Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2008 - © copyright

T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 3 luglio 2008 n. 879
M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore
T. L. (avv.ti A. Ranalli e P. Di Napoli) c/
il Comune di Avezzano (avv.ti G. Nicoli, G. Paris, G. Sucapane e A. Lucantonio)


Processo amministrativo – Controinteressato – In tema di impugnazione di un’ordinanza di demolizione di opera abusiva eseguita su area pertinenziale ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica – I.A.C.P. – E’ tale - Fattispecie.

L’I.A.C.P. assume la veste di controinteressato nel ricorso proposto dall’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica avverso l’ordinanza di demolizione di opere abusive eseguite su area pertinenziale al suddetto alloggio, non ancora riscattato dall’inquilino all’epoca dell’emanazione dell’ordinanza (nella specie, in cui si verteva di una tettoia in ferro e legno realizzata senza concessione edilizia, il Collegio ha ritenuto la qualifica di controinteressato in capo all’I.A.C.P. rilevando che l’Ente, all’epoca in cui l’ordinanza era stata emanata, era ancora titolare, sia della proprietà delle aree pertinenziali, che dello stesso alloggio fruito dal ricorrente).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 11 del 2000, proposto da:
T. L., rappresentato e difeso dall'avv. Abramo Ranalli, con domicilio eletto presso Paolo Avv. Di Napoli in L'Aquila, via Cavour 36;

contro



Comune di Avezzano, rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Nicoli, Giancarlo Paris, Giorgio Sucapane, con domicilio eletto presso Ascenzo Avv. Lucantonio in L'Aquila, via Crispi N.15;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
,
DEMOLIZIONE TETTOTIA IN FERRO E LEGNO ABUSIVAMENTE REALIZZATA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Avezzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/05/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Il ricorrente –assegnatario di alloggio IACP nel comune di Avezzano dal 1958- impugna con il presente ricorso l’ordinanza in data 8.10.1999 del predetto ente civico con cui egli è stato diffidato a demolire –ai sensi dell’art. 14 legge 47/85- una tettoia di ferro e legno, realizzata senza concessione edilizia in area pertinenziale al suddetto alloggio.
Si deduce nel gravame che tale area non sarebbe (più) pubblica, come invece postulato dal richiamo dell’ordinanza al citato articolo 14, che riguarda per l’appunto gli interventi di ripristino su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. Si tratterebbe infatti di un’area condominiale di appartenenza di tutti i soggetti ex assegnatari che hanno nel tempo ottenuto il riscatto dei rispettivi immobili (fra questi soggetti non rientra peraltro il ricorrente, che assume tuttavia di avere da tempo maturato il diritto e la conseguente aspettativa all’acquisto).
Inoltre il Comune non avrebbe tenuto conto della risalente preesistenza del manufatto fin dall’anno 1963, con una contravvenzione di lire 5.000 corrisposta a titolo di oblazione da parte degli autori illo tempore contravvenzionati per violazione dell’allora vigente RDL 861/1924.
L’opera sarebbe quindi conforme alla normativa dell’epoca, e tra l’altro avrebbe sopperito alla mancanza in zona di parcheggi, così come tante altre strutture similari realizzate nei dintorni (e contraddittoriamente non sanzionate).
In ogni caso, mancherebbe una idonea motivazione per un provvedimento di ripristino adottato a distanza di così tanto tempo dalla realizzazione del manufatto da rimuovere.
Si è costituito in giudizio il comune di Avezzano che ha controdedotto con memoria
Alla pubblica udienza del 14.5.08 la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO



In primo luogo va vagliata la posizione processuale dello IACP (e del suo ente avente causa), che –come rilevato dalla memoria di costituzione del comune di Avezzano- non risulta notificatario del gravame.
Il manufatto in questione fa parte di una serie di dieci similari strutture (box di circa 10 mq. adibito a garage) realizzate in un’area destinata a corte comune, asservita ad alloggi che originariamente appartenevano interamente all’Istituto Autonomo Case popolari.
Nel tempo gran parte degli originari assegnatari delle palazzine (autori delle costruzioni accessorie che risalgono agli anni 60) hanno riscattato i rispettivi appartamenti divenendone proprietari; tuttavia l’assenza di una totale devoluzione degli immobili da parte dell’Istituto che li realizzò ha determinato che le aree comuni al compendio –almeno momento di adozione del provvedimento- dovevano ancora ritenersi pro quota di spettanza di quell’ente pubblico. In particolare poi per quanto riguarda il caso di specie, lo stesso ricorrente puntualizza nel gravame di appartenere alla minoranza che non è riuscita a riscattare l’alloggio assegnato (le ragioni di ciò prescindono ovviamente dalla presente vertenza)
Ne consegue che –sempre con riguardo al tempus dell’impugnata diffida- lo IACP manteneva non solo la titolarità pro quota -al pari di altri condomini- sull’area di insistenza del manufatto accessorio, bensì anche la specifica proprietà dell’alloggio al cui servizio l’assegnatario ha realizzato il manufatto stesso.
Va poi puntualizzato che il provvedimento oggetto di impugnativa è stato dichiaratamente adottato ai sensi dell’articolo 14 legge 47/85, riferito per l’appunto ai poteri di ripristino in capo al Comune per opere abusive realizzate su suoli dello Stato o di enti pubblici.
Da quanto esposto rimane evidente la natura di controinteressato che lo IACP rivestiva all’epoca della proposizione del presente gravame, a nulla valendo il fatto che nella diffida de qua tale Istituto sia stato menzionato come corresponsabile dell’abuso; trattasi invero di una indicazione sommaria e formale, apposta dall’autorità procedente nelle premesse dell’atto (“…dei quali lavori si sono responsabili…IACP in qualità di proprietario dell’area), del tutto inidonea ad indicare non solo qualsiasi effettiva responsabilità dell’Istituto concedente, ma neanche alcuna coalizione d’interessi di quest’ultimo con l’autore del contestato illecito; piuttosto, tale indicazione avrebbe dovuto rappresentare per il ricorrente un agevole segnale circa l’esistenza di un soggetto controinteressato a cui dover notificare il gravame, trattandosi di diffida adottata proprio per tutelare dagli abusi edilizi il suolo di proprietà di quell’ente pubblico.
E’ poi appena il caso di far presente che la censura formulata nel gravame circa la presunta assenza in concreto di una proprietà pubblica (con conseguente errata applicazione dell’articolo 14 legge 47/85) attiene semmai al merito del gravame stesso –in disparte le contrarie risultanze prima esposte- per cui a tutto voler concedere il ricorrente avrebbe comunque dovuto assolvere agli oneri di contraddittorio nei confronti dello IACP.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata notifica al controinteressato, ai sensi dell’art. 21 legge 1034/1971.
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente FF
Rolando Speca, Consigliere
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2008



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento