REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIA
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Sezione V
composto dai Signori
dott. Antonio Onorato - presidente
dott. Paolo Carpentieri - consigliere
dott. Andrea Pannone - consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3814/2007 Reg. Gen., proposto da
.S.p.A, Gambro, rappresentata e difesa dall’ avv. Claudio Di Tonno e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, piazzetta Ascensione n. 10 presso La Motta;
CONTRO
L’Azienda sanitaria locale Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
per
l'esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo n. 1462/2006 emesso dal Tribunale di Napoli;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 2008 a relazione del presidente;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La parte ricorrente ha proposto, previo atto di messa in mora, ricorso per ottenere l'adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ritualmente notificato, fornito di decreto di esecutorietà e munito di formula esecutiva, avente ad oggetto il pagamento delle somme in esso indicate.
Con lettera raccomandata la Segreteria di questo Tribunale ha comunicato all’Amministrazione l'avvenuto deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642.
DIRITTO
1-Il ricorso è ammissibile in quanto stato ritualmente proposto ai sensi dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e degli articoli 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, che la giurisprudenza ormai pacifica ritiene applicabile alle sentenze del giudice ordinario di condanna della pubblica Amministrazione al pagamento di somme di danaro.
Costituisce, altresì, principio consolidato della giurisprudenza amministrativa l'esperibilità del ricorso previsto dall'art. 27 n. 4 del t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, in relazione al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, dovendosi ritenere che l'accertamento del diritto, ancorché formatosi con modalità diverse da quelle del procedimento ordinario di cognizione, diventi incontrovertibile a seguito della mancata opposizione all'esecuzione.
2- Il ricorso è anche fondato, in quanto, nonostante la dichiarazione di esecutività apposta ai decreti ingiuntivi in questione e l'atto di messa in mora, il Consorzio intimato non vi si è conformato.
Deve, pertanto, ordinarsi all'intimata Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute in base al decreto ingiuntivo di cui sopra, detratto quanto nel frattempo eventualmente versato, e va assegnato alla medesima il termine di sessanta giorni per adottare tutti gli atti necessari al pagamento di quanto dovuto.
Il Collegio reputa peraltro necessario predisporre sin d'ora la nomina di un Commissario "ad acta" per il caso in cui l'Amministrazione intimata perseveri nell'inadempimento.
Le spese di lite, il compenso per il Commissario ed il contributo unificato seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione V, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto:
1)- ordina all’ASL Napoli n. 1 di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in premessa e nei limiti di cui in motivazione, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione o dalla sua comunicazione in via amministrativa.
2)-Dà mandato al Prefetto di Napoli perché vigili sulla puntuale esecuzione e perché, in caso di ulteriore inottemperanza, nomini senza indugio un Commissario"ad acta", che provveda ad emettere tutti gli atti necessari all'esecuzione del predetto giudicato.
3)-Tenuto conto degli adempimenti da effettuare, determina sin da ora in € 500 (cinquecento) il compenso che la ASL dovrà liquidare per il detto commissario.
4)-Condanna l'indicata Amministrazione al pagamento di € 500 (cinquecento), quali spese competenze ed onorari di giudizio.
5)-Condanna la parte soccombente a rifondere alla parte ricorrente quanto dalla stessa anticipato per contributo unificato.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2008.
IL PRESIDENTE Est,
(dott. Antonio Onorato)