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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 23 giugno 2008 n. 302
P. G. Lignani – Presidente ed Estensore
B. E. (avv.ti A. Degli Esposti, R. Villata e F. Figorilli) c/ l’Università degli
Studi di Perugia e Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (Avv.
Dist. dello St.) e nei confronti di S. L. (avv. F. Lattanzi, M.
Rampini e M. Tariciotti)


1. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria – Valutazione dei titoli – Pubblicazioni - Censure ammissibili.

 

2. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria – Valutazione dei titoli – Pubblicazioni - Art. 4 comma 2, D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 – Criterio di valutazione – Riflessi in tema di sindacato di legittimità del g.a..

1. In tema di concorsi a cattedre universitarie, è ammissibile la censura del candidato soccombente che non investe il valore scientifico (intrinseco) dell’opera, bensì quelle caratteristiche obiettive (estrinseche) che si richiedono perché uno scritto sia qualificabile come “pubblicazione”, nel senso comunemente attribuito a questo termine ai fini di un concorso universitario.

 

2. In tema di concorsi a cattedre universitarie, in ossequio all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 117/2000, secondo cui al fine di valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione anche della “(...) d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica (...)”, incorre in vizio “in procedendo”, benché il giudizio espresso sia ineccepibile nel merito, la Commissione che valuti ammissibile un manoscritto, quantunque di valore scientifico eccezionalmente elevato; qualora, invece, la stessa opera sia presentata in una forma che consente di qualificarla come “pubblicazione”, e come tale idonea ad essere presa in esame sotto il profilo del suo valore scientifico intrinseco, la commissione potrà e dovrà valutarla nel merito, ed in questa disamina non potrà limitarsi a giudicarne il contenuto, ma dovrà anche tener conto – discrezionalmente – della collocazione editoriale (ad es.: inserimento in una rivista o collana di riconosciuto prestigio, derivante quest’ultimo anche dalla fama di severità dei curatori) e della diffusione nella comunità scientifica, diversamente incorrendo in un vizio “in iudicando”, rilevabile in sede di legittimità come eccesso di potere.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2008, proposto da:

 

B. E., rappresentata e difesa dagli avv. Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, con domicilio eletto presso Fabrizio Figorilli in Perugia, via Bontempi N. 1;

contro



Universita' degli Studi di Perugia e Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;

 

