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| n. 7-2008 - © copyright |
T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 3 luglio 2008 n. 884
M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore
F. Del P., L. A. G., W. P., A. G. G., G. G., G. C. (avv.ti R. Simone ed A. Gentileschi) c/
l’Ente Autonomo Parco Nazionale D'Abruzzo (Avv. Dist. St.) |
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Giustizia amministrativa – Sentenza di prime cure – Sospensione dell’esecuzione – Art. 33, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 - Atto elusivo – Impugnazione mediante ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Ragioni.
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Poiché attraverso la concessione della misura cautelare sulle sentenze dei Tar prevista dall’articolo 33, commi 3 e 4, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il giudice di appello interviene direttamente sull’efficacia del provvedimento impugnato, ripristinandola ove la pronuncia sospesa sia di accoglimento, ovvero sospendendola nel caso in cui essa abbia respinto il gravame, in quest’ultima evenienza, allorquando il ricorrente lamenti l’elusione della sospensiva accordata, può azionarsi il rimedio previsto dall’articolo 21 L. n. 1034/1971, con conseguente facoltà della parte di chiedere al competente giudice amministrativo (nella specie al Consiglio di Stato, ai sensi dell’ultimo comma del predetto art. 21) le opportune disposizioni attuative, con i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato; in tale contesto normativo, non è consentito chiedere al Tar una sorta di vigilanza anti-elusiva su di un provvedimento giurisdizionale che non gli pertiene, e sul quale è titolato a pronunciarsi ex lege il solo giudice di seconda istanza, che con tale provvedimento ha paralizzato gli effetti della sentenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 585 del 2007, proposto da:
F. Del P., L. A. G., W. P., A. G. G., G. G., G. C.; rappresentati e difesi dall'avv. Renato Simone, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. Gentileschi in L'Aquila, Vico Picenze 25;
contro
Ente Autonomo Parco Nazionale D'Abruzzo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
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per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza del 26.9.2007 prot. n. 7038/07 di rimozione delle opere eseguite in difformità del nulla osta e di tutti gli atti presupposti..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Autonomo Parco Nazionale D'Abruzzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/05/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Deducono gli odierni ricorrenti:
-di essere proprietari di un’area nel comune di Pescasseroli in seguito ad atto negoziale di permuta stipulato l’8.11.2004 con l’ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (in cambio di alcuni lotti di terreno, ceduti per l’appunto al predetto ente);
-che l’atto di permuta è stato preceduto da trattative formali mediante le quali i ricorrenti medesimi avevano esplicitamente precisato di voler attuare sul terreno “…un’area attrezzata per giochi; spazio per il parcheggio di auto, camper” (proposta poi accettata con delibera di presa d’atto e determinazione a contrarre del Consiglio Direttivo dell’ente Parco in data 24 giugno 2004);
-che il 27 ottobre 2004 gli interessati presentavano agli uffici dell’ente istanza di nulla osta per l’area attrezzata a pic-nic, chiedendo espressamente l’allestimento di uno spazio per il parcheggio di auto e camper;
-che l’ente Parco rilasciava nulla osta in data 2.12.04, senza tuttavia indicare, fra gli interventi consentiti, quelli diretti a creare uno spazio per il parcheggio di auto e camper;
-che il 21.12.04 il sig. Del Principe presentava denuncia di inizio attività per tali interventi al Comune di Pescasseroli, il quale non adottava nei successivi trenta giorni alcun atto diniego;
-che previo sopralluogo del personale di vigilanza in data 4.8.05, il direttore del Parco disponeva la sospensione dei lavori in atto sul terreno del sig. Del Principe, sul presupposto della difformità dei lavori medesimi rispetto a quanto assentito nel nulla osta del Parco, per le seguenti ragioni “diversamente dal nulla osta … è stata realizzata una passerella in ferro … su tutta l’area sono stati realizzati impianti idrico, elettrico e fognario mediante la posa in opera e l’interramento di tubazioni, con i relativi pozzetti di ispezioni”;
-che il 6.9.05 –nonostante controdeduzioni procedimentali rese dagli interessati- veniva notificato a questi ultimi una “Ordinanza di rimozione di opere realizzate in difformità da Nulla Osta”. emanata dal Direttore del Parco;
-che tale provvedimento veniva impugnato avanti a questo Tar, che respingeva il ricorso con sentenza n. 37 del 5.2.07;
-che gli interessati proponevano appello al Consiglio di Stato, il quale sospendeva in via cautelare la predetta sentenza con ordinanza 5014 del 25.9.07 così motivando “Ritenuto che l’appello sia provvisto del fumus boni iuris con riferimento alla prima assorbente censura del ricorso di primo grado riproposta in appello, atteso che stante la connessione funzionale delle opere non espressamente autorizzate con quella assentita, deve ritenersi che il provvedimento di nulla osta sia comprensivo delle medesime anche alla luce del principio di buona fede nell’interpretazione dell’atto amministrativo di segno ampliativi, che impone –in caso di dubbio- di optare per il significato più rispettoso dell’affidamento del destinatario. Principio che, nella giurisprudenza amministrativa, viene tradotto nella regola secondo cui la qualificazione del provvedimento deve avvenire in relazione all’istanza di parte. Considerato che sussiste il periculum in mora, poiché l’esecuzione dell’atto impugnato comporterebbe la rimozione delle opere già installate”.
