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| n. 7-2008 - © copyright |
T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 11 giugno 2008 n. 55
P. Turco Pres. M. Filippi Est.
Associazione degli Albergatori della Valle d'Aosta (Avv. I. Pagani) contro la Regione Valle d'Aosta (Avv. G. Garancini) e nei confronti di Ascom-Confcommercio Valle d'Aosta (Avv.ti A. Giunti e P.P. Traverso) di Confindustria Valle d'Aosta (Avv.ti G. Berruti, H. D'Herin e S. Ricci) e della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni (non costituita) |
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Commercio ed industria - Nomina dei rappresentanti nel consiglio della Camera Valdostana delle imprese - Automatico collegamento tra l’essere soci di Federalberghi (aderente a Confcommercio in qualità di Federazione Nazionale di Settore) ed essere associazioni di categoria di una articolazione territoriale di carattere generale di Confcommercio – Insussistenza - Esclusione della Associazione degli Albergatori della Valle d'Aosta sul presupposto che le imprese ad essa associate trovino diretta ed esclusiva rappresentanza in Confcommercio Nazionale e, per essa, nel suo organo periferico Ascom - Illegittimità
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Per il carattere di spontaneità dell’adesione ad associazioni, non è possibile stabilirsi un automatico collegamento tra l’essere soci di Federalberghi (aderente a Confcommercio in qualità di Federazione Nazionale di Settore) ed essere associazioni di categoria di una articolazione territoriale di carattere generale di Confcommercio. Ne consegue l’illegittimità della delibera di determinazione del numero dei rappresentanti nel consiglio della Camera Valdostana delle imprese e delle associazioni, nella parte in cui, per il settore “turismo”, riconosce tre seggi a Confindustria Valle d’Aosta e ad Ascom Valle d’Aosta, con esclusione della Associazione degli Albergatori della Valle d'Aosta sul presupposto che le imprese associate ad essa trovino diretta ed esclusiva rappresentanza in Confcommercio Nazionale e, per essa, nel suo organo periferico Ascom.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 20 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Associazione degli Albergatori della Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Pagani, con domicilio eletto, in Aosta, via P. Pretoria 19, presso lo studio dell’avv. Corrado Bellora;
contro
Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Maione, in Aosta, via Croce di Citta', 44;
nei confronti di
Ascom-Confcommercio Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Giunti e Pier Paolo Traverso, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
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Confindustria Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Hebert D'Herin e Sante Ricci, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
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Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera di Giunta Regionale 25 gennaio 2008, n. 186, recante “Determinazione del numero dei rappresentanti nel consiglio della Camera Valdostana delle imprese e delle associazioni”, con i relativi allegati, nella parte in cui, per il settore “turismo”, si riconoscono tre seggi a Confindustria Valle d’Aosta e ad Ascom Valle d’Aosta, con esclusione della ricorrente ADAVA;
- della nota prot. 2626 del 28 gennaio 2008 – pervenuta alla ricorrente il 30 gennaio 2008 – con cui l’Assessore per le attività produttive e politiche del lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta comunica l’avvenuta adozione del provvedimento impugnato;
- di ogni altro atto comunque connesso, con particolare riferimento agli eventuali provvedimenti di nomina a componenti del Consiglio direttivo della Camera Valdostana delle imprese e professioni, nonché – per quanto occorra – al parere istruttorio, reso ad espletamento dell’incarico di cui alla delibera della Giunta regionale 21 dicembre 2007, n. 3823 e alla nota dell’Assessore regionale alle Attività produttive del 6 marzo 2008, prot. 6297;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Valle d'Aosta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ascom-Confcommercio Valle d'Aosta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Confindustria Valle d'Aosta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso all’esame l’Associazione degli Albergatori Valle d’Aosta (di seguito: ADAVA) impugna la deliberazione 25 gennaio 2008, n. 186, con cui la Giunta Regionale ha determinato il numero dei rappresentanti nel consiglio della “Camera Valdostana delle imprese e delle associazioni” (di seguito: Chambre).
Il provvedimento viene impugnato nella parte in cui esclude ADAVA dal concorso alla ripartizione dei seggi previsti per il settore “turismo”.
La ricorrente – che nell'area della ricettività turistica rappresenta oggi circa 430 aziende (tra alberghi, rifugi alpini, residenze turistico-alberghiere e affittacamere) e che aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (di seguito: Federalberghi) - espone in fatto che in data 10 settembre 2007, con delibera consiliare n. 11, la Chambre ha dato avvio, ai sensi del decreto del Ministero dell’Industria 24 luglio 1996 n. 501, al procedimento di rinnovo del Consiglio, per il quinquennio 2008-2013, assegnando al settore “turismo” 3 dei 28 seggi oggetto di ripartizione tra le diverse categorie produttive.
