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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 4 luglio 2008 n. 6383
Pres. Corasaniti Est. Calveri
Ferri S. ed altri (Avv.ti D. Naso e L. Auriemma) c/ Ministero della Pubblica istruzione (Avv. Stato) ed altri.


Istruzione pubblica e privata – Personale docente - Graduatorie – Aggiornamento – Titoli – Requisiti sostanziali - Valutazione – Necessità – Conseguenze.

La valutazione dei titoli degli insegnanti ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed educativo va effettuata considerando i requisiti sostanziali dei titoli e non la loro denominazione formale. Di conseguenza i titoli conseguiti a seguito della partecipazione a corsi di perfezionamento specialistico indetti e organizzati da consorzi interuniversitari – nella specie dal For.Com (Formazione per la comunicazione) - vanno equiparati, ai fini dell’attribuzione dei punti nelle graduatorie, ai master universitari, se presentano le stesse caratteristiche sostanziali (nella specie la durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e a 60 crediti formativi).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
sezione Terza – bis

 

composto dai signori: Saverio Corasaniti presidente; Giulio Amadio consigliere; Massimo Luciano Calveri consigliere rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 11214 del 2007, proposto da

 

Ferri Silvia, Panecaldo Lara, D’Alessandro Rita e Maistrello Cecilia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Naso e Luigia Auriemma ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b;

 

contro

 

Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Provinciale di Rieti e Ufficio Scolastico Regionale di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliano per legge;

 

e nei confronti di

 

Crescenzi Giovanni, Francia Maria Roberta, Saccone Rosanna, Pezzetti Antonella, Guglielmi Maria Luisa, Petroni Donatella, Brucchietti Emanuele, Patacchiola Laura, Di Pompeo Mara, Chiaretti Sara, Occhiodoro Elisabetta, non costituiti in giudizio;

 

per l'annullamento, previa sospensiva,
degli atti e dei provvedimenti prot. n. 9178/C7 del 31 luglio 2007, prot. n. 9178/1/C7 del 22 agosto 2007, prot. n. 9178/2/C7 del 23 agosto 2007, prot. n. 9178/3/C7 del 28 agosto 2007, prot. n. 9178/4/C del 12 settembre 2007, prot. n. 9178/5/C7 del 1 ottobre 2007, con i quali il Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico regionale per il Lazio – Ufficio Scolastico Provinciale di Rieti ha integrate, aggiornate, approvate e pubblicate le graduatorie a esaurimento (ex permanenti) di ogni ordine e grado definitive del personale docente ed educativo della scuola primaria, dell’infanzia, secondaria di primo e di secondo grado relative al biennio 2007/2008 e 2008/2009 e , in particolare, per quanto di ragione, le graduatorie di cui fanno parte le ricorrenti: A345, A346, A028, A025, A010, AD00, AD03, A445, A446, A017, A048, A019, AD01;
e per l’accertamento del diritto
delle ricorrenti a ottenere, ex art. 35 d.lgs. n. 80/1998 come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000, la condanna della p.a. resistente al risarcimento di tutti i danni economici e professionali per il personale ricorrente che versa nella legittima aspettativa di integrazione e aggiornamento della propria posizione in graduatoria finalizzata a un contratto definitivo che disciplini gli aspetti giuridici ed economici del proprio rapporto di lavoro, subiti in conseguenza della condotta illegittima da quest’ultima posta in essere.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO-DIRITTO

 

1.- Le ricorrenti sono docenti precari di scuole secondarie di primo e di secondo grado, inserite nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento provinciali di Rieti.

 

1.1.- Con ricorso notificato tra il 14 e il 24 novembre 2007, esse impugnano i provvedimenti in epigrafe nella parte in cui, in sede di aggiornamento del proprio punteggio nelle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo (graduatorie poi trasformate dalla legge n. 296/2006 in graduatorie a esaurimento) disposto con decreto del direttore generale per il personale della scuola del 16 marzo 2007, non è stato loro valutato il titolo previsto al punto C.7 della tabella di valutazione, allegata a detto decreto direttoriale, che dà luogo all’attribuzione di tre punti.

 

1.2.- In particolare, le ricorrenti - che hanno frequentato un corso di perfezionamento, di durata annuale, corrispondente a 1500 ore e a 60 crediti formativi, organizzati dal For.Com - deducono l’illegittimità, sotto più profili, dell’omessa (o errata) applicazione valutativa da parte dell’amministrazione scolastica sostenendo che la tabella allegata al DDG 16 marzo 2007 è chiara nell’attribuire al diploma di perfezionamento - conseguito all’esito di un corso con le caratteristiche di quello da esse frequentato e superato - la valutazione di tre punti nelle graduatorie a esaurimento di terza fascia del personale docente ed educativo.

 

1.3.- Resistono al ricorso le intimate amministrazioni scolastiche.

 

1.4.- Con decreto presidenziale n. 197 del 18 aprile 2008 è stata accolta l’istanza di integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, avanzata dalle ricorrenti che, adempiuto l’onere processuale, hanno tempestivamente depositato la prova dell’avvenuta pubblicazione del ricorso sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione.

 

1.5.- Le ricorrenti hanno rinunciato all’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, in vista della prossima definizione nel merito del ricorso.

 

1.6.- Il quale, sulle conclusioni delle parti, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 giugno 2008.

 

2.- Viene all’esame del Collegio la questione della valutazione dei corsi di perfezionamento post laurea organizzati dal For.Com (Formazione per la Comunicazione), Consorzio Interuniversitario, di durata annuale e con esame finale, corrispondenti a 1500 ore e a 60 crediti formativi.

 

2.1.- Come si è premesso in narrativa, le ricorrenti hanno frequentato un corso di perfezionamento del predetto Consorzio Interuniversitario che opera nel campo della formazione e delle ricerca applicata in base alla collaborazione tra università italiane e straniere.
In quanto strutturato in modo da rispettare il criterio delle 1500 ore e dei 60 crediti – unici requisiti richiesti e previsti dal D.D.G. 16 marzo 2007 e annessa tabella per riconoscere l’attribuzione di 3 punti – esse rivendicano il riconoscimento di tale punteggio nell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento nelle quale sono inserite, affermando che il minore punteggio (1 punto) loro assegnato sarebbe previsto per la frequenza di corsi di perfezionamento di durata inferiore a 1500 ore o di quelli istituiti senza crediti.

 

2.2.- Oppone ex adverso l’amministrazione scolastica intimata:
- che la normativa di riferimento (art. 1, coma 15, della legge n. 4/1999 e D.M. n. 270/2004) non contempla tra i titoli accademici rilasciati dalle Università (individuabili nei seguenti: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e di II livello) i corsi di perfezionamento, ma attività aggiuntive delle Università medesime, e che in ragione della natura di questi ultimi si è ritenuto di valutare con l’assegnazione di 1 punto gli attestati rilasciati dai Consorzi interuniversitari;
- che il Ministero della P. I., con nota direttoriale n. 5558 del 18 luglio 2007, al fine di uniformare le azioni degli Uffici Scolastici periferici, ha disposto che alle certificazioni rilasciate dal For.Com vada attribuito 1 punto ai sensi della lett. C.8 della tabella di valutazione di cui all’allegato 2 del 16 marzo 2007 (puntualizzazione ribadita dal medesimo Ministero con la FAQ 13/2007);
- che, comunque, la giurisprudenza intervenuta in subiecta materia (sia del Consiglio di Stato che della Sezione, nonché quella specificamente intervenuta “su analogo oggetto”: Tar Puglia, I, n. 4824/2005) sarebbe consonante alla tesi dell’amministrazione.

 

2.3.- Il Collegio non ritiene di poter aderire agli assunti svolti dall’amministrazione scolastica.

 

2.3.1. – In via preliminare va ammesso che l’intervento ministeriale del 18 luglio 2007 - mirato a uniformare le condotte degli Uffici scolastici regionali in ordine alla valutazione della tabella valutativa dei titoli ricompresi sub C.7 e C.8 – è certamente meritorio, oltre che opportuno, sotto il profilo di ricondurre a unità interpretativa il diverso punto di vista in proposito espresso da detti Uffici, anche perché le differenti valutazioni (spazianti da tre punti a uno), variamente influendo sul punteggio dei docenti inseriti nelle graduatorie permanenti (ora a esaurimento), conduceva a un’inaccettabile disparità di trattamento.
Peraltro, proprio in ragione dell’esistenza di un diverso approccio valutativo, da parte di alcuni Uffici scolastici provinciali (di Siena, Venezia, Ravenna, Perugia e dell’Ufficio regionale dell’Emilia e Romagna), che risultavano avere attribuito ai titoli per cui è causa 3 punti, a differenza degli Uffici scolastici del Lazio – tra cui quello di Rieti, evocato nel presente giudizio – che ne limitavano la valutazione a 1 punto, il Collegio, dopo una prima ordinanza istruttoria diretta all’Ufficio Scolastico di Roma (ord.za n. 1245 del 30 ottobre 2007), ha ravvisato l’esigenza di chiedere direttamente all’Autorità ministeriale – al fine “ di disporre di un ulteriore e più ampio quadro di valutazione” - di “riferire sui profili di censura formulati in ricorso con particolare riguardo alla dedotta disparità di trattamento” (ord.za n. 1440 dell’11 dicembre 2007).
Rese tali puntualizzazioni, l’iniziativa ministeriale avviata con la precitata nota n. 5558/2007, prendendo atto della disparità valutativa che viene dedotta anche nel presente ricorso, la ricompone, in via interpretativa, nel senso (cfr. memoria difensiva della difesa erariale in data 19 maggio 2008) che “alle certificazioni rilasciate dal FOR.COM, vada attribuito punti n. 1 ai sensi del punto C.8 della Tabella di Valutazione, di cui all’allegato 2 del D.D.G. 16.3.01(recte: 07)”.
E’ noto che l’interpretazione dell’atto amministrativo (nella specie: della tabella valutativa nei profili in considerazione) mira a ricostruire la volontà obiettivata nel testo dell’atto.
E’ altrettanto noto che quando tale attività di individuazione sia affidata all’interprete giudiziale, essa viene operata sulla base delle regoli legali dettate dall’ordinamento giuridico, senza che vi possa decisivamente influire il punto di vista espresso dall’amministrazione che ha adottato l’atto, trattandosi di posizione interpretativa che non dispiega effetti vincolanti se non all’interno dell’istituzione amministrativa cui essa è indirizzata.

 

2.3.2.- Tanto premesso, giova preliminarmente richiamare la tabella di valutazione dei titoli, approvata con D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, del personale docente ed educativo inserito nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento, di cui all’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (che ha trasformato le graduatorie permanenti di terza fascia in graduatorie a esaurimento).
Di detta tabella vanno richiamati, per quel che qui interessa considerare, i punti C.7 e C.8 che così dispongono:
- “C.7) Per ogni diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3”;
- “C.8) Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 1”.
Il raffronto tra le due previsioni valutative consente di affermare che la diversità di punteggio assegnabile ai titoli post laurea in questione è correlata alla natura del titolo conseguito (“diploma di perfezionamento, master di I e di II livello” o “attestato di frequenza di un corso di perfezionamento”) e alla dimensione strutturale e formativa dei corsi frequentati dal personale docente; a tale ultimo riguardo, l’attribuzione del maggior punteggio è disposta in presenza di titoli conseguiti nell’ambito di corsi di 1500 ore e suscettivi di far acquisire 60 crediti formativi.
Non sono rilevanti – ai fini che qui interessa indagare - gli elementi di identità delle due fattispecie costituiti dalla durata annuale dei corsi, dal fatto che essi devono concludersi con un esame finale e che siano infine coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria.

 

2.3.3.- Tanto premesso, ove dovesse procedersi da una ricognizione nominalistica dei titoli posseduti dalle ricorrenti, essi si collocherebbero, a rigore, in una tipologia intermedia tra quelle previste dall’allegato al D.M. n. 27/2007, partecipando di elementi compositi dell’una e dell’altra categoria valutativa.
Se infatti in detti titoli - ai fini dell’assegnazione del maggior punteggio previsto dal p. C.7 - difetta la presenza del requisito formale e cioè quello cioè di essere diplomi di perfezionamento o master, essi soddisfano comunque al requisito sostanziale, rappresentato dall’essere stati conseguiti in corsi di durata annuale con esame finale strutturati su 1500 ore di didattica corrispondenti a 60 CFU (crediti formativi universitari).
Consegue che solo in un’ottica formalistica – qual è quella privilegiata in sostanza dall’amministrazione scolastica - che si arresti alla sola denominazione dei titoli in questione (“attestato di frequenza di un corso di perfezionamento”), è possibile ricomprenderli al p. C.8, con conseguente loro assegnazione di 1 punto.

