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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 18 giugno 2008 n. 5958
Pres. M. DI GIUSEPPE Est. L. SANDULLI
M. N. (Avv. F. Rufini e R. Berardesca) c./ INPS (V. Mercanti, G. Biondi, E. Lanzetta e A. Riccio)


Concorsi pubblici – Partecipazione – Interesse – Condizioni.

Non sussiste difetto di interesse alla partecipazione ad una procedura selettiva da parte del candidato già in possesso del medesimo livello professionale messo a concorso, laddove via sia stato l’annullamento in s.g. della graduatoria della precedente procedura concorsuale che l’aveva visto vincitore.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sede di Roma - Sezione III quater

 

composto dai seguenti magistrati: Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente; Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore; Dr. Umberto Realfonzo - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 10043 del 1998 proposto

 

dall’avvocato Mattiozzi Nicola, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Rufini e Raffaele Berardesca ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Viale Carso 41;

 

CONTRO

 

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Mercanti, Giovanna Biondi, Elisabetta Lanzetta e Alessandro Riccio ed elettivamente domiciliato presso la sede del suo ufficio legale in Roma Via della Frezza 17;

 

per l’annullamento
della lettera provvedimento 21 aprile 1998 n. 2301064 della direzione centrale delle Risorse Umane con cui è stata comunicata l’esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla selezione per l’attribuzione del II livello differenziato di professionalità dell’area legale, a motivo della ritenuta già acquisita qualifica professionale messa a concorso con decorrenza dal 1.7.1990;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza Pubblica del 27 febbraio 2008 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso depositato il 29 giugno 1998 e notificato il 3 luglio successivo l’avvocato Mattiozzi ha chiesto l’annullamento della lettera - provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva per l’attribuzione del II livello di professionalità – area legale, inviatagli dall’Istituto intimato in ragione del possesso, da parte sua, del II livello differenziato fin dal 1.7.1990, vale a dire del medesimo livello professionale messo a concorso.
Il ricorrente ha precisato di aver prodotto la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa in ragione dell’annullamento della graduatoria che lo ha visto vincitore, ad opera di una sentenza del 13 dicembre 1995 della sezione II bis di questo Tribunale.
Dopo aver dedotto l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse alla partecipazione alla procedura in questione in ragione del possesso del livello messo a concorso da parte dell’avvocato Mattiozzi, l’Istituto resistente ha riconosciuto la fondatezza della tesi di quest’ultimo, anche in ragione dell’avvenuta conferma della sentenza di annullamento della graduatoria pronunciata dal Consiglio di Stato (n. 868 del 29 maggio 1998) ed ha inserito il ricorrente nella graduatoria generale di merito della seconda selezione (quella oggi in esame).
La vicenda, contrariamente alle premesse appena esposte, non si è conclusa con la declaratoria della cessazione della materia del contendere perchè l’Istituto resistente, nel dare notizia del positivo esito della selezione ha subordinato l’efficacia di tale esito alla decisione definitiva del presente gravame e all’effettivo interesse a conseguire tale livello.
L’avvocato Mattiozzi ha, quindi, proposto, in data 6 novembre 2003, i motivi aggiunti con i quali ha denunciato l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell’illogicità e della contraddittorietà, della carenza d’interesse pubblico e della violazione di legge, per aver consapevolmente ignorato, l’Istituto intimato, la sentenza immediatamente esecutiva di questo Tribunale, che rendeva del tutto attuale il suo interesse alla partecipazione alla selezione per cui è causa e per aver assunto posizioni irrazionali, contraddittorie e pregiudizievoli che si sono risolte anche nella decurtazione del trattamento di pensione, ormai in godimento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse del ricorrente alla partecipazione alla selezione riferita in epigrafe e controdedotto alle argomentazioni proposte dal medesimo concludendo con la richiesta di rigetto del gravame.
All’udienza del 27 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che di seguito si precisano.
A dimostrazione della fondatezza del gravame è sufficiente richiamare gli atti rilevanti nella vicenda in esame, secondo un ordine cronologico.
L’avvocato Mattiozzi Nicola, dipendente dell’Istituto intimato, ha presentato domanda di partecipazione alla selezione per il II livello differenziato di professionalità dell’area legale, in data 14 gennaio 1998. E’ stato escluso perché in possesso di tale qualifica fin dal 1.7.1990.
Senonchè tale qualifica, a quella data, vale a dire il 14 gennaio 1998, risultava compromessa dalla sentenza della sezione II bis di questo Tribunale numero 985 del 5 dicembre / 13 luglio 1995, che aveva disposto l’annullamento della graduatoria di merito nella quale era stato utilmente collocato a aseguito di pregressa selezione e in conseguenza della quale gli era stato attribuito il secondo livello differenziato di professionalità.
Con lettera del 29 ottobre 1998 il predetto avvocato Mattiozzi ha preso conoscenza di essere risultato vincitore della procedura concorsuale in epigrafe, alla quale era stato ammesso con riserva, e di essere stato inserito nella graduatoria generale di merito approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione numero 909 del 22 settembre del 1998 ma subordinatamente alla definizione del presente ricorso giurisdizionale e al concretizzarsi del suo effettivo interesse a tale livello di professionalità.
Con nota del 29 agosto 2003 l’INPS, gli ha comunicato, infine, di aver ripetuto la selezione per l’attribuzione del II livello differenziato di professionalità, svolta in precedenza e annullata da questo Tribunale nel 1995 (la prima selezione, pertanto), a seguito della sentenza di conferma dell’annullamento della procedura concorsuale pronunciata dal giudice amministrativo di II grado, rendendogli altresì noto che non si era collocato tra i vincitori.
Con motivi aggiunti l’avvocato Mattiozzi ha impugnato questa ultima nota ribadendo il suo diritto a partecipare alla procedura concorsuale indetta nel dicembre 1997 ed ha sollecitato l’attribuzione del livello preteso, essendosi interamente verificato l’insieme delle condizioni previste nella nota del 29 ottobre del 1998, in particolare l’effettivo interesse a concorrere alla procedura.
Ha, poi, precisato che tale sollecito non poteva essere inteso come acquiescenza nè rinuncia ad una più favorevole decorrenza.
Il Collegio rileva che l’ambito del presente giudizio è limitato all’accertamento dell’interesse a partecipare alla procedura concorsuale del 1997 da parte dell’avvocato Mattiozzi e in questi limiti ritiene fondate le sue argomentazioni con il conseguente accoglimento del ricorso.
Precisa che rimane estraneo al presente giudizio ogni esame sul rinnovamento della prima procedura del concorso annullato a seguito di giudizio introdotto da altro dipendente dell’INPS.
Le spese di lite vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 di cui € 500,00 per spese, e poste a carico dell’Amministrazione intimata.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater
Accoglie il ricorso proposto dall’avvocato Mattiozzi Nicola, meglio specificato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti gravati.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, così come liquidate in motivazione, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2008.



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