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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 23 giugno 2008 n. 6085
Pres. , est. A. Onorato
Bruno Giordano (Avv.ti Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Maruzy) c. Questore di Napoli e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


1. Misure di prevenzione e di sicurezza – Allontanamento del soggetto dal Comune di appartenenza – Giudizio di pericolosità sociale – Discrezionalità della P.A. - E’ ampia - Valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale – È sufficiente

 

2. Misure di prevenzione e di sicurezza – Giudizio di pericolosità sociale – Può essere fondato su circostanze generiche di portata generale – Ragioni

1. Nelle ipotesi di allontanamento di un soggetto dal Comune di appartenenza, la misura di prevenzione, in quanto comminabile ante delictum e diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, è legittimamente applicata indipendentemente dalla esistenza di pendenze e/o condanne penali a carico dell'interessato; presuppone, pertanto, un giudizio di pericolosità sociale, di natura discrezionale, che può essere basato su elementi di fatto che possono anche non avere la consistenza di prove di sicura reità ma che, ad una prudente valutazione, si presentino come sufficientemente indicativi del carattere anomalo di determinati comportamenti, facendoli ritenere tali da evidenziare la loro probabile finalizzazione alla commissione di reati. Ne consegue, insomma, che i comportamenti addebitati al soggetto ed a tali fini rilevanti, non debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso (1).

 

2. Il giudizio di pericolosità sociale, che giustifica l' irrogazione delle misure di prevenzione non può scaturire da elementi compiutamente provati né correlarsi a fatti criminosi in corso di esecuzione, trattandosi di attività ( la prevenzione ) riferita ad elementi indiziari, ossia ad episodi di vita che oggettivamente rivelino un' apprezzabile probabilità che i soggetti classificati pericolosi possano commettere reati; pertanto, i fatti e gli episodi di vita, assunti quali indici rivelatori della pericolosità sociale del soggetto, possono consistere anche in circostanze generiche di portata generale e di oggettivo significato (2)

 

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1) cfr. Cons. Stato, IV Sez. 27 maggio 2002 n. 2931; id. IV Sez. 21 novembre 1992 n. 966.

 

2) cfr. per tutte TAR Marche 31 marzo 2003 n. 204, TAR Basilicata 4 ottobre 2001 n. 733, Cons.Stato I Sez. par. 13 dicembre 2000 n. 1094, id. IV Sez. ord. 27 maggio 2002 n. 2931.






REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA

NAPOLI
QUINTA SEZIONE



nelle persone dei Signori:


Antonio Onorato - Presidente
Paolo Carpentieri - Consigliere
Vincenzo Cernese - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 3063/2008 proposto da

Bruno Giordano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Maruzy, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 16,

contro



il Questore di Napoli ed il Ministero dell’interno
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, domiciliati in Napoli, via Diaz. n. 11 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato la quale ex lege li rappresenta e difende in giudizio,

per l'annullamento,



del provvedimento 9 luglio 2007 , notificato il successivo 25 marzo 2008, col quale è stato ordinato l’allontanamento del ricorrente (residente a Marano) dal Comune di Napoli, per anni tre;

Visto il ricorso,
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
Visti gli atti tutti del giudizio,
Relatore alla camera di consiglio del 19 giugno 2008 il presidente,
Uditi i difensori delle parti come da verbale,
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO



