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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 30 giugno 2008 n. 3144
C. Piscitello Pres. G. Calderoni Est.
M.P. Fioravanti ed altre (Avv.ti M. Masi ed L. Pergola) contro il Provveditorato agli
Studi di Bologna (Avvocatura dello Stato), il Provveditorato agli Studi di Modena
(Avvocatura dello Stato) ed il Ministero della Pubblica Istruzione (non costituito) e
nei confronti di A. Stoppa ed altri (non costituiti)


Istruzione pubblica - Circolare ministeriale n. 256/1988 – Impartiva la direttiva di sospendere l’inclusione dei candidati interessati nelle graduatorie finali sino all’adozione dei provvedimenti definitivi (positivi o negativi) che sarebbero seguiti all’espressione del parere del Consiglio di Stato - Natura – Atto soprassessorio - Revoca della nomina in ruolo degli interessati - Illegittimità

É soprassessorio quell'atto di natura endoprocedimentale ed interlocutorio, con cui l'amministrazione, a fronte di interessi pretensivi sottesi a istanze di privati, sospende ogni determinazione, riservandosi di pronunciarsi in un secondo tempo, allorché sia definita l'istruttoria o siano venuti in essere tutti i presupposti per l'esercizio del potere”. Rientra in tale tipologia la Circolare ministeriale n. 256/1988 con cui si impartiva la direttiva di sospendere l’inclusione dei candidati interessati (insegnanti di religione) nelle graduatorie finali, sì da non utilizzarle nei loro confronti, sino all’adozione dei provvedimenti definitivi (positivi o negativi) che sarebbero seguiti all’espressione del richiesto parere del Consiglio di Stato. In tal senso è illegittimo l’operato dell’Amminstrazione, la quale ha ritenuto di disporre direttamente la revoca della nomina in ruolo degli interessati, peraltro motivandola con il richiamo a detta circolare


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I




Registro Sentenze:
3144/2008
Registro Generale: 1528/1988


nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons., relatore

GRAZIA BRINI Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso 1528/1988 proposto da:

FIORAVANTI MARIA PIA ED ALTRE
GRASSELLI ANTONIA
GREGORIO EVA



rappresentate e difese da:

MASI AVV. MARCO
PERGOLA AVV. LUCIANO



con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA D'AZEGLIO 42
presso
PERGOLA AVV. LUCIANO

contro

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede


PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MODENA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede


MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

e nei confronti di
STOPPA ANNA

e nei confronti di
MAROZZI MAURIZIO

e nei confronti di
GIOCOLIERI MATILDE

per l’annullamento



-
dei decreti Provveditore agli studi di Bologna 30.9.1988 nn. 14885-14903 e del decreto Provveditore agli studi di Modena, con i quali è stata disposta la revoca della nomina in ruolo delle ricorrenti;
- del decreto provveditorale 30.9.1988, n. 198, di depennamento delle ricorrenti dalle rispettive graduatorie;
Designato relatore il Cons. GIORGIO CALDERONI;
Presenti per le parti, alla pubblica udienza del 10 aprile 2008, i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO



1.
Le ricorrenti - che avevano prestato servizio, come insegnanti di religione, negli anni scolastici indicati dal primo comma degli artt. 27, 31 e 38 legge n. 270/1982 – impugnano i decreti in epigrafe, deducendo le censure di violazione della legge n. 246/1988 e delle circolari ministeriali nn. 185 e 219 del 1988; eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, sotto i seguenti profili:

