T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 3 luglio 2008 n. 876
M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore
A. T. I (avv.ti R. De Cesaris) c/
il Comando 57° Battaglione Abruzzi;
il Ministero della Difesa (Avv. Dist. St.) |
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Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ricorso – Notifica ricorso presso l’Avvocatura di Stato – Necessità – Non sussiste – Comunicazione in via amministrativa – Sufficienza – Ragioni - Fattispecie.
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Ai fini dell’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la notifica del ricorso all’Amministrazione, presso il domicilio legale della stessa (nella specie, presso l’Avvocatura di Stato), non è richiesta laddove l’actio iudicati si esaurisca in un’attività di mera esecuzione, priva di veri e propri contenuti cognitivi e tanto meno di fasi costitutive di un giudicato in itinere ed a formazione progressiva; in tal caso, l’integrale comunicazione del gravame agli uffici dell’amministrazione è sufficiente a raggiungere la primaria funzione di informare l’amministrazione stessa del rimedio esecutivo intrapreso, nonché delle ragioni per le quali il ricorrente ritiene formalizzata l’elusione del giudicato (nella specie, il ricorrente, Ufficiale dell’Esercito, agiva in ottemperanza per far constare, nel proprio stato matricolare, l’incarico di Capo del Servizio Amministrativo e Capo Gestione del Danaro, a suo tempo illegittimamente revocato).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 233 del 2008, proposto da:
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A. T., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De Cesaris, con domicilio eletto presso Roberto Avv. De Cesaris in L'Aquila, via Colle Pretara N. 3 (N.I.);
contro
Comando 57° Battaglione Abruzzi; Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
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per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
PER L'OTTEMPERANZA DEL GIUDCATO FORMATOSI SULLA SENTENZA DEL TAR ABRUZZO N. 645/07 DEL 12.10.2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ten. Armando Tateo impugnava avanti a questo tar la disposizione del comando 57^ Battaglione Abruzzi in Sulmona in data 16 ottobre 2006, con cui si comunicava la cessazione dell’incarico del predetto Ufficiale di “Capo del Servizio Amministrativo e Capo Gestione del Danaro”, con affidamento a nuovo incarico di “Ufficiale al vestiario”.
Con sentenza passata in giudicato n. 645/07, il tar accoglieva il gravame in relazione alle censure di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e di difetto di motivazione.
In data 8.12.07 l’Ufficiale è stato trasferito in forza al Reggimento Artiglieria Terrestre a Cavallo presso la Caserma Santa Barbara in Milano.
Previa inutile diffida ad adempiere, il ten. Tateo ha proposto il presente ricorso in ottemperanza, lamentando che a tutt’oggi le amministrazioni competenti non hanno provveduto a dare esecuzione alla sentenza in questione, omettendo di riconoscergli il requisito di “Capo del Servizio Amministrativo e Capo Gestione del denaro” per il periodo intercorrente dal 19.10.2006 sino all’8.12.07, data del trasferimento presso l’altra caserma ove egli attualmente presta servizio.
Chiede pertanto che il tar adotti le conseguenti disposizioni attuative, ove del caso mediante nomina di apposito commissario ad acta.
Si è costituito il Ministero della Difesa a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di l’Aquila, che ha controdedotto con memoria. In particolare si eccepisce l’inammissibilità del rimedio per mancata notifica all’amministrazione, nonché per difetto di previo atto di diffida e messa in mora. Nel merito si sostiene l’impossibilità di ripristinare l’incarico revocato con il provvedimento annullato dalla sentenza 645/07, e ciò per via del sopravvenuto trasferimento dell’Ufficiale presso altra caserma di altra città. Mancherebbe pertanto qualsiasi intento elusivo del giudicato da parte della PA militare.
Alla camera di consiglio del 14.5.08 la causa è stata riservata a sentenza.
DIRITTO
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dall’avvocatura erariale.