 

2.3.4.- In realtà, e a ben vedere, non è predicabile che i titoli For.Com non possano annoverarsi tra i diplomi universitari e i master universitari.
A parte quel che si dirà per detti diplomi, la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi sulle questioni poste dalla presente impugnativa (sent. 28 maggio 2007, n. 4888), sia pure con riferimento alla tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, annessa al d.l. n. 97/2004, secondo le modifiche a essa apportate dall’art. 1-novies del d.l. n. 7/2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 43/2005 (le variazioni apportate, in parte qua, con la nuova tabella approvata con il D.M. n. 27/2007 non fanno venire meno la valenza - in termini di attualità sulla tematica agitata con il presente ricorso – dell’evidenziato referente giurisprudenziale).
In particolare, la Sezione ha affermato che le caratteristiche dei titoli conseguiti a seguito della partecipazione a corsi di perfezionamento specialistico indetti e organizzati dal For.Com sono le medesime di quelle che, alla stregua dei pareri specificamente intervenuti in subiecta materia dal Consiglio Universitario Nazionale (sedute del 3-4 novembre 2004 e 25 maggio 2005) e dello stesso Miur (nota prot. 1249 dell’8 maggio 2005), “concretizzano un master e danno comunque diritto ad ottenere 3 punti nelle graduatorie permanenti”.
Gli assunti dell’ora menzionata decisione, dalla quale il Collegio non ha motivo di deflettere, chiariscono perché, nella sede valutativa dei titoli de quibus, occorra propendere per un approccio sostanzialistico nel senso sopra chiarito.
“E’ la stessa normativa di settore”, su cui poggiano i precitati pareri del C.U.N. e del Miur – ha infatti affermato la Sezione con la citata sentenza n. 4888/2007 – “che prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il DM 509/9 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei) ed il successivo DM 270/2004 di modifica, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento [facoltà peraltro accordata dall’art. 6 della l. 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”] successivi al conseguimento della laurea alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello” (art. 3 punto 8 DM 509/99 ed art. 3 punto 9DM 270/04). E dunque da tali nome si desume che i c.d. master vengono esplicitamente ricondotti alla più generale categoria dei corsi di perfezionamento universitari. Ciò che li caratterizza non è la semplice formale denominazione di “master” (anziché corso di perfezionamento), ma le caratteristiche intrinseche e sostanziali. Queste sono desumibili dall’art. 7 coma 4 dei DD.MM. 509/99 e 270/04 (“per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito 60 crediti”), dall’art. 5 comma 1 (il quale precisa che ad ogni CFU debbono corrispondere 25 ore di lavoro per studente, di modo che, quanto ai master: 25X60=1500 ore), e dall’art. 5 comma 5, in base al quale il riconoscimento dei crediti compete alla struttura didattica”.
In applicazione di quanto precede, evidenziandosi che nell’ambito della propria autonomia il For.Com ha strutturato i corsi in questione sulla base di 1500 ore e di 60 crediti, la Sezione ha tratto la conseguenza che tali corsi sono equivalenti - come del resto enunciato nei relativi attestati - ai master e danno diritto al punteggio previsto per questi ultimi.
Sarebbe peraltro “illogico”- si soggiunge poi conclusivamente nella sentenza – “mettere sullo stesso piano corsi di perfezionamento dissimili (quelli seguiti dalle ricorrenti e quelli con minor numero di ore e di CFU) attribuendo ad essi un medesimo punteggio (nella specie 1 punto), “quando invece le caratteristiche sostanziale dei corsi seguiti dalle ricorrenti postulano la loro valutazione alla stregua dei master”.

 

2.3.5.- E’ poi significativo che l’ora riferito approdo interpretativo – secondo cui i corsi di perfezionamento For.Com sono sostanzialmente equiparabili ai master universitari – è in linea con la giurisprudenza di altri Tribunali amministrativi (cfr., in particolare: Tar Sicilia, Catania, IV; tra le tante: 8 maggio 2006, n. 682, 15 settembre 2005, n. 1377; adde: Tar Puglia Lecce, II, 6 novembre 2006, n. 1369).
Ciò smentisce l’affermazione della difesa erariale secondo cui l’elaborazione giurisprudenziale intervenuta sulla tematica dedotta in giudizio sia di sostanziale adesione alla tesi sostenuta dall’amministrazione resistente.
Non è peraltro rispondente che, sia pure nella sede cautelare, la Sezione abbia condiviso tale punto di vista.
E’ vero diversamente che, in più di un’occasione, la Sezione ha accordato la misura cautelare (cfr. in proposito ord.za n. 4446 del 28 settembre 2007, confermata dal Consiglio di Stato con ord.za n. 1501 del 15 gennaio 2008).
Quanto alle ordinanze cautelari - cui si fa riferimento nella memoria della difesa erariale (ordinanze nn. 1521, 1522, 1524, 1527 e 1527 adottate nella camera di consiglio del 18 marzo 2008) – esse hanno, sì, respinto le istanze di sospensiva proposte dai ricorrenti, ma solo per il fatto che i relativi giudizi sarebbero stati definiti a breve, e cioè alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 nella quale è stato trattenuto in decisione anche il presente ricorso.
Per completezza, va ancora puntualizzato che la decisione citata a sostegno della non valutabilità dei titoli finali rilasciati dal Con.Form (sent. Tar Puglia, I, 10 novembre 2005, n. 4824) non è pertinente al thema decidendum, dal quale la estraneano sia i termini della questione dedotta in quel giudizio (nella fattispecie era dubbio se lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza” avesse incluso i corsi attivati dal For.Com), sia il referente valutativo risalente a un’ordinanza ministeriale del 1994.

