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T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO - Sentenza 19 giugno 2008 n. 604
Giaccardi – Presidente; L. Monteferrante – Estensore
T. A. c/ il Comune di Guglionesi (avv.ti M. Bellotti e G. Ruta)


Pubblica Amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Imposta di bollo - Esenzione - Art. 12 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – In caso di accesso a documenti interessanti la posizione lavorativa del dipendente – E’ applicabile.

E’ illegittimo l’atto con il quale il Comune ha inteso subordinare al pagamento dell’imposta sul bollo, il rilascio di copia di documenti amministrativi (nella specie, la deliberazione comunale recante i criteri generali per l’adozione da parte della Giunta del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi), richiesti dal dipendente per la tutela della propria posizione lavorativa, dovendosi in tal caso fare applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 12 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 116 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

T. A., rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto in Campobasso via Monte Santo, 28 presso A. Brunetti;

contro



Comune di Guglionesi (Cb), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bellotti, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Ruta con studio in Campobasso, C.so Vittorio Emanuele, 23;

 

per la declaratoria del riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'ostensione, mediante il rilascio in copia conforme esente da bollo, degli "atti inerenti la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.3.1999" in merito al rifiuto maturato in relazione alla richiesta del ricorrente avanzata in data 7.2.2007, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 1188, rimasta inevasa oltre i prescritti termini di legge, la quale, come specificato nella richiesta stessa, è funzionale alla posizione di lavoro del ricorrente quale "geometra comunale" presso il Comune di Guglionesi (CB).

