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n. 7-2008 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Ordinanza 9 luglio 2008 n. 3705
Pres. Baccarini – Rel. Lundini
Cintra S.A (Avv. A. Clarizia) c.c ANAS s.p.a. (Avv. Stato), Impregilo s.p.a. (Avv. B. G. Carbone)


Accesso agli atti e documenti – Project financing – Individuazione del promotore – Natura provvedimentale – Autonoma impugnabilità – Conseguenze – Differimento dell’accesso - Illegittimità

Il collegamento delle varie fasi dell’articolata serie procedimentale attraverso la quale si realizza il project financing non impedisce che il subprocedimento di scelta del ‘promotore’, ex art. 154 del D.lgs. n. 163/2006, conduca ad un esito provvedimentale immediatamente lesivo per il soggetto escluso o pretermesso e, dunque, da quest’ultimo autonomamente impugnabile. Pertanto, è illegittimo il differimento dell’accesso agli atti della procedura di individuazione del promotore richiesto dal soggetto partecipante, trattandosi della normale esplicazione di prerogative di azione e di esigenze difensive che non possono essere in alcun modo limitate.


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