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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 26 maggio 2008 n. 1264
Pietro Morea - Presidente, Antonio Pasca - Estensore.
Gallo (avv. M. Palieri) c.Ministero della Difesa (Avv. Stato),Iaccarino e altro (n.c.).


1. Militare e militarizzato – Personale e strutture militari – Ufficiali – Giudizio di avanzamento – Giudice amministrativo – Ambito di tutela – Individuazione.

 

2. Militare e militarizzato – Personale e strutture militari – Ufficiali – Giudizio di avanzamento – Giudice amministrativo – Documentazione caratteristica dei candidati – Valutazione – Riesame minuzioso – Impossibilità.

 

3. Militare e militarizzato – Personale e strutture militari – Ufficiali – Giudizio di avanzamento – Vizio di eccesso di potere – Configurabilità – Solo in senso assoluto.

 

4. Militare e militarizzato – Personale e strutture militari – Ufficiali – Giudizio di avanzamento – Valutazioni – Principio di continuità logica – Sindacato del giudice amministrativo – Eccesso di potere – Indici rivelatori o sintomatici – Scavalcamento illegittimo – Presupposti – Individuazione.

1. In tema di giudizio di avanzamento di militari, l’ambito di tutela innanzi al giudice amministrativo attiene unicamente alla complessiva ragionevolezza dei criteri seguiti nel procedimento di valutazione e alla attinenza dei giudizi con la documentazione caratteristica di riferimento dei candidati.

 

2. In tema di giudizio di avanzamento di militari, il giudice amministrativo non può procedere ad un riesame minuzioso delle valutazioni della documentazione caratteristica dei vari candidati, sostituendosi alla commissione, atteso che l’avanzamento a scelta di che trattasi presuppone anche il ricorso a criteri di selezione e di valutazione non concretizzabili in specifici riferimenti documentali e non quindi non apprezzabili dal parte del giudice amministrativo.

 

3. Nel giudizio di avanzamento di militari, non può configurarsi il vizio di eccesso di potere in senso relativo, bensì solo in senso assoluto, e quindi in presenza di una macroscopica incongruenza e inadeguatezza delle valutazioni rispetto alla documentazione caratteristica.

 

4. In tema di giudizio di avanzamento di militari, il sindacato del giudice amministrativo anche con riferimento al principio di continuità logica delle valutazioni è ancorato ad elementi di macroscopica ed evidente illegittimità, desumibili da indici rivelatori o sintomatici dell’eccesso di potere, tra i quali rientra anzitutto il c.d. scavalcamento illegittimo, che può ravvisarsi in senso proprio solo quando in una precedente graduatoria riferita allo stesso grado gli ufficiali in comparazione si siano collocati in posizione invertita, senza che nulla sia variato nella documentazione caratteristica e matricolare.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Seconda

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 290 del 2007, proposto da:

 

Gallo Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso Marco Palieri in Bari, presso l’Avv.F.Paparella, via Venezia n.14;

 

contro

 

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

 

nei confronti di

 

Iaccarino Antonio, Mianulli Giuseppe, Falzone Roberto, Lombardi Gianfranco, Gori Walter;

 

