Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2008 - © copyright

 

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 5 luglio 2008 n. 1490
Pres. Bianchi – Est. Correale
Elciter srl (avv.ti Bormioli, Re) c. Comune di Novi Ligure (avv.
Santilli) e c. Comune di Bosco Marengo (avv.ti Monti, greppi, Razeto,
Fiore)


1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Cessata materia del contendere – Spese di giudizio – Soccombenza virtuale.

 

2. Responsabilità e risarcimento – Danno da ritardo – Illecito ex art. 2043 c.c. – Prova elementi costitutivi domanda – Necessità.

1. Nei casi in cui, sopravvenuto il difetto di interesse a coltivare il ricorso giurisdizionale, le parti non si accordino sulla compensazione delle spese processuali, residua l’interesse alla causa al fine di accertare la soccombenza virtuale e il conseguente accollo delle spese.

 

2. Il danno da ritardo nel rilascio di un provvedimento amministrativo deve ricondursi all’illecito ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi della domanda con riferimento al lucro cessante e al danno emergente ed alla condotta colposa della P.A.


Per visualizzare il testo del documento clicca qui



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento