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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 23 giugno 2008 n. 1257
R. Panunzio - Presidente; M. Lensi - Estensore
COS.PI. (COSTRUZIONI PITTAU) S.R.L. (avv.ti G. M. Lauro e A. Inganni) c/
il Comune di Quartu Sant'Elena ed il Sindaco in carica del Comune di Quartu
Sant'Elena (n.c.)


Urbanistica ed edilizia – Piano di lottizzazione – Variante essenziale – Estremi –Conseguenza - Consenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali – Necessità.

E’ qualificabile variante 'essenziale' al piano di lottizzazione, che necessita del previo assenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali, quella idonea a modificare la sistemazione edilizia del comparto, per come definita nella convenzione di lottizzazione (nella specie, il Collegio ha ritenuto essenziale la variante che importava la modifica del confine tra due lotti di proprietà della ricorrente, la realizzazione di sub-urbanizzazioni private all'interno dello stesso lotto e la modifica della tipologia da una trifamiliare per lotto ad una bifamiliare più una monofamiliare (sempre per lotto). (1)

 

______________________
(1) Cfr. in argomento, citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza – 19 febbraio 2008 n. 534. (A. Faccon)


Sent. N.1257/2008
Ric. N. 3467/1996

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 3467/1996, proposto dalla

COS.PI. (COSTRUZIONI PITTAU) S.R.L., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni M. Lauro e Anna Inganni, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro



il Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco in carica, e il Sindaco in carica del Comune di Quartu Sant'Elena, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
del provvedimento in data 18 ottobre 1996, prot. n. 00061 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali della procedura.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTA la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie richieste;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 23 aprile 2008 il Consigliere Marco Lensi;
UDITO altresì l'Avvocato della ricorrente, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
La società ricorrente è proprietaria dei lotti n. 21 e n. 22 della lottizzazione "MIRAMARE", in Regione "S. Anastasia" in Quartu Sant'Elena, con istanza in data 4 gennaio 1993 ha avanzato richiesta di approvazione di variante ai predetti lotti n. 21 e n. 22.
Tale richiesta è stata reiterata in data 8 maggio 1996.
Con provvedimento in data 18 ottobre 1996, prot. n. 00061 l'amministrazione comunale ha rigettato l'istanza, qualificata come di concessione edilizia, in ragione della mancanza dell'assenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali.
Col ricorso in esame da società ricorrente ha impugnato quest'ultimo provvedimento di rigetto, precisando, in primo luogo, che trattasi, nel caso di specie, di una domanda di (micro) variante alla lottizzazione, posto che la stessa ha richiesto una diversa suddivisione della complessiva area impegnata dai lotti n. 21 e 22 con una modificazione della linea di confine o, alternativamente, con l'eliminazione del confine che li separa e l'unificazione in un unico lotto, ferma, in ogni caso, l’insediabilità di 6 unità abitative complessivamente o n. 3 per lotto.
La ricorrente lamenta, pertanto, l'erronea qualificazione giuridica data dal Comune nel provvedimento impugnato (diniego di concessione edilizia) e l’incompetenza del Sindaco ad adottarlo, essendo, invece, competente il Consiglio Comunale in forza dell'articolo 32, comma secondo, lettera b della legge n. 142/1990 e successive modificazioni.
La censura di incompetenza viene avanzata in via subordinata, mentre, in via principale, la ricorrente prospetta ulteriori censure di violazione di legge, in quanto sarebbe illegittima la richiesta del Comune secondo cui l'istanza della ricorrente di accorpamento dei lotti di sua proprietà dovrebbe "essere supportata dall’assenso degli attuali proprietari dei lotti residenzali".
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata.
Con successiva memoria la ricorrente ha approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2008, su richiesta della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento del provvedimento del Sindaco in data 18 ottobre 1996, prot. n. 00061 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Preliminarmente deve essere condiviso l'assunto della società ricorrente secondo cui l'istanza avanzata dalla medesima - in ordine alla quale è stato adottato il provvedimento impugnato - deve essere correttamente qualificata quale “variante” alla lottizzazione, per cui risulta errata la qualificazione giuridica data dal Comune nel provvedimento impugnato (diniego di concessione edilizia).
In via principale - stante la natura sostanziale della censura, in grado di soddisfare l'interesse effettivo della società ricorrente – quest’ultima chiede l'annullamento di tale provvedimento in quanto sarebbe illegittima la richiesta del Comune secondo cui l'istanza della ricorrente di accorpamento dei lotti di sua proprietà dovrebbe "essere supportata dall’assenso degli attuali proprietari dei lotti residenzali".
La censura è infondata.
Devono trovare applicazione, anche nel caso di specie, i principi affermati in materia dalla più recente giurisprudenza amministrativa, ed in particolare, da ultimo, dalla sentenza del Consiglio di Stato, quarta sezione, n. 534 del 19 febbraio 2008, in ordine alla necessità del predetto assenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali.
Non può essere, infatti, condiviso l'assunto della ricorrente secondo cui l’istanza di accorpamento dei due lotti di sua proprietà, non costituirebbe una variante sostanziale, bensì solamente una micro-variante, la quale, non incidendo sugli interessi degli altri proprietari, non necessiterebbe conseguentemente dell’assenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali.
La modifica della lottizzazione richiesta dalla ricorrente: modifica del confine tra due lotti di sua proprietà, realizzazione di sub-urbanizzazioni private all'interno dello stesso lotto e modifica della tipologia da una trifamiliare per lotto ad una bifamiliare più una monofamiliare (sempre per lotto), deve essere qualificata - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - quale variante "essenziale", alla luce dei criteri indicati nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 534/2008, secondo cui:
"La sostituzione di un edificio ai due previsti nel piano, anche se rispettosa della cubatura già assentita, finisce, infatti, per modificare sostanzialmente la programmazione della distribuzione dei fabbricati nel comprensorio e per trasformare, in definitiva, la suddivisione degli edifici (e della relativa volumetria) tra i lotti, nella misura che era stata originariamente proposta dai proprietari che hanno assunto la relativa iniziativa.
La riscontrata idoneità della variante a modificare la sistemazione edilizia del comparto, per come definita nella convenzione di lottizzazione, implica, in conclusione, di qualificare la stessa come essenziale e di esigere, di conseguenza, per la sua approvazione, l’assenso di tutti i proprietari delle aree comprese nel piano.
Correttamente, pertanto, il Comune ha deliberato di negare l’approvazione della variante sulla base del rilievo ostativo della mancanza del consenso degli altri proprietari dei lotti compresi nella lottizzazione."
A maggior ragione detti principi devono trovare applicazione nell'ipotesi di richiesta di sostituzione di due edifici all'unico edificio per lotto previsto nel piano, come, appunto, nel caso di specie, dove legittimamente il Comune ha negato l’approvazione della variante sulla base del rilievo ostativo della mancanza del consenso degli altri proprietari dei lotti compresi nella lottizzazione, a nulla rilevando, a giudizio del Collegio, - relativamente agli aspetti in esame – una eventuale intervenuta sanatoria di opere edilizie (di sistemazione superficiaria e di viabilità interna), realizzate dalla ricorrente nei lotti in questione.
Tale eventuale intervenuta sanatoria non può vanificare la necessità del consenso degli altri proprietari dei lotti compresi nella lottizzazione, necessario ai fini dell'eventuale approvazione della variante alla lottizzazione, per come sopra evidenziato.
Fondata risulta, invece, la censura di carattere formale, avanzata in via subordinata dalla società ricorrente, in ordine all'incompetenza del Sindaco all'adozione del provvedimento in esame di rigetto dell’istanza della ricorrente di modifica della lottizzazione, essendo demandata la relativa competenza al Consiglio Comunale, in forza dell'articolo 32, comma secondo, lettera b, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
Stante la fondatezza di quest'ultima censura, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la questione deve essere rimessa all'esame dell’organo competente (Consiglio Comunale), il quale dovrà riesaminare la domanda di variante della ricorrente e provvedere nei termini di legge, che decorrono dalla notifica della presente decisione, alla luce del principio di diritto sopra affermato.
Stante la fondatezza del solo vizio di ordine formale, avanzato in via subordinata, e stante invece l'infondatezza della censura di carattere sostanziale proposta in via principale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.


P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e rimette la questione all'organo competente indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 23 aprile 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:
Rosa Panunzio, Presidente;
Francesco Scano, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI 23/06/2008


 

 
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