Si espone inoltre che - a seguito della richiesta alle associazioni imprenditoriali aderenti ad organizzazioni rappresentate nel CNEL (o, comunque, operanti da tre anni nella Regione), di indicare le informazioni di cui all’art. 2, comma 2, del richiamato decreto ministeriale – la ricorrente, in data 31 ottobre 2007 – ha rimesso alla Chambre indicazioni circa:
a) natura e finalità dell’associazione;
b) numero delle imprese iscritte al 31 dicembre 2006, in regola con il pagamento delle quote associative (367);
c) numero degli occupati nelle imprese iscritte (621 tra titolari e soci prestatori d’opera; 60 collaboratori familiari permanenti; 512 collaboratori dipendenti permanenti; 987 collaboratori dipendenti stagionali).
Con la deliberazione impugnata la Giunta Regionale ha attribuito i tre seggi della Chambre destinati al settore “turismo” alle associazioni (tra loro apparentate) Confindustria Valle d’Aosta ed ASCOM-Confcommercio Valle d’Aosta, sul presupposto che le imprese associate ad ADAVA trovino diretta ed esclusiva rappresentanza in Confcommercio Nazionale e, per essa, nel suo organo periferico ASCOM.
Avverso tale provvedimento – impugnato in parte qua, insieme a tutti gli atti presupposti – la ricorrente deduce violazione di legge (in relazione all’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; all’art. 6, commi 4, 5, 6, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7; agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501), mancata comunicazione del preavviso di rigetto, eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria in relazione all’individuazione del numero delle imprese iscritte e degli addetti delle stesse, nonché per manifesta illogicità.
La Regione Valle d’Aosta si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il conseguente rigetto.
Si sono costituite anche Ascom-Confcommercio Valle d’Aosta e Confindustria Valle d’Aosta, entrambe sostenendo l’infondatezza dei motivi di impugnativa.
Con decreto presidenziale in data 15 marzo 2008 è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata dalla ricorrente.
Con atto depositato in Segreteria il 2 aprile 2008, ADAVA ha notificato motivi aggiunti lamentando la violazione del diritto di associazione, quale principio fondamentale garantito dagli articoli 2, 18 e 36 della Costituzione e dagli articoli 16 e seguenti del codice civile.
All’udienza del 14 maggio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.a – Nella motivazione della deliberazione impugnata si legge – al punto q) - che “per quanto concerne il settore Turismo, le imprese associate all’ADAVA, in ragione dei patti associativi a cui quest’ultima si è legata, trovano diretta ed esclusiva rappresentanza in Confcommercio e, per quest’ultima, nella relativa associazione di livello territoriale (ASCOM Confcommercio Valle d’Aosta) e, pertanto, non è configurabile un’autonoma candidatura di ADAVA, in quanto questa ha declinato la propria legittimazione in ragione del conferimento della legittimazione all’associazione superiore (Confcommercio) e, per essa, al suo organo periferico (ASCOM Confcommercio Valle d’Aosta)”.
La decisione di escludere la ricorrente dalla ripartizione dei seggi del settore turistico si fonda dunque sulla tesi del “doppio inquadramento” (o della “doppia rappresentatività”): ADAVA – in quanto associazione territoriale di imprese aderente a Federalberghi, che a propria volta aderisce a Confcommercio - partecipa al sistema di rappresentanza di quest’ultima, e quindi di ASCOM Valle d’Aosta, che ne costituisce l’articolazione associativa a livello territoriale.
Nel parere legale espressamente acquisito sul punto - cui fa rinvio la motivazione del provvedimento - si legge in particolare che “secondo le informazioni acquisite, la Federalberghi, cui aderisce ADAVA, aderisce a sua volta alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese (. . .): secondo la documentazione inviata, Federalberghi costituirebbe un’organizzazione nazionale di categoria associata, in qualità di socio effettivo, a Confcommercio ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera B) dello Statuto di Confcommercio stessa”.
2.c – Con la censura centrale del ricorso si sostiene invece che l’esclusione di ADAVA dal concorso nella ripartizione dei seggi della Chambre assegnati al settore turistico non può fondarsi sulla mera circostanza dell’adesione dell’associazione ricorrente a Federalberghi.
2.d – La censura va condivisa e trova piena conferma nella pronuncia con cui – in una questione analoga – il Ministero delle Attività produttive ha deciso un ricorso presentato ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501: in quella sede infatti è stata ritenuta legittima la deliberazione della Regione Trentino Alto Adige, che attribuiva alla locale associazione autonoma degli albergatori - aderente a Federalberghi - i seggi nel Consiglio Camerale della provincia di Trento, proprio muovendo dalla rilevata insussistenza di un rapporto associativo tra tale organizzazione e l’articolazione territoriale di Confcommercio (D.M. 25 maggio 2004).
Quella decisione muoveva dalla considerazione che “per il carattere di spontaneità dell’adesione ad associazioni, non è possibile stabilirsi un automatico collegamento tra l’essere soci di Federalberghi (aderente a Confommercio in qualità di Federazione Nazionale di Settore) ed essere associazioni di categoria di . . . articolazione territoriale di carattere generale di Confcommercio”.
La decisione metteva l’accento sul fatto che “l’art. 10, comma 8, dello Statuto di Confcommercio prevede solo come eventuale un decentramento delle Federazioni Nazionali di Settore (Federalberghi) in corrispondenti strutture di livello regionale e provinciale all’interno della Associazione Territoriale di Carattere Generale”.
