Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2008 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 5 luglio 2008 n. 1510
Pres. Bianchi – Est. Lotti
Italtec Ingegneria srl ed altri (avv.ti Marasco, Faggiano) c. Provincia di
Biella (avv.ti Scaparone, Picco) e R.T.P. Sintagma (avv.ti Calvetti,
Spinelli)


1. – Contratti p.a. – Incarico progettazione – Gara – Incompatibilità – Redazione studio fattibilità – Insussistenza.

 

2. – Contratti p.a. – Gara – Cause di incompatibilità – Estensione analogica – Divieto.

 

3. – Contratti p.a. – Gara – Dichiarazioni sostitutive – Dichiarazione relativa a soggetto diverso dal dichiarante – Ammissibilità.

1. – Nella redazione dello studio di fattibilità di un’opera, il professionista non si pone in funzione di supporto al RUP e pertanto questo non costituisce causa di incompatibilità a partecipare alla gara per l’affidamento della progettazione dell’opera.

 

2. – L’avere eseguito lo studio di fattibilità non costituisce causa di incompatibilità per violazione della par condicio, in quanto il vantaggio concorrenziale costituisce soltanto una differenza fattuale, la cui positiva incidenza si atteggia ad esplicazione del giuoco concorrenziale.

 

3. – Il legale rappresentante del concorrente può rendere dichiarazioni sostitutive anche con riferimento ad altri soggetti.


Per visualizzare il testo del documento clicca qui


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento