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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 18 giugno 2008 n. 5937
Pres. I. RIGGIO Est. M.L. DE LEONI
G. V. (Avv. S. Coronas) c./ Camera di Commercio, industria, Artigianato, Agricoltura (Avv. G.M. Cogo)


Giurisdizione e competenza – Iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali – Discrezionalità – Mancanza – Giurisdizione del g.a. – Non sussiste – Ragioni.

Non sussiste la giurisdizione del g.a. in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali (1( in quanto, qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti predeterminati dalla legge, riguardano posizioni di diritto soggettivo e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (2).

 

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(1) Cass. civ., SS.UU., 27 giugno 2006 n. 14760; 13 aprile 1994 n. 3466; 9 febbraio 1993 n. 1613; Cons. Stato, IV Sez., 25 luglio 2005 n. 2970; VI Sez., 4 gennaio 2002 n. 20; 11 giugno 1999 n. 774.
(2) Cons.Stato, IV Sez., 31 dicembre 2003 n. 9298; T.A.R. Milano 4 febbraio 1998 n. 186.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 12985/Reg. Ric.
Anno 1996

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- Sezione Terza Ter -

 

composto dai Magistrati: Italo Riggio Presidente; Maria Luisa De Leoni Consigliere – relatore; Stefano Fantini Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 12985 del 1996, proposto dal

 

sig. Giovanni VENDOLA, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Coronas presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, è elettivamente domiciliato,

 

contro

 

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giampaolo Maria Cogo e con questi elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico n. 7,

 

per l'annullamento, previa sospensiva,
della nota 26.6.1996, prot. 1759, con cui è stata rigettata la richiesta di iscrizione nel Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nonché della determinazione del dirigente dell’Area IV - Servizi all’utenza della Camera di commercio n. 50 del 21 febbraio 2007, con la quale è stata disposta la sua cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea per mancanza dei requisiti morali.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di commercio, industria e artigianato di Roma;
Vista l’ordinanza n. 901 del 1996, con cui veniva accolta la domanda cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2008 il consigliere Maria Luisa De Leoni; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO

 

1. Con atto notificato in data 4 ottobre 1996 e depositato il successivo 8 ottobre 1996, il ricorrente impugna la nota n. 1759 del 26 giugno 1996, con cui la C.C.I.A.A. di Roma ha rigettato la domanda di iscrizione nel Ruolo Provinciale dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Con ordinanza cautelare n. 901 resa nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 1996 è stata disposta l’iscrizione con riserva del ricorrente nel predetto Ruolo Provinciale dei Conducenti.
Con atto depositato l’8 aprile 2007, proposto per la via dei motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato anche la determinazione del dirigente dell’Area IV - Servizi all’utenza della Camera di commercio n. 50 del 21 febbraio 2007, con la quale, in sede di revisione volta a verificare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di ordine morale richiesti dall’art. 17 della L.R. Lazio n. 58 del 1993, è stata disposta la sua cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea per mancanza dei requisiti morali.
Espone, in fatto, che l’impugnata cancellazione è stata disposta per essere intervenute condanne ostative ai sensi dell’art. 17 della L.R. Lazio n. 58 del 1993, e, quindi, per carenza di requisiti morali.

 

2. Avverso detti provvedimenti il ricorrente propone motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.

 

3. Si è costituita in giudizio la Camera di commercio, industria e artigianato di Roma, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito mentre nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

 

4. All’udienza del 29 maggio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e tale conclusione prescinde da un’eventuale reiscrizione del ricorrente nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.
Ciò in quanto l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito – sollevata dalla parte resistente – assume carattere prioritario rispetto ad un eventuale profilo di improcedibilità. Il difetto di giurisdizione di questo giudice, infatti, lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, sia in rito che nel merito (Cons. Stato, V Sez., 22 maggio 2006 n. 3026).
Il Collegio, richiamando un proprio precedente (19 marzo 2007 n. 2374) ed una recente decisione del giudice di appello (VI Sez., 2 novembre 2007 n. 5964) intervenute su identica questione, ricorda che le controversie in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali riguardano posizioni di diritto soggettivo e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti predeterminati dalla legge (Cons.Stato, IV Sez., 31 dicembre 2003 n. 9298; T.A.R. Milano 4 febbraio 1998 n. 186).
Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata sia della Corte di cassazione (Cass. civ., SS.UU., 27 giugno 2006 n. 14760; 13 aprile 1994 n. 3466; 9 febbraio 1993 n. 1613) che del giudice amministrativo (Cons. Stato, IV Sez., 25 luglio 2005 n. 2970; VI Sez., 4 gennaio 2002 n. 20; 11 giugno 1999 n. 774) che le controversie relative all'iscrizione nei ruoli ed alla relativa cancellazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la pretesa al conseguimento ed al mantenimento dell'iscrizione, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, si configuri come posizione di diritto soggettivo, non residuando all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità.
Ha chiarito questo Tribunale nella cit. sentenza n. 2374 del 2007 che l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, previsto dall’art. 16 L. reg. Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, è subordinata al possesso di una serie di requisiti tassativamente previsti dal successivo art. 17, con la conseguenza che alcuna discrezionalità sussiste in capo all’Amministrazione a fronte dell’istanza di iscrizione. Ed invero, il cit. art. 17, al secondo e terzo comma, nel prendere in esame due degli otto requisiti, chiarisce puntualmente i casi in cui sussiste l’idoneità fisica e quelli in cui si perde l’idoneità morale.
Nel caso di specie ciò che viene in contestazione è, appunto, se, in presenza di condanne debba intendersi venuto meno il requisito dell’idoneità morale e, quindi, i presupposti per la conservazione dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, indagine, questa, che non implica alcun margine di apprezzamento discrezionale nel soggetto preposto alla tenuta del ruolo bensì esclusivamente la corretta interpretazione dell'ambito di operatività delle norme che disciplinano gli effetti del beneficio della sospensione condizionale della pena, a fronte della quale si pone una posizione di diritto soggettivo perfetto in capo all'interessato.
In altri termini, essendo l’impugnata cancellazione disposta per la perdita di uno dei requisiti legislativamente predeterminati, in riferimento ai quali l’Amministrazione non ha alcun potere discrezionale, la tutela giurisdizionale delle ragioni del ricorrente che, iscritto nel ruolo, venga cancellato, spetta al giudice ordinario, istituzionalmente competente su tutte le controversie su diritti soggettivi.
Rileva ancora il Collegio che non è possibile incardinare la controversia de qua nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo invocando la nozione di servizio pubblico di cui all’art. 33 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e ciò in quanto, a seguito della riformulazione della norma ad opera della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 nonché in ragione degli interventi ermeneutici del giudice della giurisdizione, la giurisdizione esclusiva non può essere estesa, al di fuori delle ipotesi tassativamente considerate dalla norma, ad atti organizzativi meramente preparatori rispetto all’erogazione del servizio pubblico stricto sensu inteso, quali sono gli atti relativi all’attività di accertamento dei soggetti dotati dei requisiti soggettivi necessari ai fini dell’acquisizione dello status abilitante mediante l’iscrizione in albi, registri o ruoli.

 

2. Per i motivi sopra esposti che il ricorso va dichiarato inammissibile ma sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorario del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 29 maggio 2008.



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