T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 3 luglio 2008 n. 648
U. Zuballi – Presidente; D. Nazzaro - Estensore
P. G., P. T., P. P. (avv. A. Finocchi) c/ il MINISTERO
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio
Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Centro Servizi
Amministrativi di Pescara (Avv. Dist. St.) e nei confronti di L. M.
e G. DI N. (avv. A. Di Nunzio); V. C. (avv.ti F. Ciccozzi, G.
Di Febo); V. C. (avv.ti G. Salvatore e M. Di Paolo) |
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1. Giurisdizione e competenza – In tema di pubblico impiego – Insegnante di sostegno - Graduatoria – Riconoscimento del diritto di priorità ex art. 7, L. 3 maggio 1999 n. 124 ai fini dell’attribuzione dei punteggi - Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste.
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2. Pubblico impiego – Insegnante di sostegno – Graduatoria – Riconoscimento del diritto di priorità ex art. 7, L. 3 maggio 1999 n. 124 ai fini dell’attribuzione dei punteggi - Portata.
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1. Sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo a conoscere della pretesa relativa all’annullamento della graduatoria “mobile”, che muta periodicamente, per la nomina in ruolo sui posti di sostegno, laddove la contestazione attiene alla fase preliminare concorsuale e/o di selezione, con punteggi da attribuire, e non alla costituzione del rapporto, che avviene con l’assunzione per contratto individuale. Gli “inserimenti” in graduatoria, ancorché automatici e/o vincolati, ineriscono, infatti, all’atto concorsuale e/o selettivo finale, implicante comunque un’attività amministrativa autoritativa di individuazione dei soggetti da immettere in ruolo (nella fattispecie, le ricorrenti reclamavano il riconoscimento del diritto di priorità ex art. 7, L. 3 maggio 1999 n. 124).
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2. L’art. 7, comma 1, L. 3 maggio 1999 n. 124, nella parte in cui prevede che nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole è data priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato DPR 31 ottobre 1975 n. 970, non è stato abrogato a seguito dell’intervenuto operatività delle scuole di specializzazione universitarie, a seguito del D.M. 26 maggio 1998, art. 4, comma 8, come specificato dalle stesse “istruzioni operative” del Ministero (A.9), illustrative del D.M. 3 luglio 2007. Ne consegue che: a) l’art. 7 L. cit., va inteso nel senso che consente la conservazione di un titolo già posseduto, da valere al pari delle nuove specializzazioni universitarie, senza la necessità di rifare i corsi, dovendosi concludere che tra vecchi titoli e nuove specializzazioni sussiste un’equivalenza e che i vecchi titoli conferiscono priorità rispetto agli insegnanti che non li possiedono, senza che l’acquisizione anteriore sia essa stessa un criterio di precedenza; b) una volta stabilita la tipologia del posto da conferire (sostegno), scatta la priorità di nomina sullo stesso in luogo di quello comune, la quale, pertanto, non è assoluta, e deve rispettare le fasce di appartenenza ed il punteggio dei pari titolati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale =409 del 2007=, proposto da:
“P. G.”, P. T., P. P., rappresentate e difese dall'avv. Angelo Finocchi, con domicilio eletto in Pescara, via Colonna 97;
contro
“MINISTERO dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Centro Servizi Amministrativi di Pescara, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato - L'Aquila, domiciliata in via Portici S. Berardino;
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nei confronti di
Luciana MAMMARELLA, Gaetana DI NUNZIO, rappresentate e difese dall'avv. Aurelia Di Nunzio, con domicilio eletto in Pescara, via Venezia 25; Vincenza CHIAIESE, rappresentata e difesa dagli avv. Ferdinando Ciccozzi, Gessica Di Febo, con domicilio eletto presso Ferdinando Ciccozzi in Pescara, via largo Madonna,14; Vincenza CORALLUTI, in giudizio con l’avv. Gabriele Salvatore, domiciliato in Pescara, via Primo Vere 150 c/o avv. Marco Di Paolo;
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per l'annullamento
=DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA AD ESAURIMENTO PER I DOCENTI DI SOSTEGNO DELLA CLASSE DI CONCORSO AD03 PUBBLICATA ALL'ALBO DEL CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI PESCARA IL 18 LUGLIO 2007, E DEI PROVVEDIMENTI CON I QUALI È STATA DISPOSTA L'IMMISSIONE IN RUOLO DELLE CONTROINTERESSATE. NONCHÈ PER IL RICONSOCIMENTO DEL DIRITTO DELLE RICORRENTE AD ESSERE IMMESSE NEI RUOLI DEL SOSTEGNO CON PRIORITÀ IN QUANTO IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALE=.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo-Centro Servizi Amministrativi di Pescara;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Luciana Mammarella, di Gaetana Di Nunzio, di Vincenza Chiaiese e Vincenza Coralluti;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/06/2008 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
DIRITTO
_Le ricorrenti, inserite nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) della provincia di Pescara per l’insegnamento nella scuola secondaria ed in possesso del titolo di specializzazione biennale per il sostegno (artt. 8 e 10 DPR. n. 970/1975), acquisito prima della istituzione per legge dei corsi abilitanti SSIS, sono state collocate nella terza fascia (posti sesto, nono ed undicesimo), superate dalle controinteressate, inserite in prima, seconda e terza fascia, in posizione antecedente; le medesime sono in possesso dell’abilitazione SSIS, ottenendo così l’immissione in ruolo nella scuola secondaria.