-che il giorno successivo 26.9.07 il Direttore del Parco adottava nuova ordinanza di rimozione opere in difformità da nulla osta, del tutto riproduttiva di quella sospesa in virtù della citata ordinanza del Consiglio di Stato;
-che l’unica addizione rispetto al provvedimento già in precedenza impugnato risiederebbe nella menzione della decisione di rigetto del Tar, senza citazione alcuna della pronuncia cautelare d’appello.
Sulla base della citata ricostruzione in fatto, i ricorrenti impugnano quest’ultima determinazione dell’ente intimato, reiterando le doglianze già proposte con la precedente impugnativa, e deducendo altresì un vizio di “eccesso di potere per violazioni delle statuizioni del Giudice amministrativo”, per il carattere “fotocopia” dell’atto già sospeso dal Consiglio di Stato. Viene altresì formulata istanza risarcitoria.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale di L’Aquila, mentre alla pubblica udienza del 14.5.08 la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di un terreno inserito nel perimetro del Parco d’Abruzzo, sul quale hanno realizzato attrezzature per camping e tempo libero, che l’ente parco ha ritenuto abusive ed eccedenti rispetto al nulla-osta a suo tempo rilasciato (che autorizzava in loco un insediamento turistico).
Come meglio esposto in narrativa, i ricorrenti lamentano che l’amministrazione -con l’ordinanza di demolizione oggetto della presente impugnativa- avrebbe reiterato un identico provvedimento di sgombero del 2005, sul quale pende impugnativa di appello avanti al consiglio di Stato, che ha nel frattempo sospeso la pronuncia di rigetto del tar. Sarebbe stata così aggirata la pronuncia cautelare del giudice di appello, come comprovato dalla circostanza che tale reiterazione è avvenuta il giorno dopo la sospensione della sentenza di primo grado, senza nessun fatto nuovo ulteriore rispetto alla pronuncia cautelare in questione.
Sulla base delle esposte premesse, ritiene il collegio che il ricorso debba dichiararsi inammissibile, poiché (dichiaratamente) mirato ad ottenere dal giudice di primo grado un accertamento di avvenuta elusione dell’ordinanza d’appello 5014 del 25.9.07.
Con quest’ultima il Consiglio di Stato –sospendendo la pronuncia di primo grado favorevole all’amministrazione- ha ravvisato il periculum in mora, “…poiché l’esecuzione dell’atto impugnato comporterebbe la rimozione delle opere già installate”.
Tale pronuncia ha pertanto determinato la sospensione del provvedimento (già vanamente) impugnato in primo grado, sicché il ricorso resta incentrato sul violato divieto di eludere tale sospensione: Ciò sarebbe per l’appunto avvenuto mediante il nuovo ordine di quella rimozione, già privata di effetti dalla citata pronuncia del Consiglio.
Del resto, attraverso la concessione della misura cautelare sulle sentenze dei tar prevista dall’articolo 33 terzo e quarto comma della legge 1934/1971, il giudice di appello interviene direttamente sull’efficacia del provvedimento impugnato, ripristinandola ove la pronuncia sospesa sia di accoglimento, ovvero sospendendola nel caso in cui essa abbia respinto il gravame. In quest’ultima evenienza (che è quella ora in rilievo) allorquando il ricorrente lamenti l’elusione della sospensiva accordata, può azionarsi il rimedio previsto dall’articolo 21 legge 1034/1971, con conseguente facoltà della parte di chiedere al competente giudice amministrativo (nella specie al Consiglio di Stato, ai sensi dell’ultimo comma del predetto art. 21) le opportune disposizioni attuative, con i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato.
Non è invece consentito chiedere al tar una sorta di vigilanza anti-elusiva su di un provvedimento giurisdizionale che non gli pertiene, e sul quale è titolato a pronunciarsi ex lege il solo giudice di seconda istanza, che con tale provvedimento ha per l’appunto paralizzato gli effetti della sentenza appellata.
Il fatto poi che i ricorrenti abbiano dedotto anche autonomi vizi di legittimità (diversi ed ulteriori rispetto alla lamentata elusione della pronuncia d’appello) non conduce a ritenere la ritualità del gravame, pur limitatamente a tali profili, all’interno degli ordinari paradigmi impugnatori di primo grado.
Infatti le censure proposte a sostegno dell’illegittimità dell’ordinanza ora in rilievo sono meramente riproduttive (per stesso riconoscimento di parte) di quelle collegate all’impugnativa dell’ordinanza gemella del 2005, sicché su tali doglianze il tar ha ormai sostanzialmente consumato il suo sindacato con la sentenza 37/07 sospesa dal Consiglio.
In buona sostanza, il petitum sostanziale del gravame resta incentrato su un accertamento di elusività della pronuncia di sospensiva del giudice di appello, per cui la proposta azione impugnatoria deve essere dichiarata inammissibile.
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente FF
Rolando Speca, Consigliere
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
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