nei confronti di
S. L., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lattanzi, Mario Rampini e Matilde Tariciotti, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, viale Indipendenza, 49;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto rettorale 21.10.07 n. 2181 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di concorso bandita dall’Università di Perugia il 27 ottobre 2005 per la copertura di un posto di professore di prima fascia nella Facoltà di economia, settore scientifico disciplinare IUS-04;
- degli atti connessi, fra i quali i verbali e le altre decisioni della commissione, nonché l’atto di nomina della controinteressata, qualora intervenuto;
- ove occorra, dell’art. 3 del bando.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Perugia e del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della prof. L. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2008 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente prof. B. e la controinteressata prof. S. hanno partecipato al concorso bandito dall’Università di Perugia per la copertura di un posto di professore ordinario (o di prima fascia) di Diritto commerciale nella Facoltà di economia. Gli altri candidati si sono ritirati o sono stati esclusi.
Le regole del concorso prevedevano che venisse individuato un solo vincitore (“idoneo”) e non, come in altri casi, una rosa di idonei.
All’esito della procedura è risultata vincitrice, o idonea, la prof. S., col voto favorevole di tre commissari su cinque. Gli altri commissari hanno espresso voto favorevole alla prof. B..
2. La candidata soccombente impugna l’esito del concorso; resistono la controinteressata, nonché il Ministero e l’Università.
3. Il ricorso fa perno su una singola questione, pur se introdotta mediante diversi motivi di ricorso.
La ricorrente, in sostanza, deduce che la commissione ha positivamente valutato, come principale prova della maturità scientifica della prof. S., una monografia («Le deleghe di voto tra diritto delle società e diritto del mercato azionario») che invece non avrebbe dovuto essere valutata, in quanto priva dei requisiti necessari per essere considerata come una “pubblicazione” in senso proprio. A questo fine la ricorrente espone analiticamente gli elementi di fatto e di diritto sui quali basa la propria contestazione.
Le controparti sostengono il contrario, a loro volta con puntuali argomentazioni.
4. Si pone innanzi tutto il problema se la questione prospettata dalla ricorrente non debba considerarsi inammissibile, siccome riferita ad uno di quei giudizi di merito, tipicamente discrezionali, che sono riservati alla commissione e sono sottratti al sindacato di legittimità.
Ad avviso del Collegio, la contestazione è pienamente ammissibile, in quanto non investe il valore scientifico (intrinseco) dell’opera, bensì quelle caratteristiche obiettive (estrinseche) che si richiedono perché uno scritto sia qualificabile come “pubblicazione” nel senso comunemente attribuito a questo termine ai fini di un concorso universitario.
Il vizio prospettato, dunque, non è un vizio “in iudicando” bensì un vizio “in procedendo” (accettazione di un titolo in realtà non ammissibile per carenza di requisiti estrinseci).
5. Nondimeno si può ravvisare altresì, nelle diffuse argomentazioni della ricorrente, un profilo sotto il quale la questione sollevata si può configurare (anche) come un vizio “in iudicando”.
Viene in rilievo, a questo proposito, il regolamento emanato con d.P.R. n. 117/2000, il cui art. 4, comma 2, dispone, fra l’altro, quanto segue: «Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: [...] d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica [...]».
Da questa disposizione si ricava che quand’anche uno scritto rivesta i requisiti minimali per essere ammesso come “pubblicazione”, e sia quindi suscettibile di essere preso in esame sotto il profilo del suo valore scientifico intrinseco, la commissione non può tuttavia prescindere dal valutarlo – discrezionalmente - anche con riguardo agli elementi indicati dall’art. 4, comma 2, lettera (d).
Ed invero, ciò che occorre al candidato per meritare la cattedra non è solo la capacità di produrre scritti di un certo valore scientifico (e con essi contribuire “in futuro” al progresso della scienza) ma anche l’avere “già dato” un effettivo contributo al progresso della scienza. Il conferimento della cattedra vale come riconoscimento del contributo dato, e l’importanza di questo contributo si desume dalla collocazione editoriale (ad es.: inserimento in una rivista o collana di riconosciuto prestigio, derivante quest’ultimo anche dalla fama di severità dei curatori) e dall’ampiezza della diffusione.
Del resto questi ultimi fattori costituiscono anche una testimonianza del favore ottenuto dall’opera presso la comunità scientifica, e sono quindi un rilevante indizio (o conferma) del suo valore intrinseco. Tanto è vero che in alcuni settori scientifici si dispone di un apposito strumento di misurazione (c.d. “impact factor”) comunemente riconosciuto anche ai fini dei concorsi universitari.
6. In altre parole: supponendo che un candidato presenti un’opera di valore scientifico eccezionalmente elevato, ma la presenti in manoscritto, questo titolo non è ammissibile; e se la commissione invece lo prenderà in considerazione incorrerà in un vizio “in procedendo” pur se il giudizio espresso sia ineccepibile nel merito.
Supponendo, invece, che quell’opera sia presentata in una forma che consente di qualificarla come “pubblicazione”, la commissione potrà e dovrà valutarla nel merito, ma in questa disamina non potrà limitarsi a giudicarne il contenuto, e dovrà anche tener conto della collocazione editoriale e della diffusione nella comunità scientifica. Qualora ometta di valutare questi ultimi parametri, la commissione incorrerà in un vizio “in iudicando”, rilevabile in sede di legittimità come eccesso di potere.
