Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2008 - © copyright

 

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 26 giugno 2008 n. 6238
Pres. De Lise Est. Politi
ACEA S.p.a. (Avv.ti M. Roma, F. Lepri, G. Toscano, F. Satta) e SUEZ ENVIRONMENT S.A. (Avv.ti A. Clarizia, A. Sciumè, M. Zaccheo, D. Tassan Marzocco, L. Manzi) c/ Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. Stato).


1. Concorrenza e mercato – Consorzio tra imprese - Intese restrittive – Configurabilità – Finalità anticoncorrenziali – Verifica – Necessità – Sussiste.

 

2. Concorrenza e mercato – Intese restrittive – Illiceità condotta - Effetti sul mercato – Qualificazione – Sufficienza – Rilevanza solo per quantificazione sanzioni.

 

3. Concorrenza e mercato – Pratiche anticoncorrenziali – Qualificazione –Omogeneità, interazione nel tempo e convergenza – Presenza – Necessità.

 

4. Concorrenza e mercato – ATO – Gara – Intese restrittive – Configurabilità - Condizioni.

 

5. Concorrenza e mercato – Mercato rilevante – A.G.C.M. - Individuazione – Sindacabilità del G.A. – Limiti.

1. In tema di intese restrittive della concorrenza, la tipicità di un contratto (nella fattispecie, contratto di consorzio tra imprese con attività interna) non esclude l'illiceità antitrust di un'intesa che assuma la forma di tale contratto. Tuttavia per configurare l’intesa come illecita è necessario che venga verificato, in concreto, l’utilizzo del contratto a fini anticoncorrenziali, attraverso l'individuazione dell'effettiva causa dell'accordo concluso tra le parti, da intendersi non come astratta funzione economico-sociale di quel contratto, ma come ragione dell'affare, ovvero giustificazione dell'operazione economica posta in essere (1).

 

2. Ai fini della qualificazione di un intesa come anticoncorrenziale e, dunque, come illecita non è necessario effettuare valutazioni sugli effetti concreti che la stessa ha avuto sul mercato. Infatti, la qualificazione come illecita della condotta discende dall’oggettiva idoneità della stessa ad alterare la concorrenza, mentre l’analisi degli effetti prodotti dall’intesa sul mercato può incidere solo in termini di gravità della stessa e, di conseguenza, sulla quantificazione della sanzione pecuniaria.

 

3. In tema di pratiche anticoncorrenziali, l’episodicità di iniziative pur concordate tra imprese non configura di per sé una “pratica”. Infatti, per configurare una “pratica” tali iniziative devono possedere i caratteri di omogeneità, iterazione nel tempo e convergenza, caratteri che rivelano la preordinata presenza di un “concordamento” e, quindi, di una intesa volta a vincolare le reciproche condotte, avente valenza pianificatoria rispetto a futuri comportamenti

 

4. In tema di intese restrittive della concorrenza, la circoscritta dimensione territoriale della stazione appaltante (alla quale accede la limitata vocazione geografica del mercato e nella specie un’ATO) non preclude, ex se considerata, la possibile funzione anticoncorrenziale di intese laddove esse, sia pure limitate alla partecipazione alla singola gara (e, quindi, preordinate all’aggiudicazione di uno specifico servizio), siano tuttavia suscettibili di determinare una pratica “restrizione” all’ingresso di operatori economici “diversi” dai soggetti facenti parte dell’intesa stessa e, con essa, una limitazione delle fisiologiche modalità espansive della concorrenza. Tale valutazione necessita, comunque, di una apprezzabilità in termini di “consistenza”.

 

5. L'individuazione da parte dell'autorità garante della concorrenza del “mercato rilevante” – definito come quella zona geograficamente circoscritta dove, dato un prodotto o una gamma di prodotti considerati fra loro sostituibili, le imprese che forniscono quel prodotto si pongono fra loro in rapporto di concorrenza – non è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità se non per vizi logici, di difetto di istruttoria e di motivazione; di conseguenza il giudice amministrativo, al quale non è consentito di sostituire le proprie valutazioni a quelle riservate all'Autorità (e quindi dare un'autonoma definizione del mercato rilevante), deve limitarsi a verificare se la definizione tratteggiata dall'autorità sia o meno affetta dai vizi de quibus (2).

 

----------------

 

(1) Cfr. CdS, Sez. I, Sentenza 10 maggio 2005, n. 3752.
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2000 n. 1348.


Per la visualizzazione del documento clicca qui



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento