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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 9 luglio 2008 n. 1674
Amedeo Urbano – Presidente, Roberta Ravasio – Estensore.
Comune di Conversano (avv. N. Pinto) c. Comune di Adelfia (n.c.), Istituto Comunità Papa Giovanni XXIII (avv.ti D. Romiti e S. Ronconi).


Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Ricovero presso strutture residenziali – Rette di assistenza – Comune – Obbligo – Accertamento – Art. 6 comma 4, l. n. 328 del 2000 – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'accertamento ai sensi dell’art. 6 comma 4, l. 8 novembre 2000 n. 328, dell’obbligo di un Comune al pagamento delle rette di assistenza per il ricovero presso strutture residenziali, perché tali prestazioni non sono riconducibili alle spese di spedalità già contemplate dall’art. 29 n. 6, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, né può trovare applicazione l’art. 33, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Terza

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2005, proposto da:

 

Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall'avv. Natalia Pinto, con domicilio eletto presso Francesca Siciliani in Bari, via Abbrescia,78/C;

 

contro

 

Comune di Adelfia;

 

nei confronti di

 

Istituto Comunita' Papa Giovanni XXIII, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Romiti, Silvia Ronconi, con domicilio eletto presso Silvia Ronconi in Bari, c/o Avv.De Palma-v.le Repubblica 82;

 