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Guglionesi (Cb);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/01/2008 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Il ricorrente, premesso di essere dipendente del Comune di Guglionesi con funzioni di Geometra Comunale, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha adito l’intestato Tribunale amministrativo regionale per vedere accertare il proprio diritto ad ottenere l'ostensione, mediante il rilascio in copia conforme esente da bollo, degli "atti inerenti la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.3.1999"; ciò in conseguenza del provvedimento tacito di diniego formatosi in relazione alla richiesta del 7.2.2007, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 1188, rimasta inevasa oltre i prescritti termini di legge e finalizzata, a suo dire, alla salvaguardia della propria posizione lavorativa quale "geometra comunale" presso il Comune di Guglionesi (CB).
Gli atti inerenti la predetta delibera di C.C. n. 18/1999, avente per oggetto “Criteri generali per l’adozione da parte della Giunta del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, sono stati individuati, in particolare:
a) nell’atto di richiesta di controllo presentato dai consiglieri del polo civico per Guglionesi;
b) nella nota di trasmissione della suddetta deliberazione al Comitato regionale di controllo prot. n. 2169 del 7.4.1999 nonché di quelli successivi ad essa connessi;
c) nella nota del Sindaco del 13.4.1999, n. 2326.
Il ricorrente ha altresì precisato che l’acquisizione dei predetti atti è rilevante ai fini della salvaguardia della propria posizione lavorativa, giuridica ed economica, come già precisato nell’istanza di accesso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Guglionesi chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento di ricusazione intentato dal ricorrente. Nel merito ha contestato quanto ex adeverso eccepito e dedotto, rappresentando che i documenti oggetto della richiesta di accesso sono stati messi a disposizione del ricorrente sin dal 27 marzo 2007 con nota in pari data prot. n. 2692, come ribadito con successiva nota, di identico tenore, prot. n. 3836 del 7 maggio 2007 comunicatagli a mezzo raccomandata.
In ogni caso, premesso che il ricorrente è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età (decisione all’origine di un vasto contenzioso con l’amministrazione resistente), la difesa comunale ha altresì richiamato il principio in forza del quale l’accesso non può essere esercitato per finalità di mero controllo della legittimità dell’azione amministrativa.
Avverso la nota comunale da ultimo citata il ricorrente ha proposto motivi aggiunti lamentando che il Comune avrebbe illegittimamente subordinato il rilascio dei documenti al pagamento dei diritti di segreteria e dei costi di riproduzione fissati con D.G. n. 19/2002, come pure al pagamento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, per di più richiesta anche con riferimento all’istanza prot. n. 1188 del 7.2.2007.
In particolare il ricorrente ha contestato:
1. la legittimità della deliberazione di G.C. n. 57 del 8.5.2007 di conferimento dell’incarico di difesa in giudizio all’Avv. M. Bellotti per carenza dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, circostanza che di per sé, a suo dire, inficerebbe la regolarità della costituzione in giudizio.
2. Lamenta che la difesa tecnica in giudizio del Comune di Guglionesi avrebbe dovuto essere affidata al segretario Comunale come previsto dall’art. 25, comma 5 bis della legge n. 241 del 1990 o comunque al responsabile di settore. La decisione di nominare un legale esterno determinerebbe altresì una spesa priva di giustificazione e comporterebbe anche una violazione della normativa sulla privacy in quanto dati personali riferibili al deducente sarebbero stati portati a conoscenza di persona estranea all’amministrazione.
3. La delibera di Giunta n. 19/2002 di quantificazione dei diritti di segreteria e dei costi di riproduzione dei documenti, sarebbe illegittima in quanto adottata in assenza dei prescritti pareri dei responsabili dei settori. Inoltre nulla sarebbe dovuto nel caso di specie per diritti in quanto nessuna attività di ricerca sarebbe stata posta in essere dal Comune avendo l’esponente fornito tutti i dati utili a rinvenire i documenti richiesti.
4. La decisione di subordinare il rilascio dei documenti al pagamento dell’imposta di bollo sarebbe illegittima in quanto, vertendosi in materia di controversie di lavoro, opererebbe l’esenzione di cui all’art. 12 allegato B del D.P.R. n. 642 del 1972.
Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione per essere poi decisa alla successiva camera di consiglio del 2 aprile 2008.
Quanto alla preliminare richiesta di riunione dei ricorsi 228/05, 272/05, 44/07, 45/07, 116/07 e 340/07, reputa il collegio che, pur in presenza di aspetti di parziale connessione oggettiva e soggettiva, ne sia opportuna la trattazione separata tenuto conto che i motivi di doglianza non sempre coincidono mentre la complessità della narrazione in fatto suggerisce, al contempo, a fini di maggior chiarezza espositiva, la disamina disgiunta delle varie controversie portate all’attenzione del collegio.