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
e conseguenti motivi aggiunti:
della nota prot. n. M D/GMIL 03 II/5/4/2006/88473 del 10 novembre 2006, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, Il Reparto, 5° Divisione, stato giuridico ed avanzamento ufficiali in servizio permanente avente ad oggetto " esito di giudizio di avanzamento a scelta per l'anno 2006", e dei provvedimenti di approvazione della graduatoria di avanzamento a scelta per l'anno 2006, con riferimento al grado di colonnello, nonchè dei verbali della competente Commissione di Avanzamento, e dei relativi provvedimenti di nomina degli interessati a colonnello, e di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguente ovvero comunque connesso, ancorche non conosciuto dal ricorrente, come ad esempio i provvedimenti di nomina della propria Commissione di valutazione;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/04/2008 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente, tenente colonnello dell’Esercito del ruolo speciale alle armi in servizio permanente a disposizione (s.p.a.d.), in servizio presso il Comando VII Reggimento Bersaglieri di Bari, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente riferisce di non essere mai stato promosso colonnello, sebbene fosse stato riconosciuto idoneo a ricoprirne il grado sin dal 2001 e per gli anni a seguire fino al 2005.
Tale valutazione di idoneità è stata confermata anche per il procedimento di avanzamento a scelta per il 2006, nel quale il ricorrente è risultato idoneo con punteggio di 26.62, ma non iscritto in quadro (riservato ai primi 39 ufficiali), essendosi collocato al 62° posto della graduatoria di merito.
Con l’impugnato provvedimento l’Amministrazione resistente ha quindi comunicato al ricorrente lo sfavorevole esito del giudizio di avanzamento a scelta per il 2006.
Il ricorrente assume di non essere stato valutato legittimamente (mancata valutazione di alcuni titoli ed errata valutazione di altri) dalla Commissione preposta, in ordine alla quale, peraltro, esprime dubbi sulla composizione.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1. violazione della L. n. 1137/95; violazione del D.M. n. 571 del 2.11.93; violazione del D.Lgs. n. 490/97; violazione della L. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Difesa, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 9.11.07, il ricorrente ha riproposto i motivi di censura già dedotti nel ricorso originale e ha avanzato istanza cautelare, della quale tuttavia, nella Camera di Consiglio del 20.12.07, ha richiesto l’abbinamento al merito.
All’udienza dell’8 aprile 2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Occorre premettere che è inammissibile per genericità, prima che infondata, la censura afferente ad una presunta illegittima composizione della commissione di avanzamento, atteso che la composizione della stessa – come ben evidenziato dalla difesa erariale – è stabilita direttamente dalla legge (art. 12 D.Lgs. n. 490/97).
E’ altresì infondato l’ulteriore profilo di censura con cui si deduce l’omessa predeterminazione di criteri, atteso che anche i criteri di valutazione sono esclusivamente stabiliti direttamente dalla legge (art. 26 L. n. 1137/1955 e D.M. n. 571/93), restando conseguentemente escluso ogni obbligo della commissione di previa determinazione dei criteri di giudizio (ex multis C.d.S. Sez. IV 4236/2003; 437/2005; 2643/2007).
Ciò premesso, rileva il Collegio che - nella materia in esame - l’ambito di tutela innanzi al Giudice Amministrativo attiene unicamente alla complessiva ragionevolezza dei criteri seguiti nel procedimento di valutazione e alla attinenza dei giudizi con la documentazione caratteristica di riferimento dei candidati.
Secondo pacifico e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio ovviamente condivide, il Giudice Amministrativo non può procedere ad un riesame minuzioso delle valutazioni della documentazione caratteristica dei vari candidati, sostituendosi alla commissione, atteso che l’avanzamento a scelta di che trattasi presuppone anche il ricorso a criteri di selezione e di valutazione non concretizzabili in specifici riferimenti documentali e non quindi non apprezzabili dal parte del G.A. (ex multis C.d.S. Sez. IV 2780/05; C.d.S. Sez. IV 4236/03; T.A.R. Lazio Sez. I bis 1868/05).
Occorre inoltre considerare che il giudizio di avanzamento di che trattasi e le correlate valutazioni si riferiscono ad aspiranti che rivestono il grado di tenente colonnello e che presentano tutti, in virtù di una brillante carriera, curricula di notevole spessore: appare quindi ovvio che la selezione all’avanzamento per numero di posti contingentato non possa che avvenire sulla base di elementi di valutazione comparativa sottili ed apprezzabili unicamente dalla commissione di valutazione.