1-Come è stato rappresentato ai difensori presenti nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata.
2-Con il primo articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 ed il vizio di eccesso di potere per insufficienza istruttoria, difetto di motivazione e manifesta ingiustizia, osservando che l’impugnato foglio di via obbligatorio risulterebbe basato su un giudizio di pericolosità sociale formulato con riferimenti a fatti indicati in modo generico e di ben scarso rilievo e senza comunque indicare comportamenti attuali che effettivamente rendano necessario il suo allontanamento da Napoli.
Tale motivo è infondato.
Il provvedimento in controversia è stato adottato ai sensi dell'art. 2, primo comma, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 il quale, nel testo modificato dall'art. 3 L. 3 agosto 1988 n. 327, prevede che il Questore può rimpatriare con foglio di via obbligatorio le persone - appartenenti alle categorie individuate nel precedente art. 1 - che siano pericolose per la sicurezza pubblica.
Nell'interpretare la normativa ora richiamata la giurisprudenza ha chiarito che la misura di prevenzione, in quanto comminabile ante delictum e diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, è legittimamente applicata indipendentemente dalla esistenza di pendenze e/o condanne penali a carico dell'interessato (Cons. Stato, IV Sez. 27 maggio 2002 n. 2931); presuppone, pertanto, un giudizio di pericolosità sociale, di natura discrezionale, che può essere basato su elementi di fatto che possono anche non avere la consistenza di prove di sicura reità ma che, ad una prudente valutazione, si presentino come sufficientemente indicativi del carattere anomalo di determinati comportamenti, facendoli ritenere tali da evidenziare la loro probabile finalizzazione alla commissione di reati.
Ne consegue che i provvedimenti applicativi di tali misure sono sufficientemente motivati col riferimento a fatti che facciano senz'altro presumere la pericolosità del soggetto.
Insomma, come la stessa giurisprudenza ha chiarito, i comportamenti addebitati al soggetto ed a tali fini rilevanti, non debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso (Cons.Stato, IV Sez. 21 novembre 1992 n. 966).
Dal provvedimento impugnato contenente l’ ordine di rimpatrio dell’attuale ricorrente, si rileva che lo stesso:a)-”sulla base di accertamenti alla banca dati FF.PP.” “annovera precedenti di polizia per reati inerenti agli stupefacenti”; b)-”il 13 maggio 2005 veniva controllato dalla P.S.” “in via Ghisleri nei pressi del lotto SC1, luogo notoriamente conosciuto per la consumazione di reati in generale specificamente quello dello spaccio di sostanza stupefacente, mentre unitamente ad altra persona pregiudicata cercava di acquistare droga” ; c)-”all’atto del controllo non forniva valide e lecite motivazioni circa la sua presenza in loco”;d) “non svolge” in Napoli “alcuna attività lavorativa lecita né ha parenti in questa giurisdizione”.
Ad avviso del Collegio, siffatti elementi - la cui veridicità storica, giova evidenziarlo, non è stata per nulla contestata dal ricorrente che ha solo tentato di sminuirne la valenza - legittimamente possono supportare l'adozione del foglio di via obbligatorio e ciò soprattutto ove si consideri che, come sopra rilevato, il giudizio di pericolosità sociale, che giustifica l'irrogazione della misura di prevenzione, è tipica valutazione di merito, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non sotto profili di abnormità dell'iter logico o di incongruenza della motivazione.
Infatti, il giudizio di pericolosità sociale, che giustifica l' irrogazione delle misure di prevenzione non può scaturire da elementi compiutamente provati né correlarsi a fatti criminosi in corso di esecuzione, trattandosi di attività ( la prevenzione ) riferita ad elementi indiziari, ossia ad episodi di vita che oggettivamente rivelino un' apprezzabile probabilità che i soggetti classificati pericolosi possano commettere reati; pertanto, i fatti e gli episodi di vita, assunti quali indici rivelatori della pericolosità sociale del soggetto, possono consistere anche in circostanze generiche di portata generale e di oggettivo significato (Cfr. per tutte TAR Marche 31 marzo 2003 n. 204, TAR Basilicata 4 ottobre 2001 n. 733, Cons.Stato I Sez. par. 13 dicembre 2000 n. 1094, e IV Sez. ord. 27 maggio 2002 n. 2931).
Tanto basta per rendere evidente che il provvedimento impugnato non è affatto privo di adeguata motivazione e frutto di un’istruttoria per nulla frettolosa in quanto basato su una valutazione complessiva della condotta di vita del ricorrente, costellata da vari episodi e , a quanto pare, mai mutata nonostante i precedenti.
3-Non merita miglior sorte il secondo motivo col quale il ricorrente contesta il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio lamentando la violazione dei principi emergenti dagli artt. 24 e 97 Cost,
Per smentirne la fondatezza di siffatta censura sarebbe, per la verità, sufficiente notare che il ricorrente ha avuto la possibilità di partecipare al procedimento in quanto ha ricevuto la comunicazione del suo avvio; ne consegue che la mancata visione da parte dell’interessato della documentazione presa in considerazione non è affatto ascrivile all’Amministrazione, bensì esclusivamente alla sua inerzia.
Ad ogni modo, giova ribadire che l’art. 24 della Costituzione si riferisce esclusivamente al diritto di difesa “in giudizio” e che il successivo art. 97 non impone affatto all’Amministrazione di esibire “sua sponte” la documentazione posta a base delle sue determinazioni.
4-Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
La mancanza di concreta attività difensiva dell’Amministrazione consente la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

PQM



Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19 giugno 2008.

IL PRESIDENTE Est.
(dott. Antonio Onorato)





 

 
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