quindi, deve essere accolto per quanto dedotto con il primo motivo di ricorso e assorbimento di quanto dedotto con il secondo motivo.
Per quel che riguarda la domanda di accertamento della intervenuta prescrizione degli obblighi assunti con il su ricordato atto, il Collegio rileva la carenza di interesse dei ricorrenti sul punto, poichè, per quanto da loro stessi ammesso, la d.i.a. non comportava affatto la mancata esecuzione degli obblighi in questione ma, anzi, ne costituiva l’esecuzione in quanto, come affermato a pag. 5 della memoria per la pubblica udienza, “…l’intervento in questione è volto a consentire alla proprietà l’effettivo, pieno e sicuro utilizzo dell’area come parcheggio”, al fine di “…delimitazione dell’area per motivi di sicurezza e difesa della proprietà”.
L’intervento ex art. 18 cit. non può considerarsi esecuzione di oneri di urbanizzazione primaria e, nella presente fattispecie, non rileva l’applicabilità dell’eventuale termine prescrizionale decennale di cui all’art. 28 l.cit.
Per quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra descritti, con compensazione delle spese di lite, sussistendone giusti motivi, attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione 1^ accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell’8 maggio 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore


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