E’ orientamento consolidato che nella materia in esame non possa configurarsi il vizio di eccesso di potere in senso relativo, bensì solo in senso assoluto, e quindi in presenza di una macroscopica incongruenza e inadeguatezza delle valutazioni rispetto alla documentazione caratteristica.
Nel caso in esame il ricorrente è stato (ancora una volta) giudicato idoneo all’avanzamento, che tuttavia non ha conseguito solo per essersi collocato in graduatoria in posizione non utile.
Sono stati quindi delibati positivamente nei suoi confronti tutti i requisiti fisici, morali, caratteriali, culturali e professionali necessari per l’avanzamento al grado di colonnello.
Alla stregua di quanto sopra evidenziato e in relazione ai limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità in subiecta materia, è quindi infondato il dedotto vizio di eccesso di potere in senso assoluto.
E’ invece fondato il motivo di censura proposto dal ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 9.11.2007 e notificati in data 11.10.2007, a seguito dell’acceso agli atti consentito al ricorrente in data 27.6.2007.
Con tale motivo il ricorrente deduce eccesso di potere in senso assoluto e con specifico riferimento al profilo sintomatico dell’illegittimo scavalcamento, in relazione alla circostanza che i controinteressati Iaccarino, Mianulli, Zepponi, Crocè, D’Amelio e Lombardi risultavano invece in posizione deteriore rispetto a quella del ricorrente nella graduatoria per l’avanzamento al medesimo grado di colonnello per il precedente anno 2005 e senza che sia intervenuto alcun elemento nuovo idoneo a supportare lo scavalcamento medesimo.
L’ipotesi dell’illegittimo scavalcamento va certamente esclusa con riferimento ai candidati Iaccarino e Lombardi, che non figurano nella precedente graduatoria per l’avanzamento al grado di colonnello, essendo stati valutati per la prima volta nell’anno 2006.
Ciò premesso osserva il Collegio che nella graduatoria per l’avanzamento al grado relativa all’avanzamento a scelta per l’anno 2005 il Gallo era collocato al posto n. 33 con punti 26,61; il Crocè al posto n. 34 con punti 26,60; il D’Amelio al posto n. 36 con punti n. 26,51; lo Zepponi al posto n. 37 con punti 26,48; il Mianulli infine al posto 41 con punti 26,37.
Nella graduatoria per l’avanzamento al grado relativa all’avanzamento a scelta per l’anno 2006 il Gallo risulta collocato al posto n. 62 con punti 26,62; il Crocè al posto n. 35 con punti 27,26; il D’Amelio al posto n. 36 con punti n. 27,25; lo Zepponi al posto n. 37 con punti 27,25; il Mianulli infine al posto 42 con punti 27,20.
Premessa la piena autonomia dei giudizi di avanzamento ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 571/93 e la irrilevanza della circostanza che in una fase pregressa della carriera il candidato promosso all’avanzamento abbia potuto – in sede di avanzamento ai gradi precedenti – seguire il candidato escluso dall’avanzamento (C.d.S. Sez. IV 5196/2006; 42/2001), deve ritenersi tuttavia rilevante – anche nell’ambito del principio di tendenza alla carriera di cui all’art. 12 del D.M. 571/93 – l’esigenza di garantire la continuità logica delle valutazioni, che non inficiano l’ampia discrezionalità e i principi dell’avanzamento a scelta assoluta.
E’ evidente che il sindacato del Giudice Amministrativo anche con riferimento al principio di continuità logica delle valutazioni è ancorato ad elementi di macroscopica ed evidente illegittimità, desumibili da indici rivelatori o sintomatici dell’eccesso di potere.
Tra tali indici rientra anzitutto il cosiddetto scavalcamento illegittimo, che secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis C.d.S. Sez. IV n. 485/2006), “può ravvisarsi in senso proprio solo quando in precedente graduatoria riferita allo stesso grado gli ufficiali in comparazione si siano collocati in posizione invertita, senza che nulla sia variato nella documentazione caratteristica e matricolare”.
In sostanza, ferma restando l’irrilevanza di posizioni invertite tra gli ufficiali con riferimento a pregresse fasi di avanzamento, nonché l’autonomia dei giudizi di avanzamento e l’ampia discrezionalità delle valutazioni in materia, occorre solo garantire – a tutela del principio di tendenza alla carriera e dell’esigenza di continuità logica nelle valutazioni (sia pure a senso unico ed in favore della P.A.) – che nell’ambito dell’avanzamento al medesimo grado lo scavalcamento in graduatoria abbia almeno il supporto di un elemento valutativo nuovo rispetto alla situazione di cui alla precedente graduatoria.