A)
l’invito - contenuto nella Circolare ministeriale n. 256/1988 - a soprassedere, in attesa del parere del Consiglio di Stato, all’inclusione nelle graduatorie dei docenti già insegnanti di religione avrebbe senso e portata diversi da quelle ritenute dai Provveditori di Bologna e Modena; e, in ogni caso, non potrebbe ritenersi valida la motivazione contenuta nei provvedimenti di revoca delle nomine in ruolo (qualificate come non definitive, perché soggette a controllo), mentre non sarebbero esposte le ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero l’esercizio dell’autotutela;
B) i medesimi provvedimenti di revoca sarebbero affetti da illegittimità derivata dalla predetta Circolare ministeriale n. 256/1988, in quanto l’Amministrazione non potrebbe subordinare alla propria esigenza (di chiedere il parere al Consiglio di Stato) l’immediata operatività di atti già emanati.
2. Resistono al ricorso gli intimati Provveditorati agli Studi.
3. Con ordinanza 26.10.1988, n. 471, questa Sezione accoglieva la domanda cautelare proposta dalle ricorrenti.
4. Indi, dopo diversi rinvii (alcuni dei quali chiesti congiuntamente dai difensori delle parti costituite), la causa è passata in decisione all’odierna pubblica udienza.
5.1. Ciò premesso, osserva il Collegio che, tra gli atti impugnati, riveste valore di antecedente logico e giuridico il decreto Provveditore agli studi di Bologna 30 settembre 1988, n. 198 (che si richiama alla Circolare ministeriale n. 256 del 17 settembre 1988 e all’obbligo di adeguarvisi da parte dell’Amministrazione periferica; e dispone il depennamento, tra gli altri, delle ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento ex lege n. 246/1988); mentre i decreti provveditorali di revoca della nomina delle stesse hanno un carattere meramente consequenziale ed applicativo.
5.2. Dovendo, pertanto, concentrare l’attenzione sul menzionato decreto n. 198/1988, va ulteriormente osservato che, all’ultimo “ritenuto” delle premesse, esso riporta testualmente, qualificandolo come direttiva, il passo conclusivo della predetta circolare ministeriale, in cui si rappresenta ai suoi destinatari che “nelle more acquisizione predetto parere (del Consiglio di Stato: NdR) SS.LL. dovranno soprassedere at inclusione docenti interessati in graduatoria in parola”.
Dunque, la direttiva ministeriale era inequivoca nel porre a carico delle “amministrazioni periferiche” l’adozione di atti meramente soprassessori, in attesa dell’espressione del parere richiesto.
5.3. Orbene, per pacifico insegnamento giurisprudenziale è soprassessorio quell’ (così di recente: T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 5 agosto 2003, n. 562); in senso analogo si pone la giurisprudenza tanto del Consiglio di Stato (sez. VI, 11 marzo 2004, n. 1246; V, 2 aprile 2001, n. 1902; sez. IV 19 giugno 2006, n. 3640); quanto delle SS.UU. Cassazione civile (27 giugno 2005, n. 13707).
Ne consegue che la predetta Circolare si era limitata a impartire la direttiva di sospendere (ovvero “congelare” temporaneamente, come esattamente espone la memoria conclusiva delle ricorrenti sub 1) l’inclusione dei candidati interessati nelle graduatorie finali, sì da non utilizzarle nei loro confronti, sino all’adozione dei provvedimenti definitivi (positivi o negativi) che sarebbero seguiti all’espressione del parere de quo.
A tanto i Provveditori di Bologna e Modena non hanno, invece, ottemperato, in quanto – come “plasticamente” ed ancora esattamente prospettato dalle ricorrenti sub 4 della memoria conclusiva – mentre .
5.4. Ma in tal modo, e cioè andando per così dire “ultra petita” rispetto alle indicazioni ministeriali, i provvedimenti di autotutela non possono motivazionalmente reggersi:
- l’uno (decreto di depennamento dalle graduatorie) sul rinvio diretto e per relationem alla circolare stessa;
- gli altri (decreti di revoca di nomina in ruolo) sul richiamo al predetto decreto di depennamento e anch’essi, seppur in via implicita e mediata, alla circolare de qua.
Tali rinvii/richiami ad un atto superiore da cui si desume unicamente l’invito all’esercizio, per un periodo temporaneo, del potere soprassessorio non sono all’evidenza idonei a sorreggere l’esercizio, con effetti definitivi, del potere di autotutela: il quale necessitava di ben più puntuali e adeguate motivazioni in punto di pubblico interesse.
In difetto delle quali, i provvedimenti impugnati incorrono nelle censure di eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, dedotte con il profilo A del ricorso in cui denuncia, per l’appunto che:
 “questa circolare non possa giustificare la revoca di un provvedimento di immissione in ruolo già assunto”;
 i provvedimenti impugnati “violano, tra l’altro, il principio che impone, in caso di revoca di un provvedimento amministrativo, la puntuale esposizione degli interessi di carattere pubblico che giustificherebbero l’eventuale esercizio dell’autotutela”.
5.5. Ma anche l’ulteriore motivazione addotta nei (soli) provvedimenti provveditorali di revoca della nomina in ruolo (mancato perfezionamento di tale nomina col visto degli organi di controllo e conseguente non definitività della stessa) risulta esattamente censurata con quel profilo del motivo sub A) del ricorso, in cui si sostiene che il controllo attiene non già alla definitività dell’atto (come erroneamente asserito nei controversi atti di revoca) bensì alla sua esecutività: invero, in relazione all’esercizio della funzione di controllo, la dottrina più autorevole ha - come è noto - elaborato la nozione di “fase integrativa dell’efficacia”, nozione pacificamente recepita dalla giurisprudenza amministrativa e dalla stessa Sezione controllo della Corte dei Conti (cfr. 18 gennaio 1996, n. 10 e 24 marzo 1993, n. 44).
6. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi che precedono, con assorbimento delle residue censure e con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e sin qui menzionati.
In considerazione, tuttavia, della obiettiva peculiarità della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, ACCOGLIE, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in premessa e, per l’effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

Così deciso in Bologna, il 10 aprile 2008.

Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. Rel. Est. F.to Giorgio Calderoni

Depositata in Segreteria in data 30.6.2008

Bologna, li 30.6.2008


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