per l'accertamento
ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. 328/2000 dell’obbligo del Comune di Adelfia al pagamento delle rette di assistenza per il ricovero presso la casa famiglia S. Anna della Comunità Papa Giovanni XXIII, nonché per la condanna in solido della Comunità Papa Giovanni XXIII e del Comune di Adelfia alla ripetizione e rifusione della somma di E. 63.436,36, oltre interessi e rivalutazione, indebitamente versata dal Comune di Conversano;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Comunita' Papa Giovanni XXIII;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2008 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso passato alla notifica il 20/10/2005 il Comune di Conversano ricorreva a Questo Tribunale per sentir dichiarare il Comune di Adelfia e la Comunità Papa Giovanni XXIII, con sede a Rimini, tenuti e conseguentemente condannati, a rimborsare al ricorrente la somma di E. 63.436,36, oltre interessi e rivalutazione.
Riferiva il Comune di Conversano: che il Tribunale dei minori di Bari, con provvedimento del 07/07/99, aveva ordinato il ricovero delle minori Pirolo Katiuscia e Pirolo Silvana, residenti in Comune di Adelfia, presso la Casa Famiglia S. Anna di Cuneo, articolazione della Associazione Giovanni XXIII di Rimini; che già dal 27/09/99 le minori erano state anche formalmente affidate ai coniugi Perrone, gestori della Casa Famiglia S. Anna; che costoro avevano successivamente trasferito la residenza anagrafica nel Comune di Conversano determinando così, in qualità di tutori, anche il trasferimento della residenza anagrafica delle minori, dal Comune di Adelfia al Comune di Conversano, a far tempo dal 26/10/2000; che la retta di assistenza delle minori era stata corrisposta prima dal Comune di Adelfia, in quanto comune di residenza delle minori al momento in cui ne veniva disposto il ricovero nella struttura, e poi dal Comune di Conversano, appositamente richiestone dal Comune di Adelfia, relativamente a tutti gli anni 2001 e 2002; che i coniugi Perrone trasferivano la propria residenza anagrafica nel comune di Cuneo, determinando così anche il trasferimento delle minori Pirolo e la cancellazione di esse dalla popolazione del Comune di Conversano già dall’11/06/2002; che pertanto il Comune di Conversano inoltrava al Consorzio dei Comuni del cuneese la richiesta di assumersi l’onere delle rette di assistenza delle minori Pirolo; che la richiesta veniva rigettata in quanto secondo un parere ministeriale interpretativo della normativa di riferimento, l’art. 6 della L. 328/2000, il comune obbligato al pagamento degli oneri economici derivanti dal ricovero di minori in strutture residenziali, sarebbe solo il comune di residenza dei minori al momento del ricovero, e non anche quelli nel cui territorio sia trasferita successivamente la residenza dei minori.
Tanto premesso il Comune di Conversano evocava in giudizio la Comunità Giovanni XXIII, quale soggetto che aveva materialmente percepito dal ricorrente le somme da questi non dovute, ed il Comune di Adelfia, in quanto unico soggetto giuridicamente obbligato a farsi carico della assistenza delle minori Pirolo, al fine di sentirli entrambi dichiarare tenuti, e conseguentemente condannati, a rimborsare al Comune di Conversano l’ammontare totale delle rette da questi indebitamente corrisposte, pari ad un totale di E. 63.436,36, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva in giudizio la Associazione Comunità Giovanni XXIII, chiedendo il rigetto della domanda e comunque eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo, giusta la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20114/2005.
Con tale pronunciamento, reso dalla Suprema Corte in un caso del tutto simile a quello che qui interessa - nell’ambito del quale era convenuta la medesima Associazione Giovanni XXIII - la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il rapporto che in tali casi viene dedotto in giudizio non afferisce a spese di spedalità né ad un pubblico servizio.
Sotto il primo aspetto la Suprema Corte ha osservato che le prestazioni rese nel caso esaminato non sono riconducibili alle spese di spedalità già contemplate dall’art. 29 n. 6 RD 1054/1924, giacché queste riguardavano solo le spese di ricoveri ospedalieri e manicomiali e non anche le spese di assistenza in senso lato.
Quanto al secondo aspetto la Suprema Corte ha rilevato che non afferendo il rapporto dedotto in giudizio ad una concessione di pubblici servizi, né potendosi ravvisare nella fattispecie esercizio di poteri autoritativi da parte della amministrazione, deve escludersi che la controversia rientri tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 33 D. L.vo 80/98: “Infatti, la domanda di rimborso proposta dal Comune che contesta la propria competenza territoriale in relazione ad attività di assistenza a minori, oltre a non contenere alcun sindacato di atti provvedi mentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificati da atti di tale specie, avendo il Comune semplicemente adempiuto ad una obbligazione di natura assistenziale ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge…Nella specie la legge quadro statale n. 328/2000 configura espressamente le prestazioni assistenziali come oggetto di diritto delle persone che si trovino in stato di bisogno…..senza che la nascita di tale diritto sia condizionata all’emanazione di atti discrezionali”.
La L. 328/2000 configura, dunque, a carico dei comuni, una obbligazione nascente direttamente dalla legge, non filtrata da atti amministrativi di carattere autoritativo.
A ciò aggiungasi che in realtà la domanda formulata dal Comune di Conversano – come quella che ha originato il ricordato precedente delle Sezioni Unite – ha ad oggetto non la pretesa del Comune ricorrente a vedersi rimborsare le rette di soggiorno non dagli assistiti, bensì da altro ente comunale, che si assume essere l’unico ed effettivo destinatario del comando legislativo, e quindi il vero soggetto passivo della obbligazione: il Comune di Conversano, infatti, assume di aver pagato le rette relative agli anni 2001 e 2002 credendosi erroneamente obbligato. Trattasi, dunque, di una pura domanda di ripetizione di indebito, con la quale il Comune di Conversano fa valere implicitamente un diritto soggettivo, e cioè il diritto ad essere reintegrato nel proprio patrimonio.
Conclusivamente il Collegio non ravvisa alcuna ragione per la quale dovrebbe discostarsi dal ricordato pronunciamento delle Sezioni Unite, che costituisce l’Organo istituzionalmente deputato a dirimere le questioni di giurisdizione e che non consta che abbia successivamente cambiato orientamento.
Deve quindi essere dichiarata la carenza di giurisdizione di Questo Giudice, con rimessione delle parti innanzi al Giudice Ordinario, conformemente a quanto stabilito da Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2007 nonché dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 1605/2008.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alle domande formulate nel ricorso introduttivo, e per l’effetto rimette le parti innanzi alla Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per territorio, previa riassunzione del giudizio nei termini di legge,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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