T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 3 luglio 2008 n. 877
M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore
C. C. (avv.ti A. Ranalli e P. Di Napoli) c/
il Comune di Avezzano (avv.ti G. Nicoli, G. Paris, G. Sucapane e A. Lucantonio) |
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Processo amministrativo – Controinteressato – In tema di impugnazione di un’ordinanza di demolizione di opera abusiva eseguita su area pertinenziale ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica – I.A.C.P. - Non è tale - Fattispecie.
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L’I.A.C.P. non assume la veste di controinteressato nel ricorso proposto dall’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica avverso l’ordinanza di demolizione di opere abusive eseguite su area pertinenziale al suddetto alloggio, già riscattato dall’inquilino all’epoca dell’emanazione dell’ordinanza (nella specie, in cui si verteva di un box in lamiera ed un manufatto misto muratura-lamiera realizzato senza concessione edilizia, il Collegio ha escluso la qualifica di controinteressato in capo all’I.A.C.P. sull’assunto che l’ente, all’epoca dell’emanazione del provvedimento, era ancora titolare soltanto di una piccola quota condominiale dell’area ove insistono i manufatti oggetto della diffida (tutti pertinenziali o comunque strumentali ad un appartamento ormai di proprietà esclusiva della ricorrente-assegnataria).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 12 del 2000, proposto da:
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C. C., rappresentato e difeso dall'avv. Abramo Ranalli, con domicilio eletto presso Paolo Avv. Di Napoli in L'Aquila, via Cavour 36;
contro
Comune di Avezzano, rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Nicoli, Giancarlo Paris, Giorgio Sucapane, con domicilio eletto presso Ascenzo Avv. Lucantonio in L'Aquila, via Crispi N.15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DEMOLIZIONE BOX IN LAMIERA ABUSIVAMENTE REALIZZATO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Avezzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/05/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente –proprietaria dal 1997 di alloggio ex IACP nel comune di Avezzano- impugna con il presente ricorso l’ordinanza in data 8.10.1999, con cui il predetto ente civico ha diffidato la ricorrente medesima a demolire –ai sensi dell’art. 14 legge 47/85- due box in lamiera 2,80x4,80, ed un manufatto misto muratura-lamiera di ml. 5 60x2,20 realizzati in assenza di concessione edilizia in area pertinenziale al sudetto alloggio (via G. Gandin 1).
Si deduce nel gravame che l’area ove insistono i presunti abusi non sarebbe (più) pubblica, come invece erroneamente postulato dal richiamo dell’ordinanza al citato articolo 14 legge 47/85, che riguarda per l’appunto gli interventi di ripristino su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. Ciò in quanto la ricorrente –come la maggior parte degli altri ex assegnatari degli alloggi IACP- ha ormai riscattato da tempo l’immobile di sua abitazione, sicché anche le aree pertinenziali ove sono state collocate le opere in questione sarebbero di prevalente proprietà privata.
Inoltre il Comune non avrebbe tenuto conto del periodo di realizzazione dei manufatti, risalente addirittura all’anno 1963, e quindi prima dell’entrata in vigore della legge ponte.
Le opere demolende sarebbero quindi conformi alla normativa dell’epoca, in quanto situate fuori dal perimetro del centro abitato, e comunque in zona ancora priva di PRG (adottato dal comune di Avezzano per la prima volta con delibera consiliare 63/68). Tra l’altro i manufatti avrebbero sopperito alla mancanza in zona di parcheggi, così come tante altre strutture similari realizzate nei dintorni (e contraddittoriamente non sanzionate).
In ogni caso, mancherebbe una idonea motivazione per un provvedimento di ripristino adottato a distanza di così tanto tempo dalla realizzazione del presunto abuso.
Si è costituito in giudizio il comune di Avezzano, che ha controdedotto con memoria.
Alla pubblica udienza del 14.5.08 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va in primo luogo vagliata la posizione processuale dello IACP (e del suo ente avente causa), che –come rilevato dalla memoria di costituzione del comune di Avezzano- non risulta notificatario del gravame avverso l’impugnata diffida a demolire.
I manufatti in questione fanno parte di una serie di dieci similari strutture (box di circa 10 mq. adibiti a garage) realizzate in un’area destinata a corte comune, asservita ad alloggi che originariamente appartenevano interamente all’Istituto Autonomo Case popolari.
Nel tempo, la maggior parte degli originari assegnatari delle palazzine (autori delle costruzioni accessorie che risalgono agli anni 60) hanno riscattato i rispettivi appartamenti divenendone proprietari, come avvenuto nel caso dell’odierna ricorrente; tuttavia l’assenza di una totale devoluzione degli immobili da parte dell’Istituto che li realizzò ha determinato che le aree comuni al compendio –almeno al momento di adozione del provvedimento- dovevano ancora ritenersi pro quota di spettanza di quell’ente pubblico.
Ritiene peraltro il collegio che la generica titolarità in capo allo IACP di una piccola quota condominiale dell’area ove insistono i manufatti oggetto della diffida (manufatti pertinenziali o comunque strumentali ad un appartamento ormai di proprietà esclusiva della ricorrente-assegnataria) non possa essere sufficiente ad aver determinato in capo all’Istituto stesso la piena qualità di contraddittore necessario, nel giudizio promosso avverso il provvedimento demolitorio in esame.
L’eccezione di inammissibilità per difetto di contraddittorio va pertanto disattesa.
Nel merito il ricorso trova accoglimento, per l’assorbente fondatezza della censura sull’inapplicabilità ratione temporis ai manufatti in questione della normativa che impone il previo conseguimento della concessione (o licenza) edilizia.
In buona sostanza, il comune ha illegittimamente sanzionato la demolizione delle strutture per mancanza di un titolo edilizio non richiesto né esigibile al momento della loro realizzazione, avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge 765/67 (cd. legge ponte), che con il suo articolo 10 ha introdotto il generalizzato obbligo di conseguimento della licenza edilizia nell’ambito dell’intero territorio comunale.
Come ben chiarito dalla stessa amministrazione intimata, infatti, l’ultimazione dei manufatti risale al primo lustro degli anni 60, risultando essi ben visibili già in un rilievo fotogrammetrico del 1966.
Resta pertanto accertata l’illegittimità della diffida, perché motivata in relazione ad un difetto di un titolo che il costruttore non era tenuto a conseguire.
In conclusione il ricorso trova accoglimento per la suesposta ragione, assorbita ogni altra doglianza.
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto l’impugnato.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente FF
Rolando Speca, Consigliere
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2008
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