Nella memoria depositata in data 9.5.2008, si puntualizza come il diritto di priorità attiene alla formulazione delle graduatorie.
Le ricorrenti sostengono il valore prioritario del loro titolo di specializzazione e deducono la violazione di legge (art. 7 L. n. 124/1999) e l’eccesso di potere per illogicità.
A tale tesi si oppongono le controinteressate, sia eccependo un difetto di giurisdizione, sia la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
__IL ricorso, volendo considerare la data di pubblicazione all’albo (27.9.2007), è tempestivo, non ponendosi, per il processo amministrativo, come avviene per il rito ordinario del lavoro, un problema di eccezione alla regola generale della sospensione dei termini processuali nel periodo 1.8./15.9.2007.
La questione della giurisdizione, sollevata ex adverso, potrebbe prospettarsi se il gravame di parte ricorrente venisse interpretato come rivendicazione immediata e diretta all’assunzione in ruolo in virtù del diritto di priorità (art. 7 L. n. 124/1999); la formulazione del ricorso, in base a quanto puntualizzato in memoria, è, invero, di tipo impugnatorio e fa discendere gli ulteriori effetti assuntivi dal riconoscimento, alle stesse, della posizione prioritaria “ex lege”. Ogni questione di graduatoria “mobile”, che muta periodicamente, attiene alla fase preliminare concorsuale e/o di selezione, con punteggi da attribuire, e non alla costituzione del rapporto, che avviene con l’assunzione per contratto individuale. Gli “inserimenti” in graduatoria, ancorché automatici e/o vincolati, ineriscono all’atto concorsuale e/o selettivo finale, implicante comunque un’attività amministrativa autoritativa di individuazione dei soggetti da immettere in ruolo.
In tali limiti sussiste la giurisdizione del G.A. ed il gravame è ammissibile, essendo precise le doglianze e sussistente l’interesse alla decisione; non necessitava, infine, alcuna impugnativa dell’atto presupposto ministeriale (istruzioni operative allegate alla nota 8.10.2007 prot. n. 5559), attesa che lo stesso non pone esclusioni dal beneficio.
Le ricorrenti ricavano il loro diritto di priorità dall’art. 7 L. n. 124/1999 che afferma come “nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole … è data priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato DPR n. 970 del 1975”; esso sarebbe un diritto acquisito che andrebbe enunciato in graduatoria e varrebbe sia all’interno di ciascuna fascia, sia con valore assoluto, di qui la irrilevanza eventuale delle tre fasce e della posizione in graduatoria, ritenendosi essenziale l’annotazione di precedenza.
Superati gli aspetti “strutturali” delle graduatorie, l’attenzione va concentrata sul criterio di priorità, se, come ed in quanto operante, una volta che le scuole di specializzazione universitarie sono diventate operative con il D.M. 26.5.1998, art. 4, comma 8^.
Non esiste alcuna abrogazione esplicita della norma invocata che conserva la sua validità, anche dopo l’introduzione dei corsi SSIS, come specificato dalle stesse “istruzioni operative” del Ministero (A.9), illustrative del D.M. 3.7.2007. La norma, peraltro, va intesa come conservazione di un titolo già posseduto da valere al pari delle nuove specializzazioni universitarie, senza la necessità di rifare i corsi; ciò significa che tra vecchi titoli e nuove specializzazioni sussiste un’equivalenza e che i vecchi titoli conferiscono priorità rispetto agli insegnanti che non li possiedono, senza che l’acquisizione anteriore sia essa stessa un criterio di precedenza.
Una volta stabilita la tipologia del posto da conferire (sostegno), scatta la priorità di nomina sullo stesso in luogo di quello comune, che, pertanto, non è assoluta, e deve rispettare le fasce di appartenenza ed il punteggio dei pari titolati.
Nella fattispecie in esame, tutte le controinteressate sono in possesso delle specializzazioni universiarie SSIS e precedono per fasce (stabilite in base all’anzianità di possesso dei requisiti e di posizione individuale, nonché alla data di presentazione della domanda d’inserimento in graduatoria) e per punteggio le ricorrenti, il cui diritto di precedenza scatterà nei confronti di coloro che non hanno il titolo.
Conclusivamente il ricorso va respinto, con equa compensazione delle spese di causa, per la natura della stessa e la particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
RESPINGE il ricorso in epigrafe;
-spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2008
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