 

2..4.- Riandando allo specifico tema della corretta valutabilità dei titoli conseguiti dalle ricorrenti, non può, sotto altro verso, sottacersi che, proprio al p. C.7, la tabella allegata al D.D.G. n. 27/2007 presenti un’incongruenza laddove comprende, tra i titoli valutabili 3 punti, il “diploma di perfezionamento”.
Invero, nell’attuale panorama scolastico non vi è traccia di un diploma di perfezionamento equiparabile, per dimensione strutturale e valutativa, ai master.
La locuzione “diplomi di perfezionamento” pertiene invero a titoli rilasciati da un limitato numero di istituzioni universitarie e accademiche (in via esemplificativa, si menzionano: diplomi di perfezionamento rilasciati dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, istituita con l. 14 febbraio 1987, n. 41; diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dalla Società internazionale per lo studio del medioevo latino e della Fondazione Franceschini: D.M. Murst 3 aprile 2001; diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di Firenze: D.M. Murst 9 ottobre 2001; diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dalla Scuola internazionale di alti studi di scienze della cultura della Fondazione collegio San Carlo di Modena: D.M. Murst 4 maggio 1999).
Trattasi di titoli che, conseguiti in corsi normalmente di durata triennale, risultano equiparati ai dottorati di ricerca; circostanza questa ben presente del resto ai formulatori della tabella valutativa de qua, che li ha specificamente prefigurati al p. C.5 (”Dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto”) prevedendovi l’assegnazione di 12 punti.
Quanto precede ulteriormente avvalora la tesi propugnata dalla Sezione per un’opzione interpretativa sostanzialistica della tabella valutativa (resa comunque possibile ex se – per le valutazioni sopra enunciate – dall’assimilazione dei corsi di perfezionamento frequentati dalle ricorrenti ai master).
Invero, se, come nella fattispecie all’esame, la tabella dei titoli di valutazione menziona impropriamente un titolo (perché non omogeneo alla specifica categoria valutativa), l’erronea indicazione operata dall’amministrazione scolastica va interpretata, ove possibile, alla luce del principio di conservazione dell’atto giuridico, dettato dall’art. 1376 cod. civ. (applicabile, come è ben noto, anche agli atti amministrativi: ex multis CdS, VI, 20 aprile 2001, n. 2378).
Facendo applicazione di una delle regole discendenti da tale principio (“scelta del significato utile rispetto a quello inutile”), l’atto va interpretato nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne avrebbe alcuno; dal che consegue che la locuzione in questione, “diploma di perfezionamento”, va letta in consonanza ai titoli già ricompresi nella categoria valutativa di riferimento (master di I e di II livello), sicché risulta coerente, oltre che opportuno – anche in applicazione del principio di affidamento, di cui è lamentata in ricorso la violazione – intendere la locuzione medesima nel senso di “attestati di perfezionamento”.
Con il che ulteriormente si avvalora la considerazione conclusiva - valorizzando pur sempre il dato strutturante di tali titoli (dimensione didattica di 1500 ore e conseguimento di 60 crediti formatici) che li distingue profondamente dai titoli indicati al successivo p. C.8 - che i titoli For.Com danno diritto all’attribuzione dei rivendicati 3 punti.

 

3.- Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e, per l’effetto, le graduatorie a esaurimento nelle quali risultano inserite le ricorrenti vanno aggiornate con l’assegnazione di ulteriori due punti per i corsi di perfezionamento post laurea dalle medesime frequentati con esito positivo.
Quanto alla domanda risarcitoria essa va respinta in ragione della sua genericità, non avendo le ricorrenti offerto alcun elemento di prova a sostegno del pregiudizio asseritamente subito.
La novità delle questioni spinge a compensare tra le parti spese di giudizio e onorari di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, l’accoglie e, per l’effetto, in riforma delle graduatorie impugnate, dispone che l’amministrazione scolastica assegni alle ricorrenti il punteggio da loro rivendicato, secondo quanto enunciato in parte motiva.
Respinge la domanda risarcitoria.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 giugno 2008.



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