7. Nella specie, il ricorso prospetta entrambi i tipi di vizio, in quanto, in buona sostanza, vi si afferma: (a) che lo scritto della prof. S. non ha le caratteristiche estrinseche della “pubblicazione”; (b) che quand’anche si possa parlare di “pubblicazione”, la commissione (rectius la sua maggioranza) ha comunque ignorato che la sua diffusione effettiva è stata nulla, il che non poteva non incidere sulla valutazione di merito.
8. Ad avviso del Collegio, entrambe le censure (o, se si vuole, entrambe le prospettazioni dell’unica censura) sono fondate.
Quanto al primo profilo (requisiti formali della “pubblicazione”) il problema, com’è noto, non è nuovo nell’ambito del contenzioso relativo ai concorsi universitari, ed esistono criteri di giudizio abbastanza puntualizzati dalla giurisprudenza.
Si può richiamare, in proposito, la seguente massima: «Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) d.P.R. n. 117 del 2000, per "pubblicazione scientifica" deve intendersi non una qualsiasi riproduzione a stampa dei lavori del candidato, per la quale siano stati curati gli adempimenti di cui alla l. 2 febbraio 1939 n. 374, ma l'opera pubblicata da un editore, il quale, come è noto, è l'operatore che cura non soltanto la riproduzione a stampa di un'opera (non importa se direttamente o avvalendosi di uno stampatore), ma la sua diffusione tra il pubblico». (Cons. Stato , sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364).
Risulta pertanto superata, anche per effetto del positivo (e innovativo) disposto del d.P.R. n. 117/2000, la giurisprudenza più risalente che, riferendosi ad altro quadro normativo, giudicava ammissibile anche uno scritto in edizione provvisoria o in bozza di stampa, o che comunque difettasse di una qualsivoglia diffusione effettiva (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2002, n. 1993, relativa ad una vicenda svoltasi prima dell’emanazione del regolamento).
9. Allo stato attuale, l’orientamento giurisprudenziale – al quale questo Collegio aderisce – si può sintetizzare come segue.
Ciò che permette di qualificare uno scritto come “pubblicazione” è un insieme di elementi ciascuno dei quali, preso a sé, è necessario ma non sufficiente.
Necessario, ma non sufficiente è, fra l’altro, l’adempimento degli oneri di cui alla l. 2 febbraio 1939 n. 374, e cioè la consegna di un esemplare alla Procura della Repubblica e di quattro esemplari alla Prefettura. E’ necessario, perché è pacifico che in mancanza non si può parlare di “pubblicazione” (rappresenta infatti la prima manifestazione di “pubblicità” dello scritto, ed è, insieme, un atto di data certa, particolare non irrilevante nell’ottica concorsuale); ma non è sufficiente per le ragioni indicate dalla citata decisione n. 2364/2004.
Allo stesso modo, è necessaria, ma non sufficiente, l’indicazione del codice ISBN (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 settembre 2005, n. 15342); altrettanto si ritiene della indicazione del prezzo di vendita.
Assume rilevanza essenziale, in questo contesto, la presenza di un “editore” «per esso intendendosi secondo il linguaggio comune colui che non si limita a stampare o a far stampare un'opera altrui, ma che ne cura anche la distribuzione e la divulgazione » (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 26 settembre 2005, n. 4060)
10. Passando ora all’esame della fattispecie concreta, si osserva che la monografia «Le deleghe di voto tra diritto delle società e diritto del mercato azionario» si presenta con le seguenti caratteristiche, puntualmente indicate dalla ricorrente e verificabili anche dal Collegio:
(a) non vi è l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico;
(b) vi appare un numero di codice ISBN, ma la ricorrente, portandone un principio di prova, deduce che a questo numero non corrisponde una effettiva iscrizione nel catalogo internazionale; la circostanza non è efficacemente smentita dalla controparte;
(c) vi appare il nome di un editore, e precisamente di una casa editrice di primaria notorietà e prestigio nazionale nel campo dell’editoria giuridica;
(d) tuttavia la veste grafica non è quella abituale dell’editore; manca il suo ben noto “marchio” editoriale; allo stesso modo, la tipografia che ha curato la stampa non è quella, notissima, della stessa casa editrice, bensì quella che la ricorrente chiama “una copisteria” avente sede nella città (diversa) dove risiede la controparte;
(e) la casa editrice, interpellata, ha risposto mediante un messaggio in posta elettronica che l’opera «non è mai stata pubblicata per una distribuzione sul mercato» ma solo «a fini concorsuali», che «le poche copie stampate sono state tutte consegnate all’autrice» e che non si prevede, allo stato, di ristampare il volume per metterlo in vendita (la resistente contesta la rilevanza probatoria del messaggio, ma non ne smentisce la provenienza né la veridicità del contenuto);
(f) gli adempimenti di cui alla legge n. 374/1939 risultano curati direttamente dall’autrice;
(g) in un precedente analogo concorso, svoltosi in altra sede, quella commissione ha giudicato “non valutabile come pubblicazione” lo scritto in parola, basandosi essenzialmente sulla mancata indicazione del prezzo.
Si può aggiungere, nei limiti in cui ciò possa rilevare trattandosi di un elemento non menzionato dalla ricorrente, che dalle apposite indicazioni a stampa risulta che il “copyright” è intestato all’autrice e non all’editore, contrariamente alla prassi comune nei rapporti editoriali (riscontrabile anche attraverso l’esame della generalità delle opere pubblicate dalla medesima casa editrice).
Da tutti questi elementi si ricava, secondo la ricorrente, che l’intervento dell’apparente editore si è limitato alla concessione del proprio nome da apporre sulla copertina, mentre tutto il resto è stato fatto a cura e spese dell’autrice; e che comunque non vi è stata alcuna diffusione effettiva.