Quanto poi alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sull’istanza di ricusazione proposta dal ricorrente, osserva il collegio che il ricorrente con successiva istanza del 30 maggio 2007, avente per oggetto la domanda di fissazione dell’udienza per la discussione del presente ricorso, ha precisato di voler rinunciare alla proposta di ricusazione nell’ambito del presente giudizio sicchè nessuna ragione osta alla trattazione del ricorso tanto più che nelle more è intervenuta la decisione del Consiglio di Stato che ha rimesso alla competenza di questo TAR ogni decisione in materia.
Prendendo atto della rinuncia deve quindi concludersi che non sussistono contestazioni in ordine alla imparzialità del collegio chiamato a giudicare la presente controversia.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Dall’esame della documentazione versata in atti (cfr. doc. 1 e 2 in allegato ai motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 10.11.2007) emerge che il Comune di Guglionesi sin dal 27 marzo 2007 ha messo a disposizione del ricorrente la documentazione oggetto dell’istanza di accesso subordinandone tuttavia il rilascio al pagamento dei diritti di segreteria e di riproduzione come fissati dalla D.G. n. 19/2002 ed al versamento dell’imposta sul bollo, non ritenendo applicabile l’esenzione prevista dall’art. 12 allegato B del D.P.R. n. 642/1972.
La controversia pertanto ha per oggetto la legittimità del provvedimento del 27 marzo 2007 prot. 2692 successivamente confermato con analogo provvedimento del 7 maggio 2007 prot. 3836 con cui si dispone il rilascio della documentazione richiesta subordinatamente al pagamento dei diritti e dell’imposta di bollo.
Quanto alla pretesa illegittimità della deliberazione di G.C. n. 57 del 8.5.2007 di conferimento dell’incarico di difesa in giudizio all’Avv. M. Bellotti per carenza dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, il collegio deve rilevare d’ufficio la carenza di giurisdizione in quanto gli atti di conferimento, come pure quelli di revoca (aventi natura sostanziale di recesso), di incarichi professionali a consulenti esterni costituiscono espressione non di una potestà amministrativa bensì di semplice autonomia privata con conseguente attribuzione delle relative controversie alla cognizione del giudice ordinario vertendosi in materia di diritti soggettivi (cfr. Cass. SS. UU., 3 gennaio 2007, n. 4).
In ogni caso il ricorrente non ha interesse a contestare la validità del contratto di patrocinio stipulato tra il Comune di Guglionesi e l’Avv. Bellotti tenuto conto che eventuali patologie del contratto d’opera professionale non producono effetti invalidanti sulla costituzione del Comune in giudizio allorché il mandato alle liti sia stato regolarmente conferito, come nel caso di specie, dall’organo competente per legge (il sindaco) al conferimento dello ius postulandi.
Quanto alla decisione di nominare un legale esterno per la difesa in giudizio, contestata con il secondo dei motivi aggiunti, osserva il collegio che la possibilità per l’amministrazione resistente di essere rappresentata e difesa in giudizio da un proprio dipendente rappresenta un mera facoltà; in ogni caso, la decisione di avvalersi di un professionista esterno, come pure i connessi possibili profili di danno erariale, non comportano alcun effetto invalidante sulla costituzione in giudizio dell’ente mentre dalla possibile violazione della disciplina sulla privacy discendono conseguenze devolute alla cognizione del giudice ordinario comunque estranee alla presente controversia.
Con il terzo dei motivi aggiunti il ricorrente lamenta che la delibera di Giunta n. 19/2002 di quantificazione dei diritti di segreteria e dei costi di riproduzione dei documenti, sarebbe illegittima in quanto adottata in assenza dei prescritti pareri dei responsabili dei settori. Inoltre nulla sarebbe dovuto nel caso di specie per diritti in quanto nessuna attività di ricerca sarebbe stata posta in essere dal Comune avendo l’esponente fornito tutti i dati utili a rinvenire i documenti richiesti.
Il motivo è inammissibile in quanto il giudizio speciale introdotto ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 ha per oggetto non la legittimità di atti e provvedimenti bensì l’accertamento del diritto all’ostensione dei documenti amministrativi e l’eventuale ordine di esibizione nel caso il diritto risulti violato.
Accanto alla diversità dell’oggetto, anche la diversità del rito processuale sussistente tra il giudizio impugnatorio e quello di accertamento si oppone alla possibilità del cumulo di domande eterogenee.