Quanto al rilevato difetto di contraddittorio, il patrocinio resistente sostiene che –pur nel silenzio dell’articolo 91 RD 642/1907 (che si limita a prevedere l’onere del deposito del ricorso presso la segreteria del giudice procedente)- nell’actio iudicati dovrebbe comunque ritenersi necessaria la formale notifica del gravame all’amministrazione nel domicilio legale della stessa, vale a dire presso la competente Avvocatura dello Stato, in virtù dei contenuti cognitori –e non solo meramente esecutivi- che caratterizzano il peculiare rimedio. Quanto sopra, peraltro, senza ignorare la pronuncia della Corte costituzionale n. 441/05, secondo cui il citato art. 91 non sarebbe incostituzionale, ove lo si interpreti nel senso di prevedere un obbligo (quantomeno) di comunicazione alle controparti del testo integrale del ricorso per consentire l’esercizio della difesa; detta pronuncia infatti non sarebbe dirimente, soprattutto alla luce dell’articolo 4 delle preleggi, secondo cui il regolamento (quale appunto sarebbe il R.D. 642/1907) non può dettare norme contrastanti con le fonti di rango superiore; in tal senso la fattispecie normativa ex art. 91 del predetto Regio decreto dovrebbe comunque ritenersi integrata dai precetti di necessario contraddittorio prescritti dall’art. 21 legge Tar, come anche sostenuto da giurisprudenza del GA (Tar Sicilia –CT- I sez. n. 414/08). In buona sostanza, secondo l’attenta tesi del patrocinio resistente, anche la comunicazione “integrale” di segreteria nel senso auspicato dalla corte costituzionale risulterebbe insoddisfacente almeno per le amministrazioni pubbliche domiciliate ex lege presso l’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 11 R.D. 1611/1933, visto che tale comunicazione sarebbe comunque diretta ai soli uffici procedenti, e non anche all’Organo legale chiamato a difenderli giudiziariamente.
Ritiene il Collegio che le pur pregevoli argomentazioni appena esposte non possano trovare rilievo nella vertenza di specie.
In primo luogo, l’esigenza dell’Avvocatura erariale di porsi come diretta notificataria del ricorso per ottemperanza non può estendersi ai casi in cui l’actio iudicati si esaurisca –come nella specie- in un’attività di mera esecuzione, priva di veri e propri contenuti cognitivi e tanto meno di fasi costitutive di un giudicato in itinere ed a formazione progressiva; in tal caso, l’integrale comunicazione del gravame agli uffici dell’amministrazione è sufficiente a raggiungere la primaria funzione di informare l’amministrazione stessa del rimedio esecutivo intrapreso, nonché delle ragioni per le quali il ricorrente ritiene formalizzata l’elusione del giudicato.
In secondo luogo, la tesi dell’eterointegrazione in via legislativa ex art. 21 legge tar postula una (sottordinata) natura regolamentare del R.D. 642/1907 che invece la corte costituzionale ha espressamente disatteso. In particolare nella citata pronuncia 441/05 la Consulta ha chiarito di aver già da tempo dato ingresso allo scrutinio di costituzionalità di quel regio decreto proprio sul presupposto della sua natura legislativa (cfr. sentenza 406/1998), superando così un primo ed ormai risalente contrario orientamento.
In ultima analisi, pur volendo accedere alle tesi che sostengono l’insufficienza della comunicazione in via amministrativa del ricorso, l’avvenuta costituzione in giudizio dell’Avvocatura avrebbe comunque ex se sanato il vizio di notifica, come considerato dalla stessa pronuncia citata ad adiuvandum (Tar Sicilia –CT- 414/06), secondo cui il ragionamento seguito dalla corte costituzionale nella sentenza 441/05 potrebbe “…essere condiviso solamente nei limiti e nelle finalità di consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda ed una tempestiva articolazione dei mezzi di difesa, con possibilità di costituirsi in giudizio e sanare così l’omessa notifica…”.
Quanto poi alla asserita mancanza della diffida ad adempiere, quest’ultima risulta invece ritualmente adottata e depositata agli atti del giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato.
Secondo la difesa dell’amministrazione il sopravvenuto trasferimento dell’Ufficiale avrebbe impedito la restituito in integrum da egli invocata a seguito della sentenza di annullamento. In contrario va tuttavia rilevato che il ripristino giuridico non resta in alcun modo inibito dalla dedotta circostanza, visto che –come espressamente richiesto nel presente ricorso - la PA militare è chiamata più semplicemente a far constare nello stato matricolare del ricorrente che per il periodo intercorrente dal 19.10.06 sino all’8.12.07 (data del trasferimento a Milano) lo Stesso ha mantenuto formalmente ed a tutti gli effetti di legge e di carriera l’incarico di “Capo del Servizio Amministrativo e Capo Gestione del denaro”, a suo tempo illegittimamente revocato.
La presente actio iudicati trova pertanto accoglimento nei suesposti sensi, fatta salva –in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione oltre il termine di gg. 30 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza- la nomina di apposito commissario ad acta, che il ricorrente provvederà eventualmente a richiedere.
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e per l’effetto ordina alla competente amministrazione di provvedere nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente FF
Rolando Speca, Consigliere
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2008
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