10. Il Collegio, come si è già accennato, considera attendibile la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente.
L’insieme degli elementi dati permette infatti di ritenere acclarato che l’opera è stata stampata a cura e spese dell’interessata, che la casa editrice si è limitata a consentire l’uso del proprio nome astenendosi per il resto da ogni incombenza, e che non vi è stata alcuna diffusione.
A proposito di quest’ultimo aspetto (mancata diffusione) non rileva in senso contrario la circostanza, dedotta dalla resistente, che l’opera risulti consultabile presso la biblioteca nazionale centrale di Roma, la biblioteca nazionale centrale di Firenze e la principale biblioteca universitaria della città dove ha sede lo stampatore. Sono proprio queste, invero, le destinazioni d’obbligo delle copie che debbono essere consegnate alla Prefettura ed alla Procura, a norma della legge n. 374/1939 e s.m. (cfr. art. 10). Sicché, il fatto che un’opera sia rinvenibile in quelle biblioteche è una mera conseguenza dell’adempimento degli obblighi di legge, e si è visto che la giurisprudenza (giustamente, ad avviso di questo Collegio) ritiene che tale adempimento non sia di per sé sufficiente ai fini in discorso.
11. In questa situazione, si deve ritenere che manchi il più importante degli elementi che caratterizzano la “pubblicazione”; e cioè la presenza di un “editore”, inteso come «l'operatore che cura non soltanto la riproduzione a stampa di un'opera (non importa se direttamente o avvalendosi di uno stampatore), ma la sua diffusione tra il pubblico». (Cons. Stato, n. 2364/2004, n. 2364).
Nel caso in esame, infatti, non si può dire che vi sia stato un “editore” in senso proprio, giacché la casa editrice, pur avendo concesso l’uso del suo nome, non ha curato la stampa del volume e comunque non ha curato, né intende curarne, la diffusione. Diffusione, peraltro, oggettivamente impossibile se è vero che «le poche copie stampate sono state tutte consegnate all’autrice». Senza contare altri rilevanti indizi, come la mancanza del prezzo di vendita al pubblico.
Ne consegue che la commissione ha erroneamente ritenuta ammissibile e valutabile una produzione che mancava dei requisiti essenziali per qualificarsi come “pubblicazione”.
12. Nondimeno, anche volendo supporre che da un punto di vista formale il volume fosse ammissibile come “pubblicazione”, resta il fatto che esso, oggettivamente, non ha avuto alcuna diffusione né un’apprezzabile “collocazione editoriale”; e che di ciò la commissione non poteva non tener conto ai fini della valutazione di merito, come previsto dal d.P.R. n. 117/2000, art. 4, comma 2, lettera (d) (vedasi sopra, al punto 5 della presente motivazione).
A questo proposito, conviene sottolineare che, oltre all’espresso disposto del regolamento, è il buon senso a richiedere che si tenga conto della effettiva diffusione dell’opera e dell’interesse che ha suscitato nella comunità scientifica.
Ed invero, se tutto si riducesse alla verifica di alcuni requisiti formali, le norme potrebbero essere facilmente aggirate. Non costa nulla aggiungere l’indicazione del prezzo e del codice ISBN ad uno stampato che non vedrà mai lo scaffale di una libreria. E infine anche il più regolare (in apparenza) dei contratti di edizione può dissimulare un patto aggiuntivo con il quale l’autore si obbliga verso l’editore ad acquistare in proprio un enorme quantitativo di copie – tante quante ne bastano per sollevare l’editore dalla necessità di cercare altri acquirenti per conseguire il proprio utile imprenditoriale.
Ma anche nel caso in cui il candidato riesca ad eludere la legge prevenendo ogni possibile contestazione sul piano formale, resta il fatto che una commissione di cattedratici della materia ha gli strumenti di conoscenza e di esperienza per sapere se e quanto una certa opera di dottrina sia effettivamente conosciuta ed apprezzata dalla comunità degli studiosi di quella materia.
Pertanto, dove non arriva il sindacato sui requisiti formali della “pubblicazione” può (deve) arrivare la conoscenza diretta dei commissari, sia pure ai soli fini della valutazione di merito, con riferimento al parametro di cui all’art. 4, comma 2, lettera (d), se non ai fini del giudizio di ammissibilità.
Beninteso con ciò non si vuol dire che quando uno scritto manchi (come nella fattispecie) delle caratteristiche oggettive della pubblicazione, la commissione possa sopperirvi con la sua scienza privata affermando (veritieramente o meno) che l’opera è ben conosciuta fra gli studiosi; si vuol dire, al contrario, che la presenza dei requisiti formali non esonera la commissione dall’indagare se e quanto l’opera sia effettivamente conosciuta ed abbia suscitato interesse.
13. Ne consegue, come già detto, che il procedimento in esame appare viziato, oltre che per la preminente ragione che è stato valutato un titolo non ammissibile, anche perché, in ogni caso, la commissione ha trascurato di valutare l’opera sotto il profilo sopra evidenziato. Il che ha verosimilmente inciso nel giudizio finale d’idoneità, visto che l’unica altra opera della controinteressata, che raggiunga le dimensioni del volume, risale a data (1997) anteriore a quella (1998) della nomina a professore associato.
Nessuna critica va mossa, invece, al bando di concorso, perché non dispone nulla che sia in contrasto con la normativa primaria e secondaria.
14. In conclusione, il ricorso va accolto e gli atti impugnati debbono essere annullati, per quanto di ragione e salve le ulteriori determinazioni discrezionali.
Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo dell’Umbria accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati, per quanto di ragione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2008



 

 
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