Ulteriore ragione di inammissibilità del motivo deve rinvenirsi nella carenza di interesse alla sua allegazione atteso che il ricorrente, a p. 34 del ricorso, ha riferito di aver provveduto a versare in data 8.10.2007, con bollettino postale, l’importo di euro 12,30 di cui euro 1,20 per costo di riproduzione, euro 1,50 per diritti di segreteria, euro 7,20 per diritti di visura ed euro 2,40 per diritti di segreteria (cfr. doc. 11 in allegato ai motivi aggiunti) sicchè avendo fatto pedissequa applicazione della delibera contestata non può ora eccepirne fondatamente la illegittimità.
Con il quarto dei motivi aggiunti il ricorrente contesta, ancora, la decisione di subordinare il rilascio dei documenti al pagamento dell’imposta di bollo; ciò in quanto, a suo dire, vertendosi in materia di controversie di lavoro opererebbe l’esenzione di cui all’art. 12 allegato B del D.P.R. n. 642 del 1972.
Occorre premettere sul punto che è lo stesso art. 25 della legge n. 241 del 1990 a subordinare il rilascio delle copie al “rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura” e la medesima previsione è ribadita dall’art. 7, comma 6 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
È pacifico quindi che in forza delle norme di legge richiamate il rilascio di copia dei documenti possa essere subordinata al rispetto delle norme sull’imposta sul bollo.
Nel caso di specie tuttavia il ricorrente invoca l’applicabilità del regime di esenzione valevole per le controversie in materia di pubblico impiego previsto dall’art. 12 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e contesta che il rilascio dei documenti richiesti possa essere subordinato al pagamento dell’imposta sul bollo.
Viene quindi in rilievo una questione pregiudiziale attinente al regime dell’imposta sul bollo che occorre accertare in via incidentale al fine di verificare se il ricorrente abbia effettivamente diritto all’ostensione dei documenti in questione o se, al contrario, il loro rilascio possa legittimamente essere subordinato al pagamento dell’imposta sul bollo come previsto dagli art. 25 legge n. 241 del 1990 e dal D.P.R. n. 184 del 2006.
Reputa il collegio che nel caso di specie trovi applicazione l’esenzione prevista dall’art. 12 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto risulta pacifico che tra le parti in causa penda un vasto contenzioso relativo al provvedimento di collocamento a riposo adottato dal Comune di Guglionesi nei confronti del ricorrente, come pure ai diversi inquadramenti attribuitigli nel tempo ed all’affidamento di incarichi dirigenziali.
In particolare la domanda di accesso concerne una delibera del Consiglio Comunale avente per oggetto i “Criteri generali per l’adozione da parte della Giunta del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, giusta delibera di C.C. n. 59 del 16.12.1997” e cioè una delibera che disciplina proprio i profili organizzativi del rapporto di pubblico impiego e che il ricorrente ha interesse a conoscere per esercitare compiutamente il diritto di difesa nelle controversie di lavoro pendenti.
In tal senso la domanda di accesso, in punto di interesse, risulta espressamente motivata in quanto “funzionale alla propria posizione (solida) giuridica ed economica di dipendente presso il Comune in indirizzo quale geometra comunale ed è sottesa, quindi, a far valere i propri diritti, prima di uomo e poi di lavoratore, costituzionalmente garantiti. Più specificamente per avere maggiore cognizione e cioè per sapere, in modo da comportarsi di conseguenza, come l’Amministrazione comunale è giunta alla formazione di taluni atti basilari che sono molto discutibili, sui quali si regge l’ossatura portante della struttura comunale (personale), che corre il rischio di crollare”
Accertata la connessione dell’istanza di accesso con le controversie in materia di lavoro pendenti tra le parti in causa, il Comune di Guglionesi non poteva condizionare il rilascio delle copie al pagamento dell’imposta sul bollo dovendosi al contrario fare applicazione del regime di esenzione di cui al citato art. 12 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Poiché il presente accertamento in ordine al regime dell’imposta sul bollo ha natura meramente incidentale, in quanto finalizzato alla verifica della fondatezza o meno della domanda di accesso, resta impregiudicata ogni decisione del Ministero dell’economia e delle Finanze e, in caso di contestazione, del giudice tributario, in ordine alla spettanza del tributo.
Ne consegue che il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, va ordinato al Comune di Guglionesi di procedere all’immediato rilascio della documentazione richiesta dal ricorrente con istanza del 7.2.2007 in regime di esenzione dall’imposta sul bollo.
La novità della questione induce a ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
-lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Guglionesi, in persona del sindaco pro tempore, di procedere all’immediato rilascio della documentazione richiesta dal ricorrente con istanza del 7.2.2007 in regime di esenzione dall’imposta sul bollo.
-compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 23/01/2008 e del 2 aprile 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2008


 

 
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