Rilevava poi come “in ogni caso, la riconducibilità della struttura provinciale nell’ambito della Associazione Territoriale debba risultare, in omaggio al principio della libertà di associazione, da una libera adesione, con conseguenti intese in tema di doppio inquadramento degli associati e di individuazione delle opportune modalità organizzative nell’ambito delle attività di imprese condiviso (ai sensi dell’art. 10, comma 8, dello Statuto Confcommercio)”, condizioni che in quella specie non sono state ritenute sussistenti in relazione alla circostanza che l’Associazione Albergatori della Provincia di Trento “agisce in ambito locale come Associazione imprenditoriale in modo del tutto autonomo” rispetto alla articolazione locale di Confcommercio.
Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da tale linea interpretativa.
2.e - Nel caso di specie, come rileva la ricorrente, l’insussistenza di un legame associativo ed organizzativo è poi confermata anche dalla mancata adozione dell’ “atto formale” previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto il 4 ottobre 1989 da FAIAT (Federalberghi, cui già allora aderiva ADAVA) e Confcommercio.
Tale protocollo - al punto “B” - stabilisce infatti che l’inquadramento delle imprese turistiche nella “Associazione a carattere generale territorialmente competente [quindi: ASCOM] ed in quella nazionale di categoria [quindi: Confcommercio nazionale]” “viene realizzato con atto formale di adesione delle Associazioni locali degli albergatori alle Associazioni territoriali del Commercio, Turismo e Servizi” (secondo gli schemi esemplificativi indicati nello stesso punto “B”).
Né può ritenersi – come sostengono Regione e Confindustria – che la mancanza di tale formale adesione sia circostanza irrilevante in relazione a puntuali disposizioni contenute nello statuto di Confcommercio e nello statuto di Federalberghi.
Con riguardo al primo, le resistenti ricordano che – secondo quanto previsto dall’articolo 6 – l’adesione a Confcommercio “è riconosciuta a tutti gli effetti associativi” di tale sistema; sottolineano poi che - ai sensi dell’articolo 12 del medesimo statuto – “l’Unione regionale [quindi: ASCOM] . . . rappresenta, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Confcommercio in sede regionale . . . ed è l’organismo unitario di rappresentanza e di tutela delle Associazioni provinciali e delle imprese e soggetti ad esse associati nel territorio regionale” (comma 2) e che a tali fini, essa tra l’altro, “designa o nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni regionali presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali delle categorie rappresentate sia richiesta o ammessa” (lett. d).
Con riguardo invece allo statuto di Federindustria, le resistenti osservano che l’obbligo previsto dall’articolo 6 – secondo cui “i soci della Federazione sono tenuti a far osservare alle imprese associate l’obbligatorietà del completo inquadramento nelle componenti territoriali del sistema organizzativo federale” – farebbe venir meno il rilievo della mancata formale adesione al sistema associativo di Confcommercio.
2.f – La tesi interpretativa delle resistenti non tiene però conto di quanto disposto dall’articolo 10 dello Statuto di Confcommercio - nel cui combinato vanno lette le disposizioni statutarie appena richiamate – ai sensi del quale le associazioni nazionali di categoria e le Federazioni nazionali di settore “si decentrano, di norma, in corrispondenti strutture di livello regionale e provinciale all’interno delle Associazioni territoriali di carattere generale, perseguendo, d‘intesa con queste, il doppio inquadramento degli associati ed individuandone le opportune modalità nel complesso operativo” (comma 8).
Proprio perché utilizza la formula “di norma”, lo statuto di Confcommercio esclude con chiarezza – come del resto si sottolinea nella richiamata decisione ministeriale - che l’adesione a Federalberghi implichi necessariamente ed automaticamente l’attribuzione in via esclusiva della rappresentanza istituzionale al livello territoriale di riferimento.
Va d’altra parte ricordato che – nel precedente e primo mandato della Chambre (istituita nel 2002) – i seggi relativi al settore turistico sono stati attribuiti all’apparentamento ADAVA-Ascom (doc. 24 del ricorso): tenuto conto che l’apparentamento, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 501 del 1996, è consentito a “due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore”, non v’è dubbio che, per il mandato 2002/2007, alla ricorrente – che già allora aderiva a Federalberghi – è stata riconosciuta la legittimazione alla presentazione di una propria candidatura (autonoma, pur se in apparentamento) per la ripartizione dei seggi assegnati al settore “turismo”.
2.g – L’assunto da cui muove la decisione impugnata è dunque erroneo.
3. – Quanto invece all’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse – dedotta da Confindustria in relazione alla prospettata mancanza di seggi attribuibili ad ADAVA – si osserva che, alla stregua del (non contestato) computo effettuato nella memoria depositata dalla ricorrente in vista dell’udienza – non risulta provato il difetto di interesse.
4. – Il ricorso va quindi accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui esclude la ricorrente dalla ripartizione dei seggi assegnati al settore “turismo”.
Tenuto conto della novità della questione, le spese e le competenze di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla, in parte qua, la deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2008, n. 186.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Referendario
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