Afferma la giurisprudenza che: “per riconoscersi il cosiddetto scavalcamento illegittimo occorre mettere a raffronto le classifiche vantate dagli ufficiali in comparazione nella (o nelle) graduatorie antecedenti relative al medesimo grado per cui si controverte, non già in quelle afferenti l’avanzamento in gradi precedentemente conseguiti; ciò perché è solo in quest’ultimo caso che si configura quella effettiva identità di situazioni che consente di derogare al principio di autonomia delle procedure concorsuali” (C.d.S. Sez. VI 18.12.2006 n. 7604/06).
Rileva il Collegio che tale profilo di illegittimità, oggetto di specifico motivo da parte del ricorrente, ricorre certamente nel caso concretamente in esame, con riferimento alle posizioni dei controinteressati Crocè, Zepponi D’Amelio e Mianulli, i quali seguivano il ricorrente nella precedente graduatoria per l’avanzamento al grado di colonnello (2005) e lo precedono invece nella graduatoria di avanzamento dell’anno 2006, oggetto del presente ricorso, senza che possa individuarsi alcun elemento di novità nelle valutazioni e, soprattutto e ancor prima, nella documentazione caratteristica.
Così ad esempio, con riferimento al controinteressato D’Amelio, nelle schede di valutazione viene indicato un elemento “apparentemente innovativo”, quale il conseguimento del titolo di laurea; tuttavia dalla documentazione caratteristica si evince invece che il predetto ha conseguito la laurea in giurisprudenza sin dal 1996 e che non risultano ulteriori diplomi di laurea conseguiti nel periodo successivo alla valutazione del 2005, atteso che financo l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato risale al 2005 ed è antecedente rispetto alla valutazione per l’avanzamento di quell’anno.
Parimenti anche per Crocè, Zepponi e Mianulli non è dato evincere né dalle relative schede di valutazione, né comunque dalla documentazione caratteristica alcun elemento di novità anche minimo che possa supportare il capovolgimento delle valutazioni rispetto a quelle già espresse dalla Commissione di avanzamento (peraltro in composizione pressoché identica) appena un anno prima.
Appare infine singolare e sintomatico di eccesso di potere per sviamento che solo nei confronti del ricorrente la Commissione abbia ritenuto di precisare che “nel giudizio di avanzamento in questione si rilevano non tanto la sommatoria dei titoli di studio, dei corsi frequentati, degli incarichi, elogi ed encomi, quanto i giudizi complessivi periodicamente espressi nei confronti dell’interessato e riportati nel suo libretto personale, assumendo rilievo prevalente le classifiche ottenute nel grado rivestito al momento dello scrutinio”.
Sotto tale profilo il ricorrente ha riportato il giudizio di “emergente” con riferimento “agli incarichi svolti nel grado” e di “ottimo” con riferimento alla “motivazione al lavoro nel grado rivestito’’: neanche tale profilo motivazionale consente pertanto di individuare un qualsivoglia elemento giustificativo dello scavalcamento.
Quanto all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Amministrazione con riferimento a tale motivo di censura e in relazione al fatto che lo stesso risulta proposto solo con motivi aggiunti notificati ai controinteressati, tuttavia non evocati in giudizio in sede di proposizione del ricorso originario, rileva il Collegio che anzitutto il motivo in questione risulta ulteriormente articolato e specificato in sede di motivi aggiunti, proposti e notificati nei termini a seguito dell’avvenuto accesso ai documenti e che comunque tanto il ricorso originario quanto i motivi aggiunti sono stati notificati al controinteressato Mianulli; senza peraltro considerare che il mutato assetto processuale dei motivi aggiunti non appare in linea con le motivazioni poste a base dell’eccezione, sia con riferimento ai motivi aggiunti in senso proprio, sia con riferimento ai motivi aggiunti di integrazione delle censure.
Il ricorso va dunque accolto sotto tale profilo, con conseguente annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe.
Le spese, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per spese, diritti ed onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell’Amministrazione resistente.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – II^ Sez., accoglie il ricorso n. 290/2007, proposto da Gallo Vincenzo e, per l’effetto annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento - in favore del ricorrente - delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per spese, diritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bari nelle camere di consiglio del giorno 08/04/2008 e 15/04/2008, con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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